“Da consumarsi preferibilmente entro il…”, Palazzo Spada fa chiarezza sulla scadenza dell’olio di oliva

Il Consiglio di Stato ha accolto la tesi dell'impresa F.lli Carli la quale aveva sostenuto l'illegittimità del provvedimento con il quale la Regione Liguria aveva disposto il sequestro amministrativo di olio extravergine prodotto dall'azienda, a seguito dell'intervento dei NAS i quali avevano riscontrato che le etichette apposte alle confezioni di olio sarebbero state in contrasto con l’art. 7 l. n. 9/2013, che prevedeva un termine massimo di validità di 18 mesi dalla data dell’imbottigliamento.

Questo era quanto contenuto nella l. n. 9/2013 recante Norme sulla indicazione dell'origine e classificazione degli oli di oliva vergini, presentata come la Legge salva olio” ma che violava il diritto comunitario. Infatti, l’art. 7 l. n. 9/2013 e s.m.i. è in radicale, ed insanabile, contrasto con la normativa comunitaria di cui all’art. 9 della direttiva CE/2000/13 ed agli articoli 8, 24, 38 e dell’allegato X del Regolamento UE n. 1169/2011, i quali non pongono, in via generale, alcun termine minimo di conservazione, ma lasciano tale individuazione alla determinazione del singolo produttore. La normativa europea cioè non impone al produttore alcun limite temporale minimo di conservazione, contrariamente a quanto disposto dall’art. 7 della l. n. 9/2013. Contrasto con il diritto comunitario. L’art. 24 del cit. Reg. UE n. 1169/2011, quanto al termine minimo di conservazione ed alla data di scadenza, ha rilevato la Terza Sezione, dispone che Nel caso di alimenti molto deperibili dal punto di vista microbiologico che potrebbero pertanto costituire, dopo un breve periodo, un pericolo immediato per la salute umana, il termine minimo di conservazione è sostituito dalla data di scadenza. Successivamente alla data di scadenza un alimento è considerato a rischio a norma dell’art. 14, paragrafi da 2 a 5, del regolamento CE n. 178/2002 e che la data da menzionare è indicata conformemente all’allegato . Scadenza alimenti. Come è noto, sottolinea la sentenza, a partire dalla sentenza della Corte Costituzionale 8 giugno 1984 n. 170, i regolamenti della Unione Europea hanno piena efficacia obbligatoria e diretta applicazione nell'ordinamento dello Stato sia in forza dell'art. 117, comma 1, Cost. e sia per il rinvio ai principi comunitari ex art. 1, l. n. 241/1990, e non è un caso, quindi, se la UE aveva aperto una procedura pilota EU Pilot 4632/13/AGRI a carico dell’Italia per il contrasto diretto tra il Regolamento e le norme della l. n. 9/2013, che ha portato al successivo aggiornamento della stessa legge. In tale prospettiva quindi non è rilevante ai fini della controversia posta all'attenzione della Sezione, che la legge 7 luglio 2016 n. 122 recante Disposizioni per l’adeguamento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea - legge europea 2015-2016 avesse innovato il primo comma all’art. 7 l. n. 9/2013, eliminando il limite di 18 mesi dalla data dell’imbottigliamento e sostituendolo come segue il termine minimo di conservazione entro il quale gli oli di oliva vergini conservano le loro proprietà specifiche inadeguate condizioni di conservazione va indicato con la dicitura da consumarsi preferibilmente entro il” quando la data comporta l’indicazione del giorno . Infatti, ancorché la detta novella normativa sia intervenuta successivamente al sequestro del 17 marzo 2015, nondimeno la fattispecie doveva esser considerata alla luce del principio di efficacia diretta nell'ordinamento nazionale dei regolamenti comunitari. Infine, ha anche osservato il Collegio, il termine massimo di validità di 18 mesi contenuta nel precedente testo introduceva un automatismo comunque debole nella prospettiva della tutela del consumatore, in quanto agganciato ad un momento, quale la data dell’imbottigliamento” e non ad es. dalla spremitura che, di fatto, era nella totale disponibilità dell’impresa.

Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 15 giugno – 3 luglio 2017, numero 3244 Presidente Balucani – Estensore Realfonzo Fatto Con il presente gravame la società appellante impugna la sentenza del Tar Liguria con cui è stato respinto il suo ricorso diretto all’annullamento del provvedimento della Regione Liguria con cui era stata solo parzialmente accolta l’opposizione al sequestro amministrativo del 20 marzo 2015, di olio extravergine di oliva. In sede di ispezione igienico sanitaria, finalizzata alla verifica dell’origine dell’olio extravergine di oliva commercializzato dalla ricorrente, i NAS di Genova avevano riscontrato che le etichette apposte alle confezioni, sarebbero state in contrasto con l’art. 7 della legge numero 9/2013, che prevedeva un termine massimo di validità di 18 mesi dalla data dell’imbottigliamento. Il gravame è affidato alla denuncia di due rubriche di censura relative alla violazione dell’articolo 7 della L. 13 gennaio 2013 numero 9 e s.m.i. dell’art. 9 della direttiva CE/2000/13 degli articoli 8, 24, 38 dell’allegato X del regolamento UE numero 1169/2011. L’Avvocatura dello Stato si è solo formalmente costituita in giudizio per il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri. Con ordinanza cautelare numero 118 del 12 gennaio 2017 la Sezione ha accolto l’istanza cautelare sulla ritenuta fondatezza prima facie del primo motivo di gravame. In esecuzione della predetta ordinanza l’amministrazione ha quindi provveduto al dissequestro ed alla restituzione delle confezioni di olio, che successivamente sono stati messe in circolazione, in quanto - in esito alle analisi ed ai controlli preliminarmente su campione eseguiti dal laboratorio aziendale di controllo qualità della fratelli Carlo S.p.A. - le caratteristiche di qualità degli olii erano risultate integre. Chiamata all’udienza pubblica di discussione, l’appello su richiesta dei difensori, è stato trattenuto in decisione. Diritto Con un primo assorbente motivo d’appello, l’appellante deduce che l’art. 7 della legge 13 gennaio 2013 numero 9 e s.m.i. sarebbe in radicale, ed insanabile, contrasto con la normativa comunitaria di cui all’art. 9 della direttiva CE/2000/13 ed agli articoli 8, 24, 38 e dell’allegato X del Regolamento UE numero 1169/2011, i quali non pongono, in via generale, alcun termine minimo di conservazione, ma lasciano tale individuazione alla determinazione del singolo produttore. La normativa europea cioè non impone al produttore alcun limite temporale minimo di conservazione, contrariamente a quanto disposto dall’art. 7 della L. 9/2013. L’assunto è fondato. L’art. 24 del cit. Reg. UE numero 1169/2011, quanto al termine minimo di conservazione ed alla data di scadenza, dispone che Nel caso di alimenti molto deperibili dal punto di vista microbiologico che potrebbero pertanto costituire, dopo un breve periodo, un pericolo immediato per la salute umana, il termine minimo di conservazione è sostituito dalla data di scadenza. Successivamente alla data di scadenza un alimento è considerato a rischio a norma dell’articolo 14, paragrafi da 2 a 5, del regolamento CE numero 178/2002” e che la data da menzionare è indicata conformemente all’allegato”. Come è noto, a partire da Corte Cost. 8 giugno 1984 numero 170, i regolamenti della U.E. hanno piena efficacia obbligatoria e diretta applicazione nell'ordinamento dello Stato sia in forza dell'art. 117, comma 1 Cost. e sia per il rinvio ai principi comunitari ex art. 1, l. numero 241/1990, per cui come già rilevato dalla Sezione in sede cautelare esattamente la Fratelli Carli S.p.A. deduce l’erroneità della sentenza in quanto il Tar non avrebbe considerato che la UE aveva aperto una procedura pilota EU Pilot 4632/13/AGRI a carico dell’Italia per il contrasto diretto tra il Regolamento e le norme della L. numero 9/2013, che ha portato al successivo aggiornamento della stessa legge. In tale prospettiva quindi non è rilevante ai fini della presente controversia che la legge 7 luglio 2016 numero 122 Disposizioni per l’adeguamento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea legge europea 2015-2016” avesse innovato il primo comma all’articolo 7 della legge numero 9/2013, eliminando il limite di 18 mesi dalla data dell’imbottigliamento e sostituendolo come segue il termine minimo di conservazione entro il quale gli oli di oliva vergini conservano le loro proprietà specifiche inadeguate condizioni di conservazione va indicato con la dicitura da consumarsi preferibilmente entro il quando la data comporta l’indicazione del giorno ” Infatti, ancorché la detta novella normativa sia intervenuta successivamente al sequestro del 17 marzo 2015, nondimeno la fattispecie doveva esser considerata alla luce del principio di efficacia diretta nell'ordinamento nazionale dei regolamenti comunitari. Infine si deve osservare che, il termine massimo di validità di 18 mesi contenuta nel precedente testo introduceva un automatismo comunque debole nella prospettiva della tutela del consumatore, in quanto agganciato ad un momento, quale la data dell’imbottigliamento” e non ad es. dalla spremitura che, di fatto, era nella totale disponibilità dell’impresa. In conclusione l’appello è fondato e deve essere accolto. Per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere conseguentemente pronunciato l’annullamento degli atti impugnati in primo grado. Le spese, in considerazione della complessità della questione, possono tuttavia essere integralmente compensate tra le parti. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Terza , definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto 1. accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, annulla il provvedimento impugnato in primo grado. 2. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.