Il costo del servizio di vendita online di biglietti per eventi deve essere chiaro sin dall’inizio

Il processo di acquisto online di biglietti per eventi sportivi, musicali e culturali deve essere chiaro e trasparente sin dall’inizio il gestore deve indicare il prezzo complessivo, i costi delle commissioni e di prevendita e le modalità di rimborso in caso di cancellazione dell’evento. Non può obbligare il cliente all’acquisto tramite call center con una chiamata a tariffazione maggiorata. La deroga ai doveri professionali di diligenza sull’informazione dovuta all’utente per una sua scelta commerciale consapevole viola gli artt. 20-22 codice del consumo.

È quanto stabilito dal TAR Lazio con la sentenza n. 4114/17, depositata il 31 marzo, con cui è confermata la sanzione amministrativa € 50mila inflitta dall’AGCM al noto gestore del servizio di rivendita di biglietti online TicketOne per la violazione di dette norme. Il caso. Il Garante ha inflitto questa multa per ripetute ingannevoli omissioni di elementi essenziali dell’offerta, ex artt. 20-22 cod. consumo, relative alle modalità di indicazione delle componenti del prezzo dei biglietti offerti sul suo sito internet con riferimento alle somme dovute a titolo di c.d. commissioni di servizio” nonché a titolo di prevendita”, queste ultime particolarmente necessarie in quanto non rimborsabili alle informazioni relative ai rimborsi per gli eventi annullati alle modalità di vendita delle diverse tipologie e categorie di biglietti per un dato evento in relazione all’assenza di chiare indicazioni sulle effettive disponibilità di posti in riferimento al canale di vendita telefonico e al messaggio di benvenuto del call center”, circa la pubblicizzazione del momento di avvio dei relativi costi di chiamata e tariffazione . Il gestore impugnò la sanzione, ma il TAR ne ha confermato la liceità. Prezzi chiari ab initio. Come sottolineano i giudici amministrativi, il consumatore poteva conoscere il prezzo finale solo dopo la registrazione gratuita sul sito del gestore e l’accettazione delle condizioni e dei termini del servizio, sì che la sua autodeterminazione era lesa, non potendo confrontare l’offerta con quelle di altri gestori e scegliere la più conveniente. Tali informazioni, invece, devono essere rese note sin dall’inizio della procedura d’acquisto. La prassi costante evidenzia che il messaggio promozionale ha lo scopo di catturare immediatamente l’attenzione del consumatore e deve dunque indicare in modo chiaro e trasparente tutti i suoi elementi essenziali ed identificativi claims per un corretto ed obiettivo discernimento, anche da un punto di vista della grafica primaria, sin dal primo momento in cui il consumatore si relaziona con il sito che offre il servizio e non a seguito di ulteriori passaggi. Infatti, la decettività dell’offerta può riguardare anche singoli suoi aspetti o modalità d’uso, essendo irrilevante che l’utente possa approfondire la modalità di fruizione del prodotto stesso, il costo effettivo e le sue effettive qualità nelle fasi successive della procedura d’acquisto TAR Lazio nn. 994 e 8253/15 e che sul sito sia indicato che i prezzi sono al netto delle commissioni. La pubblicazione online dei termini di servizio non sana il vizio. Ciò vale anche per i costi delle commissioni e della prevendita, fissata dall’organizzatore e non rimborsabile le modalità e le tempistiche del rimborso devono essere chiare e trasparenti da subito. Questo vizio non è sanato dal rinvio alle condizioni generali del servizio pubblicate sul sito del gestore ove, tra le altre informazioni, è indicata la percentuale massima rimborsabile del prezzo del biglietto TAR Lazio n. 312/17 . Vendita tramite call center. L’uso dei call center e delle piattaforme online consente di raggiungere una vasta platea e la scelta dell’utente è immediata. Conseguentemente tutte le informazioni ritenute essenziali in base al buon senso ed alla trasparenza devono essere immediatamente fornite agli utenti. L’operatore del call center accede alla stessa piattaforma delle vendite online e non dispone di dette informazioni suppletive al cliente, però, era detto che il servizio non era disponibile online per indurlo ad una chiamata a tariffazione maggiorata solo il messaggio iniziale era gratuito . In questi casi c’è anche l’obbligo di informare i clienti che i posti in vendita non esaurivano la totalità di quelli ipoteticamente disponibili o che ulteriori quantità potevano essere poste sul mercato in un momento successivo , ma il gestore non l’ha rispettato. Sono ulteriori lacune informative e di diligenza professionale che influenzano l’autodeterminazione del consumatore. Infine il TAR rileva come, vista la gravità degli illeciti contestati ed il fatturato del gestore, la sanzione sia proporzionata TAR Lazio n. 60/17 .

TAR Lazio, sez. I, sentenza 8 – 31 marzo 2017, numero 4114 Presidente Volpe – Estensore Correale Fatto In seguito a diverse segnalazioni pervenute e sulla base di informazioni acquisite, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato AGCM avviava nei confronti di TicketOne S.p.a. TicketOne – professionista ai sensi dell'art. 18, lett. b , del d.lgs. 6.9.2005, numero 205 Codice del Consumo , attivo nel commercio, anche via internet”, nella vendita di biglietti per eventi musicali, sportivi e culturali in genere - un procedimento istruttorio avente ad oggetto la contestazione di quattro distinte pratiche commerciali ritenute integranti la violazione degli articolo 20, 21, comma 1, lettere b e d , e 22 del Codice del Consumo. Tali pratiche consistevano a in un profilo informativo, legato alle modalità di indicazione delle componenti del prezzo dei biglietti offerti sul suo sito internet con riferimento alle somme dovute a titolo di c.d. commissioni di servizio” nonché a titolo di prevendita”, queste ultime particolarmente necessarie in quanto non rimborsabili alle informazioni relative ai rimborsi per gli eventi annullati alle modalità di vendita delle diverse tipologie e categorie di biglietti per un dato evento in relazione all’assenza di chiare indicazioni sulle effettive disponibilità di posti in riferimento al canale di vendita telefonico e al messaggio di benvenuto del call center”, circa la pubblicizzazione del momento di avvio dei relativi costi di chiamata e tariffazione b nelle modalità di gestione delle telefonate tramite call center” c nel blocco delle somme per transazioni non andate a buon fine d nella gestione dei rimborsi dei biglietti di eventi annullati. Con delibera adottata nell'adunanza del 26.10.2011, all'esito della fase istruttoria - che aveva visto la partecipazione procedimentale dell’interessata, alcune modifiche al sito internet effettuate da quest’ultima e il parere dell'Agcom in ordine alle quattro pratiche contestate - l'Autorità concludeva nel ritenere pratica commercialmente scorretta, ai sensi degli articolo 20, 21, comma 1, lettere b e d , del Codice del Consumo, solo quella relativa a quanto sopra indicato sub a , mentre, in relazione alle altre condotte richiamate sub b , c e d , non risultavano individuati nel corso del procedimento istruttorio elementi sufficienti a dimostrarne le scorrettezza. Ne conseguiva, con riferimento alla sola condotta sub a , l'inibitoria all'ulteriore diffusione o continuazione e l’irrogazione di una sanzione pecuniaria per euro 50.000 cinquantamila . In sintesi, l'AGCM, per la pratica sanzionata, rilevava che non era stato indicato chiaramente al consumatore, sin dall’inizio del processo di acquisto, un elemento essenziale per una scelta consapevole quale è il prezzo del bene offerto comprensivo di ogni onere”, e ciò in riferimento alla componente aggiuntiva dovuta a titolo di commissione per i servizi prestati, che era resa nota al consumatore solo in una fase avanzata del processo di acquisto, dopo la scelta del singolo biglietto e tipologia di posto e dopo la registrazione al sito con la necessità del consenso al trattamento dei dati personali, non consentendo in tal guisa la comparabilità con possibili altre offerte prima di conoscere il costo complessivo e avviare la relativa procedura. Né a ciò poteva ovviare la circostanza per la quale l’indicazione che il prezzo doveva essere inteso al netto” delle commissioni di servizio era presente in nota nella pagina web” relativa al singolo evento, dato che permaneva l’impossibilità di immediata comparazione. Risultava, inoltre, anche l’omissione dell’indicazione della parte di prezzo relativa al diritto di prevendita”, necessaria perché non rimborsabile al consumatore in caso di annullamento dell’evento e perché in grado di orientare il consumatore stesso sulla alternativa e consapevole scelta di acquisto il giorno stesso dell’evento presso il luogo di