Basta un banale incidente per mettere in discussione la licenza di guida

L'investimento di un pedone anche senza particolari conseguenze può fondare dubbi sulla permanenza dei requisiti tecnici necessari per condurre i veicoli a motore. E' dunque legittimo il provvedimento di revisione della patente di guida adottato dalla motorizzazione sulla base del semplice rapporto degli organi di vigilanza intervenuti sul luogo del sinistro.

Lo ha evidenziato il TAR Toscana, sez. II, con la sentenza n. 681 del 12 maggio 2017. Il caso. Un anziano conducente ha investito un pedone senza arrecare particolari danni all'utente debole. I Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro non hanno accertato alcuna particolare violazione e per questo l'automobilista ha subito un trauma al successivo ricevimento, a distanza di mesi, dell'invito a sottoporsi alla revisione della patente disposto dalla motorizzazione ai sensi dell'art. 128 c.d.s Contro questa disposizione l'interessato ha quindi proposto censure al collegio ma senza successo. Revisione della patente. I provvedimenti di revisione della patente di guida adottati ai sensi dell'art. 128 c.d.s., specifica il TAR, non presuppongono l'accertamento di una violazione delle norme sul traffico o di quelle penali o civili, ma sono adottati in dipendenza di qualunque episodio che giustifichi un ragionevole dubbio sulla persistenza dell'idoneità psicofisica o tecnica alla conduzione dei veicoli a motore. E’ quindi irrilevante la circostanza che i Carabinieri, intervenuti sul posto del sinistro, non abbiano elevato alcuna sanzione a carico del ricorrente mentre l’investimento di un pedone può logicamente fondare tale dubbio . In buona sostanza a parere del collegio per evidenziare dubbi sull'idoneità alla guida di un autista non occorre che lo stesso violi regole stradali o collezioni multe. Ma è sufficiente che la particolarità di un sinistro o di una manovra risulti evidente all'organo di polizia che poi relazionerà in maniera esaustiva alla motorizzazione civile.

TAR Toscana, sez. II, sentenza 12 aprile – 12 maggio 2017, n. 681 Presidente Romano – Estensore Cacciari Fatto e diritto 1. L’Ufficio della Motorizzazione civile di Pisa, con provvedimento 17 luglio 2012 n. 05367/B, ha disposto la revisione della patente nei confronti dell’odierno ricorrente, coinvolto in un incidente stradale il 12 luglio 2011 avendo investito un pedone il quale, a suo dire, sarebbe sceso improvvisamente dal marciapiede per attraversare la strada. Il ricorrente lamenta, con primo motivo di gravame, che nella fattispecie non sussistano i presupposti di cui all’articolo 128 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285-Codice della strada per disporre la revisione della patente di guida, poiché l’investimento sarebbe avvenuto in un tratto di strada senza attraversamento pedonale e con lievissimi danni al pedone egli si è fermato tempestivamente soccorrendo l’investito e i Carabinieri, da lui stesso avvertiti, non hanno riscontrato alcuna violazione del Codice della strada. Inoltre in quarantasei anni di guida non è mai stato coinvolto in alcun sinistro e non ha subito alcuna decurtazione dei punti della patente. Con secondo motivo lamenta che l’Amministrazione non abbia effettuato alcuna istruttoria né valutato autonomamente il fatto, limitandosi alla mera lettura del verbale redatto dai Carabinieri intervenuti sul posto che peraltro sarebbe anche stato male interpretato. In particolare si duole che non sia stata valutata la sua condotta dopo il sinistro né presa in considerazione la mancata irrogazione di sanzioni. Il verbale riferisce che il pedone si trovava su un attraversamento pedonale ma, in realtà, questo a suo dire era già stato superato al momento dell’impatto e diversamente opinando, non si comprende perché non sia stata applicata alcuna sanzione. Conclude chiedendo l’annullamento dell’atto impugnato e il risarcimento dei danni. Si è costituita con memoria di stile l’Avvocatura dello Stato per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti chiedendo la reiezione del ricorso. Con ordinanza 16 gennaio 2013, n. 24, è stata respinta la domanda cautelare. All’udienza del 12 aprile 2017 la causa è stata trattenuta in decisione. 2. Il ricorso è privo di fondamento e deve essere respinto. 2.1 Il primo motivo è inammissibile poiché tende ad ottenere una pronuncia accertativa circa l’insussistenza, nel caso di specie, dei presupposti per disporre la revisione della patente di guida, e tale valutazione compete esclusivamente all’Amministrazione cui questo Giudice non può sostituirsi, se non nelle ipotesi di giurisdizione estesa al merito tra le quali non rientra quella in esame. 2.2 Il secondo motivo è infondato poiché, come rilevato già in sede cautelare, i provvedimenti di revisione della patente di guida non presuppongono l'accertamento di una violazione delle norme sul traffico o di quelle penali o civili, ma sono adottati in dipendenza di qualunque episodio che giustifichi un ragionevole dubbio sulla persistenza dell'idoneità psicofisica o tecnica alla conduzione dei veicoli a motore T.A.R. Venezia III, 9 gennaio 2017 n. 9 T.A.R. Piemonte II, 15 novembre 2016 n. 1411 . E’ quindi irrilevante la circostanza che i Carabinieri, intervenuti sul posto del sinistro, non abbiano elevato alcuna sanzione a carico del ricorrente mentre l’investimento di un pedone può logicamente fondare tale dubbio. 3. In conclusione, il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e pertanto il ricorrente è condannato al loro pagamento nella misura di € 1.500,00 millecinquecento/00 comprensiva della fase cautelare. P.Q.M. il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana Sezione Seconda , definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nella misura di € 1.500,00 millecinquecento/00 comprensiva della fase cautelare. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa