Centri di assistenza, professioni e rischi di vantaggi concorrenziali

In questi ultimi anni il legislatore, a fronte di una normativa di disciplina delle attività imprenditoriali sempre più complessa, ha istituito e regolamentato i centri di assistenza per l'impresa con il rischio che, in questi, i professionisti si vedano sottratte competenze e funzioni.

La vicenda. Il caso sottoposto all'attenzione del Consiglio di Stato, sezione III, che ha deciso con sentenza numero 4665/16 depositata il 10 novembre, riguarda i provvedimenti adottati dalla regione Puglia in attuazione di una legge regionale della medesima che, nel prevedere che gli agricoltori si possano rivolgere anche ai CAA per la certificazione della qualifica di IAP e per l’assegnazione del carburante agricolo, non crea un sistema che di fatto reca un vantaggio competitivo in favore di CAA, non giustificato da ragioni di interesse pubblico, con conseguente lesione del principio di uguaglianza e del principio di libertà di iniziativa economica . Nel ricorso, l'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Bari aveva sollevato la questione che i CAA sono sorti come centri di mera assistenza burocratica nei confronti degli imprenditori agricoli che chiedono la concessione di contributi per la produzione agricola, ma poi si sarebbero trasformati in veri e propri centri di consulenza aziendale, svolgendo anche, come delegati da AGEA, funzioni di asseverazione dell’attività e della documentazione presentata dagli agricoltori per ottenere l’erogazione di contributi sia nazionali sia comunitari ed acquisendo facoltà di accesso al sistema delle banche dati nazionale SIAN ed al fascicolo aziendale. Pertanto in tale quadro di compiti ad avviso dell’appellante la legge regionale sarebbe in contrasto con i principi di eguaglianza e di libera iniziativa economica fissati dalla Costituzione e dalle fonti comunitarie direttamente vincolanti ai sensi dell’art 11 Cost. , nella parte in cui prevede che gli agricoltori possano inoltrare l' istanza per la certificazione della qualifica di IAP e per l’assegnazione del carburante agricolo per il tramite dei CAA e nel consentire alla Giunta Regionale di individuare ulteriori adempimenti istruttori di competenza dei CAA. Quadro normativo. Sta di fatto, ha osservato la sezione, che dall’esame del d.lgs. numero 165/1999 modificato dal d.lgs. numero 188/2000 , istitutivo di AGEA, si rileva che i CAA sono stati istituiti con l’articolo 3 bis , che, fatte salve le competenze dei professionisti iscritti agli Ordini professionali, ha affidato loro vari compiti di assistenza degli agricoltori nella elaborazione delle dichiarazioni di produzione e delle domande di ammissione ai contributi finanziari anche con utilizzo delle procedure del sistema dati SIAN e poi comma 4 ha anche previsto che le Regioni possano incaricare i CAA di ulteriori servizi ed attività. Successivamente, con decreto 27 marzo 2008 Riforma dei CAA MIPAAF, a seguito della semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia agricola disciplinata dal d.lgs. numero 99/2004, ha confermato che i CAA possono svolgere ulteriori servizi sulla base di convenzioni con le Regioni e che svolgono l’istruttoria sulla completezza della documentazione a corredo delle domande per l’esercizio dell’attività agricola, ove presentate per il proprio tramite ai competenti uffici amministrativi. Pertanto, precisa la sentenza, risulta evidente che l’articolo 18 della legge Regione Puglia numero 38/2011, nel prevedere le attribuzioni dei CAA, si è mantenuta nell’ambito circoscritto dalla normativa nazionale contenuta nel d.lgs. numero 165/1999 e nel d.lgs. numero 99/2004 e si è conformata alle indicazioni di semplificazione degli adempimenti amministrativi in agricoltura al cui perseguimento sono volte le disposizioni del d.lgs. numero 99/2004 ed, in particolare, dell’articolo 14 , configurando i CAA come soggetti privati delegati allo svolgimento di funzioni istruttorie amministrative. Le funzioni dei CAA. D’altra parte i CAA, come si legge nello stesso d.lgs. numero 