Pagamento elettronico: la valuta fa la differenza

L'effetto liberatorio del pagamento elettronico di un verbale dispone di una tolleranza di due giorni. Ma in caso di bonifico online occorre verificare se questa franchigia temporale è sufficiente a garantire l'accredito tempestivo. Altrimenti a distanza di mesi potrebbe arrivare per posta una sgradita cartella esattoriale.

Lo ha evidenziato la Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 79 del 12 aprile 2017. Il termine ordinario per il pagamento di una multa stradale è di 60 giorni. Decorso questo periodo l’importo praticamente raddoppia e quindi è molto importante rispettare scrupolosamente questa scadenza. Con l’arrivo dello sconto del 30% in caso di pagamento immediato, entro 5 giorni, le cose si sono ulteriormente complicate. Specialmente se il pagamento viene effettuato mediante strumenti di pagamento elettronico. Per definire tutti i dettagli del procedimento di pagamento delle sanzioni il Ministero dell'Interno ha quindi diramato istruzioni puntuali circolare n. 300/a/227/16/127/34 del 14 gennaio 2016 . Per le violazioni per le quali il codice della strada stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore, di regola, è ammesso a pagare, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme. Salvo alcuni casi, per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo o della sospensione della patente, tale somma è ridotta del trenta per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. La somma dovuta può essere pagata in contanti direttamente presso l’ufficio dal quale dipende l’agente accertatore tramite conto corrente postale o bancario ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico . Fondamentale distinguere la data della valuta e quella della corresponsione. È fondamentale distinguere la data della valuta e quella della corresponsione, prosegue l'organo di coordinamento dei servizi di polizia stradale, in particolare in caso di utilizzo di strumenti di pagamento elettronici. Per questa tipologia di pagamenti l’effetto liberatorio per il pagatore, e quindi la definizione del verbale si ha dalla data di accredito dell’importo sul conto dell’organo di polizia stradale. Sarà quindi molto importante per il trasgressore assicurarsi che la data della valuta sia tempestiva come lo stesso pagamento per non vedersi recapitare spiacevoli richieste di conguaglio a distanza di qualche settimana. Per agevolare questi processi si è reso quindi necessario introdurre una norma interpretativa ad hoc art. 17- quinquies, d.l. n. 18/2016, convertito nella legge n. 49/2016, in vigore dal 15 aprile 2016 , che letteralmente stabilisce che il primo e il secondo periodo del comma 1 dell'art. 202 codice della strada, di cui al d.lgs. n. 285/1992, si interpretano nel senso che, per i pagamenti diversi da quelli in contanti o tramite conto corrente postale, l'effetto liberatorio del pagamento si produce se l'accredito a favore dell'amministrazione avviene entro due giorni dalla data di scadenza del pagamento . La Consulta, dichiarando la manifesta inammissibilità formale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 202/2° cds, si è limitata a ricostruire il quadro normativo evidenziando che l'apparente disparità di trattamento tra chi esegue il pagamento in modalità elettronica o tradizionale della multa è stata sanata dalla norma di interpretazione autentica. Anche se il ricorrente avrebbe preferito prevedere l'effetto solutorio al momento dell'addebito sul conto corrente del debitore.

