Dipendente “vecchio” fa ancora un buon lavoro: illecito negare la riammissione agli over 40

È illecito, illogico ed irrazionale rifiutare la riammissione di un dipendente pubblico nella fattispecie una poliziotta , basando tale diniego solo sull’età anagrafica dell’istante over 40 senza collocare questo elemento nell’ambito di una valutazione complessiva estesa ad altri fattori anni di pregresso servizio, aspettativa di durata dello stesso dopo la riammissione, capacità professionale e giudizi nei rapporti informativi . È, invece, lecito e logico rifiutarla a chi ha un’età prossima alla pensione, perché la riammissione sarebbe solo per un breve lasso di tempo.

È quanto deciso dal TAR Lazio sez. III quater nella sentenza n. 2699 depositata il 22 febbraio 2017. Il caso. È una poliziotta. Convivendo con una zia materna, affetta da una gravissima patologia, che la rendeva del tutto incapace di provvedere ai suoi bisogni , dato che era la sua unica parente, chiese prima un trasferimento alla polizia ferroviaria, poi usufruì di diversi permessi ex art. 33 L. n. 104/92. Quando le condizioni della zia si aggravarono dette le dimissioni volontarie il 22/6/10 per poterla assistere meglio. Il 4/5/11, essendo venute meno tali esigenze, chiese la riammissione ai sensi dell’art. 60 d.P.R. n. 335/82, ma l’istanza fu rigettata dal deputo dipartimento del Ministero degli Interni sulla scorta del parere negativo della Commissione per il Personale del Ruolo degli Agenti e Assistenti della polizia di Stato ex art. 69 d.P.R. n. 335/82 aveva superato i 40 anni. La Commissione tra i criteri di massima, che deve esprimere per legge ogni anno e che orientano i suoi giudizi, aveva posto anche la condizione che i dipendenti non potessero essere riammessi se avevano superato questa età, poiché, a suo avviso, la PA non ha alcun interesse di avvalersi delle prestazioni di ex dipendenti di età superiore poiché non offrono garanzie di potere svolgere i compiti istituzionali con la necessaria professionalità e non possono prestare servizio per un periodo adeguato . Quadro normativo. L’art. 60 d.P.R. n. 335/82 stabilisce che la riammissione è disciplinata dall’art. 132 DPR 3/57, senza porre alcun limite l’unica preclusione per chi era affetto da grave infermità è stata dichiarata incostituzionale dalla C. Cost. n. 284/99 . Secondo la difesa della donna tale limite non è più giustificabile dato che anche la L.127/97 aveva abolito il limite d’età nei concorsi e che questa disposizione, perciò, era implicitamente riferibile anche alla riammissione. Inoltre la Direttiva 2000/78/CE vieta ogni forma di preclusione all’accesso al lavoro e di discriminazione basata sull’età la EU C 2016 873, nel quotidiano del 16/11/16, legittima i limiti d’età in taluni concorsi, ma chiarisce che l’art. 6 § .1 Lett. c D. 2000/78 considera discriminatorio fissare un’età massima per l’assunzione basata sulle condizioni di formazione richieste per il lavoro in questione o la necessità di un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento . L’età non può giustificare la preclusione al lavoro. Il G.A. ricorda come la riammissione non sia un diritto del dipendente e che è soggetta all’ampia discrezionalità della PA datrice, anche se essa può essere censurata sotto il profilo dell’eccesso di potere TAR Lazio n. 8076/14 . Come sopra detto una condizione basata sull’età del richiedente è irrazionale, illogica tanto più che il lemma criteri di massima non può implicare la valutazione di un solo elemento, ma prevede necessariamente un’ampia e circostanziata istruttoria. Infatti il rifiuto si baserebbe solo sulla presunzione assoluta che l’età superiore ai 40 anni non garantisca all’Amministrazione la necessaria efficienza, presunzione che si palesa del tutto indimostrata, anche perché non sorretta da un accertamento del perdurante possesso in capo all’istante dei requisiti psico-fisici ed attitudinali necessari per l’assolvimento dei compiti d’istituto . La ricorrente aveva già maturato 20 anni di servizio e le dimissioni erano relative ad un periodo brevissimo. In sintesi, per il TAR, la P.A. deve valutare la riammissione caso per caso tenendo conto anche delle eventuali carenze d’organico l’unica ipotesi in cui il limite anagrafico sarebbe giustificato è quando l’istante ha un’età prossima alla pensione, sì che il periodo di riammissione al lavoro sarebbe breve, ma non ricorreva nella fattispecie CdS n. 2701/13 e n. 1623/10 TAR Lazio n. 3390/13 .