165/1999, articolo 3 bis , comma 2, sono istituiti per l’esercizio dell’attività di assistenza agli agricoltori e, quindi, correttamente il giudice di primo grado, ha rilevato che i CAA non svolgono le funzioni di consulenza e di istruttoria, che, invece, restano attribuite in via esclusiva agli Agronomi iscritti all’Ordine professionale, ma svolgono funzioni di natura amministrativa-burocratica , verificando, tra l’altro, la completezza della documentazione in occasione della presentazione delle domande per l’attribuzione di benefici vari connessi all’esercizio dell’attività agricola oppure alla produzione. Inoltre, ha precisato la sezione, poiché i CAA , per svolgere la funzione di assistenza agli agricoltori, sono istituiti nella forma della società di capitali non solo dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative ma anche da associazioni di produttori o lavoratori e da associazioni di liberi professionisti, ne consegue che, comunque, ove pure i compiti assegnati ai CAA dalla censurata norma regionale ne comportassero la surrettizia trasformazione in centri di consulenza aziendale, tuttavia non si tratterebbe di una fattispecie anticoncorrenziale che determinerebbe una diminuzione dell’altrui avviamento professionale , anche per la ragione che i dottori agronomi liberi professionisti potrebbero riunirsi in associazione nell’osservanza dei requisiti prescritti per l’attività dei CAA dal D. MIPAAF 27 marzo 2008 per esercitare essi stessi queste attività di assistenza reputate anticoncorrenziali. D’altra parte come rileva la sentenza appellata l'interpretazione sistematica della delibera della Giunta regionale, ha trovato conferma nel successivo intervento del legislatore, che nella lett. c bis dell’articolo 3 bis , comma 1, d.lgs. numero 165/1999 aggiunta dalla l. numero 116/2014, articolo 1 ter , comma7 , da un lato, fa salve le competenze attribuite agli iscritti agli Ordini professionali, mentre, dall’altro, consente ad AGEA ed agli organismi pagatori di incaricare i CAA di accertare ed attestare, a prescindere dalla suddetta convenzione, nell’ambito delle competenze loro assegnate dalla legge, fatti o circostanze di ordine meramente tecnico concernenti situazioni o dati certi relativi all’esercizio dell’attività di impresa .

Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 5 – 10 novembre 2016, numero 4665 Presidente Cirillo – Estensore Spiezia Fatto e diritto 1.Con DGR 8 febbraio 2013 numero 243 la Regione Puglia, in applicazione dell’articolo 18 della legge Regionale numero 38/2011 Semplificazione degli adempimenti in agricoltura , ha individuato i procedimenti di competenza della Regione Puglia, degli enti locali e degli enti di gestione delle società partecipate o vigilate dalla Regione per i quali è ammessa la presentazione di istanza per il tramite dei Centri si Assistenza Agricola -CAA, ai sensi del D.LGS. numero 99/2004, articolo 14, comma 6. Poi con successiva DGR 16 luglio 2013 numero 1337 la Regione approvava le Linee Guida per la valutazione di congruità nel settore agricolo in attuazione della legge R.P.numero 28/2006 concernente il contrasto al lavoro non regolare valutazione che costituisce la condizione per l’accesso a qualunque beneficio economico e normativo nel settore agricolo, per la partecipazione a gare di appalto e per l’ammissione alle erogazioni da parte della Regione Puglia di fondi comunitari, nazionali e regionali. in particolare, nella casistica esaminata in materia di investimenti innovativi e di calamità naturali, le linee guida prevedevano che il datore di lavoro agricolo al fine di dimostrare sia il nesso di causalità tra investimento e riduzione della mano d’opera sia l’incidenza negativa sulle colture della calamità naturale, può presentare una perizia giurata di un agronomo oppure una propria dichiarazione asseverata dai CAA . 