Requisiti e presupposti urbanistici per i distributori di carburanti

La distanza tra gli impianti di distribuzione carburanti è stabilita, indirettamente, dal codice della strada.

Ciò in quanto la delimitazione del centro abitato e che limita a 500 metri la distanza tra gli impianti, disposta dal Comune, è effettuata ai sensi dell’art. 4, d.lgs. n. 285/1992. In sostanza, la norma opera un rinvio recettizio alla disciplina del codice della strada ed è ex se esaustiva nel senso che non è necessaria alcuna successiva verifica provinciale del verbale di constatazione, tale da non consentire l’applicazione della distanza minima di 500 mt. fra impianti di distribuzione. In sostanza, il verbale di constatazione, ha la diversa e peculiare funzione di catalogare le strade statali e provinciali che per effetto della perimetrazione divengono strade comunale, senza affatto condizionare l’efficacia della perimetrazione comunale del centro abitato. E ciò, con riferimento all'art. 2, comma 7, del nuovo codice della strada – d.lgs. n. 285/1992, il quale stabilisce che le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E ed F. sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali, che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a 10mila abitanti. Peraltro, con riferimento alle distanze minime, la Sezione ha ribadito l’orientamento giurisprudenziale, a mente del quale la disciplina nazionale e quella eventualmente attuativa regionale cfr. rispettivamente, d.lgs. n. 32/1998 e art. 1, comma 2, d.lgs. cit. sulle distanze in materia di installazione di impianti di carburante devono essere ritenute superate alla luce della sentenza della Corte di Giustizia 11 marzo 2010 n. 384/08, in relazione alle norme ed ai principi posti a tutela della libertà di stabilimento cfr., Cons. Stato, sez. V, 27 aprile 2012 n. 2456 . Compatibilità urbanistica. Peraltro, il medesimo 7 novembre la Sezione V, con la sentenza 4640, ha anche affrontato la questione connessa alla localizzazione degli impianti con riferimento alle prescrizioni degli strumenti urbanistici. A tale proposito, pur prendendo atto delle osservazioni dell'impresa la quale aveva rilevato che l’impianto di distribuzione carburanti rientra tra le opere lato sensu di urbanizzazione secondaria e infrastrutture complementari al servizio della circolazione stradale, traendone, a guisa di corollario, la conclusione che esso debba essere considerato, contrariamente a quanto ritenuto dal Tar con la sentenza appellata, un’infrastruttura compatibile con qualunque destinazione urbanistica costituendo la sua localizzazione un mero adeguamento degli strumenti urbanistici” . Tale affermazione, ha sottolineato il Collegio, pur genericamente considerata, trova conforto nella giurisprudenza amministrativa cfr. Cons. di Stato, Sez. V, 19 settembre 2007 n. 4887 Id. e 23 gennaio 2007 n. 192 la quale tuttavia, al fine di salvaguardare il potere di pianificazione previsto in materia dall’art. 2 del d.lgs. 32/98, riconosce in capo agli enti locali la potestà d’individuare nell’ambito della zonizzazione del tessuto urbano le aree compatibili o meno con l’installazione degli impianti di distribuzione. Ed il Comune resistente, lungi da prescrivere un generico divieto di installazione per intere zone, ha previamente individuato la destinazione d’uso specifica relativa all’esercizio di distribuzione carburanti, per poi stabilire, per ogni singola zona e nell’ambito delle destinazioni in esse consentite, la compatibilità e quindi ammissibilità sotto il profilo urbanistico dell’uso. Sulla legittimità di prescrizioni urbanistiche specifiche relative alla installazione di impianti di distribuzione carburanti, cfr., Cons. Stato, sez. IV, 18 febbraio 2016 n. 651 .

Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 6 ottobre - 7 novembre 2016, numero 4639 Presidente Saltelli - Estensore Caputo Fatto e diritto 1. la ditta individuale Cappelli Evaristo Officina Meccanica, la società Zannoni s.r.l. e la I.P. Italiana Petroli s.p.a., con distinti ricorsi, hanno impugnato il provvedimento numero 6 del 2 aprile 2004 dello Sportello unico della attività produttive della Comunità montana Alta Val Marecchia nonché l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto di distribuzione del Comune di Talamello rilasciati in favore di Rosati Giuseppe & amp C. s.numero c A fondamento dei ricorsi hanno dedotto la violazione della l. r. 24 luglio 2002, numero 15, e del Regolamento di attuazione 24 marzo 2003, numero 7, del d.P.R. 16 dicembre 1992, numero 494, del d.lgs. 30 aprile 1992, numero 285, nonché eccesso di potere. Le amministrazioni resistenti, con gli atti impugnati, secondo le censure, avrebbero autorizzato la realizzazione di un impianto di distribuzione carburanti senza considerare che l’impianto, localizzato in un’area ubicata al di fuori del centro abitato, non rispetterebbe la distanza minima di 2,5 Km dagli altri distributori viciniori di cui al regolamento regionale numero 7 del 2004. Inoltre, non sarebbe stata rispettata nemmeno la distanza minima di 300 mt., prevista dall’art. 45 d.P.R. 16 dicembre 1992 numero 495, fra gli accessi privati, distando l’impianto solo 20 m. dall’accesso al vicino supermarket. Sarebbe stato altresì violato l’art. 25 delle N.T.A. del P.R.G. del comune di Talamello perché l’impianto sarebbe stato assentito in assenza del prescritto piano particolareggiato in area già occupata e senza la preventiva demolizione del manufatto preesistente. 2. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Talamello e la società controinteressata, eccependo l’inammissibilità e l’irricevibilità dei gravami ed instando per l’infondatezza dei ricorsi. 3. Il Tribunale amministrativo regionale per le Marche, sez. I, con la sentenza segnata in epigrafe, riuniti i ricorsi, li ha respinti e in ragione della loro ritenuta infondatezza non ha esaminato le eccezioni in rito. In particolare, richiamata la deliberazione della Giunta comunale numero 128 del 26.05.1994, che ha perimetrato il centro abitato e la planimetria a corredo, i giudici di prime cure, verificata l’efficacia della delimitazione, hanno accertato che l’area d’insediamento del nuovo impianto è ubicata nel centro abitato, con conseguente applicabilità della distanza minima dagli altri distributori di 500 mt. e non della maggiore distanza di 2,5 Km. di cui alle impugnazioni. Hanno altresì escluso la violazione dell’art. 25 delle N.T.A del P.R.G. del Comune resistente in quanto l’impianto di distribuzione, ai sensi dell’art. 4 comma 1, della l.r. 24 luglio 2002 numero 15, può essere realizzato in tutte le zone omogenee del piano regolatore comunale ad eccezione delle zone A ai sensi del D.M. 2 aprile 1969 numero 1444”. 4. Appella la sentenza Cappelli Evaristo – Officina Meccanica che ripropone sostanzialmente le censure sollevate in primo grado, a suo avviso malamente apprezzate ed ingiustamente respinte. Resiste il Comune di Talamello. Alla pubblica udienza del 6.10.2016 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione. 5. L’infondatezza nel merito dell’appello consente di prescindere dall’esame delle eccezioni di rito, non esaminate dal Tar e riproposte dal Comune. 6. Col primo motivo l’appellante lamenta che la delibera comunale che ha perimetrato il centro abitato, in assenza della verifica provinciale del verbale di constatazione, sarebbe inefficace, tale da non consentire l’applicazione della distanza minima di 500 mt. fra impianti di distribuzione. Il motivo è infondato. Il regolamento regionale numero 7 del 2003 all’art. 4, al fine specifico di disciplinare la distanza fra distributori di carburante, fa espresso riferimento al centro abitato come delimitato dal Comune ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. 30 aprile 1992 numero 285” la norma cioè opera un rinvio recettizio alla disciplina del codice della strada ex se esaustiva. Il verbale di constatazione, di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 4 del regolamento ha la diversa e peculiare funzione di catalogare le strade statali e provinciali che per effetto della perimetrazione divengono strade comunale, senza affatto condizionare l’efficacia della perimetrazione comunale del centro abitato. In aggiunta, deve osservarsi che il verbale di constatazione non è prescritto per i Comuni, quali quello resistente, con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti. 7. Con il secondo motivo d’appello, si denuncia la violazione del regolamento poiché la ridotta distanza di 500 mt. troverebbe applicazione solo fra distributori situati entrambi nel centro abitato, mentre se uno di essi, come nel caso in esame, è localizzato all’esterno riprenderebbe vigore la distanza maggiore di 2,5 Km. Il motivo è infondato. Il parametro di riferimento per stabilire le distanze è la zona d’insediamento dell’impianto di distribuzione l’impianto realizzato nel centro abitato deve pertanto rispettare le distanze previste per il centro abitato, non già per quelle prescritte per le altre zone. A riguardo, mette conto ribadire l’orientamento giurisprudenziale, da cui non sussistono giustificati motivi per qui discostarsi, a mente del quale la disciplina nazionale e quella attuativa regionale cfr. rispettivamente, d.lgs. numero 32 del 1998 e art. 1, comma 2, d.lgs. cit. sulle distanze in materia di installazione di impianti di carburante devono essere ritenute superate alla luce della sentenza della Corte di Giustizia 11 marzo 2010 numero 384/08, in relazione alle norme ed ai principi posti a tutela della libertà di stabilimento cfr., Cons. Stato, sez. V, 27 aprile 2012 numero 2456 . 8. Ad analoga conclusione deve giungersi con riguardo al motivo d’appello che deduce la violazione della disciplina urbanistica per aver l’amministrazione resistente autorizzato la realizzazione dell’impianto senza la previa redazione del piano particolareggiato richiesto per la zona dal PRG. La subordinazione della realizzazione dell’intervento edilizio al piano attuativo ha ad oggetto l’urbanizzazione di un intero compendio immobiliare da destinarsi a nuovi insediamenti, non già l’esecuzione dell’impianto di distribuzione carburante che è ex se opera di urbanizzazione cfr., in termini, Cons. Stato, IV, 18 febbraio 2016 numero 651 . 9. All’infondatezza dei motivi di gravame, cui corrisponde la legittimità dei provvedimenti impugnati sotto i profili contestati, segue anche il rigetto della domanda risarcitoria. 10. Conclusivamente l’appello deve essere respinto. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quinta , definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la Ditta Individuale Cappelli Evaristo - Officina Meccanica al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore del comune di Talamello che si liquidano in complessivi €. 4000,00 quattromila , oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.