Posti di ricercatore universitario: valutazione comparativa dei titoli e delle pubblicazioni

Congruenza di pertinenza e valutazione comparativa per la scelta di un ricercatore universitario in scienze motorie a Verona, in un caso, la valutazione dei titoli è rinviata alla Commissione per la terza volta. Insomma, la storia si fa infinita e le spese aumentano.

La procedura di valutazione comparativa, per queste fattispecie esaminata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 3185/16, è disciplinata, per esplicito richiamo contenuto nel d.r. di indizione del 2010, dal d.l. n. 180/2008, conv. con mod. nella l. n. 1/2009, e dal d.m. 28 luglio 2009, n. 89, emanato in esecuzione del d.l. n. 180/08. Per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati nelle procedure di valutazione comparativa per posti di ricercatore universitario vanno considerati, in particolare, gli articoli 2 e 3 del citato d.m., relativi agli elementi di valutazione comparativa dei titoli e ai criteri di valutazione comparativa delle pubblicazioni. Indicazioni che, nel caso specifico, erano stati recepiti nel bando di concorso. Criterio dell’effettiva congruenza di settore”. Sta di fatto che per quanto riguarda l’applicazione del criterio dell’effettiva congruenza di settore” delle pubblicazioni prodotte dai candidati, non è stato possibile individuare, in base alla lettura dei giudizi individuali e collegiali compiuti dalla Commissione, le ragioni per le quali le pubblicazioni di un candidato sono state valutate congruenti con il settore, e i motivi per i quali, invece, le pubblicazioni scientifiche dell'originario ricorrente sono state ritenute solo parzialmente congruenti con il SSD o con i settori affini. Tutto ciò, mentre in altri casi la Commissione ha motivato in concreto la congruenza, o meno. In sostanza, né i dati e i numeri, del tutto scarni, contenuti a questo riguardo nella tabella riassuntiva allegata al verbale della Commissione sono risultati idonei a superare l’evidente, e persistente nonostante il precedente del giudice di primo grado difetto motivazionale nel quale ha continuato a incorrere la Commissione nel rinnovare il proprio operato. In definitiva la Commissione, nell’utilizzare il principio della congruenza con il settore quale metro valutativo non risulta avere motivato nemmeno in questa seconda tornata” in maniera sufficiente e adeguata in ordine alla effettiva maggiore congruenza delle pubblicazioni prodotte da un candidato al quale è stata riconosciuta una pertinenza piena” della produzione con il SSD oggetto della valutazione comparativa rispetto all'altro, le pubblicazioni del quale sono state riconosciute pertinenti solo in parte con il SSD. In maniera corretta dunque la sentenza ha rilevato che la Commissione ha persistito su questo punto in una focalizzazione insufficiente omettendo inoltre di motivare su originalità e innovatività delle pubblicazioni scientifiche. Tutto da rifare, pertanto, per la terza volta.

Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 23 giugno – 18 luglio 2016, n. 3185 Presidente Santoro – Estensore Buricelli Fatto e diritto 1.Nel 2010 l’Università degli studi di Verona ha indetto una procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore presso la Facoltà di Scienze motorie per il SSD M-EDF/02 -Metodi e didattiche delle attività sportive. In esito alla procedura, nel 2011 è stata nominata ricercatrice la dr. ssa Barbara Pellegrini. Il dott. Federico Formenti, candidato per la medesima posizione, ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Veneto per l’annullamento degli atti della procedura. Il Tar di Venezia, con la sentenza n. 1318 del 2012, ha accolto il ricorso e, per l’effetto, ha annullato gli atti impugnati, con riferimento in particolare ai verbali della Commissione giudicatrice relativi agli atti della procedura valutativa che, pertanto, dovrà essere ripetuta ad opera di una Commissione giudicatrice in diversa composizione”. Il Tar ha rilevato in particolare che la Commissione, nel predisporre i criteri di massima, si è limitata a mutuare i parametri previsti nel bando, senza individuare alcun metro valutativo degli stessi, così che la Commissione si è limitata a riportare