1.1. Avverso tali provvedimenti regionali l’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Bari proponeva ricorso innanzi al T.A.R. Puglia, chiedendone l’annullamento, previa sospensione, per violazione di legge ed eccesso di potere dedotti con articolati motivi e sollevando, altresì, preliminare eccezione di illegittimità costituzionale della legge Regione Puglia numero 38, articolo 18, con riferimento agli articolo 3-10-41-97-117 e 120 della Costituzione ed alle norme di concorrenza e di libera prestazione dei servizi, dettate dagli articolo 3-4-40-56-57-101-102 e 106 TFCE, e dal Regolamento CEE 2005/1698. Ad avviso del ricorrente Ordine degli Agronomi i suddetti provvedimenti regionali avrebbero determinato un sostanziale monopolio a favore dei CAA nella gestione delle attività di consulenza nel settore agricolo professionale, ledendo la posizione giuridica dell’Ordine professionale in ordine alla tutela del pieno esercizio delle competenze professionali dei propri iscritti. 1.2. Il ricorso è stato respinto dal T.A.R. Puglia con sentenza numero 135/2015, pubblicata il 26 gennaio 2015, che esamina analiticamente la disciplina dei C.A.A. e della loro attività, concludendo che tutte le fonti normative, primarie e secondarie, fanno salve le competenze proprie dei professionisti dottori agronomi e dottori forestali e non impongono agli imprenditori agricoli di presentare le istanze per autorizzazioni o benefici per il tramite dei CAA, ma contemplano solo la facoltà di avvalersi di tali centri. Analogamente la sentenza ha ritenuto la DGR numero 243/2013 e la DGR numero 1337/2013 immuni dai vizi dedotti ed ha affermato, in particolare, che anche la censurata DGR n1337/2013 nel prevedere che i CAA possano asseverare le dichiarazioni rese dai produttori non ha attribuito le competenze peritali rientranti tra le prerogative degli iscritti all’Ordine degli Agronomi, richiamando a sostegno di tale conclusione la circostanza che, anche nelle ulteriori ipotesi di assistenza agli agricoltori da parte dei CAA introdotte dalla legge numero 116/2014 che ha aggiunto all’art 3 bis, comma 1, del D.LGS. numero 165/1999, la lettera c bis , il legislatore, da un lato, ha fatto salve le specifiche competenze attribuite ai professionisti iscritti agli Ordini Professionali, mentre, dall’altro, ha consentito agli organismi pagatori di incaricare i CAA soltanto di accertare ed attestare circostanze tecniche relative all’esercizio dell’attività di impresa. 1,3, Avverso la sentenza del TAR l’Ordine già ricorrente in primo grado ha proposto appello, chiedendone la riforma, previa sospensione, con articolati motivi in cui, dopo aver riproposto l’eccezione di illegittimità costituzionale sollevata in primo grado nei confronti della legge Regione Puglia numero 38/2011, deduce l’eccesso di potere sotto vari profili delle DD.GG.RR. impugnate, nonché la mancata statuizione della sentenza appellata sulla dedotta violazione del principio di libertà di prestazione dei sevizi e di concorrenza e delle fonti sovranazionali e nazionali, di rango anche costituzionale, che lo sanciscono . 1.4. La Regione Puglia, costituitasi in giudizio, preliminarmente eccepisce l’inammissibilità o l’improcedibilità sopravvenuta dell’appello per difetto di interesse sotto il duplice profilo , quale diretta conseguenza della sentenza del T.A.R. Lazio, numero 11220/2015, sopravvenuta nelle more di questo giudizio di appello, resa in analoghe controversie promosse in quella sede contro provvedimenti della Regione Lazio di contenuto corrispondente e sostanzialmente analoghi a quelli della Regione Puglia, oggetto del presente giudizio. Ad avviso della Regione Puglia, infatti, poiché la motivazione della sentenza del TAR Lazio dimostrerebbe che le prerogative dei professionisti abilitati non subiscono limitazioni o interferenze per effetto delle funzioni affidate ai C.A.A., ne conseguirebbe che, quindi, l’Ordine appellante non ha interesse alla decisione inoltre la Regione ha eccepito che l’appellante, in violazione dell’articolo 101 cpa, non avrebbe dedotto specifiche censure avverso i capi della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre le argomentazioni già esposte in primo grado, nonostante fossero state puntualmente esaminate nel merito la Regione ha chiesto il rigetto dell’appello