Atti redatti in violazione delle norme sul PAT: sì al termine perentorio per la regolarizzazione

Il TAR Reggio Calabria ha concesso un termine perentorio per la regolarizzazione di ricorso e procura redatti in violazione delle norme sul PAT.

Parte ricorrente ha presentato ricorso e relativa procura ad litem , originariamente redatti, sottoscritti e notificati in forma cartacea e depositati in giudizio come copia per immagine priva della necessaria attestazione di conformità all’originale cartaceo mediante asseverazione ex art. 22 c.a.d Successivamente, ha depositato soltanto il ricorso introduttivo redatto in formato pdf digitale nativo senza sottoscrizione e le asseverazioni di conformità di procura e ricorso cartaceo notificato, su fogli separati e non sottoscritti digitalmente. Vizi sanabili. Il TAR Reggio Calabria ha seguito l’orientamento espresso dal Consiglio di Stato Cons. Stato., sez. IV, sent., 4 aprile 2017, n. 1541 v. S. Patrisso, La forma del ricorso notificato con modalità tradizionali nel PAT, in ilProcessotelematico.it secondo cui le irregolarità degli atti redatti in violazione delle norme disciplinanti il PAT non danno luogo a inesistenza, abnormità o nullità degli atti ma sono sanabili mediante l’assegnazione, da parte del Collegio, di un termine perentorio per la regolarizzazione nelle forme di legge a pena di irricevibilità. Pertanto, il Tribunale ha assegnato al ricorrente un termine perentorio, decorrente dalla comunicazione dell’ordinanza, per provvedere alla regolarizzazione di ricorso e procura. Fonte www.ilprocessotelematico.it

TAR Calabria, ordinanza 20 26 aprile 2017, n. 69 Presidente Politi Estensore Testini Rilevato che - il ricorso introduttivo del presente giudizio e la procura ad litem sono stati originariamente redatti, sottoscritti e notificati in forma cartacea - i predetti atti sono stati depositati in giudizio, in data 19 febbraio 2017, come copia per immagine priva della necessaria attestazione di conformità all’originale cartaceo mediante asseverazione di conformità ai sensi dell’art. 22, comma II, del C.A.D. Ulteriormente rilevato che il ricorrente ha successivamente depositato in giudizio unicamente quanto segue - il ricorso introduttivo redatto in formato pdf digitale nativo, ma privo di sottoscrizione ovviamente mediante firma digitale PADES BES - n. 2 asseverazioni di conformità ai sensi dell’art. 22, comma II, del C.A.D., rispettivamente della procura e del ricorso cartaceo notificato, su fogli separati e non sottoscritti mediante firma digitale PADES BES Rilevato, pertanto, che, allo stato, mancano nel fascicolo informatico - il ricorso introduttivo redatto in formato pdf digitale nativo, sottoscritto mediante firma digitale PADES BES e munito di asseverazione ai sensi dell’art. 22, I comma, del C.A.D. - copia per immagine della procura ad litem munita di asseverazione ai sensi dell’art. 22, II comma, del C.A.D - copia per immagine del ricorso cartaceo notificato munito di asseverazione ai sensi dell’art. 22, II comma, del C.A.D Ritenuto di aderire all’orientamento espresso dal Consiglio di Stato, Sez. IV, con sentenza n. 1541 del 4 aprile 2017, in punto di irregolarità degli atti redatti in violazione delle norme disciplinanti il P.A.T., sanabile mediante l’assegnazione di un termine perentorio per regolarizzazione nelle forme di legge, a pena di irricevibilità Ulteriormente ritenuto di dover comunque pronunciare sulla domanda cautelare, al fine di garantire l’immediatezza della tutela giurisdizionale che ne costituisce il tratto caratterizzante Considerato che, ai sensi degli articoli 39 e 43 del R.D. n. 773/1931, va riconosciuto al Prefetto e al Questore il potere discrezionale di vietare la detenzione di armi e munizioni e il porto di armi ai soggetti ritenuti capaci di abusarne. Si tratta di un potere connotato da elevata discrezionalità, in considerazione delle finalità per cui il potere è attribuito. Il fine perseguito è infatti la tutela dell'ordine pubblico, non solo in caso di accertata lesione, ma anche in caso di pericolo di lesione. Sicché, si tratta di un potere attribuito anche con fini di prevenzione della commissione di illeciti. Ne consegue che il divieto di detenzione di armi, munizioni, esplosivi, così come il diniego di licenza o la revoca della licenza di porto d'armi, non richiedono un oggettivo ed accertato abuso nell'uso delle armi, ma è sufficiente che il soggetto non dia affidamento di non abusarne. La valutazione di inaffidabilità del soggetto è affidata all'Autorità amministrativa, secondo un apprezzamento discrezionale, purché congruamente motivato avuto riguardo a circostanze di fatto specifiche Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 maggio 2006, n. 2576 Ulteriormente considerato che, nella fattispecie, vengono in considerazione valutazioni ampiamente discrezionali, rientranti nel merito dell’azione amministrativa e dunque sottratte, in linea di principio al sindacato del giudice della legittimità, salva l’ipotesi di manifesta illogicità o incongruenza delle determinazioni assunte in tal senso, T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 15 marzo 2010, n. 2224 Consiglio di Stato, Sez. V, 13 novembre 2009, n. 7107 Ritenuto che l’atto gravato, fondato su una pluralità di circostanziati elementi di fatto, non risulta affetto, prima facie, da manifesta illogicità, incongruenza o contraddittorietà, avuto riguardo al consolidato orientamento maturato con riferimento ad un costante insegnamento giurisprudenziale dalla Sezione ripetutamente espresso in materia Ulteriormente ritenuta la preminenza dell’interesse pubblico alla sicurezza dei cittadini Ritenuto, infine, di condannare la parte soccombente alle spese della presente fase cautelare, come liquidate in dispositivo P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria - Sezione Staccata di Reggio Calabria così provvede - respinge la domanda cautelare - assegna al ricorrente il termine perentorio di giorni sessanta, decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza, per provvedere agli adempimenti richiesti, secondo quanto meglio esposto in motivazione. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare in favore delle Amministrazioni statali resistenti, che liquida in complessivi euro 800,00 ottocento/00 . La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.