Chi fuma canne paga dazio, specie se lo dice ai vigili dopo un sinistro

Sbandare durante un sorpasso può costare caro al conducente che potrà essere chiamato a ripetere l'esame di guida. In particolare se dichiara alla polizia di avere fatto uso di cannabis la sera precedente al sinistro.

Lo ha chiarito il Tar Veneto, sez. III, con la sentenza n. 1265 del 15 novembre 2016. La vicenda. Un automobilista temerario ha perso il controllo del proprio veicolo durante il sorpasso di un mezzo pesante su una strada di grande percorrenza. All'arrivo della polizia per i rilievi di rito l'utente stradale ha spontaneamente dichiarato di avere fatto uso di droghe leggere la sera prima e anche per questo motivo gli organi di vigilanza hanno richiesto l'analisi delle urine del conducente. E elevato un verbale per mancato controllo del mezzo, ai sensi dell'art. 146 cds. Al ricevimento dei referti, positivi alla droga, la polizia ha relazionato alla motorizzazione la quale, esperiti gli ulteriori opportuni accertamenti sui precedenti specifici, ha adottato un provvedimento di revisione della patente, ai sensi dell'art. 128 cds, mediante sottoposizione ad un nuovo esame di idoneità tecnico. Contro questa decisione l'interessato ha proposto ricorso gerarchico ma senza successo. E il tribunale amministrativo ha confermato il provvedimento di revisione della licenza di guida. Guida alterata. Oltre all'imperizia dimostrata nella manovra di sorpasso, specifica il collegio, l'utente ha dichiarato alla polizia di aver fatto uso di droghe, risultando infatti positivo agli esami dei liquidi biologici. Non essendo stata provata l'attualità dell'alterazione, giustamente, la polizia non ha proceduto penalmente per guida alterata dalla droga ma ha relazionato alla motorizzazione sul comportamento del conducente. Oltre a precedenti decurtazioni di punti patente la motorizzazione ha poi riscontrato un precedente specifico per guida alterata dall'alcol a carico dello stesso automobilista. E' quindi evidente la legittimità della revisione cautelare della patente di guida per fondatezza dei dubbi emersi nel corso del procedimento sulla persistenza dei requisiti psicofisici per il mantenimento della patente di guida, conclude la sentenza.

TAR Veneto, sez. III, sentenza 3 – 15 novembre 2016, numero 1265 Presidente Settesoldi – Estensore Pizzi Fatto e diritto Con ricorso notificato in data 3 ottobre 2016 al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Sig. B. B. ha impugnato il provvedimento meglio indicato in epigrafe, con il quale è stato rigettato il ricorso gerarchico proposto avverso il provvedimento della Motorizzazione Civile di Rovigo che ha disposto, a seguito dell’incidente stradale avvenuto alle ore 06.15 del 6 gennaio 2016 sulla S.S. 309 in località Porto Viro RO , la revisione della patente di guida dell’odierno ricorrente mediante nuovo esame di idoneità medica e tecnica. In particolare la Polizia Stradale di Padova-Distaccamento di Adria, con nota del 5 febbraio 2016 All. 4 del fascicolo di parte ricorrente , proponeva all’Ufficio della Motorizzazione Civile di Rovigo la revisione della patente di guida del sig. B. B. in quanto secondo la ricostruzione della dinamica del sinistro, effettuata da quest’Ufficio, sulla base dei rilevamenti tecnici, degli elementi oggettivi raccolti e delle dichiarazioni rese dai protagonisti, sono sorti dubbi circa la persistenza dei requisiti psicofisici per il possesso della patente di guida da parte del conducente meglio in oggetto identificato. In particolare è emerso che verso le ore 06.15 del giorno 06/01/2016, il B. B., solo a bordo ed alla guida del proprio veicolo [] percorreva la S.S. 309 Romea, in località Porto Viro RO , con direzione di marcia Ravenna-Venezia. Giunto nei pressi del chilometro 70+000, tratto di strada curvilineo sinistrorso, iniziava manovra di sorpasso dell’autocarro []che lo precedeva nella marcia [] durante tale fase perdeva il controllo dell’autovettura e fuoriusciva dalla sede stradale alla propria sinistra, ultimando la corsa nel fosso per lo scolo delle acque piovane, situato alla sinistra della strada statale []. Si rappresenta inoltre che 1. durante l’esposizione dei fatti B. B., a verbale ex art. 351 c.p.c. dichiarava Vi dichiaro, come anche ai Sanitari, che ieri sera mi son fatto una canna e son sincero.” 