Quando il Prefetto può rifiutarsi di rinnovare il porto d’armi?

La licenza di portare rivoltelle è una deroga al divieto generale di portare armi, la facoltà di rilasciarla è a discrezione dell’amministrazione. Per contro, qualora si sia in presenza di plurimi rinnovi l’eventuale diniego da parte del Prefetto deve dimostrare il venir meno delle condizioni iniziali che avevano formato oggetto di una valutazione positiva.

Lo ha deciso il TAR Liguria con sentenza n. 256/17 depositata l 22 marzo. Il caso. Il ricorrente impugna il provvedimento con cui il Prefetto di Savona ha rigettato la domanda di rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale. L’imprenditore, impegnato nel settore del commercio di legname, dichiara la sua volontà di rinnovare il porto d’armi in virtù della consueta necessità di trasportare denaro contante quale forma di pagamento di clienti e fornitori. Il porto d’armi. Il TAR rileva la disciplina dell’art. 42 r.d. n. 773/1931 secondo la quale il Questore ha la facoltà di dare licenza per porto d’armi lunghe da fuoco e il Prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura . La licenza di portare rivoltelle è una deroga al divieto generale di portare armi e la facoltà di rilasciarla è oggetto di una valutazione discrezionale. Per contro, però, in presenza di plurimi rinnovi, come nel caso di specie, se l’amministrazione decide per il diniego deve anche dimostrare il venir meno delle condizioni iniziali che, precedentemente, avevano formato oggetto di positiva valutazione per l’autorizzazione. Nella fattispecie, i motivi ostativi addotti dal Prefetto non sono sufficienti a fornire tale dimostrazione. Inoltre, aggiunge il Giudice amministrativo, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione è legittimo l’uso di un’arma detenuta al fine di difendere i propri beni all’interno di un luogo ove venga esercitata un’attività imprenditoriale . Pertanto, il TAR Liguria accoglie il ricorso e annulla il provvedimento impugnato.

TAR Liguria, sez. II, sentenza 8 – 22 marzo 2017, n. 256 Presidente Pupilella – Estensore Vitali Fatto e Diritto Con ricorso notificato in data 19.11.2015 il signor P. A. ha impugnato il provvedimento 8.9.2015, con cui il Prefetto di Savona ha respinto la sua istanza volta ad ottenere il rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale. Espone - di essere imprenditore nel settore del commercio di legname - di trovarsi nella necessità di trasportare spesso denaro contante in relazione al pagamento dei clienti e dei fornitori della legna - di essere titolare di porto d’armi dal 1975, sempre rinnovato. A sostegno del gravame deduce due motivi di ricorso, rubricati come segue. 1. Eccesso di potere per difetto di motivazione e per carenza di istruttoria. Violazione degli artt. 3 e ss. della legge 7.8.1990, n. 241 e degli articoli 11 e 42 R.D. n. 773 del 18.6.1931. Violazione del principio del legittimo affidamento ed illogicità della motivazione. 2. Eccesso di potere per contraddittorietà della motivazione rispetto ai precedenti rinnovi. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, controdeducendo ed instando per la reiezione del ricorso. Alla pubblica udienza dell’8 marzo 2017 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione. Occorre preliminarmente dare atto della tardività – ex art. 73 comma 1 c.p.a. - della memoria depositata dall’Avvocatura dello Stato in data 6.2.2017, che è dunque inutilizzabile. Ciò posto, il ricorso è fondato e va accolto. Ai sensi dell’art. 42 del R.D. 18.6.1931, n. 773, il Questore ha facoltà di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco e il Prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura []”. Se è vero che la licenza di portare rivoltelle costituisce una deroga al generale divieto di portare armi, e che la facoltà di rilasciarla è oggetto di una valutazione ampiamente discrezionale, è altrettanto vero che, in presenza di un’autorizzazione di polizia risalente nel tempo ed oggetto di plurimi rinnovi, l' amministrazione, in sede di diniego, deve darsi carico di dimostrare il venir meno delle condizioni iniziali, che avevano formato oggetto di positiva valutazione in punto di dimostrato bisogno , ed il sopravvenire di nuove ragioni giustificative del diniego Cons. di St., III, 6.5.2014, n. 2313 . Nel caso di specie, la comunicazione dei motivi ostativi si limita a rilevare che il ricorrente potrebbe avvalersi dei servizi offerti dal sistema bancario per evitare il trasporto di elevate somme di denaro, e che non ha subito minacce, aggressioni e reati di altro genere contro la persona. Sennonché, tali motivazioni, riferibili anche al passato, non erano mai state ritenute sufficienti a negare la sussistenza del dimostrato bisogno ai fini del rilascio della licenza per porto di pistola. A ciò si aggiunga che, da un lato, l’uso dei contanti sembrerebbe essere riferibile ad esigenze dei fornitori e dei clienti, non già del ricorrente cfr. i doccomma 10 e 11 delle produzioni di parte ricorrente dall’altro, che il ricorrente ha dimostrato di avere nel recente passato denunciato svariati furti di gasolio presso il piazzale della propria ditta doccomma 9 delle produzioni di parte ricorrente . Ed è noto che l’ordinamento considera scriminante - e dunque consentito - l’uso di un'arma legittimamente detenuta anche al fine di difendere i propri beni all'interno di un luogo ove venga esercitata un'attività imprenditoriale, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione” art. 52 commi 2 e 3 c.p., aggiunti dall'art. 1 della 13 febbraio 2006, n. 59 . Le spese seguono come di regola la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria Sezione Seconda , definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, Accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 2.000,00, duemila , oltre IVA e CPA, oltre al rimborso del contributo unificato. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.