Chi non vede bene neanche con gli occhiali non può guidare in sicurezza

Il conducente con gravi difetti al campo visivo non può essere titolare di una patente di guida. In particolare se questi problemi non possono essere risolti neppure con l'uso di adeguati sistemi correttivi.

Lo ha chiarito il TAR Lazio con la sentenza n. 11379 del 16 novembre 2016. La vicenda. Un aspirante autista non è riuscito ad ottenere il necessario parere sanitario favorevole per mancanza dei requisiti visivi richiesti dalla normativa e per questo ha proposto ricorso gerarchico al Ministero dei trasporti. Contro il conseguente diniego confermato dall'organo tecnico centrale l'interessato ha proposto censure al TAR ma senza successo. Entrambe le commissioni mediche che hanno visitato l'utente stradale hanno infatti confermato la mancanza dei requisiti minimi visivi previsti dal d.P.R. n. 495/1992 ed in particolare, oltre ad un grave deficit del visus , la visione notturna e binoculare alterate, anche con l'uso degli occhiali. Difetto visivo e accertamento medico. In buona sostanza non basta un visus corretto di 2-3/10 in un occhio e 5/10 nell'altro se oltre a questo insiste una visione binoculare e notturna non adeguata. A nulla rileva inoltre una certificazione medica privata di difficile interpretazione, prosegue la sentenza. E non ha neppure senso autorizzare una ulteriore visita di revisione finalizzata all'accertamento attuale della capacità visiva dell'interessato. L'ipotetico miglioramento del campo visivo, conclude il TAR, potrà, se del caso, essere fatto valere nell'ambito dell'eventuale procedimento finalizzato al rilascio di una nuova patente.

TAR Lazio, sez. III ter, sentenza 25 ottobre – 16 novembre 2016, n. 11379 Presidente Lo Presti – Estensore Francavilla Fatto Con ricorso notificato in date 29 e 30 gennaio 2008 e depositato il 12 febbraio 2008 B. N. ha impugnato il decreto prot. n. 108234 del 27/11/2007, con cui il Ministero dei trasporti ha respinto il ricorso gerarchico proposto dal predetto in data 26/04/07, il giudizio di non idoneità espresso il 24/08/07 dall’Unità Sanitaria Territoriale di Ancona della Rete Ferroviaria Italiana e gli atti del procedimento e, in particolare, i criteri adottati dalla commissione e il verbale n. nel quale è stato trasfuso il giudizio di non idoneità. Il Ministero dei trasporti poi divenuto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti , costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 20/02/08, ha chiesto il rigetto del ricorso. Con ordinanza n. 1320/2008 del 28/02/08 il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare proposta dal ricorrente. Con ordinanza n. 3141/2016 del 18 febbraio 2016 il Tribunale ha ordinato all’amministrazione resistente di depositare in giudizio una documentata relazione sulla fattispecie oggetto di causa. Espletato l’adempimento, all’udienza pubblica del 25 ottobre 2016 il ricorso è stato trattenuto in decisione. Diritto Il ricorso è infondato e deve essere respinto. B. N. impugna il decreto prot. n. 108234 del 27/11/2007, con cui il Ministero dei trasporti ha respinto il ricorso gerarchico proposto dal predetto in data 26/04/07, il giudizio di non idoneità espresso il 24/08/07 dall’Unità Sanitaria Territoriale di Ancona della Rete Ferroviaria Italiana e gli atti del procedimento e, in particolare, i criteri adottati dalla commissione e il verbale n. nel quale è stato trasfuso il giudizio di non idoneità. Il ricorso gerarchico è stato proposto dal B. avverso il giudizio del 24/04/07 con cui la Commissione Medica Locale di Chieti lo ha ritenuto non idoneo al conseguimento della patente B speciale per mancanza dei requisiti visivi prescritti dagli artt. 322 e 325 d.p.r. n. 495/92 tale giudizio è stato confermato dall’accertamento effettuato in data 24/08/07 dalla Unità Sanitaria Territoriale di Ancona della Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. all’esito del procedimento i cui atti sono stati impugnati in questo giudizio. Con un’unica articolata censura il ricorrente prospetta i vizi di difetto di motivazione e d’istruttoria in quanto il verbale della visita effettuata dall’Unità Sanitaria Territoriale di Ancona della Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. non indicherebbe gli strumenti e le procedure adottate per svolgere le verifiche e non terrebbe conto della possibilità di correggere i vizi visivi con occhiali e lenti a contatto. Il motivo è infondato. Dall’esame del verbale della visita effettuata il 24/08/07 dalla Unità Sanitaria Territoriale di Ancona della Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. emerge che il ricorrente non possiede i requisiti minimi visivi richiesti dall’art. 325 d.p.r. n. 495/92 essendo stato accertato un visus corretto all’occhio destro di 2-3/10 e all’occhio sinistro di 5/10 e, comunque, presenta la visione notturna e la visione binoculare alterate, circostanza, quest’ultima, di per sè ostativa al rilascio della patente speciale così come espressamente previsto dall’art. 325 comma 4 d.p.r. n. 495/92 il predetto giudizio è sostanzialmente coerente con quello reso dalla Commissione Medica Locale di Chieti il 24/04/07. Ne consegue che nella fattispecie non sussistono i vizi dedotti nel gravame. In particolare, l’attività all’esito della quale la commissione ha ritenuto il ricorrente non più idoneo alla guida è riconducibile all’accertamento e, pertanto, ha natura vincolata il che induce a ritenere che l’obbligo motivazionale previsto dall’art. 2 l. n. 241/90 possa essere assolto in maniera idonea con l’indicazione, presente nella fattispecie, della circostanza di fatto limitata capacità visiva da cui l’organo collegiale ha desunto l’inidoneità alla guida. Entrambe le commissioni che hanno visitato il ricorrente, poi, hanno accertato la capacità visiva tenendo conto anche della possibilità di utilizzare mezzi di correzione ne consegue che, contrariamente a quanto prospettato nel gravame, tale circostanza è stata espressamente considerata ai fini della declaratoria dell’inidoneità del ricorrente alla guida. Né, a fronte della concordanza dei giudizi espressi da ben due commissioni deputate dalla normativa vigente all’accertamento dei requisiti visivi minimi per il conseguimento della patente di guida, può essere riconosciuta significativa rilevanza, in senso favorevole all’accoglimento del ricorso, al certificato della struttura privata prodotto in allegato all’atto introduttivo che, per altro, è di non agevole intellegibilità e, comunque, non comprova, per quello che è possibile desumere, il possesso dei requisiti di cui all’art. 325 d.p.r. n. 495/92. Da ultimo, il Tribunale non ritiene di potere accedere alla richiesta, formulata dal ricorrente, di una visita di revisione finalizzata all’accertamento della capacità visiva dato il notevole periodo di tempo trascorso rispetto alla data di adozione degli atti impugnati l’ipotetico miglioramento delle condizioni visive dell’interessato potrà, se del caso, essere da questi fatto valere nell’ambito dell’eventuale procedimento finalizzato al rilascio di una nuova patente di guida. Per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto. La particolarità fattuale della vicenda oggetto di causa giustifica la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Terza Ter definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto 1 respinge il ricorso 2 dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.