La catena non può limitare l'uso pubblico della strada

Il privato che installa una sbarra per impedire il passaggio sulla strada laterale alla sua proprietà deve ottenere tutti i titoli necessari. Ma anche verificare di avere la concreta disponibilità dell'area che verrà interdetta alla circolazione. Altrimenti rischia tutte le misure sanzionatorie previste per un normale abuso edilizio.

Lo ha chiarito il TAR Liguria, sez. I, con la sentenza n. 712 del 4 settembre 2017.ù Il caso. Un utente ha chiesto ed ottenuto la licenza per aprire un passo carrabile su una strada laterale alla sua abitazione che per oltre 20 anni è stata poi utilizzata dal pubblico senza limitazioni. Contestualmente alla presentazione di una pratica edilizia finalizzata alla sua regolarizzazione l'interessato ha quindi proceduto alla chiusura dell'accesso carrabile apponendo un dissuasore al transito, ovvero un palo con tanto di sbarra girevole e catena. Contro questa inedita misura, il responsabile comunale dei lavori pubblici ha adottato un ordine di demolizione che è stato impugnato dal privato davanti al Collegio, ma senza successo. Il cittadino non ha dimostrato la disponibilità dell'area interessata dalle opere. La sbarra, infatti, occupa parte di una strada comunale locale aperta al pubblico transito. Ma non spetta al TAR giudicare sulla qualificazione della strada come pubblica o privata, prosegue la sentenza. L'ordine di ripristino a parere dei giudici amministrativi è corretto perché si tratta di un vero e proprio intervento edilizio abusivo. Il privato infatti non aveva la disponibilità dell'area interessata dall'apposizione della sbarra. Non risponde al vero, infatti, specifica la sentenza, che l'opera abusiva insista solamente sulla proprietà dei ricorrenti, poiché la sbarra che ne costituisce la parte più consistente sovrasta la strada comunale, perlomeno quando si trova nella posizione di chiusura che, considerando le finalità dell'installazione, rappresenta la sua normale condizione di utilizzo .

TAR Liguria, sez. I, sentenza 12 luglio – 4 settembre 2017, n. 712 Presidente Daniele – Relatore Goso Fatto I ricorrenti signori P. G. e G. B. sono proprietari dell’immobile a destinazione residenziale sito in Sesta Godano, via n. 12 Fg. 42, mapp. 704 . Il Comune di Sesta Godano è proprietario del limitrofo immobile destinato a magazzino, sito in via , s.n. Fg. 42, mapp. 770 . Percorrendo una strada che costeggia la proprietà dei ricorrenti e unisce via con via , si accede al cortile annesso al magazzino comunale. Il magazzino e la strada di collegamento appartenevano alla Provincia della Spezia che, nel 1996, aveva autorizzato gli odierni ricorrenti ad aprirvi un accesso carrabile. Con atto di permuta del 15 gennaio 2016, la Provincia ha ceduto il magazzino al Comune di Sesta Godano. In data 14 aprile 2016, il signor G. presentava una s.c.i.a. per l’installazione di un dissuasore al transito di tipo girevole” onde impedire un illegittimo utilizzo dell’accesso carraio da parte di estranei”. Il manufatto in questione è costituito da un palo di sostegno, avente altezza pari a m 1,00, da collocare all’interno di un’aiuola di proprietà dei ricorrenti, e da una sbarra girevole ortogonale di lunghezza pari alla larghezza della strada di collegamento tra le vie e m 3,40 . L’intervento è stato realizzato lo stesso giorno di presentazione della s.c.i.a. e la sbarra veniva mantenuta in posizione di chiusura con un lucchetto, impedendo il transito veicolare e pedonale lungo la strada suddetta. Ritenendo necessario ripristinare la transitabilità del tratto viario, anche per evitare un impedimento al deflusso verso la Via di coloro che dovessero servirsi in caso di emergenza delle uscite di sicurezza a servizio dell’intero palazzo comunale, sede degli uffici comunali e delle scuole primarie superiori”, il Sindaco di Sesta Godano, con provvedimento n. 23 del 15 aprile 2016, ordinava alla polizia municipale di provvedere all’immediata apertura della sbarra”, utilizzando la chiave che nel frattempo era stata consegnata dal signor G., e intimava a quest’ultimo di mantenerla aperta. Inoltre, con nota del 19 aprile 2016, il Comune ha sospeso l’efficacia della s.c.i.a. relativa all’installazione del manufatto, in attesa che l’interessato presentasse la documentazione integrativa ivi indicata, compresi i documenti necessari per dimostrare la disponibilità dell’area interessata dalle opere previste a progetto. Senza riscontrare la richiesta istruttoria, il signor G. presentava, in data 13 maggio 