Non basta la droga nell'abitacolo per perdere la licenza di guida

Il ritrovamento di sostanze stupefacenti nell'automobile da parte dei carabinieri non determina l'automatica revisione della patente del soggetto posizionato sul posto di guida. Specialmente se l'auto è in sosta e non viene dimostrato in alcun modo l'uso della droga da parte dell'autista.

Lo ha chiarito il TAR Umbria, sez. I, con la sentenza n. 490 del 27 giugno 2017. Il caso. I carabinieri hanno individuato un certo quantitativo di droga all'interno di una autovettura in sosta con a bordo due persone, entrambe segnalate anche alla motorizzazione, ai sensi dell'art. 128 c.d.s Contro il conseguente provvedimento di revisione della patente di guida il presunto conducente, seduto al posto di guida, ha proposto con successo ricorso al collegio. Il provvedimento di revisione della licenza, adottato ai sensi dell'art. 128 c.d.s., è un provvedimento ampiamente discrezionale che non ha natura sanzionatoria ma esclusivamente cautelare. Dubbi. Presupposto perché sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti necessaria alla guida, specifica la sentenza, è il riscontro di fatti determinati, della loro dinamica e del tipo di elemento psichico che, in relazione a tali fatti, connette il comportamento del titolare della patente di guida alle conseguenze illecite dei fatti presi in esame . Il mero rinvenimento di sostanze stupefacenti nell'autoveicolo all'interno del quale si trova occasionalmente un soggetto a parere del collegio non dimostra proprio nulla. Specialmente se non viene verificata l'avvenuta assunzione da parte del soggetto di droga o altre sostanze. Quindi non basta trovare cocaina nel cruscotto di un'auto ferma in sosta per sottrarre la patente al soggetto seduto nel posto del guidatore. Occorre perlomeno trovare una correlazione tra la droga e il presunto conducente.

