Il soggetto che per carattere è un indeciso, non è idoneo a fare il carabiniere

E la valutazione non può che essere fatta dall'amministrazione competente.

Per costante giurisprudenza amministrativa tra le tante Consiglio di Stato, Sezione Quarta, sentenza n. 2870/2016 Consiglio di Stato, Sezione Quarta ordinanze nn. 3539/2016, 3541/2016 gli accertamenti degli aspiranti all'arruolamento nelle Forze armate sono solo quelli effettuati dall'Amministrazione competente, nelle strutture previste e secondo le modalità e i tempi prescritti, con conseguente irrilevanza degli apprezzamenti resi da organi diversi da quelli competenti, non dotati delle specifiche competenze del settore e non provvisti della necessaria strumentazione si veda da ultimo, riassuntivamente e per riferimenti ulteriori, Consiglio di Stato sez. IV, ord. 29 aprile 2016, n. 2923 e gli accertamenti del requisito psico-fisico sono diversi in relazione alla diversità degli reclutamenti essendo irrilevanti pregressi positivi accertamenti cfr. Cons. Stato, sez. IV, 13 marzo 2008, n. 1707, e sez. III, 24 aprile 2015, n. 2055, in fattispecie relative proprio a differenti esiti del reclutamento del medesimo soggetto presso lo stesso Corpo sez. IV, ord. 31 agosto 2004, n. 4075 sez. IV, 6 novembre 2007, n. 5742 . Valutazioni difformi. Con le dovute differenze, la situazione non è diversa da quella che si verifica nelle procedure selettive per l’accesso a professioni giuridiche avvocato, notaio , in cui talvolta il candidato escluso contesta, ma inutilmente, il provvedimento avverso sulla base di un parere pro veritate , il che - secondo giurisprudenza pacifica cfr. da ultimo Cons. Stato, sez. IV, 26 maggio 2016, n. 2110, ove si rinvengono riferimenti ulteriori non è ammissibile. Nel caso posto all'attenzione della Sezione, il giudizio di inidoneità discende dall’apprezzamento del colloquio e dei test somministrati, l’appellante sostiene che si si troverebbe al cospetto di un errore di fatto nella valutazione delle risultanze del test MbIPI-2 dall’insieme dei quali emergeva che l’aspirante carabiniere era privo dei requisiti attitudinali di cui all'art. 11 del bando in quanto si tratterebbe di un soggetto semplice e moderatamente autodeterminato, tendenzialmente poco risoluto e limitatamente volitivo nei rapporti interpersonali. Emergono note di insicurezza nel gestire le situazioni poco note o complesse caratterizzate da ritmi incalzanti. La motivazione risulta superficiale e poco ponderata . E queste valutazioni sono state poste in relazione al punto 2 delle Norme Tecniche per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del concorso il quale prevede che detti accertamenti si sostanziano in un'indagine conoscitiva e valutativa finalizzata a riscontrare il possesso da parte dei/lle candidati/e dello specifico profilo attitudinale previsto per gli aspiranti Carabinieri effettivi .

Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 29 – 30 settembre 2016, n. 4038 Presidente Poli – Estensore Taormina Fatto 1.Con la sentenza in epigrafe impugnata n. 229/2016, il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia – Sede di Bari - ha accolto il ricorso proposto dalla odierna parte appellata Cristina Altieri teso ad ottenere l’annullamento del provvedimento di non ammissione della stessa alla prova orale degli esami di abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato, sessione 2013, nonché del provvedimento di giudizio sintetico voto 60 ed analitico voti 20, 20 e 20, formulati, rispettivamente, su ognuno dei tre elaborati della prova scritta espressi nel verbale del 10.04.2014, redatto dalla V^ Sottocommissione d’esame istituita presso la Corte di Appello di Bologna. 2. L’odierna parte appellata aveva impugnato i detti provvedimenti prospettando censure di violazione di legge ed eccesso di potere ed aveva sottolineato, in particolare, l’assoluta assenza di intellegibile motivazione dalla quale arguire quali fossero le lacune e gli errori sottesi al giudizio di inidoneità. 3. Il Ministero della Giustizia, la Commissione Centrale e la Commissione presso la Corte di Appello di Bari si erano costituiti chiedendo il rigetto del gravame 4. Il T.a.r. che con ordinanza n. 583 del 24.10.2014, riformata da questa Quarta Sezione del Consiglio di Stato con l’ordinanza n. 312 del 21.1.2015, aveva accolto l’istanza cautelare proposta dalla originaria ricorrente, disponendo la rinnovazione della valutazione delle prove scritte ad opera di altra sottocommissione, apponendo le annotazioni necessarie a far emergere l'iter logico seguito , nella sentenza impugnata ha rilevato che a la circolare del 2 dicembre 2013 della Commissione Centrale – che elencava i singoli criteri da seguire nella valutazione degli elaborati – stabiliva che le sottocommissioni dovessero, tra le altre cose, determinare preventivamente le modalità di attribuzione del punteggio successive alla lettura di tutti e tre gli elaborati con annotazione scritta in numeri e lettere su ciascuna prova e sottoscritta dal Presidente e dal Segretario” b in mancanza di un tale adempimento volto a stabilire in concreto le modalità di assegnazione dei punteggi, i provvedimenti impugnati dovevano ritenersi illegittimi per violazione di legge e per eccesso di potere alla luce del difetto di motivazione e dell’arbitrarietà c ciò, in quanto alcuna correzione e/o nota a margine compariva sulle pagine delle prove scritte valutate dalla V^ Sottocommissione, mentre i criteri di valutazione di massima adottati a livello centrale avevano la mera funzione di individuare gli aspetti e gli elementi da valutarsi, ma non consentivano di per sé di ricostruire, dalla semplice espressione di un punteggio numerico, l’iter logico seguito dalla Commissione esaminatrice d la lamentata assenza sull'elaborato scritto di indicazioni, sottolineature o correzioni valevoli ad esternarne l'operato come richiesto dall'articolo 46, comma 5, della legge 31 dicembre 2012 n. 247 norma questa che, benché non ancora applicabile per il termine dilatorio di quattro anni contenuto nel successivo articolo 49, costituiva idoneo supporto sul piano interpretativo, in linea con i principi di trasparenza dettati dal generale obbligo di motivazione introdotto dall'articolo 3 della legge 241/1990 determinava la inintellegibilità dell’iter logico seguito dalla commissione e ciò rendeva impossibile ricostruire la motivazione dei giudizi espressi, neanche ab exsterno. 4.1.Il ricorso è stato pertanto accolto ed il Tar ha stabilito che l’Amministrazione, in esecuzione della sentenza, avrebbe dovuto riesaminare gli elaborati della odierna appellata apponendo le annotazioni necessarie a far emergere l’iter logico seguito, in commissione con diversa composizione ed insieme agli elaborati di altri candidati estratti a caso in numero minimo di dieci , attribuendo anche a questi ultimi un giudizio ai soli fini di assicurare l’anonimato. 5. L’amministrazione originaria resistente rimasta soccombente, ha impugnato la detta decisione deducendo che il Tar aveva erroneamente disatteso i principi ricavabili dalla costante giurisprudenza amministrativa che aveva a più riprese sostenuto la sufficienza della motivazione espressa mercè la indicazione di una espressione numerica, e che gli elaborati di parte appellata erano affetti da carenze tali da non potere conseguire l’idoneità. 6. In data 22.9.2016 la odierna parte appellata Cristina Altieri si è costituita in giudizio depositando una memoria ed ha chiesto la reiezione dell’appello riproponendo i motivi assorbiti. 7.Alla odierna camera di consiglio del 29 settembre 2016 la causa è stata trattenuta in decisione. Diritto 1.Stante la completezza del contraddittorio, la non necessità di disporre incombenti istruttorii e la mancata opposizione delle parti rese edotte dal Presidente del Collegio della possibile definizione del merito della controversia alla odierna camera di consiglio fissata per la delibazione della domanda cautelare, la causa può essere decisa nel merito. 