Non scorgere il motociclista costa caro all’autista

L’automobilista che riparte allo stop senza assicurarsi dell’arrivo di un altro utente stradale può essere sottoposto alla revisione della patente. Anche se il conducente del veicolo a due ruote stava procedendo ad un velocità eccessiva.

Lo ha chiarito il TAR Veneto, sez. III, con la sentenza n. 9 del 9 gennaio 2017. Il caso. Il conducente di un veicolo a motore si è regolarmente fermato ad una intersezione ma nel momento di riprendere la marcia è entrato in collisione con l’autista di un motociclo che a seguito del sinistro ha riportato gravi lesioni. Contro la conseguente revisione della patente di guida, disposta dalla motorizzazione ai sensi dell’art. 128 cds, l’interessato ha proposto censure al collegio ma senza successo. Gli organi di polizia stradale intervenuti per il rilievo del sinistro, specifica la sentenza, hanno infatti evidenziato che l’incidente sarebbe da addebitare all’imperizia dell’autista. Queste considerazioni, unitamente alla dinamica del sinistro, hanno evidenziato dubbi sulla persistenza dei requisiti di idoneità tecnica dell’autista. In particolare l’assoluto ritardo con il quale l’automobilista dell’autovettura si sarebbe accorto dell’arrivo del motociclo. Discrezionalità. Per qualificare questo comportamento l’amministrazione gode di ampia discrezionalità, specifica il collegio. Secondo un pacifico orientamento della giurisprudenza, infatti, i provvedimenti di revisione della patente di guida in questione, a differenza di quelli assunti ai sensi dell’art. 126- bis , cit. d.lgs. n. 285/1992, non hanno finalità sanzionatorie o punitive e non presuppongono l’accertamento di una violazione delle norme sul traffico o di quelle penali o civili, ma sono adottati in dipendenza di qualunque episodio che giustifichi un ragionevole dubbio sulla persistenza dell’idoneità psicofisica o tecnica . Anche se il provvedimento di revisione della licenza di guida è stato adottato dopo parecchi mesi dal sinistro la sua funzione preventiva resta invariata, conclude il TAR.