svolgimento, circostanza, questa, non escludibile in assoluto. In relazione agli eventi annullati, risultava ugualmente un’opacità di informazione dal sito internet, in quanto il consumatore non era a conoscenza ab initio” di quale somma esattamente sarebbe stato rimborsato, se non era indicato il diritto di prevendita, e in quanto non era pure precisato che si sarebbe verificata la decadenza dal diritto al rimborso nel caso di mancata osservanza delle relative modalità e tempistiche se decise dall’organizzatore dell’evento. Risultava, poi, ingannevole l’utilizzo, fino all’agosto 2011, della dicitura non disponibile on-line” in caso di tipologie di biglietti per un dato evento, dicitura che induceva il consumatore a ritenere, contrariamente al vero, che tali biglietti non fossero unicamente disponibili in via informatica” ma non anche tramite canale telefonico, con relativa induzione alla chiamata al numero a sovrapprezzo” di TicketOne, nonostante la piattaforma di operatività degli addetti fosse la medesima rinvenibile on-line”. Lacunose e ambigue, infine, apparivano per l’AGCM le informazioni fornite tramite il messaggio di benvenuto del call center”, che non indicava adeguatamente da quale momento iniziava la tariffazione della chiamata pur invitando l’utente a restare in linea, con decorrenza del costo anche durante il periodo di attesa e non solo a partire dalla risposta effettiva. Era quindi riscontrato il mancato rispetto da parte di TicketOne del normale grado di competenza e attenzione – sotto il profilo dell’obbligo di diligenza professionale – con conseguente violazione delle norme richiamate. La sanzione era conformata alla dimensione dell’impresa, quale principale operatore attivo nella rivendita on line” di biglietti per eventi, e al mezzo di diffusione utilizzato, idoneo a raggiungere un numero rilevante di consumatori fornendo in modo del tutto inadeguato, o addirittura omettendo, informazioni rilevanti ai fini dell'assunzione di una decisione consapevole sul prezzo dei servizi offerti. Con ricorso a questo Tribunale, ritualmente notificato e depositato, TicketOne chiedeva l'annullamento del provvedimento in questione. La ricorrente, in sintesi, lamentava quanto segue. I. Violazione degli articolo 20, 18 lettere e ed m , 21 c.1 lett.b e d , e 22 del d.lgs. 6 settembre 2005, numero 206 e ss. mm. Violazione degli articolo 3 e 6 L.241/90. Violazione dell'art. 97 della Costituzione. Eccesso di potere. Carenza e/o inadeguatezza di motivazione. Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. Contraddittorietà. Inesistenza e/o travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Difetto e/o inadeguatezza dell'istruttoria. Disparità di trattamento. Ingiustizia ed illogicità manifesta”. Era evidenziato, in primo luogo, che le c.d. commissioni di servizio” erano comunque dovute quale remunerazione per il servizio reso che consentiva l’acquisto senza recarsi in loco”. Inoltre, nessuna disposizione normativa imponeva che tutte le informazioni relative al costo del servizio offerto fossero rese disponibili al consumatore sin dall’esame della prima pagina di accesso al sito internet del professionista. La facoltà, per la ricorrente, di applicare commissioni di servizio” su ogni transazione di vendita, in funzione degli accordi assunti con gli organizzatori, era ad ogni modo esposta nell’art. 5 delle Condizioni generali di contratto dell’esponente”, pubblicate sulla home page” del medesimo sito internet ad ogni buon conto, sin dalla seconda pagina contenente la descrizione dell’evento, appariva la nota contenente l’indicazione che il prezzo doveva essere inteso al netto” delle commissioni di servizio. La registrazione al sito – che era necessaria solo la prima volta e non comportava costi aggiuntivi - era richiesta solo dopo la scelta del biglietto e l'utente, quindi, era comunque pressoché immediatamente informato che il relativo prezzo era maggiorato dalle commissioni in questione e dalle eventuali spese di spedizione del biglietto, per cui ben poteva optare per una diversa modalità di acquisto, magari presso punti vendita” collegati con il sistema di acquisto on line” di TicketOne. Per quanto riguardava la mancata indicazione nel prezzo dei biglietti della componente dovuta a titolo di prevendita”, questa era stabilita dall’organizzatore per motivi fiscali 15% massimo sul prezzo base del