E se il progetto di allestimento del bar universitario non rispetta l’altezza dei locali?

Se il progetto di allestimento del bar dell'Università non tiene conto delle altezze previste dal decreto legislativo n. 81/2008 l'offerta va esclusa.

Lo ha affermato il Consiglio di Stato, Sezione VI, con la sentenza n. 2800/16 del 23 giugno. Con la pronuncia in commento il CdS ha respinto l'appello della impresa che si era aggiudicata l'appalto indetto dall'Università, ma i cui risultati sono stati annullati dal Tar su ricorso di una controinteressata in forza del fatto che l'offerta non teneva conto dei parametri stabiliti da un allegato del decreto legislativo n. 81/2008 che detta norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e, in questo contesto anche dell'altezza minima dei locali sottoposti al controllo delle autorità sanitarie. La Sezione, confermando la decisione del Giudice di primo grado, aveva rilevato che l’articolo 2 del Disciplinare di gara documento quest’ultimo costituente integrazione dell’Avviso di gara e del capitolato speciale d’oneri prevedeva, tra l’altro, che la concessione è disciplinata dalla normativa in materia di sicurezza di cui al d.lgs. n. 81/2008 ed il successivo articolo 8 che saranno ritenute nulle le offerte che conterranno condizioni non conformi alle caratteristiche tecnico-funzionali indicate o comunque diverse e/o non conformi anche ad una sola delle modalità di partecipazione stabilite nel presente Disciplinare di gara, nel Capitolato speciale di appalto e nelle specifiche tecniche . Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Orbene, dalle sopra richiamate disposizioni della lex specialis di gara discendeva l’applicabilità alla procedura della normativa contenuta nel d.lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e, dunque, l’obbligo di esclusione di una offerta che non fosse, per le sue caratteristiche, conforme alla suddetta normativa. Tanto si verifica evidentemente anche quando la disposizione non osservata concerne, come nella specie, l’altezza dei locali e, pertanto, la previsione di cui al punto 1.2.1.1 dell’Allegato 4 al citato decreto legislativo disciplinante i requisiti dei luoghi di lavoro” , a mente del quale i limiti minimi per altezza, cubatura e superficie dei locali chiusi destinati o da destinarsi al lavoro nelle aziende industriali che occupano più di cinque lavoratori , ed in ogni caso in quelle che eseguono le lavorazioni che comportano la sorveglianza sanitaria sono i seguenti .1.2.1.1. altezza netta non inferiore a m.3 . Valutazione tecnico-discrezionale da parte dell’organo di vigilanza. Ciò posto, gli appellanti, ovvero l'impresa che si era aggiudicata l'appalto, aveva dedotto che l’offerta non sarebbe stata irrealizzabile, atteso che la suddetta disposizione non era inderogabile, ma derogabile ai sensi del successivo punto 1.2.4 dell’allegato in questione. Ma, a tale proposito, la Sezione ha rilevato che tale punto 1.2.4. effettivamente dispone che Quando necessità aziendali lo richiedono, l’organo di vigilanza competente per territorio può consentire altezze minime inferiori a quelle sopra indicate e prescrivere che siano adottati adeguati mezzi di ventilazione dell’ambiente . Purtuttavia, la deroga e, dunque, la possibilità di svolgimento dell’attività in locali di altezza inferiore, non è automatica ma è rimessa ad una valutazione discrezionale dell’organo di vigilanza, al quale spetta, tra l’altro, la verifica della sussistenza di necessità aziendali giustificative e la prescrizione di mezzi di ventilazione degli ambienti. Trattasi, pertanto, di derogabilità non assoluta ma meramente eventuale, rimessa alle valutazioni di soggetto diverso dalla stazione appaltante. In sostanza, precisa la sentenza, la realizzabilità dell’offerta, ai fini della sua ammissibilità alla procedura, doveva sussistere al momento della sua presentazione e della sua valutazione in sede di gara e non poteva quindi essere rimessa ad eventuali e future autorizzazioni in deroga da parte di soggetti terzi. Perchè non si trattava, nel caso specifico, del mero rilascio futuro di un’autorizzazione, in relazione alla quale sussistono nell’attualità i requisiti tecnico-normativi richiesti, quanto piuttosto di una situazione caratterizzata nell’attualità dalla mancanza dei requisiti espressi dalla regola normativa generale, la quale può eventualmente essere consentita, ma solo per effetto di una valutazione tecnico-discrezionale futura e dagli esiti incerti da parte dell’organo di vigilanza.

Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 21 aprile – 23 giugno 2016, numero 2800 Presidente Caracciolo – Estensore Mele Fatto Con sentenza numero 3643/15 del 19-12-2015 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce Sezione I accoglieva il ricorso proposto dalla ditta Lucatello Valeria avverso il provvedimento di aggiudicazione definitiva dell’Università del Salento, di cui al decreto direttoriale numero 199 del 10-7-2015, di affidamento a I& amp B Multiservice srl della concessione del servizio bar ristoro del Lotto numero 2 Bar La Stecca, Facoltà di Ingegneria , disponendone l’annullamento. La prefata sentenza esponeva in fatto quanto segue. E’ impugnata la nota in epigrafe, con la quale è stata disposta l’aggiudicazione, in favore della controinteressata, della concessione del servizio bar ristoro di cui al Lotto numero 2. A sostegno del ricorso, la ricorrente ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati 1 violazione dell’art. 26, co. 6 d.lgs. numero 81/08, nonché dell’art. 86 co. 3-bis d.lgs. numero 163/06 eccesso di potere per contraddittorietà e violazione della par condicio 2 violazione dell’art. 1 d.lgs. numero 81/08 eccesso di potere per contraddittorietà e perplessità dell’azione amministrativa 3 violazione degli artt. 2-30 d.lgs. numero 163/2006 violazione della legge numero 241/1990. Nella camera di consiglio del 9-9-2015 è stata rigettata la domanda di tutela cautelare. Il Consiglio di Stato, con ordinanza numero 4692/15 ha rigettato l’appello cautelare proposto dalla ricorrente. All’udienza del 10-12-2015 il ricorso è stato trattenuto in decisione”. Avverso la decisione del Tribunale Amministrativo la I& amp B Multiservice srl ha proposto appello dinanzi a questo Consiglio di Stato, deducendone l’erroneità e chiedendone l’integrale annullamento con conferma della legittimità della originaria aggiudicazione in suo favore. Ha dedotto 1 Violazione e/o falsa applicazione del p. 1.2 dell’All. 4 al D.Lgs. 81/08 – erronea presupposizione in fatto e in