Alzare il gomito e mettersi alla guida, anche se in giovane età, può inibire l'accesso alla Guardia di Finanza

Legittima l'esclusione dal concorso per il reclutamento di 1250 allievi finanzieri della Guardia di Finanza, disposta dal Comando Generale se il fatto riguardante l'aspirante finanziere, in sede di concorso, è stato ritenuto disdicevole, nell'ambito della discrezionalità propria del Comando.

Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, Sezione IV, con la sentenza 2353 depositata il 18 maggio 2017 che, peraltro, ribalta l'orientamento della giurisprudenza di primo grado. Il caso. Il Collegio ha condiviso, in sostanza, le affermazioni di principio contenute nella proposta di esclusione dal concorso dell’originario ricorrente e nel conseguente provvedimento adottato in sua conformità, a causa di condotta ritenuta pregna di disvalore sociale . E ciò in relazione agli elevati standard comportamentali richiesti ai fini dell’ammissione al Corpo della Guardia di Finanza, da accertare in modo rigoroso in ragione della specificità e delicatezza dei compiti e delle funzioni svolte. In sostanza, l'essere andato fuori strada, perchè ubriaco, è una condotta di per sé sufficiente ed idoneo indice di assenza del requisito riferito al possesso della qualità morali e di condotta previste dal bando. Sotto un profilo più generale, infatti, - ha affermato il Collegio - tale condotta, seppur si riferisce ad un singolo episodio di guida in stato di ebbrezza, è stato riscontrato in capo all’ interessato un tasso alcolico superiore a quello di legge di 0,5 g/l, ma trattasi di un episodio di particolare pregnanza, in quanto il tasso alcoolico riscontrato era enormemente superiore a quello massimo fissato dalla legge. In sostanza, anche se si è trattato di un unico episodio, avvenuto nel 2009 – e quindi a distanza di un considerevole periodo di tempo dall’espletamento del concorso – esso, però, è stato legittimamente censurabile sotto il profilo morale, e riveste, ex se , valenza tale da sorreggere un giudizio di esclusione dal concorso per mancanza dei requisiti morali e di condotta. E ciò anche sulla base di un metro di valutazione rigoroso volto a selezionare solo aspiranti in possesso di elevati standard comportamentali. Moralità. Al Collegio, peraltro, è noto che recente giurisprudenza di primo grado tra le tante, si veda TAR Lazio n. 12391/15 ha affermato che l'episodio di guida in stato di ebbrezza avvenuto a distanza di un considerevole periodo di tempo dall'espletamento del concorso per l'ammissione nel Corpo della Guardia di Finanza, che seppur censurabile sotto il profilo morale, non riveste tuttavia ex se valenza tale da sorreggere un giudizio di esclusione dal concorso stesso per mancanza dei requisiti morali e di condotta ciò anche sulla base di un metro di valutazione rigoroso volto a selezionare solo aspiranti in possesso di elevati standard comportamentali, non trattandosi di un comportamento - peraltro unico ed isolato, ancorché risalente nel tempo - da cui si possa evincere, in assenza di ulteriori valutazioni ed elementi di fatto, l'inidoneità, sotto il profilo comportamentale e morale, ad esercitare i compiti propri del Corpo della Guardia di Finanza. In assenza di ulteriori elementi negativi, tale unico episodio riconducibile al ricorrente non può motivare l'assenza delle qualità morali e di condotta irreprensibili, richieste dalla vigente disciplina ai fini dell'ammissione all'arruolamento in un Corpo militare, non risultando quindi la situazione che costituisce l'unico fondamento dell'impugnata esclusione essere stata adeguatamente e compiutamente valutata dall'Amministrazione in relazione all'esigenza di accertare, alla stregua delle vigenti disposizioni, una condotta morale incensurabile . Ma il Collegio non ha condiviso detto precedente, in quanto il sindacato giurisdizionale sul giudizio di moralità è limitato al parametro dell’arbitrarietà, ed una volta riconosciuto che un dato episodio è censurabile sotto il profilo morale, non è possibile, nel merito, sindacare il giudizio che di esso rende l’Amministrazione. Il Collegio ritiene che la materia oggetto di scrutinio mal si presti ad affermazioni categoriali, e di valenza omnicomprensiva, poiché la molteplicità di situazioni di volta in volta verificatesi, costituisce elemento da valutare delicatamente e con grande attenzione, volta per volta.

Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 4 – 18 maggio 2017, n. 2353 Presidente Anastasi – Estensore Taormina Fatto 1. Con la sentenza in epigrafe impugnata n. 2665/2016 il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio – Sede di Roma ha respinto il ricorso, proposto dalla odierna parte appellante omissis teso ad ottenere l’annullamento del provvedimento di esclusione del ricorrente dal concorso per il reclutamento di 1250 allievi finanzieri della Guardia di Finanza, della graduatoria finale di merito del concorso in questione ed il relativo decreto di approvazione e di ogni altro atto connesso, preordinato o consequenziale. 1.1. L’odierno appellante aveva impugnato detti atti prospettando articolate censure di violazione di legge ed eccesso di potere, sostenendo che a la contestata esclusione era stata disposta per carenza del requisito di moralità e condotta stabilito per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria previsto dall’art. 1, comma 1, lettera g del citato bando in quanto l’odierno appellante, a seguito di sinistro stradale, era stato segnalato, in data 3 novembre 2009, dai Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Gioia del Colle alla competente Autorità Giudiziaria per guida sotto l’influenza dell’alcool con tasso alcolemico di 2,81 g/l, in violazione dell’art. 186, comma 2, lettera c del Codice della strada con contestuale ritiro della patente di guida” b tuttavia il procedimento penale era stato archiviato, non v’era certezza sulla affidabilità dell’analisi/prelievo alcolemico, ed in ogni caso non v’era incidenza sulla moralità del candidato l’episodio, comunque, era risalente nel tempo, relativo a quando l’originario ricorrente aveva soltanto 19 anni di età ed antecedente all’incorporamento nelle Forze Armate quale volontario in ferma prefissata nel periodo di servizio, inoltre, il questi si sera contraddistinto positivamente al punto da ottenere un elogio e la Croce commemorativa. 2.Il Ministero delle Finanze si era costituito in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso in quanto infondato. 3. Il T.a.r. ha ritenuto il provvedimento legittimo nell’an, ed immune da mende. 3.1. In particolare, con la sentenza gravata a ha rilevato che dall’informativa di polizia risultava che l’odierno appellante in data 31.10.2009 a seguito di sinistro stradale verificatosi in via Elefante del Comune di Turi veniva sottoposto a cure mediche presso il pronto soccorso dell’ospedale di Putignano e nella circostanza su richiesta dei militari intervenuti veniva effettuata analisi clinica sul predetto al termine del quale si rilevava un tasso alcolemico di 2,81 gr/l” b che il predetto era stato segnalato all’Autorità Giudiziaria per guida sotto l’influenza dell’alcool art. 186 comma 2 lettera CDS’ con contestuale ritiro della patente di guida e che successivamente il Giudice di Pace di Putignano BA con ordinanza R.G. 321/09 datata 28.12.2009 aveva ordinato la restituzione immediata della patente di guida” c che, almeno in sede amministrativa, l’accertamento del tasso alcolemico non era stato all’epoca specificamente contestato, posto in rilievo che detto accertamento non è ripetibile e che, pur volendo tenere conto di un certo margine di imprecisione, il tasso alcolemico accertato restava comunque estremamente elevato d che trattavasi di condotta pregna di disvalore sociale, e che la lata discrezionalità amministrativa era stata correttamente esercitata. 4. L’originario ricorrente rimasto soccombente, ha impugnato la suindicata decisione criticandola sotto ogni angolo prospettico e facendo presente che a il procedimento penale era stato archiviato, e la patente gli era stata restituita b egli non aveva interesse a contestare l’accertamento amministrativo c trattavasi di episodio risalente, e non produttivo di conseguenze, come dimostrato dal fatto che successivamente l’appellante aveva tenuto sempre una condotta esemplare. 