Via i barconi dalla zona Navigli se non c'è stata gara

Con 3 distinte sentenze depositate il 31 gennaio scorso e rispettivamente la n. 393, 394 e 395, la VI Sezione ha ritenuto legittimo il diniego, disposto dal Comune di Milano, di occupazione dello spazio acqueo sul naviglio ovvero l'ormeggio di barconi utilizzati per l'attività di ristorazione.

Barconi sì, ma dopo la gara! Lo spazio acqueo occupato dal barcone costituisce un bene demaniale economicamente contendibile, il quale può essere dato in concessione ai privati, a scopi imprenditoriali, solo all’esito di una procedura comparativa ad evidenza pubblica. La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha, infatti, in più occasioni affermato che i principi in materia di libera circolazione dei servizi, di par condicio, d’imparzialità e di trasparenza, si applicano anche a materie diverse dagli appalti, essendo sufficiente che si tratti di attività suscettibile di apprezzamento in termini economici. Pertanto, i detti principi sono applicabili anche alle concessioni di beni pubblici, atteso che la sottoposizione ai principi di evidenza trova il suo presupposto sufficiente nella circostanza che con la concessione di area demaniale marittima si fornisce come nella specie un’occasione di guadagno a soggetti operanti sul mercato. Nessuna aspettativa Peraltro, la VI Sezione ha ricordato che chi occupa abusivamente il bene demaniale, anche nel caso in cui l’occupazione abusiva si protragga da anni, non può vantare alcuna aspettativa giuridicamente rilevante o alcun titolo preferenziale al rilascio della concessione, che può conseguire solo attraverso la procedura di gara. In questo quadro, rispetto al provvedimento oggetto del giudizio sottoposto all'attenzione della Sezione, il diniego di rilascio della concessione e l’ordine di sgombero non assume alcuna rilevanza pregiudiziale né il procedimento di regolarizzazione della situazione debitoria pregressa relativa al mancato pagamento delle somme dovute a titolo di indennità di occupazione senza titolo, né il procedimento di valutazione della compatibilità dei barconi sotto il profilo paesaggistico quale che sia o sia stato l’esito di tali procedimenti, il rilascio della concessione alla società istante rimane, infatti, precluso dall’obbligo, in capo al Comune, di indire una gara per assegnare la concessione.

Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 1 dicembre 2016 – 31 gennaio 2017, n. 395 Presidente De Francisco– Estensore Giovagnoli Fatto e diritto 1. Con ricorso proposto innanzi al T.a.r. Lombardia, sede di Milano, le società Ristorante delle M. s.a.s. e A. s.r.l., in qualità rispettivamente di proprietaria e utilizzatrice di due barconi adibiti all’attività commerciale di ristorazione denominata Ristorante delle M.”, ormeggiati sul Naviglio Pavese, via Scoglio di Quarto, hanno impugnato il provvedimento con il quale il Comune di Milano ha negato il rilascio della concessione richiesta per i suddetti barconi, invitandole a rimuoverli entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento. 2. Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe, il T.a.r. ha respinto il ricorso. 3. Per ottenere la riforma della sentenza le società Ristorante delle M. s.a.s. e A. s.r.l. hanno proposto appello. 4. Si è costituito il giudizio il Comune di Milano, chiedendo il rigetto dell’appello. 5. Alla pubblica udienza del 1° dicembre 2016 la causa è stata trattenuta per la decisione. 6. L’appello non merita accoglimento. 7. Risultano dirimenti, ai fini del rigetto dell’appello, le considerazioni che seguono. 8. Lo spazio acqueo occupato dal barcone costituisce un bene demaniale economicamente contendibile, il quale può essere dato in concessione ai privati, a scopi imprenditoriali, solo all’esito di una procedura comparativa ad evidenza pubblica cfr. in tal senso, ex multis, Cons. Stato, Ad. plen., 25 febbraio 2013, n. 5 Cons. Stato., sez. VI, 25 gennaio 2005, n. 168 Cons. Stato, sez. VI, 23 luglio 2008, n. 3642 Cons. Stato, sez. VI, 21 maggio 2009, n. 3145 Cons. Stato, sez. V, 23 novembre 2016, n. 4911 . La citata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha, infatti, in più occasioni affermato che i principi in materia di libera circolazione dei servizi, di par condicio, d’imparzialità e di trasparenza, si applicano anche a materie diverse dagli appalti, essendo sufficiente che si tratti di attività suscettibile di apprezzamento in termini economici. Pertanto, i detti principi sono applicabili anche alle concessioni di beni pubblici, atteso che la sottoposizione ai principi di evidenza trova il suo presupposto sufficiente nella circostanza che con la concessione di area demaniale marittima si fornisce come nella specie un’occasione di guadagno a soggetti operanti sul mercato. Va aggiunto che chi occupa abusivamente il bene demaniale, anche nel caso in cui l’occupazione abusiva si protragga da anni, non può vantare alcuna aspettativa giuridicamente rilevante o alcun titolo preferenziale al rilascio della concessione, che può conseguire solo attraverso la procedura di gara. 9. In questo quadro, rispetto al provvedimento oggetto del presente giudizio il diniego di rilascio della concessione