con puntuali argomentazione 1.5. Il Consiglio Nazionale dell’Ordine professionale che anche in primo grado era intervenuto a sostegno del ricorso dell’Ordine provinciale è intervenuto in appello e, aderendo alle conclusioni della parte appellante in quanto la diversa posizione dichiarata nell’atto di costituzione va ricondotta ad un evidente errore materiale , ha chiesto la riforma della sentenza appellata, rappresentando che le delibere della Giunta Regione Puglia impugnate avrebbero attribuito ai CAA prerogative e funzioni non conformi allo spirito e dalla lettera del decreto legislativo numero 165/1999, che li ha istituiti. Tutte le parti costituite hanno insistito nelle proprie conclusioni, illustrandole con ulteriori argomentazioni esposte in memorie e repliche. Alla pubblica udienza meglio indicata in epigrafe, uditi i difensori presenti, la causa è passata i decisione. 2. Quanto sopra premesso in fatto, in diritto preliminarmente va esaminata l’eccezione di inammissibilità dell’appello per omessa specifica censura dei capi della sentenza impugnata, in violazione dell’articolo 101 cpa, sollevata dalla Regione Puglia. L’eccezione va disattesa, in quanto come si rileva dalla stessa difesa della Regione l’appellante ha censurato la sentenza impugnata sia per l’asserita errata valutazione dell’eccezione di illegittimità costituzionale della legge regionale numero 38/2011 sia per l’asserita omessa pronuncia su alcuni profili delle censure formulate avverso le due delibere della Giunta Regionale impugnate. Inoltre la Regione Puglia eccepisce il difetto di interesse originario, o sopravvenuto, dell’appello quale conseguenza della sentenza numero 11220/2015 del TAR Lazio, che, nelle more dell’appello all’esame, aveva dichiarato improcedibilità per difetto di interesse il ricorso proposto, tra l’altro, dal Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Forestali avverso alcuni provvedimenti della Regione Lazio, corrispondenti per contenuto a quelli della Regione Puglia impugnati nel contenzioso all’esame L’eccezione va disattesa. Infatti, a prescindere dalla circostanza che la sentenza del T.A.R. Lazio numero 11220/2015, pubblicata il 14 settembre 2015, alla data dell’udienza di discussione del presente giudizio di appello non risultava ancora passata in giudicato, in punto di diritto è evidente che, comunque, la stessa pronuncia non potrebbe avere autorità di cosa giudicata” nell’ambito del presente giudizio, in quanto quest’ultimo verte fra parti diverse e riguarda atti amministrativi ugualmente diversi al massimo la invocata pronuncia può avere il valore di un precedente giurisprudenziale sulle problematiche oggetto del presente contenzioso. 2.1. Ancora in via preliminare va esaminata l’eccezione di illegittimità costituzionale riproposta dall’appellante con il primo motivo della legge Regione Puglia numero 38/2011, articolo 18 Semplificazione adempimenti amministrativi in agricoltura , con riferimento agli articoli 3,41,117 e120 Cost.ne ed alle norme sulla concorrenza e libertà di prestazione di servizi, di cui agli articolo 3,4,40,56,57,101,102 e 106 TFUE e del Regolamento CEE numero 1698/2005 nella parte in cui la censurata disposizione prevede che, nei procedimenti di certificazione della qualifica di imprenditore agricolo professionale IAP e di assegnazione di carburante agricolo, gli agricoltori hanno facoltà di presentare l’istanza per il tramite dei CAA. Centri autorizzati di Assistenza Agricola ai sensi del D. LGS. numero 99/2004, art 14 e della legge Regione Puglia numero 38/2003 . 