2. in data 01-02-2016 sono pervenuti a mezzo posta dal Servizio di Medicina Legale Tossicologia Forense dell’Azienda ULSS 12 Veneziana, i risultati degli esami tossicologici eseguiti sui campioni prelevati a B. B. presso la Casa di Cura di Porto Viro RO , i quali evidenziano un’assunzione, in epoca antecedente l’accertamento tossicologico-forense, di sostanze stupefacenti o psicotrope cannabinoidi consumo che può essersi realizzato nel quadro di una tossicodipendenza verso la/le sostanze indicate o nell’ambito di un consumo abituale. Non attribuibile, comunque, al conducente una condizione di alterazione fisica e psichica correlata con l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope al momento della guida.” All.4 del fascicolo di parte ricorrente . Irrogata al ricorrente, da parte della Polizia Stradale, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 146, comma 2, Codice della Strada per violazione della segnaletica stradale, l’Ufficio della Motorizzazione Civile di Rovigo, sulla base della citata relazione della PolStrada, ha adottato, ai sensi dell’art. 128 Codice della Strada, il provvedimento di revisione della patente di guida. A seguito della proposizione del ricorso gerarchico, il Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti-Direzione Generale Territoriale del Nord-Est, con provvedimento del 29 giugno 2016, ha respinto il gravame proposto dall’odierno ricorrente, considerando sia la relazione redatta dall’Azienda ULSS 12 Veneziana di Tossicologia Forense già citata nella relazione della Polizia Stradale , sia le risultanze della banca dati CED, da cui sono emerse non solo precedenti decurtazioni dei punti della patente di guida del sig. B. B., ma anche un precedente provvedimento di sospensione della patente di guida per quarantacinque giorni, adottato dal Prefetto di Rovigo, ai sensi dell’art. 186, comma 2, Codice della Strada, per guida in stato di ebbrezza, in esito al quale l’odierno ricorrente si è sottoposto agli accertamenti prescritti dalla Commissione Medica Locale di Rovigo, conseguendo una nuova idoneità psico-fisica alla guida in data 19 dicembre 2011. Da tali elementi, unitamente al nuovo incidente stradale che ha coinvolto l’odierno ricorrente ed alla relazione redatta dalla PolStrada sulla dinamica del sinistro, l’Amministrazione dei Trasporti ha dedotto la fondatezza dei dubbi circa la permanenza in capo alla S.V. dei requisiti psicofisici per il mantenimento della patente di guida”. Avverso il suddetto provvedimento è insorto il sig. B. B. mediante ricorso articolato in quattro motivi. Con il primo motivo di ricorso è stata lamentata violazione dell’art. 128 Codice della Strada, errata valutazione delle dichiarazioni riportate a verbale dall’organo di polizia intervenuto. Con il secondo motivo di ricorso è stato dedotto eccesso di potere in relazione alla discrezionalità determinante il presupposto per l’emissione del provvedimento impugnato, violazione dell’art. 128 Codice della Strada, dell’art. 97 della Costituzione e dell’art. 3 L.numero 241/90, eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti e difetto di istruttoria. Con il terzo motivo di ricorso il sig. B. B. lamenta la inidoneità del provvedimento emesso dall’Ufficio della Motorizzazione Civile ad essere considerato di fede pubblica privilegiata ed eccesso di potere in ordine a valutazioni di natura prettamente discrezionale. Con il quarto ed ultimo motivo di ricorso viene lamentata violazione dell’art. 13 della Costituzione, eccesso di potere per sviamento, nullità degli atti presupposti non strettamente collegati al sinistro occorso. Il ricorrente ha, inoltre, proposto domanda risarcitoria, quantificata in € 30.000,00, in relazione ai danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza del ritiro della patente di guida. Si è costituito in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, chiedendo il rigetto del ricorso. All’udienza del 3 novembre 2016 la causa è stata trattenuta in decisione. I quattro motivi di ricorso, in quanto strettamente connessi, possono essere congiuntamente esaminati e tutti rigettati per manifesta infondatezza. In primo luogo si rileva l’inconferenza di quanto dedotto dal ricorrente in merito al procedimento seguito per le analisi di laboratorio condotte dalla Azienda ULSS 12 Veneziana-Tossicologia Forense-Servizio Medicina Legale, in quanto i risultati emersi dalle suddette analisi da cui è emerso che il signor B. B. ha assunto in epoca antecedente l’accertamento tossicologico-forense sostanze stupefacenti o psicotrope. Tale consumo può essersi realizzato nel quadro di una tossicodipendenza verso la/le sostanze indicate o nell’ambito di un consumo abituale” - All. 4 del fascicolo di parte ricorrente non sono stati utilizzati per l’irrogazione di una sanzione amministrativa né, da quanto emerso in sede di giudizio, per l’apertura di un procedimento penale nei confronti dell’odierno ricorrente, ma sono stati posti a fondamento unicamente per giustificare e corroborare i dubbi”, rilevanti ai sensi dell’art. 128 Codice della Strada, in ordine alla persistenza dei requisiti psicofisici alla guida allo stesso modo, nel presente giudizio, sono inconferenti le sentenze pronunciate dalle Sezioni Penali della Corte Suprema di Cassazione, citate nel quarto motivo di ricorso, in quanto attinenti a fattispecie di reato e concernenti le peculiari regole di acquisizione di documenti e materiale probatorio che governano il processo penale. Né è revocabile in dubbio che le dichiarazioni rese dal sig. B. B. agli Agenti di P.S. intervenuti sul posto Vi dichiaro, come anche ai Sanitari, che ieri sera mi son fatto una canna e son sincero” riportate nella nota della Polizia Stradale – All. 4 del fascicolo di parte ricorrente godono di fede privilegiata ai sensi dell’art. 2700 c.c. e fanno piena prova fino a querela di falso che non risulta proposta . Inoltre, a differenza di quanto affermato dal ricorrente, non si ravvisa, nella presente fattispecie, né la lamentata violazione dell’art. 128 Codice della Strada, né gli esposti profili di eccesso di potere, avendo correttamente l’Amministrazione dei Trasporti considerato e valutato in modo unitario, con un giudizio necessariamente complessivo, sia la dinamica del sinistro avvenuto il 6 gennaio 2016, così come illustrata nella relazione della PolStrada, sia gli accertamenti tossicologici eseguiti dalla Azienda ULSS 12 Veneziana, sia i pregressi comportamenti di guida dell’odierno ricorrente, il quale già in passato ha dovuto sottoporsi ad un esame di idoneità alla guida a seguito di sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza. Tutti questi elementi, anche alla luce delle già citate spontanee dichiarazioni rese dall’odierno ricorrente agli Agenti di P.S., ben possono legittimare l’insorgenza di dubbi sulla permanenza dei requisiti psicofisici e tecnici alla guida, come ragionevolmente e condivisibilmente argomentato e motivato dalla Direzione Generale Territoriale del Nord-Est nel provvedimento impugnato, anche alla luce dell’ampia discrezionalità di cui gode l’Amministrazione insubiecta materia I provvedimenti di revisione della patente di guida adottati ai sensi dell'art. 128, d.lg. 21 luglio 1992 numero 285 sono finalizzati alla verifica della permanenza dei requisiti psicofisici e di idoneità tecnica per il possesso della patente di guida e adottati allorquando il comportamento del conducente sia stato tale da far sorgere dubbi in ordine al possesso di tali requisiti, con la conseguenza che tali provvedimenti, a differenza di quelli assunti ai sensi dell'art. 126 bis, cit. d.lg. numero 285 del 1992, non hanno finalità sanzionatorie o punitive e non presuppongono l'accertamento di una violazione delle norme sul traffico o di quelle penali o civili, ma sono adottati in dipendenza di qualunque episodio che giustifichi un ragionevole dubbio sulla persistenza dell'idoneità psicofisica o tecnica” Cons. Stato, Sez. IV, sent. numero 4962/2011 . Le censure, pertanto, devono essere rigettate. Dalla infondatezza dei motivi di ricorso discende, altresì, l’infondatezza della domanda risarcitoria che, di conseguenza, deve essere rigettata. In definitiva il ricorso deve essere respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in € 1.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.