TAR Lazio, sez. I ter , sentenza 10 gennaio – 22 febbraio 2017, n. 2699 Presidente Panzironi – Estensore Petrucciani Fatto e diritto Con il presente ricorso è stato impugnato il provvedimento di reiezione dell’istanza di riammissione in servizio presentata dalla ricorrente, fondata sulla sola circostanza costituita dall’età anagrafica superiore a 40 anni, nonché il presupposto parere contrario alla riammissione espresso dalla Commissione per il ruolo degli Agenti e Assistenti della Polizia di Stato di cui all’art. 69 del d.P.R. n. 335/1982 ed i criteri di massima”, di cui è stata fatta applicazione nel caso di specie. La ricorrente ha esposto di avere prestato servizio, quale Assistente Capo della Polizia di Stato, dal 22.1.1990 al 10.7.2010 essendo unica parente della zia materna convivente, Abatecola Anna, affetta da una gravissima patologia, che la rendeva del tutto incapace di provvedere ai suoi bisogni, era stata costretta dapprima a chiedere un trasferimento al Compartimento di Polizia Ferroviaria di Milano, ed in seguito a beneficiare di numerosi permessi ex art. 33 comma III Legge 104/1992, per prestare assistenza alla zia infine, a causa dell'aggravarsi delle condizioni della zia, la ricorrente, in data 21.6.2010, aveva chiesto la cessazione del servizio per dimissioni volontarie ex art. 124 d.P.R. 3/1957, con decorrenza 10.7.2010. In data 4.5.2011, venute meno le esigenze di cui sopra, la ricorrente aveva chiesto la riammissione in servizio ex art. 60 d.P.R. 335/1982. Il Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale per le Risorse Umane, con il decreto impugnato, aveva respinto la domanda di riammissione, sulla base del parere contrario reso dalla Commissione per il Personale del Ruolo degli Agenti e Assistenti della Polizia di Stato nella seduta del 27.01.2012, fondato sull’età dell'istante superiore ai 40 anni. A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure 1.Violazione di legge ed eccesso di potere in ordine all'art. 60 del d.P.R. 335/1982 e all'art. 132 d.P.R. 3/1957, non essendo previsto da alcuna norma di legge un limite d'età per coloro che chiedono la riammissione in servizio. 2.Violazione di legge in ordine alla abolizione del limite d'età prevista dalla l. 127/97. Violazione del principio di logica, imparziale e trasparente azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost Difetto di motivazione e manifesta illogicità dei provvedimenti impugnati. Eccesso di potere. I criteri individuati dalla Commissione prevedono la condizione di non avere superato i 40 anni di età non avendo l'Amministrazione alcun interesse di avvalersi delle prestazioni di ex dipendenti di età superiore poiché non offrono garanzie di potere svolgere i compiti istituzionali con la necessaria professionalità e non possono prestare servizio per un periodo adeguato . Tale assunto sarebbe illogico in quanto svincolato da una valutazione concreta delle caratteristiche dell'ex dipendente e necessiterebbe, pertanto, dell'indicazione delle ragioni che hanno indotto all'assunzione di tale determinazione. Inoltre la ricorrente aveva maturato una grande esperienza, essendo stata in servizio presso la Polizia di Stato per ben venti anni, dal 1990 al 2010, e essendo stata lontana dal servizio per un periodo di tempo brevissimo cessata nel giugno 2010 aveva chiesto di essere riammessa il 4.5.2011 . Peraltro la richiamata delibera non individuava oggettive necessità dell'amministrazione resistente che in alternativa alla natura del servizio potessero giustificare una deroga al principio della libertà d'accesso ai concorsi di cui all'art. 3 l. 127/1997. Infine, l’'amministrazione aveva tralasciato di considerare l'abolizione del limite di età prevista dalla l. 127/97, che sebbene riferita ai concorsi, non poteva che essere implicitamente applicabile anche in tema di riammissione. 