biglietto e sul sito internet veniva comunque indicato l’effettivo prezzo totale che il consumatore avrebbe dovuto pagare per l’acquisto finale del titolo, non potendo esentarsi la ricorrente dal chiedere tale diritto, utile all’organizzatore anche per ragioni di ordine pubblico al fine di dare luogo a un regolare afflusso il giorno dell’evento conoscendo in anticipo il numero dei biglietti venduti, né potendo TicketOne indicare separatamente il prezzo base” del biglietto soggetto a diritti SIAE e quello di prevendita non soggetto a diritti SIAE per non far incorrere in confusione l’acquirente, comunque ben consapevole della diversità di situazioni alla base della gestione della vendita on line” e di quella al botteghino”. Per quanto riguardava le informazioni fornite in merito al rimborso dei biglietti per eventi annullati, la ricorrente evidenziava che spettava comunque all’organizzatore dell’evento ogni decisione riguardo a esso, con logica esclusione delle commissioni di servizio dal rimborso perché spettanti a TicketOne per il servizio reso. Sulla mancanza di trasparenza circa la disponibilità dei posti in vendita e le modalità di distribuzione degli stessi, la ricorrente precisava che la definizione delle categorie e delle tipologie dei posti spettava esclusivamente all'organizzatore dell'evento ed essa, pertanto, non poteva comunque garantire che i biglietti acquistabili attraverso i propri canali di vendita sarebbero stati i migliori disponibili al momento dell’acquisto da parte del cliente. La Società istante, inoltre, precisava di aver sostituito durante la fase istruttoria, e su invito dall’AGCM, la dicitura non disponibile on line” con quella non disponibile”, così da rendere più chiaro il processo d'acquisto da parte degli utenti, secondo le osservazioni dell’AGCM. Per quel che atteneva alle modalità di tariffazione delle telefonate mediante il call center”, la ricorrente evidenziava che l'esistenza di un costo di tariffazione” della telefonata si evinceva dalla normativa sui servizi a sovrapprezzo, la quale prevedeva la gratuità del solo messaggio iniziale di benvenuto. II. Violazione delle norme del Codice del Consumo”. La ricorrente lamentava che l'AGCM aveva effettuato un generico richiamo agli articolo 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, senza fornire un’adeguata motivazione. Non risultavano indicati i parametri violati fra quelli previsti dalle norme citate, alla luce delle giustificazioni addotte dall’interessata e sopra riportate. Non era chiarito, in particolare, per quale ragione sarebbe stata alterata sensibilmente la decisione del consumatore, ai sensi dell’art. 20 del Codice, perché era individuabile un carattere ingannevole della comunicazione censurata, perché il consumatore sarebbe stato indotto a prendere una decisione non consapevole che altrimenti non avrebbe preso, ai sensi dell’art. 21 cit., e dove - in concreto e in relazione alla peculiare modalità di vendita – la condotta censurata si sarebbe palesata come scorretta e ingannevole, tenuto anche conto che l’omissione sulla comunicazione delle modalità e tempistiche di rimborso non risultava contestata all’avvio del procedimento, fermo restando che l’annullamento era circostanza riconducibile a condotte dell’organizzatore dell’evento. III. Sull’eccesso di potere e sulla disparità di trattamento”. Sussisteva disparità di trattamento tra gli operatori del settore della vendita a distanza di biglietti per eventi, dato che anche i concorrenti operavano con le stesse modalità contestate a TicketOne, che peraltro era l’unico operatore del settore che si stava conformando ai comportamenti richiesti dall’Autorità, mentre gli altri del medesimo settore continuavano ad operare indisturbati. Ne conseguiva un danno patrimoniale derivante dai costi di implementazione delle misure correttive ed un calo di fatturato per la perdita dei clienti a seguito dell’adozione delle misure di cui al provvedimento impugnato. IV. Sulla domanda di riduzione della sanzione amministrativa pecuniaria”. La sanzione risultava eccessiva rispetto all’effettiva gravità dei comportamenti e, inoltre, l'Autorità non aveva considerato che l’art. 11 della legge numero 689/91 prevede, al fine di valutazione in melius”, di valutare l’opera prestata dall’agente per eliminare o attenuare l’infrazione. Si costituiva l'Autorità intimata, depositando una