L'isola pedonale estiva non può essere limitata dalle esigenze di un pubblico esercizio

Sul lungomare non possono circolare i veicoli se il comune ha adottato una specifica area pedonale valida per tutto il periodo estivo. A prescindere dalle diverse esigenze dei commercianti che spesso hanno interessi contrapposti con quelli della collettività.

Lo ha chiarito il TAR Calabria, sez. II, con la sentenza n. 297 del 23 febbraio 2017. Un comune della costa tirrenica ha adottato la classica ordinanza estiva dedicata all'ampliamento dell'isola pedonale con divieto di transito e sosta di tutti i veicoli, al fine di consentire il regolare svolgimento delle manifestazioni serali sul lungomare e assicurare la sicurezza dei tanti turisti. Contro questa determinazione un barista ha proposto diverse censure al collegio evidenziando i particolari disagi logistici connessi alla sua attività produttiva in considerazione del divieto di circolazione imposto dal sindaco. Il tribunale amministrativo ha rigettato tutte le doglianze dell'imprenditore. Nessun vizio formale. L'omessa indicazione nel provvedimento del nominativo del responsabile del procedimento, specifica innanzitutto la sentenza, non costituisce motivo d'invalidità del provvedimento stesso, posto che supplisce il criterio legale d'imputazione del ruolo al dirigente preposto all'Unità organizzativa competente. Del pari la mancata indicazione del termine entro cui ricorrere costituisce una mera irregolarità in quanto la disposizione dell'art. 3 comma 4, l. 7 agosto 1990 n. 241 non influisce sull'individuazione e sulla cura dell'interesse pubblico concreto cui è finalizzato il provvedimento, né sulla riconducibilità dello stesso all'autorità amministrativa, ma tende semplicemente ad agevolare il ricorso alla tutela giurisdizionale, con la conseguenza che tale omissione potrebbe semmai dar luogo, nel corso di significative ulteriori circostanze, alla concessione del beneficio della rimessione in termini per proporre impugnazione . Infine non è stata considerata plausibile dal collegio neppure la presunta incompetenza relativa del dirigente, stante la diversa indicazione dell'art. 107 del testo unico degli enti locali.

TAR Calabria, sez. II, sentenza 11 gennaio – 23 febbraio 2017, n. 297 Presidente Schillaci – Relatore Raganella Fatto e diritto Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il Sig. F. U. ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza n. 72/2014 con la quale il Dirigente della Polizia Municipale ha istituito l’isola pedonale in alcune aree del Comune di Belvedere Marittimo. Riferisce che in data 10/7/2014 il Dirigente del Comando Polizia Municipale del Comune di Belvedere Marittimo emetteva ordinanza con la quale ordinava dal giorno 12 luglio al 7 settembre — 1' istituzione dell' isola pedonale — dalle ore 21.00 alle ore 2.00 — con divieto di transito e sosta a tutti gli autoveicoli sul lungomare che avverso detto provvedimento presentava in data 15 luglio 2014 al Comune di Belvedere Marittimo richiesta di riconsiderare il disposto ampliamento dell' isola pedonale rappresentando i disagi che avevano colpito la sua attività commerciale e in data 22 luglio richiesta e petizione sottoscritta da 85 firmatari con la quale si rappresentavano i problemi logistici per coloro che intendevano fruire del lungomare di Belvedere Marittimo pregiudicati dall' ordinanza de qua e il ripristino dell' isola pedonale del Comune di Belvedere Marittimo che il Sindaco del Comune di Belvedere Marittimo, riscontrava tale petizione e affermava che la soluzione adottata era la più idonea per fare fruire di tutto il lungomare del Comune di Belvedere Marittimo nel periodo estivo e precisava che vi erano idonee aree di parcheggio per potere agevolmente accedere sul lungomare e che, ciò nonostante, si stava procedendo a ridurre la zona pedonale con segnaletica sperimentale e che non può soddisfare 1' interesse dei singoli ma deve perseguire 1' interesse della collettività che il Bar Gelateria C. del ricorrente è raggiungibile con autovetture o motociclette o altri mezzi di locomozione da un'unica via ed è evidente che coloro i quali volevano fruire dei servizi del Bar Gelateria C. avrebbero dovuto fare un lungo giro a piedi per poterlo raggiungere, oppure parcheggiare la macchina a notevole distanza, ciò ha senz'altro favorito le attività commerciali poste nella parte inferiore del lungomare di Belvedere Marittimo perché più facilmente accessibili e raggiungibili a svantaggio esclusivamente dell' esercizio commerciale del ricorrente che il Comune di Belvedere Marittimo ha palesemente disatteso le richieste del ricorrente. Il ricorrente ha affidato le proprie doglianze ai seguenti motivi di diritto Violazione degli artt. 3,5 e 6 Ln. 241/1990 per difetto assoluto di motivazione, per mancanza di indicazione del responsabile del procedimento violazione per eccesso di potere e incompetenza relativa. Si è costituito in giudizio il Comune di Belvedere chiedendo il rigetto del ricorso. All’udienza pubblica dell’11 gennaio 2017 il ricorso è stato introitato per la decisione. Il ricorso è infondato e pertanto deve essere rigettato. Il provvedimento impugnato fa esplicito riferimento alla Delibera di G.C. n. 114/2912 con la quale è stato istituito il Mercatino Serale Estivo sul Lungomare del Comune dà atto della Delibera con la quale è stato programmato l’evento anche per l’anno 2014 evidenzia che l’ampliamento dell’isola pedonale è volta a soddisfare le esigenze di tutti i cittadini e dei numerosi turisti che, nel periodo estivo e nelle ore serali, gravitano sul Luongomare. Il denunciato difetto di motivazione, pertanto, è insussistente. L'omessa indicazione nel provvedimento del nominativo del responsabile del procedimento non costituisce motivo d'invalidità del provvedimento stesso, posto che supplisce il criterio legale d'imputazione del ruolo al dirigente preposto all'Unità organizzativa competente ex plurimis T.A.R. Catania, Sicilia , sez. I, 13/05/2015, n. 1256 . Del pari la mancata indicazione del termine entro cui ricorrere costituisce una mera irregolarità in quanto la disposizione dell'art. 3 comma 4, l. 7 agosto 1990 n. 241 non influisce sull'individuazione e sulla cura dell'interesse pubblico concreto cui è finalizzato il provvedimento, né sulla riconducibilità dello stesso all'autorità amministrativa, ma tende semplicemente ad agevolare il ricorso alla tutela giurisdizionale, con la conseguenza che tale omissione potrebbe semmai dar luogo, nel corso di significative ulteriori circostanze, alla concessione del beneficio della rimessione in termini per proporre impugnazione. Con riferimento alla presunta incompetenza relativa, il richiamato art. 7 del Codice della Strada che ha demandato al Sindaco l’adozione di siffatti provvedimenti deve essere letto in modo sistematico con l’art. 107 T.U.E.L. che invece ha attribuito agli organi burocratici la competenza ad adottare tutti gli atti di gestione TAR Veneto sez. I 3 aprile 2013 n. 494 . Alla stregua delle considerazioni svolte il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquiate in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Seconda , definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € 1.800,00 oltre accessori nelle misura di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.