1.1.L’appello è fondato e va accolto, con consequenziale riforma dell’impugnata decisione, reiezione del ricorso di primo grado, e salvezza degli atti impugnati. 2. Per consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato tra le tante, si veda sez. IV, 23 maggio 2016, n. 2110 sui giudizi afferenti prove di esame o di concorso a il sindacato di legittimità del giudice amministrativo è limitato al riscontro del vizio di eccesso di potere per manifesta illogicità, con riferimento ad ipotesi di erroneità o irragionevolezza riscontrabili ab externo e ictu oculi dalla sola lettura degli atti b il punteggio numerico vale come sintetica motivazione cfr. riassuntivamente, per tutte, Cons. Stato sez. V, 26 maggio 2015, n. 2629 Corte cost., 8 giugno 2011, n. 175 Corte cost., 1 agosto 2008, n. 328, relativa al concorso notarile, cui si rinvia a mente degli artt. 74 e 88, co. 2, lett. d , c.p.a. . 3. Nel rammentare che ancora di recente la Suprema Corte di cassazione Cass. Civ., sez. un., 15 settembre 2015, n. 18079 ha avallato il modo attraverso il quale questo Consiglio di Stato esercita il proprio sindacato giurisdizionale in simili controversie, si osserva che nel caso di specie la decisione di primo grado appare inesatta per più ordini di motivi a essa si discosta dal consolidato principio secondo il quale in materia di esami di abilitazione per l'accesso alla professione forense, allorquando si procede con l'attribuzione di un giudizio di valore, come è nella valutazione di un elaborato, non si è nel campo della discrezionalità amministrativa, ma in quello della discrezionalità tecnica, nell'ambito della quale, non sussistendo una scelta fra opposti interessi, non vi è luogo ad una motivazione, che è invece l'espressione tipica della spiegazione di una scelta amministrativa. Cons. Stato sez. IV Sent., 19 febbraio 2007, n. 5468 b il Tar ha altresì violato il consolidato principio secondo il quale in tema di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, il giudizio formulato dalla Commissione comporta una valutazione essenzialmente qualitativa della preparazione scientifica del candidato ed attiene così alla sfera della discrezionalità tecnica, censurabile unicamente, sul piano della legittimità, per evidente superficialità, incompletezza, incongruenza, manifesta disparità, emergenti dalla stessa documentazione, tali da configurare un palese eccesso di potere, senza che con ciò il giudice possa o debba entrare nel merito della valutazione. si veda tra le tante T.A.R. Campania Sez. VIII, n. 130 del 2011 c contrariamente a quanto ritenuto dal Tar, nessun argomento di segno opposto a detta consolidata giurisprudenza può trarsi dall'articolo 46, comma 5, della legge 31 dicembre 2012 n. 247, in quanto detta norma non è applicabile alla fattispecie per cui è causa per il termine dilatorio di quattro anni contenuto nel successivo articolo 49 del testo di legge richiamato d in concreto infine, ritiene il Collegio di potere affermare che la valutazione degli elaborati di parte appellata sia immune dai riscontrati vizi nessuno dei compiti corretti dalla Commissione presentava caratteristiche di valore assoluto tali da condurre all'affermazione per cui esso doveva certamente essere valutato in modo sufficiente il voto insufficiente alla candidata assegnato non è sindacabile anche perché non sono stati dedotti argomenti logici a comprova della eventuale abnormità della valutazione espressa dalla commissione ogni altro apprezzamento costituirebbe indebito sindacato di merito, come tale inammissibile nel giudizio di legittimità f i criterii dettati dalla Commissione centrale non erano affatto generici e la censura di primo grado sul punto si risolveva in una surrettizia riaffermazione della tesi della insufficienza del punteggio numerico. 3. Come accennato in precedenza, stante l’assenza di profili di abnormità ed illogicità emergenti icto oculi nella votazione attribuita all’appellata, sono inaccoglibili tutte le ulteriori riproposte censure di primo grado assorbite dal Tar, in quanto dirette a sollecitare un inammissibile sindacato di merito. 4.Conclusivamente, l’appello va accolto, e per l’effetto, in riforma della impugnata decisione, va respinto il ricorso di primo grado con salvezza degli atti impugnati. 4.1.Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663 . 4.2. Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. 5. Stante la particolarità della fattispecie possono essere compensate integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quarta definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della impugnata decisione, respinge il ricorso di primo grado con salvezza degli atti impugnati. Spese del doppio grado compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.