Corte Costituzionale, ordinanza 22 marzo – 12 aprile 2017, n. 79 Presidente Lattanzi – Redattore Amato Ordinanza Nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 202, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 Nuovo codice della strada , promosso dal Giudice di pace di Palermo, nel procedimento vertente tra A. D.V., Comune di Palermo e altra, con ordinanza del 4 maggio 2016, iscritta al n. 191 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell’anno 2016. Visti l’atto di costituzione di A. D.V., nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri udito nell’udienza pubblica del 22 marzo 2017 il Giudice relatore Giuliano Amato uditi l’avvocato Fabrizio Di Maria per A. D.V., e l’avvocato dello Stato Giuseppe Albenzio per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto che, con ordinanza del 4 maggio 2016, il Giudice di pace di Palermo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 202, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 Nuovo codice della strada , nella parte in cui, pur prevedendo il bonifico bancario tra le possibili modalità di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, non contiene alcuna previsione in ordine all’effetto solutorio in caso di pagamento effettuato con tale mezzo che, secondo quanto riferito dal rimettente, nel giudizio a quo, avente ad oggetto l’opposizione avverso una cartella esattoriale per il pagamento di una sanzione prevista dal codice della strada, la parte opponente chiede l’annullamento della cartella, deducendo di avere tempestivamente provveduto al pagamento della sanzione con bonifico bancario viceversa, l’amministrazione opposta ritiene tardivo il pagamento, poiché esso, sebbene effettuato nei termini, sarebbe concretamente pervenuto alla stessa amministrazione dopo la scadenza del termine che, ad avviso del rimettente, la mancanza di una disciplina dell’effetto solutorio del pagamento con bonifico determinerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento tra chi esegua il pagamento scegliendo tale modalità e chi si avvalga, invece, del versamento in conto corrente postale nel primo caso, infatti, il debitore avrebbe a disposizione un termine inferiore a quello previsto dallo stesso art. 202, poiché l’adempimento si verificherebbe con l’accredito della somma nel conto corrente dell’ente creditore viceversa, l’art. 4, comma 6, del d.P.R. 14 marzo 2001, n. 144 Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta prevede l’immediato effetto solutorio del versamento in conto corrente postale che la riduzione del termine, oltre a non essere quantificabile da parte del debitore, essendo variabile in base ai meccanismi telematici dell’istituto erogante, sarebbe tale da creare incertezza sulla tempestività dei pagamenti inoltre, la disparità di trattamento rispetto ai pagamenti effettuati con versamento in conto corrente postale sarebbe resa più evidente dalla circostanza che anche in caso di pagamento tramite bonifico bancario si verificherebbe, immediatamente dopo l’effettuazione della operazione, il contestuale prelievo della valuta dal conto corrente del debitore che, con atto depositato il 25 ottobre 2016, è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata che, in via preliminare, la difesa statale ha eccepito l’inammissibilità della questione sollevata in riferimento all’art. 24 Cost., per difetto di motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza che sarebbe, altresì, inammissibile la questione relativa alla violazione dell’art. 3 Cost., per la omissione da parte del Giudice remittente di uno sforzo ermeneutico ad ampio raggio , nonché per l’incompleta ricostruzione del quadro normativo, non avendo il rimettente considerato l’art. 17-quinquies del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18 Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, il quale sarebbe risolutivo della questione sollevata che, in ogni caso, la difesa statale ritiene non fondata la questione sollevata in riferimento all’art. 3 Cost., non ravvisando alcuna disparità di trattamento, in quanto, ancor prima dell’ordinanza di rimessione, l’art. 17-quinquies del d.l. n. 18 del 2016 ha chiarito, con una norma d’interpretazione autentica, che il primo e il secondo periodo del comma 1 dell’art. 202 del codice della strada si interpretano nel senso che – per i pagamenti diversi da quelli in contanti o tramite conto corrente postale – l’effetto liberatorio del pagamento si produce se l’accredito a favore dell’amministrazione avviene entro due giorni dalla data di scadenza del pagamento che, pertanto, chi scelga di effettuare il pagamento mediante bonifico bancario non avrebbe a disposizione un termine inferiore rispetto a chi scelga di effettuare il versamento in conto corrente postale, essendo consapevole del termine previsto per l’effetto solutorio del bonifico, il quale si produce se l’accredito a favore dell’amministrazione avvenga entro due giorni dalla data di scadenza del pagamento in questo modo, il pagamento mediante bonifico sarebbe stato equiparato alle altre modalità di pagamento, e non si determinerebbe alcuna lesione per il soggetto obbligato, in funzione della modalità solutoria prescelta che la difesa statale sottolinea, inoltre, la differente natura giuridica e disciplina dei diversi strumenti di pagamento infatti, mentre il pagamento mediante contanti ed il versamento in conto corrente postale producono un immediato effetto estintivo del credito vantato dall’amministrazione, la stessa immediatezza non sarebbe possibile per quello effettuato mediante strumenti di pagamento elettronici ciò in quanto il bonifico bancario configurerebbe un rapporto giuridico di tipo obbligatorio consistente nell’incarico impartito da un terzo alla banca di accreditare al beneficiario la somma oggetto della provvista l’esecuzione degli incarichi da parte della banca richiederebbe, quindi, specifici tempi tecnici di accredito, derivanti dalla stessa natura giuridica dello strumento di pagamento, non essendo inusuali anomalie o incompletezze nell’ordine di pagamento, ovvero nella fase di esecuzione della transazione, le quali potrebbero, in concreto, ritardare l’accredito a favore dell’amministrazione che non sarebbe, d’altra parte, rinvenibile alcuna violazione del principio di uguaglianza formale e di ragionevolezza in conseguenza della modalità solutoria prescelta sarebbe, viceversa, del tutto legittima la previsione di ragionevoli criteri di differenziazione, necessitati dalla diversa natura giuridica dei vari strumenti di pagamento che, con memoria depositata il 19 ottobre 2016, si è costituito in giudizio A. D.V., parte opponente nel giudizio a quo, chiedendo che la questione sia dichiarata fondata che, in particolare, la parte privata riferisce, in punto di fatto, di avere ricevuto il 3 ottobre 2012 la notifica di un verbale di contestazione di una violazione al codice della strada e di aver provveduto il 1° dicembre 2012 al pagamento della relativa sanzione mediante bonifico bancario on line in favore del Comando della Polizia Municipale di Palermo di avere, in seguito, ricevuto la notifica di una cartella esattoriale per la medesima sanzione, avverso la quale è stata proposta opposizione, ai sensi dell’art. 615 del codice di procedura civile in questo giudizio, pur dando atto dell’avvenuto pagamento, l’amministrazione ha contestato la tardività dell’accredito rispetto al termine previsto dall’art. 202, comma 1, del codice della strada che la parte privata rileva che, in base all’art. 17, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE , l’ordine di pagamento impartito con la richiesta di bonifico può essere revocato entro la giornata precedente il giorno concordato per l’addebito pertanto, osserva la parte privata, l’istituto di credito potrebbe avviare l’esecuzione di tale ordine soltanto il giorno lavorativo successivo, differendo così il momento dell’accredito si osserva, inoltre, che tra l’esecuzione del bonifico on line e l’accredito sul conto del beneficiario possono trascorrere anche tre giorni, attesa la necessità del trasferimento della somma dal conto del prestatore di servizi del pagatore al prestatore di servizi del beneficiario, il quale, a sua volta, deve versarlo sul conto di quest’ultimo che da ciò discenderebbe che chi intenda pagare con un metodo diverso dal versamento in conto corrente postale, per essere certo di adempiere tempestivamente, sarebbe costretto ad effettuare l’operazione in anticipo rispetto alla scadenza che il problema non sarebbe stato risolto dalla norma interpretativa introdotta dal d.l. n. 18 del 2016 ad avviso della parte privata, infatti, sarebbe stata più utile la previsione dell’effetto solutorio al momento dell’addebito sul conto del debitore, in quanto la fase esecutiva del bonifico sarebbe estranea al controllo di questi, essendo regolata dalle norme interne all’istituto bancario, le quali sono diverse per ciascun istituto che laddove, come avvenuto nel caso di specie, il termine di pagamento della sanzione venga a scadere nelle giornate di venerdì o sabato ed il debitore effettui il bonifico in quelle giornate, potrebbe accadere che la somma non sia ricevuta dal beneficiario prima del mercoledì successivo, laddove l’istituto bancario del debitore sia operativo soltanto dal lunedì in questo caso, potrebbero decorrere più dei due giorni previsti dall’art. 17-quinquies del d.l. n. 18 del 2016 che, con riferimento al caso in esame, il debitore – effettuando il pagamento con bonifico bancario – avrebbe avuto a disposizione un termine inferiore e non determinabile ex ante, in quanto l’effetto solutorio dipenderebbe dai tempi di lavorazione di ciascuna banca, la quale potrebbe eseguire il trasferimento di denaro anche diversi giorni dopo la richiesta del debitore ciò determinerebbe una disparità di trattamento rispetto a chi paghi con versamento in conto corrente postale o bancario, il quale potrebbe avvalersi dell’intero periodo di tempo previsto per il pagamento che, ad avviso della parte privata, la giurisprudenza costituzionale avrebbe desunto dal principio di uguaglianza, di cui all’art. 3 Cost., un generale canone di coerenza dell’ordinamento normativo sono citate le sentenze n. 204 del 1982 e n. 25 del 1966 , suscettibile di modulazioni a seconda delle molteplici realtà normative dal principio di eguaglianza formale sarebbe possibile ricavare anche un generale principio di non discriminazione, il quale risulterebbe violato anche quando la legge, senza un ragionevole motivo, faccia un trattamento diverso ai cittadini che si trovino in eguali situazioni viene citata la sentenza n. 15 del 1960 che l’eguaglianza