5. In data 24.6.2016 il Ministero appellato ha depositato una articolata memoria, chiedendo la reiezione dell’appello. 6. Alla camera di consiglio del 21 luglio 2016 fissata per la delibazione della istanza di sospensione della esecutività della impugnata decisione l’appello cautelare è stato accolto con l’ordinanza n. 2923/2016 alla stregua delle considerazioni per cui ” rilevato che l’appello cautelare, da un canto –seppure nella provvisorietà della delibazione cautelare.-non appare sfornito del prescritto fumus in considerazione della circostanza che non vi fu mai un definitivo accertamento in ordine alla sussistenza della remota essa risale al 2009 violazione addebitata all’appellante e che il procedimento penale è stato archiviato rilevato altresì che, quanto al periculum in mora, esso appare sussistente, e che peraltro non risulta che all’appellante sia addebitabile alcunché, a parte il risalente –e controverso episodio ”. 7. In vita della odierna udienza pubblica del 4 maggio 2017 l’appellante ha depositato note difensive riepilogando le proprie difese. 8. Alla odierna udienza pubblica del 4 maggio 2017 la causa è stata trattenuta in decisione. Diritto 1. Ad una più compiuta delibazione pertinente alla odierna fase di merito ritiene il Collegio che l’appello sia infondato e vada pertanto respinto. 2. Il Collegio, condivide le affermazioni di principio contenute nella proposta di esclusione dell’originario ricorrente e nel conseguente provvedimento adottato in sua conformità, come riferite agli elevati standard comportamentali richiesti ai fini dell’ammissione al Corpo della Guardia di Finanza, da accertare in modo rigoroso in ragione della specificità e delicatezza dei compiti e delle funzioni svolte, e ritiene che la condotta riferita al predetto su cui poggia la gravata determinazione di esclusione, costituisca di per sé sufficiente ed idoneo indice di assenza del requisito riferito al possesso della qualità morali e di condotta previste dal bando. 3. Sotto un profilo più generale, infatti, tale condotta, per come sopra illustrato, si riferisce ad un singolo episodio di guida in stato di ebbrezza, essendo stato riscontrato in capo all’odierno appellato un tasso alcolico superiore a quello di legge di 0,5 g/l, ma trattasi di un episodio di particolare pregnanza, in quanto il tasso alcoolico riscontrato era enormemente superiore a quello massimo fissato dalla legge. 4. E’ ben vero, si ripete, che trattasi di un unico episodio, avvenuto nel 2009 – e quindi a distanza di un considerevole periodo di tempo dall’espletamento del concorso – esso, però, appare censurabile sotto il profilo morale, e riveste, ex se, valenza tale da sorreggere un giudizio di esclusione dal concorso per mancanza dei requisiti morali e di condotta, e ciò anche sulla base di un metro di valutazione rigoroso volto a selezionare solo aspiranti in possesso di elevati standard comportamentali, e da cui è possibile evincere, la non abnormità o irrazionalità delle valutazioni latissimamente discrezionali che hanno condotto al giudizio di l’inidoneità dell’appellante, sotto il profilo comportamentale e morale, ad esercitare i compiti propri del Corpo della Guardia di Finanza. 5. Sotto altro profilo, si osserva che a non è contestato che l’episodio suddetto non abbia neppure dato luogo a condanna penale, in quanto il procedimento nei confronti dell’appellato è stato archiviato b e purtuttavia è rimarchevole sottolineare che l’episodio condusse al ritiro della patente e che solo successivamente il Giudice di Pace di Putignano BA con ordinanza R.G. 321/09 datata 28.12.2009 ordinò la restituzione di questa all’appellante. 5.1. L’appellante sostiene che, a fronte dell’archiviazione disposta in sede penale, egli non aveva interesse a contestare l’esito dell’accertamento, ed inoltre che quest’ultimo manifestava criticità tali da dimostrare nel complesso inaffidabile, quantomeno sotto il profilo della esatta individuazione del tasso alcolico. 