TAR Veneto, sez. III, sentenza 14 dicembre 2016 – 9 gennaio 2017, numero 9 Presidente Settesoldi – Estensore Coppari Fatto e diritto 1. Con ricorso ritualmente notificato, la signora Rossella Pizzo ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe con il quale, a seguito di un incidente stradale occorso il 30 luglio 2015, è stata disposta la revisione della patente di guida categoria B” rilasciatale in data 30 febbraio 1978, con validità fino al 9 gennaio 2018. 1.1. In particolare è stato contestato che il veicolo condotto dalla ricorrente giunto in corrispondenza dell’intersezione stradale, dopo essersi fermato, riprendeva la marcia svoltando a sinistra non usando la massima prudenza” e, omettendo di dare la precedenza a motociclo”, collideva con lo stesso, causando al conducente di quest’ultimo lesioni gravi, guaribili in 45 giorni. 1.2. Ed invero, sulla base del provvedimento impugnato, l’incidente sarebbe da addebitare all’incapacità della conducente di compiere, in condizioni di sicurezza, tutte le manovre che si sarebbero rese necessarie per la sicurezza stradale, a causa di imprudenza e/o imperizia e per inosservanza delle norme contemplate dal Codice della strada. 2. La ricorrente, con un unico articolato motivo, lamenta violazione di legge, eccesso di potere per sviamento della causa, difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto, trattandosi di un’ipotesi di revisione discrezionale disciplinata dall’art. 128, comma 1, del codice della strada, difetterebbero i presupposti per l’adozione della misura in questione, non potendo integrare il ragionevole dubbio sulla persistenza dell’idoneità psicofisica a condurre un veicolo il pedissequo richiamo al verbale dell’incidente” occorso il 30 luglio 2015, tanto più per la dinamica concreta di esso, che farebbe persino propendere per una responsabilità esclusiva” o, comunque, preponderante” dello scooterista, nella relativa causazione. 2.1. Inoltre, il provvedimento impugnato sarebbe stato notificato solamente in data 29.06.2016 e quindi a distanza di un così ampio lasso di tempo dai fatti posti alla base del provvedimento da renderlo inidoneo ad assolvere alle sue finalità tipiche”. 3. Ebbene, ancorché il provvedimento si fondi esclusivamente sulla dinamica dell’incidente sopra riportata, da essa è nondimeno possibile evincere gli elementi dai quali l’Amministrazione ha tratto il dubbio circa la persistenza dei requisiti di idoneità tecnica in capo alla ricorrente consistenti, in particolare, nell’assoluto ritardo con il quale la conducente si è accorta del sopraggiungere del motociclo cui spettava la precedenza. 3.1. Sul punto non appare, invero, rilevante il fatto che la conducente si sarebbe arrestata” allo stop circostanza di fatto, peraltro, riportata anche nel verbale redatto dagli organi di polizia intervenuti , atteso che ciò che ha determinato l’incidente è proprio l’aver ripreso la marcia per l’attraversamento dell’intersezione stradale in assenza delle necessarie condizioni di sicurezza, così da non consentirle di evitare l’impatto con il veicolo che sopraggiungeva sul rettilineo che vantava la precedenza cfr. consulenza tecnica ricostruttiva” prodotta sub docomma 6 della ricorrente , causando lesioni gravi a causa del sinistro. 3.2. Né tali elementi possono essere superati in forza della ricostruzione della dinamica operata in sede di ricorso dall’interessata, che, in tesi, spiegherebbe l’incidente attribuendo la responsabilità esclusivamente o quantomeno prevalentemente alla velocità eccessiva del motociclista che percorreva la strada principale. 3.3. Infatti, la dinamica così ricostruita si fonda sull’assunto del tutto indimostrato che la conducente per eseguire le operazioni di arresto, di verifica se non provenissero mezzi da destra e da sinistra, e di ripartenza abbia impiegato non meno di 40 secondi senza poter scorgere lo scooterista” cfr. pag. 4 della relazione ricostruttiva” di parte citata , e che la velocità dello scooterista fosse tale ossia ben oltre il limite di 50 km/h da farlo sopraggiungere improvvisamente nel cono visivo della conducente in un momento in cui fosse sostanzialmente impossibile evitare l’impatto. 3.4. Tale dinamica si pone in contrasto logico con le dichiarazioni raccolte ex art. 351 c.p.p. nell’immediatezza del fatto dagli agenti del Comando di Polizia Locale, intervenuti sul posto, che, quanto alla conducente, evidenziano che quest’ultima, pur immettendosi nella strada principale e dovendo quindi effettuare la manovra in condizioni di sicurezza, dando quindi la precedenza a chi le provenisse da destra e da sinistra , non si è accorta del motociclo se non al momento dell’impatto avvenuto al centro della carreggiata ho sentito un colpo nella parte sinistra della mia auto” cfr. verbale delle dichiarazioni di Pizzo Rossella del 30 luglio 2015 . Quanto al motociclista, confermano che la manovra della Pizzo è stata effettuata in maniera imprevedibile” mi sono trovato improvvisamente un’auto in mezzo alla strada” cfr. verbale delle dichiarazioni di Luca Pegorin del 30 luglio 2015 . 3.5. In presenza di tali elementi, ancorché riferiti ad un unico incidente, devono pertanto ritenersi sussistenti i presupposti per l’adozione del provvedimento impugnato in quanto idonei a legittimare l’insorgenza di un ragionevole” dubbio sulla permanenza dei requisiti psicofisici e tecnici richiesti per la guida ai sensi dell’art. 128, comma 1, del codice della strada, tenuto conto dell’ampia discrezionalità di cui gode l’Amministrazione in subiecta materia in funzione di prevenzione e di tutela di beni costituzionalmente rilevanti, quali la sicurezza stradale e la connessa incolumità pubblica. 3.6. Secondo un pacifico orientamento della giurisprudenza, infatti, i provvedimenti di revisione della patente di guida in questione, a differenza di quelli assunti ai sensi dell’art. 126 bis, cit. d.lg. numero 285 del 1992, non hanno finalità sanzionatorie o punitive e non presuppongono l’accertamento di una violazione delle norme sul traffico o di quelle penali o civili, ma sono adottati in dipendenza di qualunque episodio che giustifichi un ragionevole dubbio sulla persistenza dell’idoneità psicofisica o tecnica” Cons. Stato, Sez. IV, sent. numero 4962/2011 . 3.7. Né, infine, può ritenersi che il lasso temporale di un anno, intercorso fra il sinistro e l’adozione del provvedimento, ancorché consistente sul piano procedimentale, si ponga per ciò solo in contrasto con la finalità preventiva” suddetta, non potendosi desumere dal mero decorso del tempo, pur in assenza di ulteriori incidenti, elementi univocamente significativi del possesso dei requisiti di idoneità tecnica e dei necessari requisiti psico-fisici richiesti per la guida. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve quindi essere respinto. 5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 800,00 ottocento/00 . Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.