memoria in cui illustrava le ragioni alla base della ritenuta infondatezza delle censure proposte. Alla pubblica udienza dell’8.3.2017 la causa era trattenuta in decisione. Diritto Il ricorso è infondato e deve esser respinto. Come esposto nella narrazione in fatto, l'Autorità ha ritenuto l'ingannevolezza della pratica commerciale posta in essere da TicketOne con particolare riferimento al profilo informativo nella vendita di biglietti on line”. L'AGCM ha in merito riscontrato la violazione, a partire da giugno 2010 e ancora in corso all’epoca, degli articolo 20, 21, comma 1, lettere b e d , e 22 del Codice del Consumo da parte della società TicketOne, che aveva dato luogo a una pratica commerciale scorretta in quanto contraria alla diligenza professionale per le ragioni sopra riportate. Per quel che riguarda il primo motivo di ricorso, si evidenzia che l'Autorità ha rilevato che il consumatore, al fine di usufruire dei servizi offerti dalla ricorrente, solo dopo essersi registrato sul sito internet in parola e dopo aver accettato i termini e le condizioni propri di quest'ultimo, sarebbe stato messo al corrente del costo complessivo da sostenere, senza la possibilità di effettuare così una immediata comparazione con altre offerte. Ebbene, il Collegio non trova condivisibile le doglianze sul punto della ricorrente. In primo luogo, si osserva che non è posto in discussione – sia in questa sede sia da parte dell’AGCM nel provvedimento impugnato – che alla società ricorrente spettassero le c.d. commissioni di servizio” ma risulta che sia stata contestata solo la modalità di relativa comunicazione del sovrapprezzo sul costo totale del biglietto. La tesi della ricorrente, secondo cui le commissioni di servizio erano comunque adeguatamente esposte dalla Società sul proprio sito Internet”, non può assumere spessore, dato che proprio su tale particolare si è incentrata la censura dell’AGCM, la quale non disconosceva la presenza di tale indicazione ma evidenziava che essa fosse, in realtà, contenuta solo in una nota della seconda pagina di accesso alla procedura di acquisto sul sito, ove vi era il riferimento con cui si chiariva che il prezzo indicato, per ciascun evento, doveva essere considerato al netto” delle commissioni di servizio. Si rammenta, sul punto, che, proprio in relazione a sanzioni per pratiche commerciali scorrette on line” ex articolo 20-22 del Codice del Consumo, la giurisprudenza di questo Tribunale ha sempre evidenziato che ciò che rileva è il messaggio che prende l’attenzione” del consumatore al primo contatto, per cui i relativi claims” - o comunque le indicazioni che identificano l’offerta - devono sempre essere connotati da tutti gli elementi essenziali per un corretto e obiettivo discernimento sin dal primo momento in cui il consumatore si relaziona con il sito informatico che offre il servizio e non a seguito di ulteriori passaggi TAR Lazio, Sez. I, 12.6.15, numero 8253 . Infatti, la decettività del messaggio promozionale può anche riguardare singoli aspetti dello stesso e le specifiche modalità di presentazione del prodotto al fine di agganciare” immediatamente l’attenzione de il consumatore al primo contatto, senza che possa rilevare in senso contrario la circostanza per la quale, solo in altri e successivi momenti della procedura di acquisto, lo stesso consumatore possa approfondire la modalità di fruizione del prodotto stesso, il costo effettivo e le sue effettive qualità, se ciò non è evidenziato al primo contatto e anche con evidenza grafica primaria TAR Lazio, Sez. I, 21.1.15, numero 994 e 16.11.15, numero 12979 . Né può assumere rilevanza quanto richiamato nel corso della discussione in udienza pubblica dal difensore di TicketOne, sulla base di un precedente di questa Sezione che condivideva le doglianze della parte ivi ricorrente sulla sanzionata mancata indicazione dei costi di spedizione del prodotto sin dalla prima indicazione del prezzo - sentenza numero 14102/2015 - in quanto trattasi di fattispecie non analoga né altrimenti sovrapponibile a quella in esame. Il precedente giurisprudenziale sopra citato riguardava sì – come nel caso di specie – un processo di vendita on-line” in quel caso di prodotti elettronici e non un messaggio pubblicitario, ma la giustificazione della mancata immediata indicazione dei relativi costi di spedizione era rinvenibile nella circostanza per la quale la vendita di quei beni poteva avvenire solo on-line”, trattandosi di merce non acquistabile in altri punti vendita, per cui era evidente che i costi di spedizione fossero necessari e ampiamente prevedibili da parte del consumatore che si rivolgeva a quel canale di commercio, peraltro regolamentato da norme speciali c.d. Codice del Commercio Elettronico di cui al d.lgs. 9.4.2003, numero 70 . Nel caso che ci occupa, invece, TicketOne risulta essere un mero intermediario nella rivendita di biglietti per eventi musicali, sportivi e culturali in genere, con il corollario che per l'acquisto di tali biglietti il consumatore può ben rivolgersi anche ad altri offerenti - non essendo quello on line” l'unico canale di vendita – come ammesso dalla stessa ricorrente anche per giustificare la doverosità delle commissioni di servizio in questione, che costituiscono unicamente il prezzo” per il servizio offerto da TicketOne medesima. Ne deriva, quindi, che, nel caso di specie, condivisibilmente l’AGCM ha ritenuto che al primo contatto il consumatore non fosse stato edotto del prezzo pieno” del titolo in offerta, dato che proprio l’”elemento prezzo” costituisce uno dei profili principali che spingono l’utente a ricercare una fonte di vendita ritenuta allettante e preferibile ad altre e deve quindi essere considerato come un elemento essenziale del processo di acquisto al fine di una scelta consapevole da parte del consumatore. Le valutazioni espresse dall’Autorità, quindi, in ordine alla scorrettezza della pratica in esame circa le caratteristiche e le condizioni economiche dell’offerta associata all’acquisto dei biglietti, ben caratterizzano una fattispecie di illecito da incompletezza informativa, in ordine alle caratteristiche rilevanti dei biglietti acquistabili e ai relativi elementi essenziali che sono necessari per assumere una decisione economica consapevole sulla convenienza dell’offerta e non pregiudicare la libertà di autodeterminazione del consumatore stesso, che costituisce obiettivo primario del Codice del Consumo, secondo quanto determinato dai relativi articoli richiamati nel provvedimento impugnato. Né può assumere rilievo l’osservazione della ricorrente per la quale la registrazione al sito avveniva una sola volta e non comportava costi, dato che – come per quanto evidenziato in precedenza – non era in contestazione l’obbligatorietà della registrazione in questione giustificabile in sé per ragioni di riservatezza sui dati personali o l’esistenza di un relativo costo, ma il fatto che questa fosse prodromica alle successive fasi di acquisto, tra cui quella di accesso al prezzo del biglietto comprensivo delle commissioni di servizio in questione. Sotto un secondo profilo - strettamente collegato al precedente - l'Autorità aveva poi rilevato anche la carenza di indicazione della parte di prezzo imputabile al diritto di prevendita”. In merito non può che ribadirsi che l’onere di chiarezza e di completezza informativa, gravante sul professionista, impone che tutte le informazioni rilevanti ai fini dell’adozione di una scelta consapevole siano contenute già dal primo contatto, essendo la verifica di correttezza rivolta al messaggio in sé ed alla sua intrinseca idoneità a condizionare le scelte dei consumatori, indipendentemente dalle informazioni rese disponibili in un momento successivo del processo di acquisto. Ciò coerentemente con lo scopo della disciplina dettata a tutela del consumatore, che è quello di salvaguardare la libertà di autodeterminazione sin dalla prima fase di acquisto, imponendo al professionista un particolare onere di chiarezza. Che il c.d. diritto di prevendita” sia fissato dall’organizzatore dell’evento e abbia un determinato trattamento” fiscale, come ha tenuto a precisare la ricorrente, non era un punto in contestazione, così come non risulta dalla lettura del provvedimento impugnato che l’AGCM abbia inteso affermare che la ricorrente aveva l’obbligo di esporre separatamente il prezzo base del biglietto e il relativo diritto di prevendita, con il rischio di creare confusione all’utente. In contestazione – nuovamente – era in realtà la mancata immediata percezione del suo importo, che non poteva essere suffragata dall’indicazione all’art. 5 delle Condizioni Generali della sua esistenza, dato che – analogamente a quanto in precedenza evidenziato – tali Condizioni non erano accessibili al primo contatto con il consumatore. Sotto il profilo attinente le informazioni circa il rimborso dei biglietti per eventi annullati, il Collegio condivide quanto rilevato dall'Autorità, non risultando chiarezza sulla somma che sarebbe stata rimborsata nonché sulle relative modalità e/o tempistiche, sia pur stabilite dall'organizzatore a tal fine. Peraltro, risulta che la ricorrente abbia sul punto modificato in corso di istruttoria le proprie Condizioni Generali, specificando la percentuale massima del prezzo del biglietto non rimborsabile. A tale proposito non possono trovare favorevole esame le considerazioni espresse da TicketOne con riferimento alla possibilità, per il consumatore, di conoscere tutti i termini e le condizioni dell’offerta attraverso la lettura delle Condizioni Generali in questione. Questo Tribunale ha avuto più volte modo di precisare che tutte le informazioni importanti, che secondo buon senso e correttezza si presume possano influenzare il consumatore nell’effettuare la propria scelta, sono da rendere, per quanto detto sopra, già al primo contatto” e non sono sanabili” attraverso le ulteriori informazioni pubblicate sul sito internet e accessibili solo attraverso la successiva navigazione”, ivi comprese quelle inerenti le Condizioni Generali di vendita TAR Lazio, Sez. I, 10.1.17, numero 312 16.11.15, numero 12979 e 21.1.15, numero 994 . Per quanto riguarda, invece, le informazioni relative alla dicitura non disponibile on line” e non solo non disponibile”, come presente fino ad agosto 2011, con conseguente induzione del consumatore a ritenere invece ancora possibile la modalità di acquisito per via telefonica, non può essere ritenuta esimente la considerazione della ricorrente per la quale la piattaforma web” alla quale accedevano gli operatori del call center” era sostanzialmente identica a quella di cui al sito internet, senza che l’operatore telefonico godesse di informazioni aggiuntive, perché proprio per tale ragione sarebbe stata auspicabile, anche prima dell’agosto 2011, la chiarezza di informazioni in merito e ciò al fine di evitare l’ipotesi di obbligare ad altre attività, peraltro a pagamento a favore dell’interessata, l’utente-consumatore che riteneva di tentare l’acquisto tramite il canale telefonico. Ancora una volta il Collegio deve sottolineare che era la specifica modalità di comunicazione – tutta imputabile a TicketOne – ad essere stata ritenuta sanzionabile dall’AGCM e non la sostanziale disponibilità o meno dei biglietti, questa non imputabile certo alla ricorrente, per cui non colgono nel segno le doglianze dell’interessata che ha invece interpretato le conclusioni dell’Autorità nel senso di ritenere che era individuabile a suo carico l’obbligo di informare i clienti che i posti in vendita non esaurivano la totalità di quelli ipoteticamente disponibili o che ulteriori quantità potevano essere poste sul mercato in un momento successivo. Per quanto attiene alle considerazioni in ordine alle informazioni fornite tramite il messaggio di benvenuto del call center”, che non indicavano il momento di partenza della tariffazione, a fronte di segnalazioni da parte degli utenti, l’AGCM ha correttamente sottolineato la relativa lacunosità e non chiarezza. Il ricorso ad una modalità specifica per la quale è richiesto un costo aggiuntivo, come quella del contatto con il call center”, si sostanzia nell'imposizione di un onere per il consumatore che finisce per tradursi in un aumento del costo, la cui entità il consumatore non era stato posto in condizioni di conoscere prima di avviare il contatto effettivo. Pertanto, la pratica commerciale in questione correttamente è stata ritenuta scorretta sotto tale profilo e idonea a pregiudicare potenzialmente il comportamento economico dei consumatori, che non sono stati posti in grado – sin dal primo contatto - di percepire i costi aggiuntivi derivanti dalla telefonata. Passando all’esame del secondo motivo di ricorso, il Collegio ne rileva ugualmente l’infondatezza, in quanto la configurazione delle norme richiamate, di cui agli articolo 20 e 21 del Codice del Consumo, non prevede una dettagliata indicazione di parametri oggettivi vincolanti, in quanto è la singola condotta a dovere essere esaminata al fine di valutare una sua ricaduta negativa sulla diligenza professionale richiesta a chi si avvale di determinati metodi di vendita, come quello on line” o via call center”, particolarmente delicati nella loro consistenza perché idonei a orientare il consumatore verso una scelta pressoché di immediata attuazione. L’AGCM ha illustrato a sufficienza le peculiarità riscontrate nell’orientare in modo non corretto la scelta del consumatore, sulla base del contesto generale fissato dalle norme in questione, per cui – per quanto sopra specificato - non si riscontrano la carenza di motivazione e le figure sintomatiche di eccesso di potere lamentate dalla ricorrente, anche in ordine all’assenza di puntuali specificazioni della contestazione al momento di avvio del procedimento, dato che l’interessata ha offerto nel corso del procedimento le sue deduzioni sui punti esaminati dall’AGCM. Analogamente deve concludersi per quanto riguarda il terzo motivo di ricorso, in quanto ciò che era in esame nel caso specifico coincideva con la condotta dell’impresa interessata, non rilevando le generiche doglianze su simili condotte della concorrenza – peraltro non illustrate in concreto – e fermo restando che ben può la stessa ricorrente, se riscontra comportamenti dissonanti da parte di altre imprese di settore, segnalare il fatto all’Autorità affinché provveda agli approfondimenti del caso. Da ultimo, neppure le censure relative alla quantificazione della sanzione sono suscettibili di favorevole considerazione. A riguardo, va osservato come, nella determinazione della medesima, l’Autorità si è in realtà attenuta ai parametri di riferimento individuati dall’art. 11 della legge numero 689/81, in relazione a quanto indicato nell'articolo 27, comma 13, del d.lgs. numero 206/05. In particolare, nella determinazione della entità della sanzione si ha avuto riguardo alla gravità della condotta, alla dimensione economica del professionista che, nel corso del 2010, aveva realizzato un fatturato di circa 19,7 milioni di euro - e l’Autorità, come si evince dalla determinazione dell’importo finale della sanzione, ha opportunamente valutato che la stessa non superasse il limite massimo edittale del 10% del fatturato totale - al grado di diffusione della pratica, con opportuno riguardo al numero dei consumatori interessati e alla estensione territoriale della stessa, dato che potenzialmente ha raggiunto un elevato numero di persone per la capillarità della diffusione che ormai contraddistingue l’uso di internet e il ricorso ai call center” Cons. Stato, Sez. VI, 21.9.11, numero 5303 TAR Lazio, Sez. I, 11.3.16, numero 3101, 16.12.15, numero 14102 e 9.9.15, numero 11122 . Il Collegio, quindi, ritiene che tale condotta doveva essere considerata anche in relazione alla normale percepibilità del messaggio riferito ai suoi potenziali destinatari, non potendosi escludere che anche messaggi rivolti ad un'utenza specialistica” possono risultare concretamente fruibili a tutti, pur se ciò richiede una ricostruzione complessiva delle indicazioni che vi sono contenute, mediante una procedura specifica indicata dallo stesso professionista. In ordine alla auspicata riduzione ex art. 11 l. numero 689/81, il Collegio osserva che quanto operato in corso di istruttoria risulta considerato nel provvedimento impugnato che, esplicitamente, a tal fine ha richiamato la modifica dell’espressione non disponibile on line” effettuata dalla ricorrente dal 4 agosto 2011. Conclusivamente, la valutazione effettuata dall’AGCM, tenuto conto dei parametri normativi volti alla quantificazione della sanzione, appare corretta e proporzionata, anche per quanto riguarda la durata della pratica sanzionata, che sulla base delle evidenze istruttorie è risultata essere stata posta in essere a partire dal giugno 2010. La quantificazione in questione appare pertanto conforme ai parametri normativi e ad un criterio di adeguatezza, anche sotto il profilo della deterrenza, oltre che ai principi di logicità e ragionevolezza che regolano l'azione amministrativa, ponendosi su un importo ridotto rispetto a quello previsto come sanzione massima applicabile Tar Lazio, Sez. I, 3.1.17, numero 60 . Per le considerazioni complessivamente esposte, quindi, il ricorso non può trovare accoglimento. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Prima , definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la ricorrente a corrispondere all’Autorità costituita le spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.