TAR Umbria, sez. I, sentenza 23 maggio – 27 giugno 2017, n. 490 Presidente Potenza – Estensore Amovilli Fatto 1.-Espone l’odierno ricorrente che in data 26 maggio 2012 presso Spoleto veniva individuato dai Carabinieri all’interno di autovettura su cui sostava insieme al proprietario e su cui sono state rinvenute sostanze stupefacenti 2.655 gr. di hascisch e 0,249 di cocaina . In seguito a tale episodio la Motorizzazione Civile di Perugia con provvedimento assunto il 2.11.2012, prot. n. 942/82 disponeva nei confronti del ricorrente la revisione della patente di guida ai sensi dell’art. 128 del codice della strada, stante la sussistenza di dubbi sulla persistenza dei requisiti di idoneità psicofisica prescritti per il possesso della patente. L’odierno istante impugna il suddetto provvedimento, deducendo i seguenti motivi, così riassumibili I.Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei presupposti la revisione della patente sarebbe stata disposta sulla base di episodio del tutto isolato e non correlato ad una specifica condotta attinente la guida di un autoveicolo, mancando dunque il nesso logico tra le premesse in fatto e le conclusioni in diritto, non essendo mai emerso come il ricorrente abbia fatto uso di droghe o fosse in procinto di mettersi alla guida dell’autoveicolo II. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione posto che la decisione di sottoporre a revisione la patente di guida rientra nella discrezionalità dell’Amministrazione, il provvedimento impugnato non indicherebbe le ragioni in base alle quali il rinvenimento avvenuto all’interno dell’autovettura avrebbe fatto sorgere il dubbio sulla persistenza dei requisiti di idoneità alla guida. Si sono costituite le Amministrazioni intimate, evidenziando l’infondatezza di tutti i motivi ex averso azionati, in considerazione in particolare della natura non già sanzionatoria bensì cautelare/preventiva della misura impugnata, ben potendo essa fondarsi su qualunque episodio che giustifichi un ragionevole dubbio sulla persistenza dell’idoneità psico-fisica o tecnica. Alla camera di consiglio del 30 gennaio 2013 con ordinanza n. 15/2013 l’adito Tribunale ha respinto la domanda incidentale cautelare considerato che nel bilanciamento degli opposti interessi, la sicurezza della circolazione dei veicoli appare prevalente sulle esigenze di spostamento del ricorrente anche perché il provvedimento prevede la valutazione della sola idoneità alla giuda tramite nuovo esame di idoneità fisica, da effettuare in tempi ragionevolmente abbreviati.” All’udienza pubblica del 23 maggio 2017, uditi i difensori, la causa è stata trattenuta in decisione. Diritto 2.-E’ materia del contendere la legittimità del provvedimento con cui la Motorizzazione Civile di Perugia ha disposto nei confronti del ricorrente la revisione della patente di guida ai sensi dell’art. 128 del codice della strada. Come esposto nella parte in fatto, motivo unico a supporto dell’impugnata revisione consiste nell’aver trovato il ricorrente dentro autoveicolo non di sua proprietà in cui venivano rinvenute sostanze stupefacenti, circostanza da cui la Motorizzazione ha dedotto, richiamandosi al verbale redatto dai Carabinieri di Spoleto, la sussistenza di dubbi sulla persistenza dei requisiti di idoneità psicofisica prescritti per il possesso della patente. 3. - Il ricorso è fondato e va accolto. 4. - Per giurisprudenza costante - da cui il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi - la misura della revisione della patente di guida di cui all’ art. 128, D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 è ampiamente discrezionale e ha natura non già sanzionatoria bensì preventivo/cautelare, potendo essere fondata anche su semplici dubbi circa la persistenza della idoneità tecnica, conseguenti ad un fatto commesso alla guida di un autoveicolo, e non è legata all'accertamento giudiziale definivo della responsabilità del destinatario ex multis T.A.R. Marche, 10 ottobre 2013, n. 666 T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 13 settembre 2016, n. 917 T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 20 ottobre 2016, n. 4805 . Presupposto perché sorgano i dubbi sulla persistenza dei requisiti fisico/psichico prescritti o dell'idoneità tecnica è il riscontro di fatti determinati, della loro dinamica e del tipo di elemento psichico che, in relazione a tali fatti, connette il comportamento del titolare della patente di guida alle conseguenze illecite dei fatti presi in esame T.A.R. Umbria, 23 marzo 2016, n. 263 . 5. - Tanto premesso, nel caso di specie i dubbi sulla persistenza dei requisiti sono sorti unicamente dal mero rinvenimento di sostanze stupefacenti in autoveicolo su cui il ricorrente si trovava occasionalmente, senza dunque accertare alcun collegamento tra la revisione e fatti commessi alla guida dell’autoveicolo e senza alcuna verifica in merito all’avvenuta assunzione da parte del ricorrente delle suddette sostanze. Se la revisione, quale misura preventiva, può essere disposta anche per episodi diversi dai sinistri stradali, essi devono dimostrare, secondo un procedimento deduttivo privo di vizi logici, ragionevoli dubbi sulla persistenza della idoneità psico-fisica alla guida, non essendo sufficiente il mero sospetto o labili indizi di pericolosità, dovendosi dare alla norma una interpretazione pur sempre costituzionalmente orientata e in armonia con la tutela dei diritti fondamentali della persona. 6. - Il ritrovamento di droga su autoveicolo, per altro non di proprietà dell’interessato, non può in assenza di altri elementi assurgere di per sè a fatto idoneo ad ingenerare ragionevoli dubbi sulla persistenza dell’idoneità psico-fisica alla guida ai fini dell’applicazione della misura della revisione di cui all’art. 128 del codice della strada, non essendo fornito di alcun riscontro nemmeno indiziario il consumo di sostanze stupefacenti da parte del Proietti, idoneo in ipotesi a fungere da presupposto per la revisione T.A.R. Puglia Lecce sez. I, 21 febbraio 2013, n. 387 T.A.R. Trentino Alto Adige, Trento, 7 giugno 2012, n. 180 . 7. - Alla luce delle suesposte considerazioni meritano positivo apprezzamento le doglianze di eccesso di potere dedotte al I motivo. 8. - Parimenti fondata è anche la censura di difetto di motivazione di cui al II motivo. Pur essendo pienamente ammissibile la motivazione per relationem” Consiglio di Stato, sez. IV, 22 marzo 2017, n. 1299 la Motorizzazione civile non ha minimamente esternato gli indizi oggettivi che riteneva condurre all'insorgenza di un ragionevole dubbio sulla persistenza dell'idoneità alla guida, motivazione viepiù rilevante in considerazione dell’ampia discrezionalità amministrativa alla base del potere esercitato, in violazione dell’obbligo di cui all’art. 3, L. 241/90 quale presupposto, fondamento, baricentro e essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo” ex multis Consiglio di Stato, sez. VI, 14 ottobre 2016, n. 4250 id., sez. III, 30 aprile 2014, n. 2247 . 9. - Per i suesposti motivi il ricorso va accolto, con l’effetto dell’annullamento del provvedimento impugnato. Le spese di lite seguono la soccombenza, secondo dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria Sezione Prima , definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato. Condanna le amministrazioni resistenti, in solido, alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente, in misura di 1.500,00 euro millecinquecento//00 oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa