Inquilina dell'Ater occupa un alloggio senza averne titolo: decide il giudice ordinario

Il giudice, eventualmente chiamato a valutare la fondatezza dei presupposti invocati dall'Ater nell'ordine di rilascio, è quello ordinario. Ciò in quanto detto ordine va configurato come il puro e semplice precipitato di un obbligo imposto dalla legge, senza che l’amministrazione disponga sul punto di alcuna potestà di carattere autoritativo.

Così il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1765/17 del 13 aprile. Edilizia residenziale pubblica. La giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione ha, peraltro, già stabilito che in tema di edilizia residenziale pubblica, il potere dell'ente di gestione di apprestare unilateralmente un titolo esecutivo per il rilascio dell'alloggio occupato sine titulo non sottrae al destinatario la facoltà di contestare in giudizio il carattere abusivo dell’occupazione, facendo valere condizioni di diritto a sostegno della detenzione dell'immobile. In tali ipotesi, tuttavia, spetta al giudice ordinario la giurisdizione in ordine all'azione proposta dall'occupante il quale contesti la fondatezza delle ragioni poste dall’Ente a fondamento dell’atto vincolato nell’ an il quale impone il rilascio in quanto l’iniziativa dell'ente non ha fondamento in una potestà conservativa generale e veste specifica in un atto autoritativo, ma si inserisce in un rapporto di assegnazione in atto del quale si contesta la cessazione ovvero la radicale insussistenza in tal senso Cass. SSUU n. 24764/09 . Giurisdizione. La Sezione, inoltre, ha ritenuto non pertinente ai fini della decisione il richiamo all’orientamento del giudice di appello secondo cui le controversie aventi ad oggetto l’annullamento o la revoca del titolo legittimante l’occupazione spettano al giudice amministrativo coinvolgendo la spendita di poteri di carattere autoritativo. Al riguardo ha osservato che il richiamato orientamento il quale si fonda sul riconosciuto carattere autoritativo del potere di annullamento o di revoca non può essere correttamente invocato in relazione alla vicenda specifica. Ciò in quanto si discute di un’occupazione del tutto carente di titolo legittimante e in relazione alla quale la vicenda relativa allo sgombero riguarda la pura e semplice attuazione di un puntuale obbligo di legge. Né, ha sottolineato il Collegio, si può giungere a conclusioni diverse da quelle delineate in relazione ai lamentati profili di eccesso di potere e difetto di istruttoria che vizierebbero l’operato dell’ATER il quale non avrebbe adeguatamente valutato l’inerenza del titolo abitativo ai diritti essenziali della persona . Al riguardo, ha osservato, la lamentata violazione dei richiamati diritti fondamentali potrà essere adeguatamente apprezzata scil. laddove sussistente dal giudice ordinario, munito di giurisdizione sulla vicenda specifica.

Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 16 marzo – 13 aprile 2017, n. 1765 Presidente Caringella – Estensore Contessa Fatto Con ricorso proposto dinanzi al T.A.R. del Lazio e recante il n. 3939/2015 l’odierna appellante chiedeva l’annullamento del provvedimento in data 2 marzo 2015 con cui l’ATER di Roma le aveva ingiunto il rilascio di un immobile in omissis , dalla stessa occupato sine titulo. Con la sentenza in epigrafe il T.A.R. del Lazio ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito Giudice amministrativo. La sentenza in questione è stata impugnata in appello dalla signora C. la quale ne ha chiesto la riforma articolando plurimi motivi di doglianza. L’appellante ha altresì riproposto i motivi di doglianza già articolati in primo grado e non esaminati dal T.A.R. in regione del carattere meramente processuale della decisione impugnata. Si è costituita in giudizio l’ATER di Roma la quale ha concluso nel senso della reiezione dell’appello. Alla camera di consiglio il Collegio ha avvertito le parti presenti circa la possibilità che la questione fosse definita con sentenza in forma semplificata e il ricorso è stato trattenuto in decisione. Diritto 1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello proposto dalla signora C. la quale occupa da alcuni anni – senza alcun titolo – un immobile dell’ATER di Roma avverso la sentenza del T.A.R. Lazio con cui è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo il ricorso dalla stessa proposto avverso il provvedimento con cui l’ATER le ha ingiunto di abbandonare l’immobile in quanto occupato sine titulo. 2. Il ricorso in questione, che può essere definito con sentenza in forma semplificata ai sensi dagli articoli 60 e 74 cod. proc. amm., sussistendone i presupposti in fatto e in diritto, è infondato. 3. Al riguardo la sentenza in epigrafe è meritevole di puntuale conferma per la parte in cui i primi Giudici hanno affermato che la controversia ingenerata dal provvedimento con cui un ente locale ha imposto il rilascio di un immobile occupati sine titulo rientra nella giurisdizione del Giudice ordinario dovendosi configurare l’ordine di rilascio come il puro e semplice precipitato di un obbligo imposto dalla legge, senza che l’amministrazione disponga sul punto di alcuna potestà di carattere autoritativo. La sentenza in epigrafe è altresì meritevole di conferma per la parte in cui i primi Giudici hanno stabilito che la controversia in esame inerisce unicamente la vicenda relativa al materiale rilascio dell’immobile occupato sine titulo vicenda in relazione alla quale non sono configurabili in capo all’appellante posizioni qualificabili come di interesse legittimo, in quanto tali giustiziabili dinanzi all’adito Giudice amministrativo . 4. La giurisprudenza delle Sezioni unite della Cassazione ha stabilito che in tema di edilizia residenziale pubblica, il potere dell'ente di gestione di apprestare unilateralmente un titolo esecutivo per il rilascio dell'alloggio occupato sine titulo non sottrae al destinatario la facoltà di contestare in giudizio il carattere abusivo dell’occupazione, facendo valere condizioni di diritto a sostegno della detenzione dell'immobile. In tali ipotesi, tuttavia, spetta al Giudice ordinario la giurisdizione in ordine all'azione proposta dall'occupante il quale contesti la fondatezza delle ragioni poste dall’Ente a fondamento dell’atto vincolato nell’an il quale impone il rilascio in quanto l’iniziativa dell'ente non ha fondamento in una potestà conservativa generale e veste specifica in un atto autoritativo, ma si inserisce in un rapporto di assegnazione in atto del quale si contesta la cessazione ovvero la radicale insussistenza in tal senso Cass., Sez. un., ord. 25 novembre 2009, n. 24764 . 5. Non risulta inoltre pertinente ai fini della presente decisione il richiamo all’orientamento di questo Giudice di appello secondo cui le controversie aventi ad oggetto l’annullamento o la revoca del titolo legittimante l’occupazione spettano al Giudice amministrativo coinvolgendo la spendita di poteri di carattere autoritativo. Al riguardo ci si limita ad osservare che il richiamato orientamento il quale si fonda sul riconosciuto carattere autoritativo del potere di annullamento o di revoca non può essere correttamente invocato in relazione alla presente vicenda di causa, nel cui ambito si discute di un’occupazione del tutto carente di titolo legittimante e in relazione alla quale la vicenda relativa allo sgombero riguarda la pura e semplice attuazione di un puntuale obbligo di legge. 6. Né può giungersi a conclusioni diverse da quelle sin qui delineate in relazione ai lamentati profili di eccesso di potere e difetto di istruttoria che vizierebbero l’operato dell’ATER il quale non avrebbe adeguatamente valutato l’inerenza del titolo abitativo ai diritti essenziali della persona . Al riguardo ci si limita ad osservare che la lamentata violazione dei richiamati diritti fondamentali potrà essere adeguatamente apprezzata scil. laddove sussistente dal Giudice ordinario, munito di giurisdizione sulla vicenda per cui è causa. 7. Per quanto riguarda il presunto vizio derivante dalla mancata indicazione dei termini e delle modalità di impugnativa, sulla base di consolidati principi deve ritenersi che tale omissione non determini ex se l’illegittimità dell’atto che tali indicazioni abbia omesso, bensì la sola eventuale rimessione in termini per la proposizione dell’azione in sede giurisdizionale. 8. Il Giudice ordinario munito di giurisdizione potrà esaminare la consistenza e gli eventuali margini di fondatezza dei motivi con cui si è lamentato che il provvedimento di rilascio sarebbe affetto da profili di incompetenza, di difetto di motivazione e di violazione delle prerogative partecipative dell’interessata. 9. Per le ragioni esposte l’appello in epigrafe, che può essere definito con sentenza in forma semplificata, sussistendone i presupposti in fatto e in diritto, deve essere respinto con puntuale conferma della sentenza impugnata anche per ciò che riguarda il capo relativo alle spese di giudizio. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quinta , respinge il ricorso in epigrafe. Condanna l’appellante alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.000 duemila , oltre gli accessori di legge. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa