Apparecchiature elettroniche e diritto comunitario

Un apparecchio elettronico è fuorilegge perchè manca la marcatura CE o, essendo stato costruito rispettando le norme armonizzate, non lo è?

Il Consiglio di Stato, Sezione VI, con l'ordinanza 5 aprile 2017 numero 1604 fa proprie le osservazioni dell'impresa che commercializza il prodotto e decide di rimettere alla Corte di Giustizia la questione. Ciò in quanto sarebbe illogico, e contrario ai principi di proporzionalità e adeguatezza, imporre l’attività di un organismo notificato in presenza di norme armonizzate. Motivo del contendere. L‘appellante è un’impresa attiva nel settore dell’elettronica di consumo e commercializza, con il marchio Pascal”, un cd. audio/video sender”, ovvero un ripetitore per uso domestico che si installa vicino ad una sorgente di segnale audio o video, ad esempio un ricevitore satellitare o un videoregistratore, raccoglie il segnale da questa sorgente e lo rilancia per l’ascolto o la visione ad un televisore posto fino a 100 metri di distanza, utilizzando un ponte radio, ovvero una trasmissione in radiofrequenza. Ma gli apparecchi che ritrasmettono segnali, ovvero che impegnano frequenze radio devono essere attestati da un ON Organismo Notificato ai sensi della disciplina armonizzata vigente all’epoca dei fatti, ovvero quella di cui alla direttiva 99/5/CE, attuata in Italia dal d.lgs. 9 maggio 2001 numero 269. In sostanza, la direttiva che istituisce un quadro normativo per l'immissione sul mercato, la libera circolazione e la messa in servizio nella Comunità delle apparecchiature terminali di comunicazione. I controlli. In Italia, il controllo su questo tipo di apparecchi è di competenza del Ministero per lo sviluppo economico, attraverso una struttura centrale, la Divisione II di staff del Dipartimento per le comunicazioni, che esercita appunto la Sorveglianza del mercato R& amp TTE , direttamente e per mezzo di proprie articolazioni sul territorio, denominate appunto Ispettorati territoriali, le quali svolgono fra l’altro controlli periodici presso le imprese e i punti vendita. Ed è nel corso di uno di questi controlli, svolto in Friuli Venezia Giulia, presso un centro commerciale, che personale dell’Ispettorato territoriale contestava una irregolarità sugli esemplari di apparecchio Pascal” lì offerti in vendita al pubblico. In particolare, era stato rilevato che né sull’apparecchio né sul relativo imballaggio era impresso il numero identificativo di un Organismo Notificato – ON ai sensi della disciplina armonizzata vigente all’epoca dei fatti, ovvero quella di cui alla direttiva 99/5/CE, attuata in Italia dal d.lgs. numero 269/2001. A proposito della normativa di riferimento, il Collegio, pur consapevole che la normativa nazionale è stata abrogata e sostituita dal d.lgs. numero 128/2016, di attuazione della direttiva 2014/53/UE, che ha sostituito la direttiva 99/5/CE ha comunque ritenuto di decidere sulla base della previgente disciplina in relazione al fatto che le disposizioni abrogate continuano a disciplinare una serie potenzialmente definita di fatti passati. E, nel caso specifico, anche con riferimento alla sanzione comminata con riferimento ad ogni singolo apparecchio trovato in vendita. Sta di fatto, che - con riferimento alle norme UE per i prodotti in questione - esiste anzitutto il Modulo A Controllo di fabbricazione interno il quale descrive la procedura con cui il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità, che soddisfa gli obblighi di cui al paragrafo 2, si accerta e dichiara che i prodotti soddisfano i requisiti della direttiva ad essi applicabili , e corrisponde quindi ad una marcatura che l’interessato appone da sé, senza bisogno dell’attività di terzi soggetti. Ed esiste poi il Modulo B Esame CE del tipo , il quale descrive la parte della procedura con cui un organismo notificato accerta e dichiara che un esemplare rappresentativo della produzione considerata soddisfa le disposizioni della direttiva ad esso relativa , e corrisponde quindi ad una marcatura che non si può apporre senza l’attività di un terzo soggetto, appunto l’ON. Nel caso specifico, il TAR aveva interpretato il d.lgs. numero 269/2001 come se la necessità di apporre sul prodotto il numero dell’organismo notificato sussistesse per ogni e qualsiasi prodotto del quale la conformità è attestata con la procedura di cui all’allegato III della direttiva. Ma su questo specifico aspetto già la Commissione si era pronunciata nel senso che il numero dell’organismo notificato potrebbe legittimamente mancare nel caso in cui fosse stata attestata la conformità in base alle norme armonizzate. In sostanza, a giudizio della VI Sezione, è evidente che - se le norme nazionali, in conformità alla normativa europea, dovessero essere interpretate nel senso che effettivamente per i prodotti del tipo in esame è sempre necessario, al fine di attestare la conformità, l’intervento di un organismo notificato, e quindi è necessaria l’indicazione sul prodotto del numero di esso - il provvedimento impugnato sarebbe legittimo e l’appello dovrebbe essere respinto. Mentre l’appello dovrebbe invece essere accolto, qualora dovesse seguirsi l’interpretazione per cui l’attività dell’organismo notificato non è necessaria nel caso in cui per attestare la conformità le prove siano definite da norme armonizzate. In tal caso, infatti, il provvedimento impugnato avrebbe comunque dovuto valutare l’esistenza, nel caso concreto, di tali norme armonizzate, e solo nel caso di loro inesistenza il Ministero avrebbe potuto emanare la diffida pronunciata nel caso di specie.

Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza 23 febbraio – 5 aprile 2017, numero 1604 Presidente Maruotti – Estensore Spisani Premessa in fatto 1. L‘appellante Cobra S.p.a. è un’impresa attiva nel settore dell’elettronica di consumo e commercializza, con il marchio Pascal”, un cd. audio/video sender”, ovvero un ripetitore per uso domestico che si installa vicino ad una sorgente di segnale audio o video, ad esempio un ricevitore satellitare o un videoregistratore, raccoglie il segnale da questa sorgente e lo rilancia per l’ascolto o la visione ad un televisore posto fino a 100 metri di distanza, utilizzando un ponte radio, ovvero una trasmissione in radiofrequenza. 2. In Italia, il controllo su questo tipo di apparecchi è di competenza del Ministero per lo sviluppo economico –MISE, attraverso una struttura centrale, la Divisione II di staff del Dipartimento per le comunicazioni, che esercita appunto la Sorveglianza del mercato R& amp TTE , direttamente e per mezzo di proprie articolazioni sul territorio, denominate appunto Ispettorati territoriali, le quali svolgono fra l’altro controlli periodici presso le imprese e i punti vendita. 3. Nel corso di uno di questi controlli, svolto il 18 maggio 2011 sui prodotti in vendita presso un centro commerciale, personale dell’Ispettorato territoriale del Friuli V.G. contestava quindi una irregolarità sugli esemplari di apparecchio Pascal” lì offerti in vendita al pubblico. In particolare, il personale dell’Ispettorato rilevava che né sull’apparecchio né sul relativo imballaggio era impresso il numero identificativo di un Organismo Notificato – ON ai sensi della disciplina armonizzata vigente all’epoca dei fatti, ovvero quella di cui alla direttiva 99/5/CE, attuata in Italia dal d. lgs. 9 maggio 2001 numero 269. L’Ispettorato riteneva che nel caso concreto tale indicazione fosse dovuta e pertanto sottoponeva a sequestro amministrativo i prodotti ritenuti irregolari ed applicava per essi una sanzione. 4. Contestualmente, la struttura centrale del MISE, con il provvedimento 22 giugno 2011 indicato in epigrafe, ordinava alla s.p.a. Cobra, quale responsabile dell’immissione sul mercato degli apparati, di ricondurre a conformità sia gli esemplari sequestrati, sia gli altri presenti sul mercato italiano, cioè ordinava alla società di far attestare la conformità dei prodotti con l’intervento di un ON e di apporre quindi il corrispondente numero identificativo sia sui prodotti sequestrati, sia su tutti i prodotti di quel tipo disponibili per la vendita in Italia. 5. Contro tale provvedimento, la s.p.a. Cobra ha proposto il ricorso di primo grado avanti il TAR del Friuli Venezia Giulia ed ha dedotto il contrasto del provvedimento stesso con l’interpretazione a suo avviso corretta dell’allegato III numero 1 della citata direttiva 99/5/CE. In particolare, la società ha sostenuto che per i prodotti come quello in questione, poiché vi sarebbe una specifica esenzione, non sussisterebbe alcun obbligo di far attestare la conformità tramite l’intervento di un ON. 6. Il TAR, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto il ricorso, ritenendo che, ai sensi della medesima direttiva 99/5/CE e del d.lgs. 269/2001, di suo recepimento, la presenza dell’organismo notificato responsabile della correttezza della verifica di conformità e quindi l’indicazione del suo numero di identificazione sia obbligatoria per tutte le apparecchiature destinate a impegnare frequenze radio e quindi lo sia anche per il prodotto Pascal” in questione. 7. Contro tale sentenza, la s.p.a. Cobra ha proposto appello al Consiglio di Stato, ha riproposto la questione deducendo fra i motivi di impugnazione il suo contrasto con la direttiva 99/5/CE, attuata dal d. lgs. 269/2001, ed ha chiesto di sollevare una questione pregiudiziale sull’interpretazione della direttiva stessa avanti alla Corte di Giustizia, ai sensi dell’art. 267 del Trattato di funzionamento dell’Unione europea. 8. Nel corso del giudizio di appello, l’amministrazione si è difesa sostenendo in punto di fatto che un numero di organismo notificato era presente nel solo manuale d’uso dei prodotti controllati, e che lo stesso numero, per ciò solo, si sarebbe dovuto riportare anche sull’apparato e sull’imballaggio ha chiesto comunque che l’appello sia respinto allo stato degli atti, senza sollevare alcuna questione pregiudiziale. 9. Ai sensi del citato art. 267, comma 3, del T.F.U.E., il Consiglio di Stato è giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno e pertanto solleva la questione stessa nei termini che seguono. Normativa dell’unione Europea 1. Fra le norme di principio, rilevano anzitutto le risoluzioni del Consiglio 7 maggio 1985 e 21 dicembre 1989. 2. Con la risoluzione 7 maggio 1985, il Consiglio ha sottolineato l'urgenza di ovviare alla presente situazione nel settore degli ostacoli tecnici agli scambi e all'incertezza che ne risulta per gli operatori economici , ha sottolineato l'importanza e l'opportunità della nuova strategia che consiste nell'attribuire a norme, in primo luogo europee e se necessario nazionali, a titolo transitorio, il compito di definire le caratteristiche tecniche dei prodotti e si è dichiarato consapevole che questa nuova strategia dovrà essere completata da una politica in materia di valutazione della conformità , invitando la Commissione a provvedere. 3. Con la risoluzione 21 dicembre 1989, il Consiglio, richiamata la risoluzione precedente, ha anzitutto sottolineato l’importanza di un approccio globale in questo settore ed ha affermato il principio per cui deve essere garantito un approccio coerente mediante la definizione dei moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità, nonché dei criteri relativi alla loro utilizzazione, alla designazione e notificazione di organismi che devono intervenire in queste procedure . 4. Di conseguenza, lo stesso Consiglio, con la propria decisione 22 luglio 1993, numero 93/465/CEE, ha stabilito in via generale i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità e le norme per l'apposizione e l'utilizzazione della marcatura CE di conformità, da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica . 5. La marcatura CE, ai sensi del punto 1 B a dell’allegato alla decisione, concretizza la conformità a tutti gli obblighi che spettano ai fabbricanti in relazione al prodotto ai sensi delle direttive comunitarie che ne contemplano l'apposizione . 6. Tale marcatura può essere apposta, fra l’altro, attraverso due moduli”, ovvero con procedure definite in via generale dalla decisione. 7. Esiste anzitutto il Modulo A Controllo di fabbricazione interno , il quale descrive la procedura con cui il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità, che soddisfa gli obblighi di cui al paragrafo 2, si accerta e dichiara che i prodotti soddisfano i requisiti della direttiva ad essi applicabili , e corrisponde quindi ad una marcatura che l’interessato appone da sé, senza bisogno dell’attività di terzi soggetti. 8. Esiste poi il Modulo B Esame CE del tipo , il quale descrive la parte della procedura con cui un organismo notificato accerta e dichiara che un esemplare rappresentativo della produzione considerata soddisfa le disposizioni della direttiva ad esso relativa , e corrisponde quindi ad una marcatura che non si può apporre senza l’attività di un terzo soggetto, appunto l’ON. 9. Per lo specifico settore delle apparecchiature radio e terminali di radiocomunicazione, è stata emanata infine la direttiva 99/5/CE, la quale, come reso esplicito dall’art. 1, istituisce un quadro normativo per l'immissione sul mercato, la libera circolazione e la messa in servizio nella Comunità delle apparecchiature radio e delle apparecchiature terminali di telecomunicazione . La direttiva definisce anzitutto all’art. 3 i requisiti essenziali per la messa in commercio di un apparecchio e prevede, al successivo art. 5, che il possesso di questi requisiti sia presunto per i prodotti conformi alle norme armonizzate. L’art. 5, comma 1, dispone infatti che Gli Stati membri presumono che gli apparecchi conformi alle norme tecniche armonizzate, o a parte di esse, i cui numeri di riferimento siano stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, sono conformi ai requisiti essenziali elencati nell'articolo 3, nella misura in cui siano contemplati nelle dette norme armonizzate o in parte di esse . 10. La direttiva si occupa specificamente della conformità all’art. 10, che distingue le apparecchiature che non operano nello spettro radio e apparecchiature, come quella per cui è causa, da quelle che invece lo impiegano. 11. Le prime sono disciplinate dal comma 3, per cui Le apparecchiature terminali di telecomunicazione che non impiegano lo spettro assegnato alle radiocomunicazioni terrestri/spaziali e le componenti di ricezione delle apparecchiature radio sono sottoposte alle procedure descritte negli allegati II, IV o V, a scelta del fabbricante . 12. Le seconde sono invece disciplinate dal comma 4, per cui, Qualora il fabbricante abbia applicato le norme armonizzate di cui all'articolo 5, paragrafo 1, le apparecchiature radio non contemplate nel paragrafo 3 sono sottoposte a una delle procedure descritte negli allegati III, IV o V, a scelta del fabbricante . 13. All’esito della corretta procedura, il prodotto può quindi ricevere la marcatura CE, disciplinata dal successivo art. 12 comma 1, nel senso appunto che L'apparecchio conforme a tutti i requisiti essenziali pertinenti è contraddistinto dalla marcatura CE di conformità prevista nell'allegato VII. Tale marcatura è apposta sotto la responsabilità del fabbricante, del suo rappresentante autorizzato nella Comunità o della persona responsabile dell'immissione dell'apparecchio sul mercato. Quando si ricorre alle procedure di cui agli allegati III, IV o V, la marcatura è accompagnata dal numero di identificazione dell'organismo notificato previsto nell'articolo 11, paragrafo 1 . 14. Peraltro, l’allegato III della direttiva, con un’apparente incongruenza, dispone al comma 2 Per ciascun tipo di apparecchio vengono effettuate, ad opera del fabbricante o per suo conto, tutte le serie di prove radio essenziali. L'individuazione delle serie di prove considerate essenziali è responsabilità di un organismo notificato scelto dal fabbricante, salvo che le serie di prove siano definite dalle norme armonizzate. L'organismo notificato tiene in debita considerazione le decisioni precedenti, prese congiuntamente dagli organismi notificati . Pertanto, l’attività dell’ON in questo tipo di procedura non è sempre indefettibile, perché non è richiesta nel caso in cui le serie di prove da svolgere per tipo di apparecchio siano definite dalle norme armonizzate. 15. Sul punto, non si registrano orientamenti della Corte di Giustizia. 16. Esiste però un orientamento interpretativo della Commissione sulla direttiva in esame, secondo il quale, sul punto specifico della ambiguity in annex III , ovvero della ambiguità nell’allegato III , premette che it would be logical to assume that when using the test suites of a harmonised standard, the manufacturer is not obliged to include a reference to a notified body sarebbe logico presupporre che, nel caso di uso delle prove previste da norme armonizzate, il fabbricante non sia obbligato a indicare un riferimento ad un organismo notificato e conclude che When a harmonised standard contains the essential radio test suites a manufacturer, which chooses to use them does not need to affix a notified body number on the equipment allorquando le norme armonizzate indicano l’insieme delle prove tecniche essenziali per l’equipaggiamento radio, il fabbricante che vi si conforma non è tenuto a indicare sul prodotto il numero di un organismo notificato . 17. Questo Collegio è consapevole che la decisione 93/465/CEE e la direttiva 99/5/CE sono stati sostituiti, rispettivamente, dalla decisione 768/2008/CE e dalla direttiva 2014/53/UE, ma ritiene nondimeno che la questione prospettata rimanga rilevante, per le ragioni che saranno chiarite più oltre. Normativa nazionale 1. La direttiva 99/5/CE è stata attuata nell’ordinamento nazionale dal d. lgs. 269/2001, di cui nel caso di specie rilevano gli articoli 11 e 13, nonché l’allegato III. 2. L’art. 11 riproduce la distinzione fatta dall’art. 10 della direttiva, fra le apparecchiature che non operano nello spettro radio, ovvero quelle che vi operano. Al comma 3, infatti, l’art. 11 prevede che Le apparecchiature terminali di telecomunicazione che non impiegano lo spettro attribuito alle radiocomunicazioni terrestri e spaziali nonché le componenti di ricezione delle apparecchiature radio, sono sottoposte alle procedure di valutazione della conformità descritte negli allegati II, IV o V annessi al presente decreto, a scelta del fabbricante . Al successivo comma 4, l’art. 11 prevede invece che, Qualora il fabbricante abbia applicato le norme armonizzate di cui all'art. 5, comma 1, le apparecchiature radio non previste nel comma 3 sono sottoposte a una delle procedure descritte negli allegati III, IV o V annessi al presente decreto, a scelta del fabbricante . 3. L’art. 13 del d.lgs. 269/2001 disciplina di conseguenza l’apposizione della marcatura CE, riproducendo sostanzialmente l’art. 12 della direttiva L'apparecchio conforme ai requisiti essenziali pertinenti di cui all'articolo 3 è contraddistinto dalla marcatura CE di conformità prevista nell'allegato VII. Tale marcatura è apposta sotto la responsabilità del fabbricante, del suo rappresentante autorizzato nell'Unione europea o della persona responsabile dell'immissione sul mercato dell'apparecchio. Quando si ricorre alle procedure di cui agli allegati III, IV o V annessi al presente decreto, la marcatura è accompagnata dal numero di identificazione dell'organismo notificato previsto nell'articolo 12, comma 1 . 4. Allo stesso modo, l’allegato III del d.lgs. 269/2001 prevede che per ciascun tipo di apparecchio sono effettuate, ad opera del fabbricante o su mandato dello stesso, le prove radio essenziali. L'individuazione delle prove considerate essenziali è fatta sotto la responsabilità di un organismo notificato scelto dal fabbricante, salvo che le prove siano definite dalle norme armonizzate . 5. Non constano precedenti giurisprudenziali editi sull’ambito di applicazione di queste disposizioni. 6. Questo Collegio è consapevole che anche questa normativa nazionale è stata abrogata e sostituita dal d. lgs. 22 giugno 2016, numero 128, di attuazione della direttiva 2014/53/UE, che ha sostituito la direttiva 99/5/CE, ma ritiene nondimeno che la questione prospettata rimanga rilevante, per le ragioni di cui al paragrafo che segue. Illustrazione dei motivi del rinvio pregiudiziale 1. Vi sono dubbi sulla compatibilità della sopra citata normativa nazionale con il diritto dell’Unione. Il TAR ha interpretato il d. lgs. 269/2001 come se la necessità di apporre sul prodotto il numero dell’organismo notificato sussistesse per ogni e qualsiasi prodotto del quale la conformità è attestata con la procedura di cui all’allegato III. 2. Tale punto di vista potrebbe essere corretto se nello stesso senso venisse interpretato anche il combinato disposto dell’art. 12 e dell’allegato III della direttiva 99/5/CE. L’interpretazione sarebbe invece errata, se la corretta interpretazione della direttiva fosse quella suggerita dalla Commissione nell’orientamento di cui si è detto sopra al § 16. In quest’ultimo caso infatti, il numero dell’organismo notificato potrebbe legittimamente mancare nel caso in cui, come si è detto, fosse stata attestata la conformità in base alle norme armonizzate. 3. La questione è rilevante ai fini della decisione del giudizio a quo. E’ infatti evidente che - se le norme nazionali, in conformità alla normativa europea, dovessero essere interpretate nel senso che effettivamente per i prodotti del tipo in esame è sempre necessario, al fine di attestare la conformità, l’intervento di un organismo notificato, e quindi è necessaria l’indicazione sul prodotto del numero di esso - il provvedimento impugnato sarebbe legittimo e l’appello dovrebbe essere respinto. 4. L’appello dovrebbe invece essere accolto, qualora dovesse seguirsi l’interpretazione per cui l’attività dell’organismo notificato non è necessario nel caso in cui per attestare la conformità le prove siano definite da norme armonizzate. In tal caso, infatti, il provvedimento impugnato avrebbe comunque dovuto valutare l’esistenza, nel caso concreto, di tali norme armonizzate, e solo nel caso di loro inesistenza il Ministero avrebbe potuto emanare la diffida pronunciata nel caso di specie. 5. La rilevanza della questione, come accennato, permane anche nel momento attuale, in cui la direttiva 99/5/CE e il decreto di recepimento 269/2001 non sono più in vigore, abrogati rispettivamente dalla direttiva 2014/53/UE e dal d. lgs. 128/2016 già citati. 6. In primo luogo, nell’ordinamento italiano vige il principio tempus regit actum, per cui la legittimità di un provvedimento amministrativo va esaminata con riferimento allo stato di fatto e, per quanto qui interessa, alle norme di diritto esistenti al momento della sua emanazione così per tutte, C.d.S. sez. IV 10 febbraio 2017, numero 576 . In altri termini, le disposizioni abrogate continuano a disciplinare una serie potenzialmente definita di fatti passati, anziché un numero indeterminato di fatti futuri. L’appello quindi va deciso applicando le disposizioni abrogate, di cui occorre individuare la corretta interpretazione. 7. In secondo luogo, il provvedimento emesso il 22 giugno 2011, per i prodotti rinvenuti presso il punto vendita, ha irrogato la sanzione amministrativa prevista dall’art. 10, comma 2, del d. lgs. 269/2001, per cui Chiunque immette nel mercato, commercializza all'ingrosso o al dettaglio, distribuisce in qualunque forma ovvero installa apparecchi conformi ai requisiti essenziali di cui all'art. 3, ma privi della marcatura CE, compreso l'identificatore di categoria ove previsto, e del numero dell'organismo notificato, laddove richiesto, oppure chi, dovendo detenere la documentazione tecnica di cui agli allegati II, III, IV e V annessi al presente decreto nei rispettivi casi di applicabilità, ne viene trovato totalmente o parzialmente sprovvisto è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032 a euro 12.394 e del pagamento di una somma da euro 10 a euro 61 per ciascun apparecchio. In ogni caso la sanzione amministrativa non può superare la somma complessiva di euro 103.291 . 8. Il presupposto giustificativo di tale sanzione è all’evidenza la legittimità del provvedimento 22 giugno 2011 qui impugnato, e anche sotto questo profilo l’appellante conserva interesse alla decisione di questo ricorso. 9. Infatti, se anche, in via di pura ipotesi, la non apposizione del numero di organismo notificato fosse nel caso di specie legittima in base alle norme sopravvenute della direttiva 2014/53/UE e del d. lgs. 128/2016, ciò nel caso concreto sarebbe irrilevante. 10. In tema di sanzioni amministrative, nell’ordinamento italiano vale infatti il principio dell’art. 1 della l. 24 novembre 1981, numero 689, per cui Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione . Tale disposizione è infatti interpretata nel senso della generale irrilevanza di una norma sopravvenuta più favorevole sul principio, per tutte C.d.S., sez. V, 2 dicembre 2011, numero 6365 . Punto di vista del giudice del rinvio 1. Questo Collegio del rinvio condivide e fa propri anzitutto i rilievi svolti dalla Commissione nel ‘chiarimento’ sopra richiamato, nel senso che sarebbe illogico, e contrario ai principi di proporzionalità e adeguatezza, imporre l’attività di un organismo notificato in presenza di norme armonizzate. 2. In aggiunta, il Collegio osserva poi quanto segue. 3. L’allegato III della direttiva 99/5/CE è rubricato Controllo di fabbricazione interno, più prove specifiche dell'apparecchio e alla lettera corrisponde all'allegato II, completato dai seguenti requisiti supplementari , ove l’allegato II prevede il semplice Controllo di fabbricazione interno , ovvero una procedura in cui non è necessaria l’attività di soggetti terzi rispetto al fabbricante. 4. L’allegato III si configura allora come ‘sottocaso’ di una procedura di controllo rientrante nel Modulo A di cui alla direttiva 22 luglio 1993, numero 93/465/CEE, ovvero nell’ambito di una procedura che come regola è ‘autoamministrata’ dal fabbricante. Nel dubbio, sarebbe allora logico preferire un’interpretazione che restringa la necessità di attività di soggetti terzi al minimo indispensabile, anziché ampliarla. Formulazione dei quesiti e rinvio alla Corte 1. In conclusione, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale solleva questione di pregiudizialità, invitando la Corte di Giustizia dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 267 TFUE, a pronunciarsi sui seguenti quesiti 1 se la Direttiva 1999/5/CE debba essere interpretata nel senso che il fabbricante, il quale faccia ricorso alla procedura prevista all’allegato III secondo paragrafo e qualora vi siano norme armonizzate che definiscano la serie di prove radio essenziali da effettuarsi, debba rivolgersi ad un organismo notificato e accompagnare quindi la marcatura CE attestante la conformità ai requisiti essenziali di cui alla stessa direttiva con il numero di identificazione dell’organismo notificato stesso 2 nel caso in cui la risposta al quesito 1 che precede fosse affermativa, e nel caso in cui il fabbricante - dopo aver fatto ricorso alla procedura di cui all’allegato III secondo paragrafo, in presenza di norme armonizzate che definiscono la serie di prove radio essenziali da effettuarsi, e abbia comunque interpellato di sua volontà un organismo notificato, chiedendogli di ribadire l’elenco delle suddette prove - debba accompagnare la marcatura CE attestante la conformità ai requisiti essenziali di cui alla direttiva 1999/5/CE con il numero di identificazione dell’organismo notificato 3 nel caso in cui la risposta al quesito 2 che precede fosse affermativa, e nel caso in cui il fabbricante - dopo aver fatto ricorso alla procedura di cui all’allegato III secondo paragrafo, in presenza di norme armonizzate che definiscono la serie di prove radio essenziali da effettuarsi, ed aver comunque successivamente interpellato di sua volontà un organismo notificato, chiedendogli di ribadire l’elenco delle suddette prove, abbia di sua volontà accompagnato il prodotto con il numero di identificazione dell’organismo interpellato - debba riportare il numero di identificazione dell’organismo anche sul prodotto e sul relativo imballaggio. 2. Ai sensi delle Raccomandazioni all’attenzione dei Giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale 2012/C 338/01 in G.U.C.E. 6 novembre 2012, vanno trasmessi in copia alla cancelleria della Corte mediante plico raccomandato i seguenti atti 1 il provvedimento impugnato con il ricorso di primo grado, ovvero il provvedimento 22 giugno 2011 rif.T54/011/BRI del MISE 2 il ricorso di primo grado 3 la sentenza del TAR appellata 4 l’atto di appello e la memoria di risposta dell’amministrazione 5 la presente ordinanza 6 la copia delle seguenti disposizioni nazionali d. lgs. 9 maggio 2001, numero 269, l. 24 novembre 1989, numero 689. 3. Il presente giudizio viene sospeso nelle more della definizione dell’incidente comunitario, e ogni ulteriore decisione, anche in ordine alle spese, è riservata alla pronuncia definitiva. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Sesta , non definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe numero 2275/2012 R.G. , così provvede 1 dispone a cura della Segreteria, la trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ai sensi dell’art. 267 T.F.U.E., nei sensi e con le modalità di cui in motivazione, e con copia degli atti ivi indicati 2 dispone la sospensione del presente giudizio 3 riserva alla decisione definitiva ogni ulteriore statuizione in rito, in merito e in ordine alle spese