2.2. Ad avviso dell’appellante la sentenza impugnata, nel dichiarare la questione manifestamente infondata, avrebbe erroneamente incentrato la propri motivazione sul profilo che la norma de qua si limiterebbe solo ad introdurre a favore degli agricoltori la facoltà di presentare alcune istanze per il tramite dei CAA,, lasciando inalterate le competenze specifiche attribuite dalla legge ai professionisti dottori agronomi e dottori forestali iscritti agli ordini ed ai collegi professionali. Invece ad avviso dell’appellante il giudice di primo grado non avrebbe considerato che la legge regionale in questione comporterebbe, nonostante le formali dichiarazioni di rispetto delle competenze affidate agli Ordini professionali, di fatto una grave distorsione della concorrenza , creando un regime di sostanziale monopolio a favore dei CAA in palese lesione dei diritti degli iscritti all’Ordine dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali. 2.2.1.L’appellante premette che i CAA sono sorti come centri di mera assistenza burocratica nei confronti degli imprenditori agricoli che chiedono la concessione di contributi per la produzione agricola, ma poi si sarebbero trasformati in veri e propri centri di consulenza aziendale, svolgendo anche, come delegati da AGEA, funzioni di asseverazione dell’attività e della documentazione presentata dagli agricoltori per ottenere l’erogazione di contributi sia nazionali sia comunitari ed acquisendo facoltà di accesso al sistema delle banche dati nazionale SIAN ed al fascicolo aziendale. Pertanto in tale quadro di compiti ad avviso dell’appellante l’art 18 della legge regionale numero 38/2011 sarebbe in contrasto con i principi di eguaglianza e di libera iniziativa economica fissati dalla Costituzione e dalle fonti comunitarie direttamente vincolanti ai sensi dell’art 11 Cost. , nella parte in cui prevede che gli agricoltori possano inoltrare l istanza per la certificazione della qualifica di IAP e per l’assegnazione del carburante agricolo per il tramite dei CAA e nel consentire alla Giunta Regionale di individuare ulteriori adempimenti istruttori di competenza dei CAA. 2.3. Al fine di valutare la esposta censura di illegittimità costituzionale è necessario riproporre, in sintesi, il quadro normativo di riferimento. Dall’esame del D.LGS numero 165/1999 modificato dal D.LGS numero 188/2000 , istitutivo di AGEA, si rileva che i CAA sono stati istituiti con l’art 3 bis, che, fatte salve le competenze dei professionisti iscritti agli Ordini professionali, ha affidato loro vari compiti di assistenza degli agricoltori nella elaborazione delle dichiarazioni di produzione e delle domande di ammissione ai contributi finanziari anche con utilizzo delle procedure del sistema dati SIAN e poi comma 4 ha anche previsto che le Regioni possano incaricare i CAA di ulteriori servizi ed attività. Successivamente, con Decreto 27 marzo 2008 Riforma dei CAA MIPAAF, a seguito della semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia agricola disciplinata dal D.LGS numero 99/2004, ha confermato che i CAA possono svolgere ulteriori servizi sulla base di convenzioni con le Regioni e che svolgono l’istruttoria sulla completezza della documentazione a corredo delle domande per l’esercizio dell’attività agricola, ove presentate per il proprio tramite ai competenti uffici amministrativi. 2.4.Pertanto risulta evidente che l’articolo 18 della legge Regione Puglia numero 38/2011, nel prevedere le attribuzioni dei CAA, si è mantenuta nell’ambito circoscritto dalla normativa nazionale contenuta nel D.LGS numero 165/1999 e nel D.LGS numero 99/2004 e si è conformata alle indicazioni di semplificazione degli adempimenti amministrativi in agricoltura al cui perseguimento sono volte le disposizioni del D.LGS. numero 99/2004 ed, in particolare, dell’art 14 , configurando i CAA come soggetti privati delegati allo svolgimento di funzioni istruttorie amministrative. D’altra parte i CAA , come si legge nello stesso D.LGS. numero 165/1999, art 3 bis, comma 2, sono istituiti per l’esercizio dell’attività di assistenza agli agricoltori” e, quindi, correttamente sentenza appellata rileva che i CAA non svolgono le funzioni di consulenza e di istruttoria, che, invece, restano attribuite in via esclusiva agli Agronomi iscritti all’Ordine professionale, ma svolgono funzioni di natura amministrativa-burocratica” , verificando, tra l’altro, la completezza della documentazione in occasione della presentazione delle domande per l’attribuzione di benefici vari connessi all’esercizio dell’attività agricola oppure alla produzione . 