i diversi titoli posseduti dai candidati senza formulare alcuna graduazione degli stessi. Anziché manifestare in modo puntuale e oggettivo i canoni di valutazione presupposti alla scelta effettuata, esplicitando in concreto la singolare valenza di ogni parametro previsto in astratto, la Commissione ha riprodotto in maniera apodittica la formulazione generica assunta dal bando, senza consentire al giudice di percepire il percorso logico seguito e le ragioni sottese alla scelta compiuta e al convincimento raggiunto. In sentenza viene rilevata tra l’altro l’insufficienza di una mera ed asettica elencazione dei titoli posseduti da ciascun candidato. 2.La sentenza è passata in giudicato e l’Università ha proceduto alla nomina di una nuova Commissione giudicatrice. All’esito della rinnovazione della procedura in ordine alla quale si rinvia ai verbali in atti, a partire dal verbale n. 1 dell’11 novembre 2013, e allegati, fino alla relazione riassuntiva del 12 dicembre 2013 e ai decreti rettorali del 18 e 20 dicembre 2013 di accertamento della regolarità degli atti della procedura rinnovata e di nomina della dr. ssa Pellegrini a ricercatore universitario è risultata nuovamente vincitrice la dr. ssa Pellegrini, nominata ricercatrice con DR n. 3032 del 20 dicembre 2013. Nel marzo del 2014 il dott. Formenti, ritenendo illegittimo anche l’operato di tale nuova Commissione, ha proposto un nuovo ricorso dinanzi al Tar del Veneto contro i decreti rettorali nn. 3032 e 3016 del 2013 e avverso i verbali delle operazioni della procedura di valutazione comparativa, deducendo quattro motivi. Nella resistenza dell’Università e della controinteressata il Tar, con la sentenza in epigrafe, ha accolto nuovamente il ricorso giudicando fondati il secondo e il terzo motivo e annullando gli atti della procedura con assorbimento delle altre doglianze proposte”. Ciò, sul rilievo, essenzialmente -dell’illegittimo utilizzo di un unico –e comunque preponderante criterio valutativo, vale a dire quello della congruenza di ciascuna pubblicazione con il SSD messo a concorso e -dell’illegittimità degli atti impugnati per carenza di motivazione circa la maggiore effettiva congruenza delle pubblicazioni della dr. ssa Pellegrini rispetto alle pubblicazioni del dott. Formenti, avuto riguardo alla insufficienza al riguardo della mera elencazione delle pubblicazioni scientifiche ritenute degne di considerazione, non accompagnata da alcuna motivazione adeguata circa la congruenza effettiva delle pubblicazioni medesime con il SSD. L’Università ha proposto appello e ha chiesto a questo Consiglio la sospensione dell’esecutività della sentenza, richiesta che è stata accolta con l’ordinanza della Sezione n. 3887 del 2015. L’appellato si è costituito per resistere e all’udienza del 23 giugno 2016 il ricorso è stato trattenuto in decisione. 3.L’appello nel complesso non può trovare accoglimento. L’accoglibilità di uno dei profili di censura dedotti dall’appellante non consente di sovvertire l’esito della controversia. Il dispositivo di accoglimento della decisione appellata è infatti corretto. Rammentato in via preliminare che la procedura di valutazione comparativa de qua” è disciplinata, per esplicito richiamo contenuto nel d. r. di indizione del 2010, dal d. l. n. 180 del 2008, conv. con mod. nella l. n. 1 del 2009, e dal d. m. 28 luglio 2009, n. 89, emanato in esecuzione del citato d. l. n. 180/08, recante parametri per la valutazione dei titoli e delle pubblicazione dei candidati nelle procedure di valutazione comparativa per posti di ricercatore universitario si vedano in particolare gli articoli 2 e 3 del citato d. m. , relativi agli elementi di valutazione comparativa dei titoli e ai criteri di valutazione comparativa delle pubblicazioni, il cui contenuto è stato recepito nel bando di concorso il Collegio ritiene legittimi e corretti -e, sotto questo aspetto, la sentenza impugnata risulta censurabile nella parte in cui accoglie la doglianza del Formenti inerente all’utilizzo, da parte della Commissione giudicatrice, quale unico metro valutativo prevalente su tutti gli altri, del criterio della congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore scientifico disciplinare” messo a