Al cuore non si comanda, neppure al volante

Se un utente perde il controllo del veicolo per un problema cardiaco che poi viene risolto con un intervento chirurgico non è necessario sottoporre l'autista alla revisione della patente.

Basta la verifica della ripristinata idoneità sanitaria alla circolazione. Lo ha chiarito il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza n. 678 del 15 febbraio 2017. Un conducente ha avuto un malore perdendo il controllo dell'auto e scontrandosi frontalmente con un altro veicolo. All'esito delle verifiche sanitarie è risultato palese che l'autista è praticamente svenuto per una improvvisa patologia cardiaca poi successivamente risolta con un intervento chirurgico a cuore aperto. Contro il conseguente ordine di revisione della licenza di guida per verifiche tecniche sull'abilità dell'autista l'interessato ha proposto ricorso gerarchico e al tribunale amministrativo ma senza successo. Ci hanno pensato i Giudici di Palazzo Spada a riordinare la questione. Il sinistro stradale è stato provocato esclusivamente dal malore dell'autista, specifica il Collegio, l’interessato è svenuto durante la guida e ciò è stato rilevato anche con la constatazione sul luogo dell’incidente che egli non aveva avuto nemmeno il tempo di premere il pedale del freno, l’autovettura aveva perso velocità ed era lentamente passata sulla corsia opposta dove era accaduto l’incidente, per fortuna a bassa velocità. Nei mesi seguenti il conducente, cui era stata diagnosticata una fibrillazione atriale parossistica, ha subito un intervento chirurgico di plastica mitralica, ablazione della fibrillazione atriale con radiofrequenza bipolare e tale intervento ha comportato la sua guarigione . Conducente guarito e idoneo alla guida. In pratica, come confermato dalla commissione medico locale di Ancona, il conducente dopo l'intervento è risultato guarito ed idoneo alla guida. Quindi l'intimazione di sottoporsi alla revisione della patente per sospetta mancanza dei requisiti di idoneità tecnica appare eccessiva, alla luce degli accadimenti realmente svolti ed accertati dalla polizia stradale.

Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 9 – 15 febbraio 2017, n. 678 Presidente Severini – Estensore Prosperi Fatto e diritto Il giorno 15 dicembre 2006 nei pressi di Sirolo, Alessandro Bontempi veniva coinvolto in un incidente stradale lungo la strada provinciale n. 2, scontrandosi frontalmente con un veicolo che stava sopraggiungendo. In seguito al sinistro l’interessato veniva traportato presso l’ospedale regionale di Ancona dove veniva diagnosticata una fibrillazione atriale parossistica che aveva determinato la perdita della conoscenza prima dell’incidente e per la quale, il successivo 9 marzo 2007 il Bontempi veniva sottoposto ad intervento chirurgico. Il successivo 25 ottobre 2007 il Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti S.I.I.T. n. 4 Emilia-Romagna Marche, Settore trasporti terrestri Ufficio di Ancona, gli ingiungeva di sottoporsi a visita medica per la verifica della sussistenza dell’idoneità psico-fisica, visita che dava l’esito di idoneità alla guida parallelamente veniva attivato dallo stesso Ufficio altro procedimento per sospetta mancanza dei requisiti di idoneità tecnica Con il ricorso proposto dinanzi al Tribunale amministrativo delle Marche, veniva impugnato il provvedimento di revisione della patente ed il rigetto del ricorso gerarchico interposto dal Bontempi, con il quale si sosteneva il superamento del termine di conclusione del procedimento amministrativo ed inoltre l’eccesso di potere e la carenza di motivazione e la violazione del principio di non proporzionalità giunzione impugnata rispetto a quanto accaduto ed accertato. L’amministrazione intimata si costituiva in giudizio per resistere al ricorso e ne chiedeva il rigetto. Il Tribunale amministrativo respingeva la domanda di sospensione cautelare del provvedimento impugnato, ma tale decisione veniva riformata in appello nel 2008 dalla Sezione VI di questo Consiglio di Stato Con sentenza n. 197 del 2 aprile 2016 il giudice di primo grado rigettata il ricorso poiché, a suo dire, il motivo di violazione del termine di conclusione del procedimento amministrativo era infondato, considerato che l’adozione del provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento non ridondava in illegittimità dell’assetto impresso al caso concreto ed altrettanto infondato era il motivo di eccesso di potere, carenza di motivazione e non proporzionalità, atteso che dagli atti emergeva che il ricorrente aveva perso il controllo del veicolo e la motivazione del provvedimento impugnato era correttamente fondata sulla dinamica del sinistro stradale e della velocità tenuta dal veicolo del ricorrente, quindi le evenienze del caso concreto dovevano ritenersi giustamente ponderate. Con appello in Consiglio di Stato notificato il 3 giugno 2016 Alessandro Bontempi impugnava la sentenza in questione sostenendo in primo luogo la nullità per totale carenza di motivazione tanto da essere stata emessa in violazione dell’art. 88 Cod. proc. amm., poiché il giudice di primo grado si sarebbe limitato a sostenere la correttezza dell’amministrazione in ragione degli accertamenti svolti, senza prendere in considerazione la documentata patologia della ricorrente e le conseguenze derivatene, rilievi invece accolti al Consiglio di Stato in sede cautelare laddove si era collegato l’incidente al malore occorso all’appellante in secondo luogo il Tribunale amministrativo ha ignorato la documentazione prodotta in causa, dimostrante che l’incidente era derivato dal solo malore in questione e nulla aveva a che fare con l’idoneità alla guida sul piano tecnico, visto che nulla risultava circa un’eccessiva velocità - evidenziata dai danni limitati occorsi ai veicoli – né violazioni di segnalazioni stradali, ma era stata accertata la perdita di conoscenza dell’interessato, il quale non aveva mai frenato mentre progressivamente sconfinava nella corsia opposta al momento del sopraggiungere di altro veicolo in senso contrario, senza sottacere che il sinistro era accaduto in un tratto di strada caratterizzato da un lunghissimo rettilineo con visibilità perfetta ed asfalto asciutto. L’esame dei referti medici dimostrava come la causa derivasse da una grave patologia cardiaca poi risolta a seguito di intervento chirurgico a cuore aperto e che nulla aveva che fare con la perizia richiesta dal codice della strada al titolare di patente di guida, tanto è che successivamente all’intervento chirurgico era stata riscontrata la piena idoneità psicofisica del Bontempi. L’appellante concludeva per l’accoglimento del ricorso con vittoria di spese. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si è costituito in giudizio senza peraltro svolgere difese. Con ordinanza cautelare in data 8 settembre 2016 questa Sezione ha accolto la domanda cautelare di sospensione della sentenza impugnata. All’udienza del 9 febbraio 2017 la causa è passata in decisione. La ricostruzione svolta dall’appellante appare attendibile alla luce degli accertamenti svolti in sede propria. Non è contestato che il Bontempi il giorno 15 dicembre 2006 percorrendo la strada provinciale anconetana n. 2 nei pressi di Sirolo abbia perso il controllo del proprio autoveicolo, sorpassando la linea di mezzeria e scontrandosi con altro veicolo nella corsia opposta. È stato accertato che l’incidente è stato causato da un malore improvviso di origine cardiaca l’interessato è svenuto durante la guida e ciò è stato rilevato anche con la constatazione sul luogo dell’incidente che egli non aveva avuto nemmeno il tempo di premere il pedale del freno, l’autovettura aveva perso velocità ed era lentamente passata sulla corsia opposta dove era accaduto l’incidente, per fortuna a bassa velocità. Nei mesi seguenti il Bontempi, cui era stata diagnosticata una fibrillazione atriale parossistica, ha subito un intervento chirurgico di plastica mitralica, ablazione della fibrillazione atriale con radiofrequenza bipolare” e tale intervento ha comportato la sua guarigione, così come diagnosticato successivamente, agli inizi del 2008, gli è stato intimato di sottoporsi a visita medica presso la commissione medica locale di Ancona per la verifica di requisiti di idoneità psico-fisica e, finalmente il 5 giugno 2008, la stessa commissione medica lo ha dichiarato idoneo alla guida. Ma quasi contemporaneamente gli organi locali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per Emilia-Romagna e Marche gli hanno ingiunto di sottoporsi all’esame di revisione della patente di guida per sospetta mancanza dei requisiti di idoneità tecnica. I ricorsi proposti, dapprima quello gerarchico e quindi quello giurisdizionale dinanzi al Tribunale amministrativo delle Marche, venivano respinti, sulla supposta considerazione che il provvedimento fosse sufficientemente e correttamente motivato con il richiamo alla perdita del controllo del veicolo da parte del ricorrente ed il richiamo alla dinamica del sinistro stradale. Il Collegio qui è di diverso avviso la causa dell’incidente automobilistico che aveva dato luogo ai giudizi di idoneità alla guida, aveva un’origine medico-patologica che è risultata rimossa seguito di intervento chirurgico, come documentato per diagnosi medica e poi dal giudizio della commissione medica locale di Ancona, preposta ai controlli delle idoneità fisio-psichiche alla guida. L’ingiunzione di sottoporsi all’esame di revisione tecnica della patente di guida appare perciò eccessivo e privo di relazione con l’evento occorso nell’ormai lontano 2006, né la sentenza impugnata ha adeguatamente giustificato l’avvio di un procedimento privo di connessione con gli accadimenti che sono stati pienamente provati. L’appello deve essere perciò accolto con il conseguente accoglimento del ricorso di primo grado. Spese come da dispositivo. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quinta , definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado. Condanna il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi €. 1.500,00 millecinquecento/00 oltre agli accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.