2.4.1.Inoltre poiché i CAA , per svolgere la funzione di assistenza agli agricoltori, sono istituiti nella forma della società di capitali non solo dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative ma anche da associazioni di produttori o lavoratori e da associazioni di liberi professionisti, ne consegue che, comunque, ove pure i compiti assegnati ai CAA dalla censurata norma regionale ne comportassero la surrettizia trasformazione in centri di consulenza aziendale, tuttavia non si tratterebbe di una fattispecie anticoncorrenziale che determinerebbe una diminuzione dell’altrui avviamento professionale , anche per la ragione che i dottori agronomi liberi professionisti potrebbero riunirsi in associazione nell’osservanza dei requisiti prescritti per l’attività dei CAA dal D. MIPAAF 27 marzo 2008 per esercitare essi stessi queste attività di assistenza reputate anticoncorrenziali. 2.4.2. Pertanto ad avviso del Collegio la disposizione di cui all’articolo 18 della legge Regione Puglia numero 38/2011, nel prevedere che gli agricoltori si possano rivolgere anche ai CAA per la certificazione della qualifica di IAP e per l’assegnazione del carburante agricolo, non crea un sistema che di fatto reca un vantaggio competitivo in favore di CAA, non giustificato da ragioni di interesse pubblico, con conseguente lesione del principio di uguaglianza e del principio di libertà di iniziativa economica” atto di appello pag. 8 . Per le esposte considerazioni confermando la statuizione della sentenza impugnata va dichiarata manifestamente infondata l’eccezione di legittimità costituzionale del D.LGS. numero 38/2011, art 18, con riferimento ai parametri costituzionali meglio sopra indicati. 2.5.Nel merito l’appello è infondato e, pertanto, la puntuale ed argomentata sentenza appellata merita di essere confermata con motivazione integrata . In particolare l’appellante deduce la grave distorsione della libera concorrenza di fatto perfezionatasi nell’ambito della Regione Puglia a seguito delle Delibere di Giunta numero 243/2013 e numero 1337/2013 impugnate in diretta conseguenza della disciplina regionale delle attività e dei poteri affidati ai CAA, che, sia pur formalmente dichiarando di rispettare le competenze riconosciute ai dottori agronomi ed ai dottori forestali, in concreto determinerebbe un regime di sostanziale monopolio a favore dei CAA in palese pregiudizio dei diritti degli iscritti all’Ordine dei detti professionisti. Ad avviso dell’appellante la sentenza di primo grado non si sarebbe soffermata sul profilo principale della controversia e cioè sul fatto che con le determinazioni regionali impugnate ai CAA verrebbe surrettiziamente attribuito un ruolo di centri di consulenza agricola e godrebbero di una posizione dominante rispetto ai liberi professionisti agronomi fornitori dello stesso servizio, in quanto, essendo delegati da AGEA ed avendo accesso alle banche dati SIAN , risulterebbero dotati di canali preferenziali che consentono di acquisire avviamento in zone di mercato della consulenza professionale, peraltro loro espressamente preclusa dal D.LGS numero 165/1999, art 3bis e successive modifiche, che ha previsto l’istituzione dei CAA. 2.5.1. Inoltre ad avviso dell’appellante la sentenza del TAR non avrebbe considerato che in tal modo le Delibere giuntali impugnate ed in particolare la DGR numero 243/2013 sarebbero illegittime sia in quanto il cumulo dei compiti di assistenza burocratica e di quelli di consulenza sarebbe idoneo ad alterare le condizioni di concorrenza tra tutti i fornitori di tali servizi di consulenza”sia in quanto il solo pericolo di condotta anticoncorrenziale da parte dei CAA sarebbe già sufficiente per configurare la violazione del principio di concorrenza e di libera prestazione dei servizi. 