e l’ordine di sgombero non assume alcuna rilevanza pregiudiziale né il procedimento di regolarizzazione della situazione debitoria pregressa relativa al mancato pagamento delle somme dovute a titolo di indennità di occupazione senza titolo, né il procedimento di valutazione della compatibilità dei barconi sotto il profilo paesaggistico quale che sia o sia stato l’esito di tali procedimenti, il rilascio della concessione alla società istante rimane, infatti, precluso dall’obbligo, in capo al Comune, di indire una gara per assegnare la concessione. Il fatto, quindi, che il provvedimento di diniego sia stato adottato senza attendere l’esito di tali procedimenti non dà luogo, a differenza di quanto ritenuto all’esito della sommaria delibazione tipica della fase cautelare cfr. ordinanza di questa Sezione n. 4214/2015 , alcun difetto di istruttoria e non vale, quindi, ad inficiare la validità del provvedimento impugnato. 10. Alla luce delle considerazioni che precedono, l’appello deve, pertanto, essere respinto. 11. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi € 4.000, oltre agli accessori di legge e alla restituzione, ex art. 57 c.p.a., delle spese liquidate con l’ordinanza di questa Sezione n. 4214/2015 che ha deciso l’istanza cautelare. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Sesta , definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna le appellanti in solido al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 4.000, oltre agli accessori di legge e alla restituzione delle spese liquidate in sede cautelare.

Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 1 dicembre 2016 – 31 gennaio 2017, n. 394 Presidente De Francisco– Estensore Giovagnoli Fatto e diritto 1. Con ricorso proposto innanzi al T.a.r. Lombardia, sede di Milano, la società Eura s.r.l. ha impugnato il provvedimento con il quale il Comune di Milano ha negato il rilascio della concessione richiesta dalla società Eura per un barcone installato senza titolo nelle acque dei navigli, di fronte all’esercizio commerciale di somministrazione di alimenti e bevande della ricorrente denominato Old Camillo.s Pub”, in via Ascanio Sforza n. 19 Alzaia Naviglio Pavese , e l’ha invitata a rimuovere il barcone entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento. 2. Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe, il T.a.r. ha respinto il ricorso. 3. Per ottenere la riforma della sentenza hanno proposto appello la società Eura s.r.l. e il Sig. Pancrazio Montesano quest’ultimo nella qualità di attuale proprietario del barcone . 4. Si è costituito il giudizio il Comune di Milano, chiedendo il rigetto dell’appello. 5. Alla pubblica udienza del 1° dicembre 2016 la causa è stata trattenuta per la decisione. 6. L’appello non merita accoglimento. 7. Risultano dirimenti, ai fini del rigetto dell’appello, le considerazioni che seguono. 8. Lo spazio acqueo occupato dal barcone costituisce un bene demaniale economicamente contendibile, il quale può essere dato in concessione ai privati, a scopi imprenditoriali, solo all’esito di una procedura comparativa ad evidenza pubblica cfr. in tal senso, ex multis, Cons. Stato, Ad. plen., 25 febbraio 2013, n. 5 Cons. Stato., sez. VI, 25 gennaio 2005, n. 168 Cons. Stato, sez. VI, 23 luglio 2008, n. 3642 Cons. Stato, sez. VI, 21 maggio 2009, n. 3145 Cons. Stato, sez. V, 23 novembre 2016, n. 4911 . La citata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha, infatti, in più occasioni affermato che i principi in materia di libera circolazione dei servizi, di par condicio, d’imparzialità e di trasparenza, si applicano anche a materie diverse dagli appalti, essendo sufficiente che si tratti di attività suscettibile di apprezzamento in termini economici. Pertanto, i detti principi sono applicabili anche alle concessioni di beni pubblici, atteso che la sottoposizione ai principi di evidenza trova il suo presupposto sufficiente nella circostanza che con la concessione di area demaniale marittima si fornisce come nella specie un’occasione di guadagno a soggetti operanti sul mercato. Va aggiunto che chi occupa abusivamente il bene demaniale, anche nel caso in cui l’occupazione abusiva si protragga da anni, non può vantare alcuna aspettativa giuridicamente rilevante o alcun titolo preferenziale al rilascio della concessione, che può conseguire solo attraverso la procedura di gara. 9. In questo quadro, rispetto al provvedimento oggetto del presente giudizio il diniego di rilascio della concessione e l’ordine di sgombero non assume alcuna rilevanza pregiudiziale né il procedimento di regolarizzazione della situazione debitoria pregressa relativa al mancato pagamento delle somme dovute a titolo di indennità di occupazione senza titolo, né il procedimento di valutazione della compatibilità dei barconi sotto il profilo paesaggistico quale che sia o sia stato l’esito di tali procedimenti, il rilascio della concessione alla società istante rimane, infatti, precluso dall’obbligo, in capo al Comune, di indire una gara per assegnare la concessione. Il fatto, quindi, che il provvedimento di diniego sia stato adottato senza attendere l’esito di tali procedimenti non dà luogo, a differenza di quanto ritenuto all’esito della sommaria delibazione tipica della fase cautelare cfr. ordinanza di questa Sezione n. 5652/2015 , alcun difetto di istruttoria e non vale, quindi, ad inficiare la validità del provvedimento impugnato. 