diritto – erroneità della sentenza nella parte in cui afferma l’inderogabilità della predetta norma e comunque nella parte in cui conclude per l’irrealizzabilità dell’offerta – erronea applicazione dei principi in materia di valutazione dell’offerta tecnica 2 Violazione e/o falsa applicazione del principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 46 comma 1-bis del D.Lgs. numero 163/06 – violazione dell’art. 13B del disciplinare di gara – violazione dell’art. 6, p.7 del Capitolato speciale – erronea applicazione dei principi in materia di valutazione dell’offerta tecnica. Si sono costituiti in giudizio l’Università del Salento e la ditta Lucatello Valeria. L’Università del Salento ha proposto appello incidentale avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale ad essa sfavorevole, chiedendone l’accoglimento in uno all’accoglimento dell’appello principale della società I& amp B, con conseguente riforma della decisione di primo grado. Ha in proposito dedotto error in iudicando e vizio della motivazione. Anche la ditta Lucatello Valeria ha proposto appello incidentale, censurando la sentenza del Tribunale Amministrativo nella parte in cui aveva erroneamente rigettato alcune censure dalla stessa formulate con il ricorso di primo grado. In particolare, ha lamentato l’erroneità della decisione del Tribunale in quanto aveva ritenuto non decisivi, ai fini dell’annullamento dell’aggiudicazione, la mancata indicazione degli oneri di sicurezza nell’offerta economica da parte di I& amp B e la mancata valutazione, da parte della stazione appaltante, della congruità di essa, nonché respinto le doglianze proposte avverso i criteri di valutazione delle offerte predisposti dall’Università. In corso di giudizio le parti hanno prodotto memorie illustrative e di replica. La causa è stata discussa e trattenuta per la decisione all’udienza pubblica del 21 aprile 2016. Diritto Ritiene la Sezione che l’appello principale della I & amp B Multiservice s.r.l. e l’appello incidentale adesivo dell’Università del Salento possano essere esaminati congiuntamente, atteso che essi propongono avverso la sentenza di primo grado analoghe censure. Con il primo motivo la società I& amp B Multiservice lamenta Violazione e/o falsa applicazione del p. 1.2. dell’All. 4 al D.Lgs 81/80. Erronea presupposizione in fatto e in diritto erroneità della sentenza nella parte in cui afferma l’inderogabilità della predetta norma e comunque nella parte in cui conclude per l’irrealizzabilità dell’offerta. Erronea applicazione dei principi in materia di valutazione dell’offerta tecnica. Sotto un primo profilo, deduce che erroneamente il TAR fa derivare l’obbligo di esclusione dalla violazione del punto 1.2 dell’All. 4 del d.lgs 81/08, che prescrive l’altezza minima di tre metri dei locali, ritenendola disposizione inderogabile. In realtà la norma non sarebbe inderogabile in quanto al successivo punto 1.2.4 essa dispone che Quando necessità tecniche aziendali lo richiedono, l’organo di vigilanza competente può autorizzare altezze minime inferiori e prescrivere che siano adottati adeguati mezzi di ventilazione dell’ambiente”. Dunque, la derogabilità della disposizione escluderebbe a priori che il progetto fosse irrealizzabile e la sua offerta da escludere. Tale derogabilità escluderebbe pure che il lay out presentato costituiva elemento tecnico essenziale dell’offerta, dovendo invece essere ritenuto un aspetto tecnico che in corso di esecuzione avrebbe potuto essere oggetto di aggiustamenti o modifiche, anche ai sensi dell’articolo 6 del Capitolato. I rilievi in ordine alla derogabilità della disposizione richiamata dal Tribunale Amministrativo ed alla circostanza che la valutazione dell’elemento strutturale proposto non atteneva al momento di valutazione dell’offerta ma ad un momento successivo alla gara vengono svolti pure dall’Università del Salento nel proprio appello incidentale. Sotto altro profilo, la società I& amp B Multiservice deduce ancora che il servizio offerto poteva e può essere agevolmente svolto anche a prescindere dal laboratorio 2 di altezza inferiore a 3 metri , poiché le attività possono svolgersi tutte nel laboratorio 1. Il progetto, quindi, non è irrealizzabile, ma al limite solo parzialmente realizzabile. Richiama in proposito sia il punto 1.2 dell’All. 4 che consente una riduzione delle altezze, sia l’art. 6 del Capitolato che, dopo aver previsto al punto 6 l’obbligo di installare a sue spese attrezzature ed arredi come da progetto tecnico, al successivo punto 7 precisa che, ove il concessionario intenda eseguire lavori di adeguamento ed allestimento dei locali, deve provvedervi a propria cura e spese previa autorizzazione dell’Università e previo ottenimento delle eventuali autorizzazioni necessarie. Il motivo di appello non è meritevole di accoglimento. La gravata sentenza così motiva sul punto. Ai sensi dell’All.4 al d.lgs. numero 81/08, punto 1.2, I limiti minimi per altezza, cubatura e superficie dei locali chiusi destinati o da destinarsi al lavoro nelle aziendeed in ogni caso in quelle che eseguono lavorazioni che comportano loa sorveglianza sanitaria, sono i seguenti 1.2.1.1. altezza netta non inferiore a m.3”. La stessa altezza è richiesta, per i locali ad uso commerciale ed industriale, dall’art. 49 del Regolamento Edilizio del Comune di Monteroni. Per quel che attiene invece alla lex specialis, dispone l’art. 1 del Disciplinare che la concessione ha ad oggetto lo svolgimento del servizio bar in locali messi a disposizione dall’Università del Salento come risultanti dalle allegate planimetrie”. Recita poi il successivo art. 13 che il plico dovrà contenere, a pena di esclusione, verbale dal quale risulti l’effettuazione del sopralluogo, le dimensioni dei locali”. Tale essendo il contenuto delle previsioni n esame, rileva il Collegio che la I& amp B srl ha proposto la ristrutturazione dei locali bar, nonché un diverso allestimento del laboratorio, prevedendo un ulteriore laboratorio cd. Laboratorio 2 , da ubicarsi nel locale dove allo stato insiste il deposito. Senonchè tale locale è inidoneo ad essere utilizzato come laboratorio, in quanto esprime un’altezza pari a m. 2,40, in contrasto sia con la suddetta previsione del d.lgs. numero 81/08, sia con il Regolamento di igiene del Comune di Monteroni, i quali prevedono appunto, per i locali nei quali si eseguono lavorazioni che comportano la sorveglianza sanitaria tale essendo un laboratorio destinato alla preparazione dei cibi un’altezza minima non inferiore a tre metri.Per tali ragioni, avendo la controinteressata presentato un progetto irrealizzabile, in quanto contrastante con la normativa inderogabile dettata in tema di altezze minime dei luoghi di lavoro, l’Amministrazione avrebbe dovuto escluderla dalla gara. In tal senso essa non ha operato, sicchè è evidente l’illegittimità dell’atto di aggiudicazione. Va da sé, per tali ragioni, che del tutto irrilevanti si appalesano le giustificazioni fornite dalla S.A. nel verbale di seduta del 5.6.2015 cfr. Docomma 10 del fascicolo di parte resistente , ove si legge che il punteggio conseguito dai vari concorrenti, ivi inclusa l’odierna controinteressata, è stato attribuito unicamente sulla base dei criteri sopra menzionati id est quelli stabiliti dall’art. 15.1. del Disciplinare, numero d.a. , che non contemplavano alcuna valutazione di caratteristiche strutturali degli ambienti sono state quindi esaminate solo le caratteristiche di arredo dei locali e delle attrezzature destinati allo svolgimento del servizio, nonché le modalità di rispetto delle norme igieniche nella preparazione dei pasti”. Trattasi, all’evidenza, di considerazioni non pertinenti ai fini in esame, posto che si controverte, nella specie, in ordine non già all’attribuzione o meno di un punteggio aggiuntivo per la predisposizione di un progetto migliorativo, ma di un progetto tecnicamente irrealizzabile, in quanto contrastante con la suindicata normativa tecnica”. La Sezione ritiene di condividere la determinazione di accoglimento del giudice di primo grado per le ragioni che di seguito si espongono. L’articolo 2 del Disciplinare di gara documento quest’ultimo costituente integrazione dell’Avviso di gara e del capitolato speciale d’oneri prevede, tra l’altro, che la concessione è disciplinata dalla normativa in materia di sicurezza di cui al d.lgs. numero 81/2008”. Il successivo articolo 8 dispone che saranno ritenute nulle le offerte che conterranno condizioni non conformi alle caratteristiche tecnico-funzionali indicate o comunque diverse e/o non conformi anche ad una sola delle modalità di partecipazione stabilite nel presente Disciplinare di gara, nel Capitolato speciale di appalto e nelle specifiche tecniche”. Orbene, dalle sopra richiamate disposizioni della lex specialis di gara discende l’applicabilità alla procedura per cui è causa della normativa contenuta nel d.lgs. numero 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e, dunque, l’obbligo di esclusione di una offerta che non sia, per le sue caratteristiche, conforme alla suddetta normativa. Tanto si verifica evidentemente anche quando la disposizione non osservata concerna, come nella specie, l’altezza dei locali e, pertanto, la previsione di cui al punto 1.2.1.1 dell’Allegato 4 al citato decreto legislativo disciplinante i requisiti dei luoghi di lavoro” , a mente del quale i limiti minimi per altezza, cubatura e superficie dei locali chiusi destinati o da destinarsi al lavoro nelle aziende industriali che occupano più di cinque lavoratori , ed in ogni caso in quelle che eseguono le lavorazioni che comportano la sorveglianza sanitaria sono i seguenti .1.2.1.1. altezza netta non inferiore a m.3”. Ciò posto, gli appellanti deducono che – contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale l’offerta non sarebbe irrealizzabile, atteso che la suddetta disposizione non era inderogabile, ma derogabile ai sensi del successivo punto 1.2.4. Orbene, tale punto 1.2.4. effettivamente dispone che Quando necessità aziendali lo richiedono, l’organo di vigilanza competente per territorio può consentire altezze minime inferiori a quelle sopra indicate e prescrivere che siano adottati adeguati mezzi di ventilazione dell’ambiente”. Purtuttavia, la deroga e, dunque, la possibilità di svolgimento dell’attività in locali di altezza inferiore, non è automatica ma è rimessa ad una valutazione discrezionale dell’organo di vigilanza, al quale spetta, tra l’altro, la verifica della sussistenza di necessità aziendali giustificative e la prescrizione di mezzi di ventilazione degli ambienti. Trattasi, pertanto, di derogabilità non assoluta ma meramente eventuale, rimessa alle valutazioni di soggetto diverso dalla stazione appaltante. Sicché l’argomento proposto dagli appellanti non appare dirimente al fine di escludere la correttezza della valutazione operata dal giudice di primo grado. Invero, la realizzabilità dell’offerta, ai fini della sua ammissibilità alla procedura, deve sussistere al momento della sua presentazione e della sua valutazione in sede di gara e non può essere rimessa ad eventuali e future autorizzazioni in deroga da parte di soggetti terzi. Non si tratta, invero, del mero rilascio futuro di un’autorizzazione, in relazione alla quale sussistano nell’attualità i requisiti tecnico-normativi richiesti, quanto piuttosto di una situazione caratterizzata nell’attualità dalla mancanza dei requisiti espressi dalla regola normativa generale, la quale può eventualmente essere consentita, ma solo per effetto di una valutazione tecnico-discrezionale futura e dagli esiti incerti da parte dell’organo di vigilanza. Ritiene, pertanto, la Sezione che nella situazione sopra considerata la proposta dell’appellante risulti non realizzabile in quanto violativa delle prescrizioni generali sull’altezza dei locali, non potendo assumere rilievo, nel momento da considerare ai fini della sua valutazione il procedimento di gara , la mera possibilità nei termini sopra evidenziati di un suo assenso nell’esercizio di un potere amministrativo di deroga. Va, inoltre, considerato – e di ciò rende atto la pronuncia gravata – che la soluzione offerta dalla I& amp B Multiservice si pone anche in contrasto con l’articolo 49 del Regolamento Edilizio del Comune di Monteroni. Tale norma rubricata Requisiti dei locali ad uso commerciale od industriale” prescrive, al comma 1, che tali locali se situati al pianterreno, debbono avere a altezza minima di m.3,50 per i negozi in genere e di m. 4 per i laboratori e pubblici esercizi”, disponendo, al successivo comma 2, che il disposto di cui al comma 1, lett. a non si applica agli edifici esistenti alla data di adozione della presente variante. Per essi è prescritta l’altezza minima di mt. 3,00”. Su punto non risulta condivisibile l’argomentazione svolta dalla società appellante in base alla quale tale prescrizione andrebbe interpretata in conformità della norma di cui al d.lgs. numero 81/08 e, dunque, consentendo la deroga prevista dal richiamato punto 1.2.4. In disparte quanto sopra detto in ordine alla peculiarità di tale deroga ed alla sua irrilevanza nel momento di valutazione dell’offerta dato di per sé decisivo , va al riguardo considerato che la disposizione comunale è norma di Regolamento Edilizio e che la prevista altezza di metri 3 già costituisce una eccezione operante per gli edifici esistenti alla disposizione generale che prevede una altezza rispetto a questa superiore. Le considerazioni sopra esposte evidenziano la condivisibilità delle conclusioni cui è giunto il Tribunale Amministrativo in ordine alla non realizzabilità dell’offerta in quanto violativa delle disposizioni in materia di altezze dei locali, ritenendosi, in relazione alle argomentazioni in precedenza riportate, che ad una conclusione diversa non possa condurre la possibilità di deroga contenuta nel punto 1.2.4. del citato Allegato 4 del d.lgs. numero 81/08. Può a questo punto passarsi all’esame del secondo profilo di censura sollevato con il primo motivo di appello, con il quale viene dedotta l’erroneità della sentenza gravata, in quanto, potendo il servizio essere svolto anche a prescindere dal laboratorio 2 di altezza di mt. 2,40 , l’offerta della I& amp B poteva al limite essere considerata solo parzialmente realizzabile, con la conseguenza che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente affermato che la stessa andava esclusa dalla gara. Anche tale doglianza non è meritevole di favorevole considerazione, per le ragioni che di seguito si espongono. L’articolo 13B del disciplinare di gara Plichi offerta tecnica” prevede che La documentazione tecnica per i singoli lotti dovrà contenere una relazione dattiloscrittaNella suddetta relazione, pena l’esclusione dalla gara, dovrà essere specificato quanto segue 1 le modalità organizzative di attuazione e gestione del servizio offerto 2 modalità di approvvigionamento, conservazione e preparazione dei cibi 3 modalità e procedure che saranno utilizzate per garantire l’osservanza delle norme igienico sanitarie nell’espletamento del servizio 4 le caratteristiche di arredo dei locali e delle attrezzature destinati allo svolgimento del servizio 5 il cronoprogramma dei tempi di allestimento dei locali e di avvio del servizio bar.All’offerta tecnica può essere allegata ulteriore documentazione che il concorrente ritenga utile produrre l’ulteriore documentazione prodotta ha solo scopo illustrativo di quanto espresso nella relazione e dovrà comunque essere da questa separata”. Dalla lettura della richiamata norma del disciplinare emerge, dunque, che l’offerta tecnica è compendiata nella relazione” prodotta dal concorrente, la quale si articola con riferimento a cinque punti, i quali costituiscono i criteri di valutazione delle offerte e di attribuzione dei punteggi tanto emerge chiaramente dall’articolo 15.1 del disciplinare, che regolamenta i criteri di aggiudicazione lotto 1 , 2 e 4 ”, con indicazione dei pesi, dei sub-pesi e dei relativi punteggi . Orbene, esaminando la relazione” prodotta dalla società I& amp B, compilata secondo quanto stabilito dal richiamato articolo 13B, si legge, nel paragrafo relativo a Caratteristiche di arredo dei locali e delle attrezzature destinati allo svolgimento del servizio”, quanto segue Caratteristiche allestimento ed arredi locali. Il progetto per il bar Edificio Stecca prevede delle opere murarie cartongesso atte a ricavare due zone una zona deposito per stoccaggio delle derrate alimentari e una zona Laboratorio 1, dove verrà posizionato un frigorifero 26 , un tavolo in acciaio 23 con sopra un forno a convenzione 25 , un’affettatrice 24 e un lavello 27 Laboratorio 2 posizionamento cappa di aspirazione 20 , sotto la quale verranno posti cucina a induzione 16 , fry top 17 e friggitrice 18 . Si intende dotare la struttura di forno pizza 19 , con tavolo pizza 21 e impastatrice 22 . Zona bar Qualora sorgessero cause ostative tali da impedire qualunque variazione da noi prevista, si potrebbero eventualmente impiegare le attrezzature già esistenti”. L’offerta della I& amp B si completa, poi, con la produzione di un elaborato progettuale, redatto sulla base della planimetria fornita dall’amministrazione, nella quale sono indicate le modifiche proposte, la destinazione d’uso degli spazi e l’allocazione in essi delle attrezzature che si utilizzeranno per il servizio. Osserva la Sezione che dalla documentazione così prodotta emerge una offerta che si compendia, in termini unitari, tanto nella articolazione dei locali messi a disposizione dell’Amministrazione quanto nello specifico uso che di essi si intende fare con la puntuale indicazione delle attrezzature offerte e della loro concreta allocazione. La specifica previsione della realizzazione e della utilizzazione del Laboratorio 2 è, dunque, componente essenziale dell’offerta così come prodotta, considerandosi che il locale è destinato ad uno specifico uso e nello stesso è prevista l’allocazione di impianti ed attrezzature che verranno utilizzati per lo svolgimento del servizio, così connotando le peculiarità di quest’ultimo. Per come risulta del resto dalla stessa formulazione dell’offerta, così come sopra descritta, la previsione del Laboratorio 2, contenente attrezzature analiticamente indicate, appartiene all’offerta della I& amp B e rientra nel criterio di valutazione previsto dal Disciplinare caratteristiche di arredo dei locali e delle attrezzature caratteristiche di allestimento ed arredi locali” art. 15.1 , onde non può ragionevolmente affermarsi che la realizzazione del Laboratorio 2 sia estranea all’offerta ed anche all’oggetto della valutazione. Ciò in quanto la realizzazione di tale Laboratorio rientra nelle caratteristiche di allestimento locali” ed, inoltre, perché il laboratorio è destinato ad ospitare specifiche attrezzature, analiticamente descritte e rappresentate, le quali attengono alle caratteristiche del servizio offerto e costituiscono parte integrante di esso. Orbene, le considerazioni sopra svolte rendono priva di rilievo la deduzione di parte appellante secondo cui l’offerta non avrebbe potuto essere esclusa in quanto solo parzialmente realizzabile. Invero, considerandosi la stretta relazione esistente tra modalità di utilizzo dei locali ed attrezzature impiegate nel servizio, la mancata considerazione del Laboratorio 2 avrebbe portato ad una modificazione dell’offerta, in quanto essa sarebbe stata presa in considerazione solo in parte, depurata da una componente che ne era oggetto qualificante in base alla formulazione operata dal concorrente. E tanto non può ritenersi ammissibile in quanto la suddetta sostanziale modificazione