formale, ancorché non imponga un obbligo di adottare differenziazioni normative, richiederebbe ragionevoli criteri di differenziazione, che nel caso in esame dovrebbero consistere nella previsione di termini differenziati di adempimento dell’obbligazione, in funzione del metodo di pagamento utilizzato che la disposizione censurata non potrebbe, quindi, superare il giudizio di ragionevolezza, non prevedendo tempi differenti, riferibili alle diverse modalità di assolvimento dell’obbligazione essa sarebbe, quindi, illegittima nella parte in cui non prevede che si verifichi l’effetto liberatorio del pagamento con bonifico, o altro strumento di pagamento elettronico, al momento dell’addebito sul conto del medesimo debitore. Considerato che il Giudice di pace di Palermo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 202, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 Nuovo codice della strada , nella parte in cui, pur prevedendo il bonifico bancario tra le possibili modalità di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, non contiene alcuna previsione in ordine all’effetto solutorio in caso di pagamento effettuato con tale mezzo che, ad avviso del rimettente, tale lacuna normativa determinerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento tra chi esegua il pagamento con bonifico bancario e chi si avvalga, invece, del versamento in conto corrente postale nel primo caso, il debitore avrebbe a disposizione un termine inferiore a quello previsto dal comma 1 dello stesso art. 202, poiché l’adempimento si verifica al momento dell’accredito della somma nel conto corrente dell’ente creditore viceversa, l’art. 4, comma 6, del d.P.R. 14 marzo 2001, n. 144 Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta prevede l’immediato effetto solutorio del versamento effettuato in conto corrente postale che, tuttavia, la motivazione dell’ordinanza di rimessione non contiene i riferimenti temporali del pagamento, avuto riguardo alla contestazione della sua tardività in particolare, non sono fornite indicazioni in ordine alla data in cui è stato impartito l’ordine di bonifico, a quella dell’addebito dell’importo sul conto corrente del debitore, nonché al momento dell’accredito sul conto corrente dell’amministrazione creditrice non è neppure specificato se l’ordine di bonifico è stato impartito on line, ovvero tramite lo sportello dell’istituto bancario, né se la contestata tardività del pagamento sia riferita al termine di 60 giorni, ovvero a quello di 5 giorni, entrambi previsti dall’art. 202, comma 1, del codice della strada, ai fini della possibilità di beneficiare della riduzione che – in mancanza di ogni riferimento temporale e di indicazioni sulle modalità in concreto utilizzate per il pagamento nell’ordinanza di rimessione – non è possibile in base ad essa valutare se, ed in quale modo, la scelta del bonifico bancario abbia influito sul rispetto dei termini di cui all’art. 202, primo comma, del codice della strada che – alla luce del principio di autosufficienza dell’ordinanza di rimessione – la lacunosa ricostruzione della fattispecie oggetto del giudizio a quo, in quanto preclusiva della possibilità di verifica in ordine alla rilevanza della questione, si risolve nella sua inammissibilità ex multis, sentenze n. 276 e n. 97 del 2016, n. 56 del 2015 ordinanze n. 209, n. 52 e n. 36 del 2015 che, sotto un diverso ed ulteriore profilo, va rilevato che, nel sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 202, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992, nella parte in cui non contiene alcuna previsione in ordine all’effetto solutorio del pagamento effettuato mediante bonifico bancario, è stata omessa qualsiasi considerazione in ordine all’art. 17-quinquies del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18 Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016 n. 49, entrato in vigore prima dell’ordinanza di rimessione che tale disposizione stabilisce, con norma di interpretazione autentica dell’art. 202, comma 1, primo e secondo periodo, del codice della strada, che tali disposizioni si interpretano nel senso che, per i pagamenti diversi da quelli in contanti o tramite conto corrente postale, l’effetto liberatorio del pagamento si produce se l’accredito a favore dell’amministrazione avviene entro due giorni dalla data di scadenza del pagamento che, pertanto, a causa di un’incompleta ricostruzione del quadro normativo, il rimettente erra nel ritenere inesistente una disciplina dell’effetto solutorio del pagamento mediante bonifico bancario delle sanzioni pecuniarie previste dal codice della strada che l’incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento compromette irrimediabilmente l’iter logico-argomentativo posto a fondamento della valutazione di non manifesta infondatezza della questione, così da determinarne, anche sotto questo profilo, la manifesta inammissibilità ex plurimis, sentenze n. 60 e n. 18 del 2015 ordinanze n. 153 e n. 136 del 2016, n. 209, n. 115, n. 90 e n. 27 del 2015 . Per Questi Motivi la Corte Costituzionale dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 202, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 Nuovo codice della strada , sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice di pace di Palermo, con l’ordinanza indicata in epigrafe.