3. Eccesso di potere per carenza di motivazione del provvedimento impugnato, in quanto il diniego era stato fatto discendere in via automatica dalla carenza del requisito dell’età, e non sulla base di una valutazione della rilevanza funzionale, nella peculiare situazione di specie, del superamento del quarantesimo anno. 4. Violazione dell'art. 2 e della direttiva 200/78/CE in materia di accesso alle professioni e disparità di trattamento collegate all'età. Si è costituito il Ministero dell’Interno resistendo al ricorso. Alla camera di consiglio del 12 settembre 2012 è stata respinta l’istanza cautelare. Alla pubblica udienza del 10 gennaio 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione. Il ricorso deve essere accolto in quanto fondato. Il diniego impugnato, infatti, è stato adottato esclusivamente sulla base del difetto del requisito dell’età anagrafica inferiore a 40 anni, posto quale condizione per la riammissione in servizio dalla Commissione di cui all'art. 69 del DPR 335/1982 nella seduta del 7.10.2008 e confermato nelle sedute del 14.7.2009 e 6.7.2011. Al riguardo deve osservarsi che, come già affermato dalla Sezione in analoga fattispecie, pur non costituendo la riammissione in servizio di cui all’art. 132 del d.P.R. n. 3/1957 un diritto dell’ex impiegato, rappresentando essa espressione di un potere ampiamente discrezionale nel cui esercizio è preminente la considerazione dell’interesse proprio dell’Amministrazione datrice di lavoro, tuttavia l’esercizio concreto di tale discrezionalità è censurabile sotto il profilo dell’eccesso di potere Tar Lazio, sez. I ter, sentenza n. 8076/2014 . Tanto premesso, non sembra accettabile, sotto il profilo della ragionevolezza, non sorreggendosi su alcuna base logica e razionale, un criterio di massima che esclude a priori la riammissione di un ex dipendente, per il solo ed unico motivo che lo stesso abbia superato l’età di 40 anni, senza collocare questo elemento nell’ambito di una valutazione complessiva estesa ad altri fattori, quali la durata del pregresso rapporto di servizio nel caso di specie 20 anni , nonché l’aspettativa di durata del servizio in seguito alla riammissione, la capacità professionale, i giudizi nei rapporti informativi. Il diniego così motivato si fonda, infatti, sulla presunzione assoluta che l’età superiore ai 40 anni non garantisca all’Amministrazione la necessaria efficienza, presunzione che si palesa del tutto indimostrata, anche perché non sorretta da un accertamento del perdurante possesso in capo all’istante dei requisiti psico-fisici ed attitudinali necessari per l’assolvimento dei compiti d’istituto. D’altra parte, detto criterio è stato considerato dalla stessa Amministrazione come di massima”, il che implica che non possa costituire l’unico elemento sul quale fondare il rigetto della domanda di riammissione in servizio, senza svolgere un’adeguata istruttoria e senza fornire una circostanziata motivazione sulle specifiche ragioni ostative all’accoglimento di tale istanza, dopo aver preso in considerazione la particolare situazione concreta della richiedente. L’Amministrazione è quindi tenuta a valutare caso per caso secondo un criterio di ragionevolezza se ricorrono i presupposti per la riammissione in servizio dell’ex dipendente in presenza di carenza di organico cfr, ex pluribus Cons. St., sez. III, 20.5.2013, n. 2701 Ta.r. Lazio, sez. I ter, 4.4.2013, n. 3390 , potendo ritenersi ragionevole il diniego di riammissione in servizio – basato sul requisito dell’età anagrafica per il solo dipendente prossimo alla maturazione del limite di età stabilito dalla legge, perché il dipendente potrebbe, in caso di riammissione, prestare servizio solo per un breve lasso di tempo cfr. Cons. Stato Sez. IV 18/03/2010 n. 1623 , situazione che non ricorre nel caso di specie. Deve, pertanto, ritenersi illegittimo il provvedimento impugnato, in quanto affetto dai vizi di difetto di istruttoria, di carenza ed illogicità della motivazione e di irragionevolezza. Il ricorso deve quindi essere accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato e obbligo, per l’Amministrazione, di ripronunciarsi sull’istanza, tenendo conto dei principi espressi nella presente sentenza. La peculiarità della vicenda giustifica, comunque, la compensazione integrale tra le parti delle spese di giudizio. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Prima Ter , definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento di diniego di riammissione impugnato compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.