concorso i criteri di massima di valutazione delle pubblicazioni scientifiche stabiliti dalla Commissione a pag. 5 dell’allegato al verbale n. 1, laddove viene attribuito rilievo preponderante e, in ogni caso, prioritario ma, si noti, non esclusivo , alla congruenza di settore” delle pubblicazioni, intesa come congruenza con il SSD e con i settori scientifici interdisciplinari e correlati senza, peraltro, obliterare l’originalità, l’innovatività e l’importanza delle pubblicazioni medesime. La sentenza appellata è invece senz’altro corretta e va confermata nella parte in cui, nell’accogliere la censura di carenza di motivazione formulata con il terzo motivo, evidenzia il difetto motivazionale che inficia l’operato della Commissione per quanto riguarda l’applicazione del criterio dell’effettiva congruenza di settore” delle pubblicazioni prodotte dai candidati, non risultando possibile individuare, in base alla lettura dei giudizi individuali e collegiali compiuti dalla Commissione stessa, le ragioni per le quali le pubblicazioni della dr. ssa Pellegrini sono state valutate congruenti con il settore, e i motivi per i quali, invece, le pubblicazioni scientifiche del dottor Formenti sono state ritenute solo parzialmente congruenti con il SSD o con i settori affini, a differenza di quanto è possibile constatare, in qualche misura, esaminando alcune delle valutazioni effettuate sugli altri candidati, laddove –come correttamente si osserva nella sentenza impugnata la rilevata incongruenza delle pubblicazioni esaminate risulta essere stata motivata in concreto ad esempio mediante il riferimento alla focalizzazione dell’attività di ricerca su modelli animali” candidato Macaluso , ovvero su studi di carattere psicologico ed educativo” candidata Cappuccini . Né i dati e i numeri, del tutto scarni, contenuti a questo riguardo nella tabella riassuntiva allegata al verbale del 12 dicembre 2013, risultano idonei a superare l’evidente, e persistente nonostante Tar Veneto, n. 1318 del 2012 difetto motivazionale nel quale ha continuato a incorrere la Commissione nel rinnovare il proprio operato. In disparte poi il rilievo, svolto in sentenza e anch’esso corretto, secondo cui, pur avendo la Commissione previsto l’utilizzo anche dei criteri valutativi della originalità, innovatività e quant’altro previsto, con riferimento a ciascuna delle pubblicazioni scientifiche, in realtà la Commissione medesima risulta avere utilizzato unicamente il criterio valutativo della congruenza di settore” senza avere motivato in ordine agli aspetti di originalità, e quant’altro indicato nel verbale n. 1, pur da considerare in via aggiuntiva. In definitiva la Commissione, nell’utilizzare il principio della congruenza con il settore quale metro valutativo non unico ma preponderante, e in ciò non pare ravvisabile, in effetti, l’illegittimità che è stata invece riscontrata in sentenza con riferimento al secondo motivo proposto, non risulta avere motivato nemmeno in questa seconda tornata” in maniera sufficiente e adeguata in ordine alla effettiva maggiore congruenza delle pubblicazioni prodotte dalla Pellegrini alla quale è stata riconosciuta una pertinenza piena” della produzione con il SSD oggetto della valutazione comparativa rispetto al Formenti, le pubblicazioni del quale sono state riconosciute pertinenti solo in parte con il SSD. In maniera corretto dunque la sentenza ha rilevato che la Commissione ha persistito su questo punto in una focalizzazione insufficiente omettendo inoltre di motivare su originalità e innovatività delle pubblicazioni scientifiche. L’appello va dunque respinto e il dispositivo della sentenza di accoglimento va confermato in quanto conforme al diritto, anche se la motivazione della presente decisione differisce in parte dalla motivazione della sentenza appellata. Le spese del grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Sesta , definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge confermando, per l’effetto, la sentenza appellata. Condanna l’Università appellante a rimborsare all’appellato le spese della presente fase giudiziale, che si liquidano in € 3.000 euro tremila/00 , oltre agli accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.