10. Alla luce delle considerazioni che precedono, l’appello deve, pertanto, essere respinto. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi € 4.000, oltre agli accessori di legge e alla restituzione, ex art. 57 c.p.a., delle spese liquidate con l’ordinanza n. 5651/2015 che ha deciso l’istanza cautelare. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Sesta , definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna gli appellanti, in solido, al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi € 4.000, oltre agli accessori di legge e alla restituzione delle spese liquidate in sede cautelare. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 1 dicembre 2016 – 31 gennaio 2017, n. 393 Presidente De Francisco– Estensore Giovagnoli Fatto e diritto 1. Con ricorso proposto innanzi al T.a.r. Lombardia, sede di Milano, la società Dada Cristal s.r.l., ha impugnato il provvedimento con il quale il Comune di Milano le ha negato il rilascio della concessione richiesta per un barcone installato senza titolo nelle acque dei navigli, di fronte all’esercizio commerciale di somministrazione di alimenti e bevande della ricorrente denominato Cristal Pub”, in via Ascanio Sforza n. 11 Alzaia Naviglio Pavese , e l’ha invitata a rimuovere il barcone entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento. 2. Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe, il T.a.r. ha respinto il ricorso. 3. Per ottenere la riforma della sentenza ha proposto appello la società Dada Cristal s.r.l. 4. Si è costituito il giudizio il Comune di Milano, chiedendo il rigetto dell’appello. 5. Alla pubblica udienza del 1° dicembre 2016 la causa è stata trattenuta per la decisione. 6. L’appello non merita accoglimento. 7. Risultano dirimenti, ai fini del rigetto dell’appello, le considerazioni che seguono. 8. Lo spazio acqueo occupato dal barcone costituisce un bene demaniale economicamente contendibile, il quale può essere dato in concessione ai privati, a scopi imprenditoriali, solo all’esito di una procedura comparativa ad evidenza pubblica cfr. in tal senso, ex multis, Cons. Stato, Ad. plen., 25 febbraio 2013, n. 5 Cons. Stato., sez. VI, 25 gennaio 2005, n. 168 Cons. Stato, sez. VI, 23 luglio 2008, n. 3642 Cons. Stato, sez. VI, 21 maggio 2009, n. 3145 Cons. Stato, sez. V, 23 novembre 2016, n. 4911 . La citata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha, infatti, in più occasioni affermato che i principi in materia di libera circolazione dei servizi, di par condicio, d’imparzialità e di trasparenza, si applicano anche a materie diverse dagli appalti, essendo sufficiente che si tratti di attività suscettibile di apprezzamento in termini economici. Pertanto, i detti principi sono applicabili anche alle concessioni di beni pubblici, atteso che la sottoposizione ai principi di evidenza trova il suo presupposto sufficiente nella circostanza che con la concessione di area demaniale marittima si fornisce come nella specie un’occasione di guadagno a soggetti operanti sul mercato. Va aggiunto che chi occupa abusivamente il bene demaniale, anche nel caso in cui l’occupazione abusiva si protragga da anni, non può vantare alcuna aspettativa giuridicamente rilevante o alcun titolo preferenziale al rilascio della concessione, che può conseguire solo attraverso la procedura di gara. 9. In questo quadro, rispetto al provvedimento oggetto del presente giudizio il diniego di rilascio della concessione e l’ordine di sgombero non assume alcuna rilevanza pregiudiziale né il procedimento di regolarizzazione della situazione debitoria pregressa relativa al mancato pagamento delle somme dovute a titolo di indennità di occupazione senza titolo, né il procedimento di valutazione della compatibilità dei barconi sotto il profilo paesaggistico quale che sia o sia stato l’esito di tali procedimenti, il rilascio della concessione alla società istante rimane, infatti, precluso dall’obbligo, in capo al Comune, di indire una gara per assegnare la concessione. Il fatto, quindi, che il provvedimento di diniego sia stato adottato senza attendere l’esito di tali procedimenti non dà luogo, a differenza di quanto ritenuto all’esito della sommaria delibazione tipica della fase cautelare cfr. ordinanza di questa Sezione n. 5652/2015 , alcun difetto di istruttoria e non vale, quindi, ad inficiare la validità del provvedimento impugnato. 10. Alla luce delle considerazioni che precedono, l’appello deve, pertanto, essere respinto. 11. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi € 4.000, oltre agli accessori di legge e alla restituzione, ex art. 57 c.p.a., delle spese liquidate € 1.500, oltre accessori con l’ordinanza di questa Sezione n. 5652/2015 che ha deciso l’istanza cautelare. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Sesta , definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 4.000, oltre agli accessori di legge e alla restituzione delle spese liquidate in sede cautelare. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.