2016, una comunicazione di inizio lavori per l’installazione del dissuasore girevole già installato . Quindi, in accoglimento del ricorso proposto dall’interessato r.g. n. 493 del 2016 , la citata ordinanza n. 23/2016 è stata annullata dalla Sezione con la sentenza n. 897 del 28 luglio 2016, stante la fondatezza delle censure inerenti al difetto di istruttoria e di motivazione dell’atto in ordine al presupposto circa la natura pubblica della strada nonché all’insussistenza dei presupposti per l’adozione di un atto contingibile e urgente a fronte di un’opera di impatto limitato e realizzata in base a s.c.i.a. . I signori G. e B. hanno anche impugnato con il ricorso r.g. n. 934 del 2016 la deliberazione consiliare n. 32 del 24 settembre 2016, con cui il Comune di Sesta Godano, rilevando che la strada di collegamento tra via e via è sempre stata aperta al pubblico transito” e riveste ancora oggi carattere di pubblica utilità”, aveva disposto la demanializzazione di tale tratto stradale, classificandolo quale strada comunale locale”. La Sezione, con la sentenza n. 33 del 19 gennaio 2017, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, poiché la lite che attiene alla qualificazione di una strada come privata o pubblica rientra nella giurisdizione del tribunale ordinario”. Infine, con provvedimento dirigenziale n. 37 del 19 novembre 2016, il Comune ha ordinato al signor G. di demolire le opere abusive e di ripristinare lo stato dei luoghi nel termine di 90 giorni dalla notifica dell’atto. Nella motivazione del provvedimento ripristinatorio, adottato ai sensi dell’art. 30 della legge regionale Liguria 6 giugno 2008, n. 16, si evidenzia la mancanza del titolo abilitativo edilizio in quanto la richiesta di documentazione integrativa aveva comportato la sospensione degli effetti della s.c.i.a. e l’indisponibilità di una parte dell’area interessata dall’intervento siccome di proprietà comunale . Tale atto è stato impugnato dai signori G. e B. con ricorso notificato al Comune di Sesta Godano in data 20-25 gennaio 2017 e depositato il successivo 10 febbraio. I motivi di gravame, dei quali si renderà conto più dettagliatamente in parte motiva, sono così rubricati I Violazione e falsa applicazione degli artt. 30 e 43 della L.R. 6 giugno 2008, n. 16 e s.m.i., in relazione alla violazione e falsa applicazione dell’art. 21 bis della L.R. 6 giugno 2008, n. 16 e s.m.i. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. Eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti e di istruttoria. Carenza di potere. Sviamento. II Violazione e falsa applicazione degli artt. 30 e 43 della L.R. 6 giugno 2008, n. 16 e s.m.i., in relazione alla violazione e falsa applicazione dell’art. 21 bis della L.R. 6 giugno 2008, n. 16 e s.m.i. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. Eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti e di istruttoria. Sviamento. III Violazione e falsa applicazione degli artt. 30 e 43 della L.R. 6 giugno 2008, n. 16 e s.m.i., in relazione alla violazione e falsa applicazione dell’art. 21 bis della L.R. 6 giugno 2008, n. 16 e s.m.i. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. Eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti e di istruttoria. Sviamento. IV Violazione e falsa applicazione degli artt. 30 e 43 della L.R. 6 giugno 2008, n. 16 e s.m.i., in relazione alla violazione e falsa applicazione dell’art. 21 bis della L.R. 6 giugno 2008, n. 16 e s.m.i. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. Eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti e di istruttoria. Difetto di motivazione. Sviamento. V Violazione e falsa applicazione degli artt. 30 e 43 della L.R. 6 giugno 2008, n. 16 e s.m.i., in relazione alla violazione e falsa applicazione dell’art. 21 bis della L.R. 6 giugno 2008, n. 16 e s.m.i. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. Eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti e di istruttoria. Difetto di motivazione. Indeterminatezza. Sviamento. VI Violazione e falsa applicazione degli artt. 30 e 43 della L.R. 6 giugno 2008, n. 16 e s.m.i., in relazione alla violazione e falsa applicazione dell’art. 21 bis della L.R. 6 giugno 2008, n. 16 e s.m.i. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. Eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti e di istruttoria. Difetto di motivazione. Sviamento. VII Violazione e falsa applicazione degli artt. 30 e 43 della L.R. 6 giugno 2008, n. 16 e s.m.i., in relazione alla violazione e falsa applicazione dell’art. 21 bis della L.R. 6 giugno 2008, n. 16 e s.m.i. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. Eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti e di istruttoria. Difetto di motivazione. Indeterminatezza. Accede al ricorso una generica istanza risarcitoria. Si è costituito in giudizio il Comune intimato che eccepisce l’inammissibilità del ricorso, per omessa notifica ad almeno un controinteressato, e contesta la fondatezza delle censure di legittimità prospettate dalla controparte. Con ordinanza n. 63 del 2 marzo 2017, confermata all’esito dell’appello cautelare, è stata respinta l’istanza di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato. In prossimità dell’udienza di trattazione, la parte ricorrente ha depositato una memoria con cui ripropone le argomentazioni contenute nel ricorso introduttivo. Ha controdedotto la difesa comunale con memoria di replica. Il ricorso, quindi, è stato chiamato alla pubblica udienza del 12 luglio 2017 e ritenuto in decisione. Diritto 1 E’ contestata la legittimità dell’ordinanza di demolizione avente ad oggetto un dissuasore girevole” installato dai ricorrenti sulla base di s.ci.a. immediatamente legittimante, ma resa inefficace per effetto delle richieste istruttorie formulate dal Comune di Sesta Godano e non riscontrate dagli interessati, in primis quella inerente alla disponibilità dell’area interessata dall’intervento. Infatti, la struttura di sostegno di tale manufatto un semplice paletto sorge su terreno di proprietà dei ricorrenti, mentre la sbarra girevole, in posizione di chiusura, sovrasta una strada comunale e impedisce il transito lungo di essa. 2 La difesa comunale eccepisce preliminarmente che il ricorso sarebbe inammissibile per omessa notifica almeno ad un controinteressato, vale a dire ad alcuno dei numerosi soggetti che, quali utilizzatori del tratto di strada in questione, sarebbero titolari di un interesse sostanziale opposto a quello fatto valere con il ricorso. L’eccezione è infondata, poiché i soggetti cui fa riferimento la difesa comunale, anche qualora effettivamente interessati a mantenere in vita il provvedimento impugnato, non traggono dallo stesso un ampliamento della propria sfera giuridica e, pertanto, non sono qualificabili come controinteressati in senso tecnico. Ferma restando la mancanza dell’elemento formale necessario per l’individuazione di soggetti controinteressati, rappresentato dall’indicazione nominativa nel provvedimento o, comunque, dalla chiara, univoca e agevole identificabilità aliunde degli stessi. 3 Con il primo motivo di ricorso, gli esponenti denunciano il vizio di eccesso di potere per sviamento, poiché l’amministrazione avrebbe fatto uso dei propri poteri sanzionatori in tema di attività edilizia abusiva per il perseguimento di interessi diversi, ossia per evitare turbative al godimento dell’immobile di proprietà. Non sarebbe possibile, inoltre, avere chiara contezza dell’abuso edilizio contestato nel caso di specie. Tale prospettazione non può essere condivisa. E’ appena il caso di rammentare, infatti, che i provvedimenti di repressione degli abusi edilizi sono atti dovuti con carattere essenzialmente vincolato in quanto tali, essi non possono essere viziati da eccesso di potere, in particolare per sviamento cfr., fra le ultime, T.A.R. Friuli Venezia Giulia, sez. I, 3 novembre 2016, n. 497 T.A.R. Sardegna, sez. II, 5 maggio 2016, n. 398 T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 10 marzo 2016, n. 1397 . La semplice lettura del provvedimento impugnato consente, in secondo luogo, di individuare in modo inequivoco l’abuso contestato nel caso di specie, costituito dall’installazione del dissuasore girevole”. 4 Sostengono i ricorrenti, con il secondo motivo di impugnazione, che il provvedimento gravato sarebbe stato adottato in evidente carenza di potere in quanto, a seguito della s.c.i.a. del 19 aprile 2016 e della c.i.l.a. del successivo 17 maggio, non è stato adottato alcun provvedimento inibitorio e le richieste istruttorie, laddove riferite alla dimostrazione della disponibilità dell’area, sarebbero state soprassessorie e pretestuose. Nella ricostruzione di parte ricorrente, però, si trascura il fatto che il manufatto per cui è causa era stato installato il giorno stesso della presentazione della s.c.i.a., sicché sarebbe stato illogico disporre il divieto di prosecuzione di un intervento edilizio già ultimato. Non si vede, in secondo luogo, come possa essere considerata pretestuosa la richiesta istruttoria intesa alla dimostrazione della disponibilità dell’area su cui incide l’intervento medesimo, trattandosi di presupposto fondamentale ai fini del perfezionamento del titolo edilizio. Ne consegue l’infondatezza delle censure sollevate con il secondo motivo di ricorso. 