2.6. Le censure dell’appellante non sono condivisibili. In realtà la sentenza di primo grado, premesso che la legislazione regionale è conforme a quella nazionale come abbiamo illustrato nei paragrafi precedenti , sottolinea che il dedotto contrasto della DGR numero 243/2013 con la normativa di settore non sussiste, in quanto, da un lato, la medesima costituisce una corretta applicazione della normativa in tema di semplificazione dei procedimenti amministrativi in agricoltura e di assistenza degli imprenditori agricoli, mentre, dall’altro,lo stesso testo della DGR numero 243/2013, al punto 1, nell’indicare i procedimenti amministrativi la cui istruttoria ai sensi della Legge Regione Puglia numero 18/2011 può essere effettuata dai CAA previo riconoscimento regionale , ha cura, per questi stessi procedimenti, di fare salve le competenze dei professionisti iscritti agli Ordini e Collegi professionali e poi, al punto 7, da atto che le attività istruttorie svolte dai CAA ai sensi della presente deliberazione non ricomprendono quelle riservate ai soggetti iscritti agli albi professionali. 2.6.1. Inoltre ad avviso del Collegio in capo ai CAA non sussiste in concreto la dedotta posizione di privilegio, che consentirebbe a questi centri di acquisire un avviamento in zone di mercato tipiche della consulenza professionale, ove si consideri che l’accesso al sistema SIAN consentito anche ai liberi professionisti e che per l’aggiornamento del fascicolo aziendale e per la predisposizione dei progetti agricoli di competenza del professionista è sempre necessario che l’incarico sia conferito direttamente e personalmente dall’imprenditore agricolo né la DGR numero 243/2013 prevede che i CAA indicano il professionista cui l’imprenditore agricolo deve rivolgersi. Pertanto, una volta escluso che la DGR numero 243/2013 abbia attribuito ai CAA un ruolo di veri e propri centri di consulenza aziendale posti in condizione privilegiata rispetto agli altri fornitori del servizio medesimo” appello pag.11 , ne discende che la sentenza impugnata, pure se non esplicitamente, ha ritenuto insussistente anche la dedotta distorsione della concorrenza nei confronti degli Agronomi liberi professionisti. 2.7. Quanto, poi, al dedotto pericolo di distorsione della concorrenza collegato dall’appellante alla ipotizzata posizione dominante dei CAA, mancano chiaramente i presupposti per configurarla è sufficiente, infatti, considerare che la nozione di abuso di posizione dominante” presuppone la sussistenza in capo al soggetto dominante di un intento escludente dal mercato ” oppure la interposizione di” una barriera all’ingresso nel mercato”, mentre, nel caso dei compiti dei CAA, la DGR numero 243/2013, anche negli Allegati A e B, conferma chiaramente che le attività istruttorie affidate ai CAA non ricomprendono quelle riservate ai soggetti iscritti agli albi professionali. 2.8. Analoghe considerazioni a sostegno della sentenza appellata vanno fatte con riguardo all’impugnazione della DGR 16 luglio 2013 numero 1337, con la quale ad avviso dell’appellante la Regione Puglia ancora una volta avrebbe consentito ai CAA al di là del dato formale di esercitare attività di vera e propria consulenza agricola ulteriore rispetto alle competenze previste dal Decreto MIPAAF 27 marzo 2008, che, in sostanza, configura i CAA come centri di assistenza burocratica agli agricoltori nei procedimenti per la richiesta di contributi finanziari per l’attività produttiva agricola. 2.8.1. Sul punto è utile ricordare che la Regione Puglia in attuazione alla Legge regionale numero 28/2006 Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare” ha adottato la DGR numero 2506/2011, che ha stabilito l’utilizzo delle c.d. tabelle ettaro coltura per compiere la c. d. valutazione di congruità della mano d’opera occupata, adempimento istruttorionecessario per i procedimenti di richiesta di aiuti finanziari e benefici di ogni genere, e poi con la adozione della DGR numero 1337/2013 ha stabilito le Linee Guida per impartire direttive sia agli uffici regionali, che devono svolgere la valutazione di congruità nel settore agricolo sia agli operatori agricoli interessati. In particolare la DGR n 1337/2013, nell’ambito dei procedimenti amministrativi per investimenti per innovazioni tecnologiche e per situazioni di calamità naturale, prevede che l’imprenditore agricolo possa presentare in via alternativa o una perizia giurata di un agronomo oppure una dichiarazione dell’agricoltore asseverata dal CAA, quando debba dimostrare le caratteristiche di alcuni tipi di investimenti volti alla riduzione del fabbisogno di mano d’opera oppure debba dare giustificazioni di risultati di non congruità”delle produzioni. 2.8.2.Da tale possibile alternativa l’appellante fa derivare la dedotta illegittimità della delibera impugnata, che, poiché porrebbe sullo stesso piano di validità ed efficacia le perizie giurate rese dagli agronomi e le dichiarazioni asseverate dei CAA, avrebbe concretizzato il rischio di un vero e proprio vantaggio concorrenziale in favore dei CAA in violazione del principio di eguaglianza e di concorrenza . In realtà, in entrambi i procedimenti richiamati dalla DGR impugnata, l’attività di asseverazione a differenza di quanto deduce l’appellante costituisce una mera attestazione della provenienza della dichiarazione e, quindi, non comporta la censurata equiparazione, quanto ai profili di contenuto, validità ed efficacia, con la perizia giurata redatta dal professionista agronomo nell’esercizio di attività di consulenza riservata agli iscritti all’Ordine professionale. 2.8.3.Pertanto anche con riguardo ai compiti attribuiti ai CAA dalle Linee Guida, fissate nella DGR numero 1337/2013, appare insussistente il prospettato vantaggio concorrenziale dei CAA, visto che, secondo le Linee Guida in questione, i CAA si limitano a svolgere un controllo formale circa la provenienza della dichiarazione, coma accade nel caso del giuramento fatto dal perito di ufficio nominato in un giudizio civile. 2.9. D’altra parte come rileva la sentenza appellata tale interpretazione sistematica della DgGR. numero 1337/2013 trova conferma nel successivo intervento del legislatore, che nella lettera c bis dell’art 3 bis, comma 1, del D.LGS. numero 165/1999 aggiunta dalla legge numero 116/2014, art 1 ter, comma7 , da un lato, fa salve le competenze attribuite agli iscritti agli Ordini professionali, mentre, dall’altro, consente ad AGEA ed agli organismi pagatori di incaricare i CAA di accertare ed attestare, a prescindere dalla suddetta convenzione, nell’ambito delle competenze loro assegnate dalla legge, fatti o circostanze di ordine meramente tecnico concernenti situazioni o dati certi relativi all’esercizio dell’attività di impresa”. Quindi la disposizione legislativa del 2014, sopravvenuta alla delibera in questione, conferma ex post che correttamente la Regione Puglia con la DGR n1337/2013 ha individuato alcuni tipi di procedimenti nei quali i CAA possono asseverare la provenienza delle dichiarazioni dati e fatti di natura tecnica dall’imprenditore agricolo senza che tale attività comporti un non consentito sconfinamento nella diversa funzione istruttoria della consulenza riservata agli iscritti agli Ordini professionali. 3. In conclusione preliminarmente va respinta l’eccezione di inammissibilità/improcedibilità dell’appello per difetto di interesse e va dichiarata manifestamente infondata l’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art 18, legge Regione Puglia numero 38/2011, sollevata dall’appellante con riferimento ai parametri costituzionali, di cui agli articoli 3,41,117 e 120 Costituzione nel merito l’appello va respinto e, per l’effetto, va confermata la sentenza impugnata con motivazione integrata . Considerata la novità di alcuni profili della controversia, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di questo grado di giudizio. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Terza preliminarmente respinge l’eccezione di inammissibilità/improcedibilità dell’appello per difetto di interesse e dichiara manifestamente infondata l’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art 18, legge Regione Puglia numero 38/2011 sollevata dall’appellante nel merito respinge l’appello in epigrafe e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata con motivazione integrata. Spese di questo grado di giudizio compensate tra le parti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.