Autocertificazioni e verifica d'ufficio tardiva. Dottore in legge, anzi no!

Il Consiglio di Stato, Sezione VI, avrà fatto tirare un bel sospiro di sollievo al giovane laureato in giurisprudenza che si era visto, dopo aver conseguito la laurea, disporre l’annullamento dell’immatricolazione e di tutti gli atti della sua carriera universitaria fino alla laurea per mancanza del requisito del titolo di studio utile per l’accesso ai corsi universitari.

Così si è espresso il Consiglio di Stato con la sentenza n. 3787/16, depositata il 1 settembre. Il caso. Il ricorrente, dopo avere frequentato per 7 anni il corso di laurea in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Milano era stato ammesso all’esame di laurea, che aveva superato con successo conseguendo, quindi, il titolo di dottore in giurisprudenza. Ma dopo circa dieci mesi dal conseguimento del titolo universitario, l’Università degli Studi di Milano, nel controllare la carriera per l’ammissione alla prova finale, ha accertato che il ricorrente non aveva validamente conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, disponendo l’annullamento dell’immatricolazione, della carriera universitaria e del titolo accademico conseguito. A seguito di una richiesta di informazioni che l’Università ha inviato al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e all’Ufficio scolastico regionale per la Campania, è risultato, in particolare, che il liceo Giacomo Leopardi di Torre del Greco, presso il quale il ricorrente aveva autodichiarato, ai fini dell’immatricolazione, di avere conseguito la maturità classica, in realtà non esisteva. La vicenda aveva avuto anche un risvolto in sede penale, dal quale emergeva che il ricorrente, era stato vittima, insieme ad altri numerosi terzi, dei reati di truffa e di falso in atto pubblico in sintesi, gli era stato fatto credere di frequentare dei corsi legalmente validi per ottenere diplomi di maturità presso una scuola che rilasciava, invece, falsi titoli di studio. Insomma, pur non essendo riconosciuta dallo Stato, veniva indicata come parificata. Diploma non valido? In questo quadro fattuale, la VI Sezione ha ritenuto che si doveva escludere che al ricorrente fosse soggettivamente imputabile la falsità sebbene oggettivamente sussistente dell’autodichiarazione che egli aveva presentato al fine di ottenere l’immatricolazione. Dagli atti, infatti, non risultava che il ricorrente fosse consapevole della non validità del diploma conseguito anzi, al contrario, il seguito in sede penale che la vicenda ha avuto sembrava dimostrare che egli sia stato indotto in errore, e, dunque, che sia stato vittima inconsapevole di reati consumati ai suoi danni. La mancanza dell’elemento soggettivo in ordine alla falsità dell’autodichiarazione presentata doveva impedire, quindi, di ritenere che gli atti oggetto del provvedimento di autotutela adottato dall’Università degli studi di Milano dall’atto di immatricolazione fino al conseguimento del diploma di laurea siano stati conseguiti dal ricorrente sulla base di una dichiarazione soggettivamente falsa. Quell’autodichiarazione è stata, infatti, resa nella erronea convinzione della corrispondenza alla realtà e, dunque, nella erronea convinzione della effettiva titolarità del diploma di istruzione secondaria . Esclusa la possibilità di rinvenire nella falsa dichiarazione il presupposto del provvedimento di autotutela e di ritenere, quindi, in ragione di quella falsità, sussistente un interesse pubblico in re ipsa alla rimozione dell’atto conseguito grazie alla falsità , l’annullamento d’ufficio non può allora che trovare il suo fondamento normativo nella regola generale sancita dall’art. 21-nonies legge 7 agosto 1990, n. 241, in base al quale, nella versione vigente all’epoca dei fatti prima, quindi, delle modifiche introdotte dalla legge n. 124 del 2015 il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati. Nel caso di specie, il provvedimento di autotutela adottato dall’Università degli Studi di Milano non è conforme al citato paradigma normativo, atteso che non contiene alcuna specifica motivazione volta ad evidenziare la comparazione effettuata tra, da un lato le ragioni di interesse pubblico sottese all’annullamento della carriera universitaria, e, dall’altro, l’affidamento maturato in capo all’interessato. Affidamento nella specie, particolarmente qualificato se si considera che il provvedimento di annullamento d’ufficio è stato adottato dopo oltre sette anni dall’immatricolazione e dopo il superamento di tutti gli esami del corso universitario, ivi compreso quello finale per il conseguimento del diploma di laurea. In tale contesto, l’Università avrebbe dovuto, innanzitutto, valutare il carattere incolpevole dell’affidamento riposto dal ricorrente nella sussistenza del titolo di studio per accedere al corso di laurea, e poi, comunque, tener conto sia del notevole tempo trascorso rispetto alla data dell’immatricolazione, sia della particolare incidenza sulla situazione di vita, personale e professionale del ricorrente, derivante dall’annullamento dell’intera carriera universitaria dopo un così consistente lasso di tempo dalla data dell’immatricolazione.

Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 23 giugno 1 settembre 2016, n. 3787 Presidente Santoro Estensore Giovagnoli Fatto e diritto 1. Viene in decisione l’appello proposto da omissis contro la sentenza, di estremi indicati in epigrafe, con la quale il T.a.r. per Lombardia, sede di Milano, ha respinto il ricorso proposto in primo grado per l’annullamento del decreto del Rettore dell’Università degli studi di Milano, del omissis , reg. omissis , con il quale si è disposto l’annullamento dell’immatricolazione del ricorrente e di tutti gli atti della sua carriera universitaria fini alla laurea per mancanza del requisito del titolo di studio utile per l’accesso ai corsi universitari. 2. Si è costituita in giudizio l’Università degli studi di Milano chiedendo il rigetto dell’appello. 3. Alla pubblica udienza del 23 giugno 2016, la causa è stata trattenuta per la decisione. 4. L’appello merita accoglimento. 5. Giova ricostruire brevemente la delicata e peculiare vicenda sottesa al presente contenzioso. 6. Il ricorrente, dopo avere frequentato per sette anni il corso di laurea in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Milano è stato ammesso all’esame di laurea, che ha superato con successo in data omissis , conseguendo, quindi, il titolo di dottore in giurisprudenza. 7. Dopo circa dieci mesi dal conseguimento del titolo universitario, l’Università degli Studi di Milano, tenuto conto che durante il controllo della carriera per l’ammissione alla prova finale, è emerso che il ricorrente non aveva validamente conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ha disposto l’annullamento dell’immatricolazione, della carriera universitaria e del titolo accademico conseguito. A seguito di una richiesta di informazioni che l’Università ha inviato al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e all’Ufficio scolastico regionale per la Campania, è risultato, in particolare, che il liceo omissis , presso il quale il ricorrente aveva autodichiarato, ai fini dell’immatricolazione, di avere conseguito la maturità classica, in realtà non esisteva. La vicenda ha avuto anche un risvolto in sede penale, dal quale è emerso che l’odierno ricorrente, è stato vittima, insieme ad altri numerosi terzi, dei reati di truffa e di falso in atto pubblico in sintesi, gli è stato fatto credere di frequentare dei corsi legalmente validi per ottenere diplomi di maturità presso una scuola che rilasciava, invece, falsi titoli di studio cfr. la sentenza n. 600/13 emessa dal Tribunale penale di Torre del Greco, in cui si fa riferimento proprio alla scuola parificata omissis , sita in omissis , ed emerge che tale scuola, pur non essendo riconosciuta dallo Stato, veniva indicata come parificata . 8. In questo quadro fattuale, deve, dunque, anzitutto, escludersi che al ricorrente sia soggettivamente imputabile la falsità sebbene oggettivamente sussistente dell’autodichiarazione che egli ha presentato al fine di ottenere l’immatricolazione. Dagli atti non sono non risulta che il ricorrente fosse consapevole della non validità del diploma conseguito anzi, al contrario, il seguito in sede penale che la vicenda ha avuto sembra dimostrare che egli sia stato indotto in errore, e, dunque, che, sia stato vittima inconsapevole di reati consumati ai suoi danni. 9. La mancanza dell’elemento soggettivo in ordine alla falsità dell’autodichiarazione presentata impedisce, quindi, di ritenere che gli atti oggetto del provvedimento di autotutela adottato dall’Università degli studi di Milano dall’atto di immatricolazione fino al conseguimento del diploma di laurea siano stati conseguiti dal ricorrente sulla base di una dichiarazione soggettivamente falsa. Quell’autodichiarazione è stata, infatti, resa nella erronea convinzione della corrispondenza alla realtà e, dunque, nella erronea convinzione della effettiva titolarità del diploma di istruzione secondaria . 10. Esclusa la possibilità di rinvenire nella falsa dichiarazione il presupposto del provvedimento di autotutela e di ritenere, quindi, in ragione di quella falsità, sussistente un interesse pubblico in re ipsa alla rimozione dell’atto conseguito grazie alla falsità , l’annullamento d’ufficio non può allora che trovare il suo fondamento normativo nella regola generale sancita dall’art. 21-nonies legge 7 agosto 1990, n. 241, in base al quale, nella versione vigente all’epoca dei fatti prima, quindi, delle modifiche introdotte dalla legge n. 124 del 2015 il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati. Nel caso di specie, il provvedimento di autotutela adottato dall’Università degli Studi di Milano non è conforme al citato paradigma normativo, atteso che non contiene alcuna specifica motivazione volta ad evidenziare la comparazione effettuata tra, da un lato le ragioni di interesse pubblico sottese all’annullamento della carriera universitaria, e, dall’altro, l’affidamento maturato in capo all’interessato. Affidamento nella specie, particolarmente qualificato se si considera che il provvedimento di annullamento d’ufficio è stato adottato dopo oltre sette anni dall’immatricolazione e dopo il superamento di tutti gli esami del corso universitario, ivi compreso quello finale per il conseguimento del diploma di laurea. In tale contesto, l’Università avrebbe dovuto, innanzitutto, valutare il carattere incolpevole dell’affidamento riposto dal ricorrente nella sussistenza del titolo di studio per accedere al corso di laurea, e poi, comunque, tener conto sia del notevole tempo trascorso rispetto alla data dell’immatricolazione, sia della particolare incidenza sulla situazione di vita, personale e professionale del ricorrente, derivante dall’annullamento dell’intera carriera universitaria dopo un così consistente lasso di tempo dalla data dell’immatricolazione. 11. Alla luce delle considerazioni che precedono l’appello deve, pertanto, essere accolto per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere accolto il ricorso di primo grado. Sussistono i presupposti, considerata la peculiarità della vicenda fattuale sottesa al giudizio, per compensare le spese processuali. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Sesta , definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado. Compensa le spese del doppio grado di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.