5.1.1. Il Collegio non condivide tali deduzioni è certamente vero che il procedimento penale non ebbe seguito ma non si tratta di oggi addebitare” all’appellante di non avere impugnato l’esito dell’accertamento alcolemico esito che, poteva essere contestabile in seno al processo penale ove quest’ultimo fosse progredito, ma anche in seno al procedimento amministrativo si tratta di prendere atto della circostanza che egli subì una sanzione amministrativa discendente da un accertamento tecnico valore e concentrazione di alcool nel sangue che non ebbe ad impugnare non può oggi contestare il presupposto riposante nell’accertamento tecnico citato, né dolersi delle conseguenze che da esso – non arbitrariamente od irrazionalmente, si ripete l’Amministrazione ne ha fatto discendere, in termini di giudizio di moralità. 5.2. E’ noto al Collegio che recente giurisprudenza di primo grado tra le tante, si veda T.A.R. Roma, -Lazio-, sez. II, 03/11/2015, n. 12391 ha affermato che l'episodio di guida in stato di ebbrezza avvenuto a distanza di un considerevole periodo di tempo dall'espletamento del concorso per l'ammissione nel Corpo della Guardia di Finanza, che seppur censurabile sotto il profilo morale, non riveste tuttavia ex se valenza tale da sorreggere un giudizio di esclusione dal concorso stesso per mancanza dei requisiti morali e di condotta ciò anche sulla base di un metro di valutazione rigoroso volto a selezionare solo aspiranti in possesso di elevati standard comportamentali, non trattandosi di un comportamento peraltro unico ed isolato, ancorché risalente nel tempo da cui si possa evincere, in assenza di ulteriori valutazioni ed elementi di fatto, l'inidoneità, sotto il profilo comportamentale e morale, ad esercitare i compiti propri del Corpo della Guardia di Finanza. In assenza di ulteriori elementi negativi, tale unico episodio riconducibile al ricorrente non può motivare l'assenza delle qualità morali e di condotta irreprensibili, richieste dalla vigente disciplina ai fini dell'ammissione all'arruolamento in un Corpo militare, non risultando quindi la situazione che costituisce l'unico fondamento dell'impugnata esclusione essere stata adeguatamente e compiutamente valutata dall'Amministrazione in relazione all'esigenza di accertare, alla stregua delle vigenti disposizioni, una condotta morale incensurabile.”. 5.3. Ma il Collegio non condivide detto precedente, in quanto il sindacato giurisdizionale sul giudizio di moralità è limitato al parametro dell’arbitrarietà, ed una volta riconosciuto che un dato episodio è censurabile sotto il profilo morale, non è possibile, nel merito, sindacare il giudizio che di esso rende l’Amministrazione. Il Collegio ritiene che la materia oggetto di scrutinio mal si presti ad affermazioni categoriali, e di valenza omnicomprensiva, poiché la molteplicità di situazioni di volta in volta verificatesi, costituisce elemento da valutare delicatamente e con grande attenzione, volta per volta. Nel caso di specie, la non assoluta affidabilità dell’esito dell’esame alcolemico, integra affermazione priva di ogni comprova il valore riscontrato era altissimo il giudizio dell’Amministrazione appare immune da vizi, e pertanto l’impugnazione va respinta. 6. Conclusivamente, l’appello deve essere respinto e per l’effetto, la impugnata decisione deve essere confermata. 6.1. Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato come chiarito dalla giurisprudenza costante, tra le tante, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663 . 6.2. Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. 7. Quanto alle spese processuali del grado, esse possono essere compensate tra le parti, stante la complessità fattuale della controversia come testimonia l’alterno andamento del giudizio di appello. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quarta , definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese processuali del grado compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.