5 Con il terzo motivo, viene denunciata la falsità dei presupposti sulla base dei quali è stata adottata la contestata misura ripristinatoria, in ragione del fatto che l’opera sanzionata sarebbe stata realizzata interamente nella proprietà dei ricorrenti e non occorreva, in conseguenza, alcun assenso alla sua realizzazione da parte dell’Ente proprietario della strada. Osserva il Collegio che l’esercizio dei poteri repressivi era pienamente giustificato dal carattere abusivo dell’installazione, stante la pacifica indisponibilità dell’area interessata dall’intervento. Non risponde al vero, infatti, che l’opera abusiva insista solamente sulla proprietà dei ricorrenti, poiché la sbarra che ne costituisce la parte più consistente sovrasta la strada comunale, perlomeno quando si trova nella posizione di chiusura che, considerando le finalità dell’installazione, rappresenta la sua normale condizione di utilizzo. Sussistono, pertanto, i presupposti che legittimano l’adozione della gravata ordinanza di demolizione. 6 Viene denunciata, con il quarto motivo di gravame, una pretesa discordanza tra i contenuti della comunicazione di avvio del procedimento e quelli del provvedimento finale. La semplice lettura della comunicazione suddetta evidenzia l’infondatezza della doglianza, peraltro genericamente dedotta, atteso che gli elementi ivi indicati mancato perfezionamento del titolo abilitativo edilizio e indisponibilità dell’area coincidono con le ragioni su cui fonda l’ordine di demolizione. 7 Prima di applicare la sanzione demolitoria, l’amministrazione avrebbe dovuto valutare la possibilità di conformazione dell’intervento oggetto della s.c.i.a. alla vigente disciplina urbanistica l’omissione di tale verifica, richiesta dall’art. 30, comma 4, della l.r. Liguria n. 16 del 2008, comporterebbe l’illegittimità del provvedimento impugnato. Anche questa censura, sollevata con il quinto motivo di ricorso, è priva di giuridica consistenza in quanto, come già rilevato, l’installazione del dissuasore era unicamente finalizzata a impedire il transito lungo la strada che costeggia la proprietà dei ricorrenti, sicché eventuali modalità alternative di realizzazione, tali da escludere l’incidenza dell’opera su beni estranei alla disponibilità del ricorrenti medesimi, avrebbero reso del tutto inutile l’intervento. E’ del tutto evidente, pertanto, che non si potevano configurare modifiche atte alla regolarizzazione dell’intervento abusivo. 8 Sostengono i ricorrenti, con il sesto motivo di impugnazione, che la semplice assenza della s.c.i.a. non avrebbe legittimato l’adozione della sanzione demolitoria, ma soltanto di una sanzione pecuniaria. La censura è inammissibile per genericità, stante l’omessa indicazione delle disposizioni normative che sarebbero state violate nella fattispecie. La contestata misura ripristinatoria, in ogni caso, è prevista dall’art. 30, comma 3, della più volte citata l.r. n. 16/2008 Qualora sia riscontrata l’inadeguatezza o l’incompletezza formale degli elaborati a corredo della SCIA, il responsabile dello SUE richiede all’interessato, entro il termine di trenta giorni dalla presentazione, di integrare la SCIA, assegnandogli a tal fine un termine congruo. In caso di inottemperanza a tale richiesta il responsabile dello SUE ordina il ripristino degli interventi eseguiti, salva l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 43”. 9 Infine, con il settimo e ultimo motivo di ricorso, viene denunciata l’omessa indicazione dell’opera o della parte di opera che i ricorrenti dovrebbero demolire. La censura è pretestuosa in quanto, stante il mancato perfezionamento del titolo abilitativo edilizio, la sanzione demolitoria non può che riferirsi all’opera abusiva nella sua interezza. 10 Per tali ragioni, il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto, anche per quanto concerne l’istanza risarcitoria genericamente formulata in calce allo stesso. 11 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono equitativamente liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria Sezione Prima , definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del grado di giudizio che liquida in favore del Comune di Sesta Godano nell’importo complessivo di € 2.000,00 duemila euro , oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.