Il passo carrabile cede alla sbarra installata dal privato

Se viene modificata la viabilità di un'area privata rendendo di fatto impossibile la circolazione dei veicoli, il Comune è costretto a revocare l'eventuale concessione di passo carrabile rilasciata nella zona.

Lo ha chiarito il TAR Liguria, sez. II, con la sentenza n. 473 del 29 maggio 2017. Il Comune di Genova ha revocato un passo carrabile per avvenuto mutamento della viabilità ordinaria. Il caso. In pratica, i soggetti privati proprietari dell'area interessata dalla concessione hanno posizionato una sbarra rendendo di fatto impraticabile la strada. Contro la revoca della concessione di passo carraio gli interessati hanno proposto ricorso al TAR ma senza successo. Le valutazioni effettuate dal Comune riguardano principalmente l'idoneità dell'area in questione allo stazionamento dei veicoli e alla circolazione dei mezzi. L'apposizione di una sbarra nella parte più larga del vicolo ha determinato di fatto la chiusura al traffico del manufatto. Dalla parte opposta, infatti, la strada risulta talmente stretta da non consentire l'accesso dei veicoli. Questo mutamento della situazione di fatto legittima la revoca del passo carraio. In sostanza, conclude la sentenza, se un'area non è più idonea allo stazionamento dei veicoli il passo carrabile deve essere revocato, nello spirito dell'art. 46 del regolamento di esecuzione del codice stradale.

TAR Liguria, sez. II, sentenza 19 – 29 maggio 2017, n. 473 Presidente Pupilella – Estensore Vitali Fatto e diritto Con ricorso notificato in data 5.10.2016 la società Stemma s.r.l., proprietaria di un magazzino in Genova, nel tratto terminale di Vico Chiuso Curletto n. 19/r, per accedere al quale le era stata rilasciata la concessione di passo carrabile 7.6.2006, n. 16610, ha impugnato 1 il provvedimento 27.6.2016, con cui il segretario generale del Municipio I ha disposto la revoca della concessione, vuoi perché essa sarebbe causa di una serie di problematiche connesse con le caratteristiche della strada elencate nel rapporto della Polizia municipale 9.3.2016, prot. 87069 , vuoi perché Vico Chiuso Curletto risulta classificato come strada privata dalla deliberazione del consiglio comunale 21.4.1969, n. 623 2 il provvedimento 11.8.2016 del vice comandante vicario della Polizia municipale, di diniego dell’istanza di transito, con il veicolo targato X778YH, in deroga alle limitazioni vigenti nella via S. Vincenzo, a motivo del fatto che, a prescindere dall’esistenza dell’autorizzazione al passo carrabile, il transito nel Vico Chiuso Curletto non potrebbe avvenire, stante la sua natura privata, senza l’autorizzazione dei proprietari del relativo tratto di strada. L’impugnazione è estesa agli atti presupposti e, ove occorresse, alla deliberazione del consiglio comunale 21.4.1969, n. 623. A sostegno del gravame ha dedotto dieci motivi di ricorso, quattro dei quali 1-4 proposti avverso la revoca del passo carraio, cinque 5-9 avverso il diniego di autorizzazione al transito in deroga alle limitazioni di traffico ed uno 10 avverso la deliberazione di classificazione delle strade comunali. Si è costituito in giudizio il comune di Genova, preliminarmente eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo trattandosi di questione che involge l’accertamento della natura pubblica o privata della strada , nel merito controdeducendo ed instando per la reiezione del ricorso. Alla pubblica udienza del 19 maggio 2017 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione. Giova preliminarmente osservare come la questione, involgendo in via principale la legittimità di un provvedimento di regolazione della circolazione stradale e, soltanto incidentalmente, l’accertamento della titolarità del diritto di proprietà della strada, rientri pacificamente nella giurisdizione del giudice amministrativo cfr. T.A.R. Liguria, II, 29.3.2017, n. 267 . Ciò posto, l’impugnazione avverso la revoca della concessione di passo carraio, i cui motivi possono essere trattati congiuntamente stante la stretta connessione logica, è infondato. Diversamente da quanto dedotto dalla società ricorrente, il provvedimento di revoca della concessione di passo carrabile non è infatti motivato unicamente con la rilevata natura di strada privata del Vico Chiuso Curletto, bensì anche – per relationem – con le problematiche connesse alle caratteristiche della strada, puntualmente elencate nel rapporto della Polizia municipale 9.3.2016, prot. 87069, espressamente richiamato sia nella comunicazione di avvio del procedimento, sia nel provvedimento impugnato. In particolare, il rapporto in questione docomma 3 delle produzioni 17.10.2013 di parte ricorrente elenca chiaramente, al primo posto punti a-b , la ridotta larghezza del tratto più stretto del vicolo in questione m. 1,58 , ciò che lo rende oggettivamente non carrabile così anche la nota 20.7.2016, prot. 251184 – docomma 6 delle produzioni 17.10.2013 di parte ricorrente . Difatti, la concessione di passo carraio revocata docomma 9 delle produzioni 17.10.2013 di parte ricorrente contemplava una originaria larghezza di m. 2,55, e ciò in quanto l’accesso all’area avveniva, sulla base di un’espressa autorizzazione in deroga, attraverso la diramazione da viale Sauli così l’autorizzazione 17.3.2015, prot. 34921 – docomma 10 delle produzioni 17.10.2013 di parte ricorrente . Orbene, poiché l’idoneità dell’area allo stazionamento od alla circolazione dei veicoli costituisce un’espressa condizione per l’autorizzazione dei passi carrabili art. 46 comma 2 lett. b del regolamento di esecuzione del codice della strada D.P.R. n. 495/1992 , è evidente come la mancanza di tale condizione, a seguito della chiusura con una sbarra della diramazione di accesso da viale Sauli, legittimi senz’altro la revoca della concessione per l’intervenuto mutamento della situazione di fatto”, ciò che legittima in ogni tempo, ai sensi dell’art. 21-quinquies L. n. 241/1990, la revoca di un precedente provvedimento ampliativo. Né è fondato il vizio di incompetenza, dedotto con il secondo motivo di ricorso. In base al principio generale tempus regit actum, al fine di viziare il provvedimento e di condurre all’annullamento dell’atto, il difetto di competenza deve sussistere al momento dell’adozione del provvedimento. Orbene, da un lato, ai sensi dell’art. 60 comma 1 dello statuto del comune di Genova, la gestione dei servizi di base presenti sul territorio, tra cui la viabilità su base locale” lett. k , spetta ai Municipi dall’altro, nell’ambito dei Municipi, i provvedimenti che impegnano il comune all’esterno sono di competenza del segretario generale del Municipio art. 27 comma 2 lett. e del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi . La legittimità del provvedimento di revoca della concessione di passo carraio determina l’inammissibilità, per difetto di interesse, dell’impugnazione del conseguente provvedimento 11.8.2016 di diniego dell’istanza di transito con il veicolo targato X778YH in deroga alle limitazioni vigenti nella via S. Vincenzo. L’istanza di autorizzazione al transito in via S. Vincenzo presuppone infatti la titolarità della concessione di passo carraio in Vico Chiuso Curletto. Sussistono nondimeno i presupposti di legge per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria Sezione Seconda , definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, In parte lo rigetta ed in parte lo dichiara inammissibile. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.