si sarebbe tradotta in violazione della par condicio dei concorrenti. D’altra parte, anche a volere non prendere in considerazione il Laboratorio 2, vi è da osservare che la mancata realizzazione dello stesso non incide semplicemente sulle modalità di utilizzo dei locali, ma anche sulle attrezzature proposte per il servizio e, dunque, sul servizio offerto. Invero, le diverse attrezzature che si prevedevano allocate nel Laboratorio 2 non avrebbero altra possibilità di collocazione. Tanto risulta sia dall’elaborato progettuale presentato sia dalla stessa articolazione dell’atto di appello della I& amp B pag.11 , laddove si afferma che il servizio offertopoteva e può essere agevolmente svolto anche a prescindere dal Laboratorio 2., atteso che il solo Laboratorio 1 è sufficiente a realizzare l’attività oggetto di Capitolato.Nel Laboratorio 1 sono infatti ubicati tutti i servizi e gli elettrodomestici a tal fine necessari forno, lavello, piano di lavoro in acciaio, frigorifero e affettatrice ” in tal modo riconoscendosi che la mancata realizzazione del Laboratorio 2 avrebbe comportato, altresì, il mancato utilizzo delle attrezzature, funzionali al servizio, che ivi erano state previste. D’altra parte, non viene in questa sede in discussione l’irrealizzabilità del servizio, ma l’irrealizzabilità di un’offerta che, per come formulata, si connota come unitaria e che, ove valutata depurandosene una sua componente, verrebbe inammissibilmente modificata. Non risulta, di poi, condivisibile l’argomentazione utilizzata dall’appellante principale I& amp B e dall’appellante incidentale Università secondo cui gli interventi strutturali non sarebbero oggetto di valutazione sulla base dei criteri fissati dal Disciplinare. Rileva, invero, la Sezione che nella vicenda in esame la creazione del Laboratorio 2 non sembra comportare interventi strutturali, considerandosi che questo viene realizzato nel medesimo ambiente ove prima era allocato un deposito basta al riguardo confrontare la planimetria fornita dall’Amministrazione con l’elaborato grafico prodotto a corredo dell’offerta . Dunque, a differenza di quanto avviene nel Laboratorio 1 per il quale però non vi è controversia , non vi sono modifiche strutturali” ma una nuova destinazione d’uso, pur se comportante opere che non sono di tipo strutturale”. Va, inoltre, considerato che l’utilizzo di un locale quale Laboratorio e la realizzazione dei relativi interventi, anche in termini di allocazione e realizzazione di impianti e attrezzature, costituisce attività che rientra nel concetto di allestimento” dei locali, il quale, a mente del richiamato art. 15.1. del Capitolato, costituisce un criterio di valutazione dell’offerta tecnica. Parimenti non può assegnarsi rilievo, ai fini di una diversa conclusione, al richiamo, operato dagli appellanti, all’articolo 6, punto 7 del capitolato speciale. La società I& amp B opera riferimento a tale disposizione per affermare che la irrealizzabilità del Laboratorio 2 avrebbe potuto comportare solo la non assentibilità delle relative opere ma non anche l’esclusione dell’offerta, mentre l’Università del Salento la invoca per dimostrare che la valutazione dell’intervento strutturale non attiene al momento della valutazione dell’offerta ma ad un momento successivo alla gara. Rileva la Sezione che il richiamato articolo 6 del Capitolato prevede, al punto 6, che Il Concessionario è tenuto a provvedere direttamente, installando a propria cura e spesa, gli ulteriori arredi ed attrezzature, come da progetto tecnico presentato in sede di offerta nonché gli altri beni occorrenti per lo svolgimento del servizio e alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria”. Dispone, poi, al successivo punto 7, che Nel caso in cui il concessionario intenda effettuare lavori di adeguamento e di allestimento dei locali, i relativi interventi potranno essere eseguiti a propria cura e spese, previa autorizzazione dell’Università, nel rispetto delle prescrizioni impartite dalla stessa nonché dell’ottenimento da parte delle competenti autorità delle eventuali autorizzazioni necessarie”. Ciò posto, ritiene il Collegio che il citato punto 7, così come declinato dall’articolo 6 del Capitolato, riferendosi al Concessionario e, dunque, al soggetto che si è aggiudicato la gara, disciplini lavori di adeguamento ed allestimento dei locali successivi alla instaurazione del rapporto contrattuale e non trovi, pertanto, diretta applicazione a quelli proposti in sede di offerta. D’altra parte, il punto 7, a differenza del precedente punto 6, non contiene riferimento alcuno all’offerta. La disposizione, di conseguenza, non può essere invocata per sostenere la non esclusione dell’offerta ma solo la non realizzabilità dei lavori nel caso in cui questi ultimi vengano proposti in sede di gara. Né è possibile desumere dalla disposizione che gli stessi non possano essere previsti in sede di offerta, qualora essi, nella prospettazione del concorrente, vadano a qualificare il servizio Bar, connotandone modalità di svolgimento e di gestione. Al contrario, costituendo essi in tale caso componente dell’offerta, la loro non realizzabilità ovvero il mancato assentimento in tale sede giustifica l’estromissione dell’offerta, la quale, diversamente opinando, verrebbe modificata in una sua componente essenziale proprio perché la realizzazione del Laboratorio con le specifiche attrezzature ivi previste qualifica il servizio così come proposto , con inammissibile violazione della par condicio. Può a questo punto passarsi all’esame delle ulteriori censure formulate con il ricorso principale di I& amp B e con il ricorso incidentale dell’Università del Salento. Con il secondo motivo la società I& amp B lamenta Violazione e/o falsa applicazione del principio di tassatività delle clausole di esclusione di cui all’articolo 46 comma 1 bis del d.lgs. numero 163/2006 violazione dell’articolo 13 B del disciplinare di gara violazione dell’articolo 6, p. 7, del Capitolato speciale erronea applicazione dei principi in materia di valutazione dell’offerta tecnica. Deduce in primo luogo che la sentenza, sancendo l’obbligo di esclusione in ragione della violazione di una norma inderogabile, avrebbe violato il principio della tassatività delle clausole di esclusione, giacché tale ragione di esclusione non è prevista né dalla lex specialis né dalla normativa di legge. Sottolinea che il lay out era facoltativo art. 13 b disciplinare ed era solo illustrativo della relazione, quindi non si poteva escludere in ragione della presentazione di un documento facoltativo. Aggiunge ancora che il bando non prevedeva migliorie allo stato dei luoghi, per cui se i luoghi erano solo i locali messi a disposizione dall’amministrazione, allora questa si sarebbe dovuta limitare a non considerare le proposte relative alla disposizione degli ambienti, ma non avrebbe potuto escludere l’offerta. Rileva ancora che la distribuzione dei locali non è stata oggetto di valutazione, non ha determinato l’attribuzione di punteggi ed è elemento che non incide sull’offerta economica con la conseguenza che, non trattandosi di elemento essenziale dell’offerta, le sue carenze non possono dar luogo ad esclusione ma solo alla mancata valutazione di tale parte. Tali doglianze vengono riprese nell’appello incidentale dell’Università, ove si evidenzia che la valutazione dell’offerta era stata effettuata sulla base dei criteri fissati dal Disciplinare, i quali in alcuna parte contemplano la valutazione di interventi strutturali agli ambienti, sottolineando che la valutazione dell’intervento strutturale proposto e la sua realizzabilità non attengono al momento della valutazione dell’offerta, ma ad un momento successivo alla gara. La società I& amp B, a sostegno della denunciata erroneità della sentenza di primo grado, evidenzia, poi, l’esistenza di carenze nella condotta della stazione appaltante, in presenza delle quali non poteva procedersi alla sua esclusione dalla gara. deduce al riguardo -che la planimetria dei locali allegata al disciplinare non ne riportava le altezze onde le stesse dovevano presumersi a norma -che il sopralluogo da essa compiuto era stato veloce ed effettuato a bar aperto, onde non vi erano le condizioni per rendersi conto della effettiva altezza dei locali che, infine, prevedendo l’art. 6 del capitolato che i lavori di adeguamento possono essere fatti previa autorizzazione dell’Università, l’amministrazione avrebbe dovuto previamente valutarne l’assentibilità, al limite non autorizzarli ma non avrebbe potuto escludere l’offerta. Le censure non sono meritevoli di favorevole considerazione. Quanto alla violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione, ritiene il Collegio che essa non sussista. Si è in precedenza detto che la realizzazione del Laboratorio 2 costituisce violazione della disposizione recata dalla norma di cui al punto 1.2.1.1. dell’Allegato 4 del decreto legislativo numero 81/08. Orbene, in assenza di autorizzazione in deroga e tenuto conto delle peculiarità, pure sopra illustrate, di tale deroga, l’offerta si connota per il mancato adempimento alle prescrizioni recate dadisposizioni di legge vigenti”, configurandosi in tal modo una delle cause di esclusione contemplate dall’articolo 46, comma 1 bis, del Codice, oltre a quella ricavabile dal combinato disposto degli articoli 8 e 2 del disciplinare di gara. Più sopra ci si è anche soffermati sulla composizione dell’offerta della società I& amp B per evidenziarne una connotazione unitaria, la quale rende l’allestimento del Laboratorio 2 elemento essenziale della stessa, in quanto funzionale alla allocazione di specifiche attrezzature connotanti e qualificanti il servizio Bar così come offerto. Né assume rilievo la circostanza che il bando non prevedeva migliorie dello stato dei luoghi, considerandosi che queste neppure venivano espressamente vietate e che l’offerta della I& amp B, formulata in conformità alle prescrizioni dell’art. 13B del disciplinare, contemplava l’allestimento del Laboratorio 2 quale locale destinato ad ospitare attrezzature ed attività funzionali al e, dunque, proprie del servizio Bar oggetto di offerta. D’altra parte, come si è innanzi sottolineato, le caratteristiche allestimentolocali” costituiscono criterio di valutazione previsto dall’articolo 15 del Disciplinare e, pertanto, non può ritenersi che la realizzazione del Laboratorio 2 non potesse essere proposto in sede di offerta e che comunque non dovesse essere valutato dall’Amministrazione. Da tanto deriva che non poteva farsi luogo ad una considerazione parcellizzata” dell’offerta, la quale si limitasse a non valutare tale specifico allestimento ma consentisse comunque la partecipazione a gara e la valutazione dell’offerta, derivando da ciò una inammissibile modificazione della stessa, non consentita in quanto violativa della par condicio. Sulla irrilevanza del richiamo all’articolo 6, punto 7 del capitolato si è pure detto in precedenza. Restano da esaminare le doglianze relative alle altre pretese carenze dell’Amministrazione, le quali – a dire dell’appellante non avrebbero potuto condurre alla esclusione della offerta di I& amp B. Anche tali censure sono prive di pregio. Quanto alla mancata indicazione, nella planimetria dei locali, delle altezze degli stessi, ritiene la Sezione che tale omissione non sia rilevante ai fini voluti dall’appellante. Si osserva, infatti, che l’articolo 13 del Disciplinare prevede, da parte dei concorrenti, la presentazione di un verbale o attestazionedal quale risulti l’effettuazione del sopralluogo obbligatorio dei locali indicati nel Capitolato Speciale d’Oneri ed indicati nella planimetriaverificando lo stato dell’edificio, le dimensioni dei locali, lo stato degli arredi e delle attrezzature eventualmente presenti”. Da quanto sopra emerge l’obbligo per il concorrente di effettuazione di un sopralluogo, finalizzato proprio ad una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi. Tale verifica può, dunque, dirsi funzionale anche alla redazione dell’offerta, onde incombeva sull’impresa l’onere di effettuare tale sopralluogo con la dovuta diligenza, in modo da poter modulare la propria offerta sulle concrete caratteristiche dei locali. Né può addursi a scusante che il sopralluogo sia stato veloce ed effettuato mentre il precedente affidatario del servizio era in attività. Risultano, invero, sul punto condivisibili le considerazioni rese dal Tribunale Amministrativo, laddove ha ritenuto l’insussistenza di alcun impedimento giuridico e fattuale ad un sopralluogo ponderato. Con la conseguenza che la controinteressata non potrà che imputare a se stessa la superficialità nell’ispezione dei locali sede dell’attività dedotta in concessione”. Sulla base delle considerazioni tutte sopra svolte deve ritenersi l’infondatezza dell’appello principale proposto da I& amp B Multiservice srl e dell’appello incidentale presentato dall’Università del Salento, che vanno di conseguenza rigettati. Tale rigetto è bastevole alla conferma della sentenza appellata, soddisfacendo l’interesse della ditta Lucatello Valeria al conseguimento del bene della vita sperato. Ritiene, peraltro, la Sezione di dover esaminare anche l’appello incidentale proposto da quest’ultima, diretto a censurare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha respinto gli altri motivi del ricorso di primo grado. Preme, peraltro, al Collegio sottolineare che l’esito della decisione sull’appello incidentale della ditta Lucatello non modifica comunque l’esito sostanziale del presente giudizio. In considerazione dell’avvenuto rigetto dell’appello principale di I& amp B e di quello incidentale dell’Università, resta in ogni caso fermo l’ annullamento dell’aggiudicazione della concessione ad I& amp B, disposta dal giudice di primo grado. La reiezione dell’appello incidentale, invero, lascerebbe comunque ferma la decisione demolitoria del Tribunale il suo accoglimento, invece, evidenzierebbe ulteriori ragioni di illegittimità del provvedimento di aggiudicazione, ma in ogni caso nulla aggiungerebbe alla portata dispositiva del dictum giurisdizionale del Tribunale. Occorre, inoltre, preliminarmente esaminare l’istanza proposta dalla I& amp B Multiservice nella memoria depositata il 5-4-2016. Essa evidenzia che l’obbligo di indicare gli oneri di sicurezza interna è diventato oggetto di un ampio dibattito giurisprudenziale che ha nuovamente coinvolto l’Adunanza Plenaria oltre che la Corte di Giustizia UE ordinanze di rimessione alla CGUE del CGA numero 1/2015, del Tar Piemonte numero 1745/15, del TAR Molise numero 16/16 e ordinanza di rimessione alla Plenaria numero 1090/16 da parte della V Sezione di codesto ecc.mo Consiglio . E’ quindi necessario ed opportuno sollevare anche in questa sede il dubbio di compatibilità con il diritto comunitario dell’obbligo di indicazione degli oneri di sicurezza interna ovvero l’opportunità, ove tale questione risulti rilevante ai fini del decidere, di sospendere il presente giudizio in attesa che si pronuncino gli organi giurisdizionali superiori investiti della questione”. La Sezione non ritiene accoglibile la proposta istanza per le seguenti ragioni -la dedotta questione di compatibilità comunitaria non è rilevante e decisiva ai fini della definizione del presente giudizio, atteso che, come si è sopra visto, la conferma della decisione di annullamento dell’aggiudicazione pronunciata dal Tribunale Amministrativo già deriva dall’avvenuta reiezione dell’appello principale di I& amp B e di quello incidentale dell’Università del Salento -la suddetta questione di compatibilità concerne un obbligo di indicazione degli oneri di sicurezza nascente dalla legge, mentre nella vicenda in esame, come appresso si vedrà, l’obbligo discende dalle previsioni della lex specialis di gara, la quale non è stata impugnata sul punto, onde è atto amministrativo efficace e consolidato. Ciò premesso e venendo alla disamina del gravame, con il primo motivo del ricorso incidentale la ditta Lucatello censura la sentenza di prime cure nella parte in cui ha respinto il motivo con il quale si lamentava la mancata indicazione, nell’offerta economica di I& amp B, degli oneri di sicurezza. Ne deduce in primo luogo l’erroneità in quanto l’obbligo di esclusione per mancata indicazione degli oneri di sicurezza non discende dal Codice degli Appalti, ma dalla lex specialis di gara. In particolare, il Disciplinare prevede, all’articolo 2, comma 2, che la concessione è regolata, tra l’altro, dalla normativa in materia di sicurezza di cui al d.lgs. numero 81/2008, il cui articolo 26 prevede tale obbligo. Di poi, esso discenderebbe direttamente dallo stesso Disciplinare ed, in particolare, dalle previsioni degli articoli 13c e 15.1. L’esclusione dell’impresa che tali oneri non abbia indicato conseguirebbe, poi, dall’articolo 8 del Disciplinare, il quale contempla la nullità delle offerte che contengano condizioni diverse e/o non conformi anche ad una sola delle modalità di partecipazione da esso stabilite. Lamenta ancora l’erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui afferma che la mancata indicazione degli oneri di sicurezza avrebbe dovuto portare l’Amministrazione all’attivazione del soccorso istruttorio. Ritiene, invero, la non praticabilità di tale rimedio in quanto l’indicazione degli oneri è elemento essenziale dell’offerta e, pertanto, la sua mancanza determina incertezza assoluta sul contenuto dell’offerta, che non può essere integrato, vertendosi in ipotesi di offerta dal contenuto inizialmente carente di un suo elemento essenziale. Il motivo è fondato. La sentenza di primo grado così motiva sul punto. Rileva il Collegio che la controinteressata ha presentato la propria domanda secondo le previsioni dell’articolo 13.c del Disciplinare Plichi offerta economica , il quale stabilisce che L’offerta dovrà essere redatta utilizzando il modulo offerta appositamente predisposto dalla stazione appaltante, riempiendo gli appositi spazicon indicazione degli oneri di sicurezza”.Orbene, ad onta di tale ultima specificazione, il modello predisposto dall’Amministrazione cfr. Docomma numero 3 prodotto dalla controinteressata non contiene la voce relativa ai costi della sicurezza, sicché per un elementare principio di coerenza e di tutela dell’affidamento non può in alcun modo applicarsi una sanzione – e in particolare quella dell’esclusione dalla gara – all’offerente che si sia totalmente adeguato alle indicazioni contenute in atti della stazione appaltante. Peraltro, qualora la suddetta documentazione fosse stata carente sotto il profilo dell’indicazione dei costi della sicurezza la qual cosa va tuttavia esclusa, per le ragioni or ora esposte , l’Amministrazione, lungi dall’escludere la controinteressata dalla gara, avrebbe dovuto fare uso del proprio potere/dovere di soccorso istruttorio, oggi reso più ampio dalle previsioni di cui agli articolo 38 co. 2 bis e 46 co.1-ter cod. appalti, e assegnare un termine per la regolarizzazione della propria offerta. Alla luce di tali considerazioni , il primo motivo di gravame è infondato, e deve pertanto essere rigettato”. La Sezione non condivide la determinazione reiettiva del Tribunale per le considerazioni che di seguito si espongono. Osserva in primo luogo il Collegio che l’obbligo di indicazione, nell’offerta economica, degli oneri di sicurezza deriva dalla lex specialis di gara, rilevandosi in proposito un auto-vincolo dell’Amministrazione. L’articolo 13C del Disciplinare di gara il quale, in base all’articolo 2, costituisce integrazione all’avviso di gara e al capitolato speciale d’oneri relativamente alla procedura di gara, ai requisiti e modalità di partecipazione, alla documentazione da presentare, alle modalità di presentazione e compilazione dell’offerta e, più in generale, a tutte le condizioni della procedura” regolamenta la presentazione dell’offerta economica. In particolare, esso prevede che l’offerta dovrà essere redatta utilizzando il modulo-offerta appositamente predisposto dalla stazione appaltante, riempiendo gli appositi spazi, con l’indicazione corrispettivo annuo di gestione offerto con indicazione oneri di sicurezza ”. L’utilizzo dell’inciso dovrà” rivela il carattere cogente della disposizione e, dunque, l’esistenza di uno specifico obbligo del concorrente anche con riferimento alla indicazione degli oneri di sicurezza. Quanto sopra trova ulteriore conferma nel successivo articolo 15.1 , il quale, nel disciplinare i criteri di aggiudicazione, indica alla lettera a la percentuale al rialzo sul canone annuale di concessione importo oneri di sicurezza escluso max 45 punti su 100”. Dalla richiamata disposizione si evince che l’indicazione degli oneri di sicurezza è necessaria alla valutazione dell’offerta, considerandosi che la sua specificazione necessita per la corretta valutazione della percentuale al rialzo sul canone di concessione, elemento in relazione al quale non deve tenersi conto dell’importo degli oneri di sicurezza. Ritiene, pertanto, la Sezione che la suddetta disposizione non solo confermi l’esistenza di un obbligo del concorrente, derivante dalla lex specialis di gara, di indicazione degli oneri di sicurezza, ma denoti altresì il carattere di tale indicazione in termini di componente essenziale dell’offerta, considerate la finalità dell’istituto e la rilevanza che l’indicazione assume ai fini della corretta valutazione dell’offerta. Le considerazioni tutte sopra svolte consentono, pertanto, di affermare la non condivisibilità della sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto il primo motivo del ricorso di primo grado. Quanto alla prima affermazione contenuta in sentenza relativa alla inapplicabilità della sanzione espulsiva, a cagione del principio di coerenza e tutela dell’affidamento, per difetto, nel modulo/offerta predisposto dalla S.A., di una specifica voce relativa ai costi della sicurezza – va evidenziato che la suddetta mancanza non escludeva affatto la sussistenza dell’obbligo, atteso il chiaro ed inequivoco tenore delle disposizioni del Disciplinare di gara sul punto. La mancanza di una specifica casella all’uopo predisposta sul modulo non poteva, inoltre, a giudizio del Collegio, generare neppure dubbi in ordine all’esistenza di tale obbligo di indicazione in sede di offerta, risultando lo stesso determinato in modo estremamente chiaro e comprensibile nelle norme regolatrici della procedura di gara, contenute nel Disciplinare. Invero, nella stessa corretta lettura dell’articolo 13C del Disciplinare, l’indicazione degli oneri di sicurezza non può essere, in termini necessari, correlata e condizionata alla esistenza di un apposito spazio” nel modulo predisposto dall’amministrazione. La norma prevede che l’offerta venga redatta utilizzando il modello predisposto dalla stazione appaltante e riempiendo gli appositi spazi, ma l’indicazione dei costi della sicurezza è un adempimento che non è direttamente correlato alla esistenza di uno specifico spazio ad esso riservato. D’altra parte, la disposizione, nella individuazione degli elementi da indicare, contempla, alla lettera a , il corrispettivo annuo di gestione con indicazione oneri di sicurezza”, con una previsione unitaria corrispettivo con indicazione oneri , la quale giustifica la mancanza di uno specifico ed autonomo spazio da destinare agli oneri di sicurezza, essendo a tale indicazione deputato lo stesso spazio riservato al corrispettivo di gestione . Non può, pertanto, sottacersi che l’indicazione dei costi di sicurezza ben avrebbe potuto essere apposta sul modulo offerta, a prescindere dall’esistenza di un apposito spazio all’uopo espressamente destinato, ovvero essere resa con separata dichiarazione ma pur sempre in sede di presentazione dell’offerta economica. Va, invero, osservato che il modulo-offerta si connota semplicemente per la mancanza di uno spazio espressamente indicato come destinato alla specificazione dei costi di sicurezza, ma non reca elementi, di segno positivo, che lascino ritenere la non dovutezza di tale indicazione. Orbene, tale circostanza, valutata in uno alla inequivoca specificazione dell’obbligo nelle norme del Disciplinare, esclude la possibilità di dubbi sull’esistenza dello stesso e, dunque, impedisce di configurare un situazione di ragionevole affidamento in capo al concorrente. Venendo ora all’esame dell’altra argomentazione spesa dal Tribunale, relativa alla praticabilità nella specie del soccorso istruttorio, la Sezione ne rileva la non condivisibilità. Si è più sopra detto che l’omessa indicazione degli oneri di sicurezza configura mancanza di un elemento essenziale dell’offerta, che ne determina incertezza assoluta sul contenuto situazione questa che non consente l’attivazione del soccorso istruttorio e giustifica l’estromissione del concorrente, ai sensi dell’articolo 46 del Codice. D’altra parte, la sanzione espulsiva risulta ricavabile dalla stessa lex specialis di gara, laddove l’articolo 8 del Disciplinare dipone che saranno ritenute nulle le offerte che conterranno condizioni non conformi alle caratteristiche tecnico-funzionali indicate o comunque diverse e/o non conformi anche ad una sola delle modalità di partecipazione stabilite nel presente disciplinare, nel capitolato speciale di appalto e nelle specifiche tecniche”. Sulla base delle considerazioni tutte sopra svolte risulta, pertanto, fondato il primo motivo del ricorso incidentale proposto dalla ditta Lucatello Valeria. L’accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale, in quanto sufficiente a reggere l’illegittimità dell’aggiudicazione disposta dall’Amministrazione in favore di I& amp B, giustifica l’assorbimento dell’esame degli ulteriori motivi. Il ricorso incidentale proposto dalla ditta Lucatello Valeria è, pertanto, meritevole di accoglimento. Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 numero 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 numero 7663 . Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Le spese del grado possono essere integralmente compensate tra le parti costituite, in considerazione della novità e della complessità delle questioni trattate. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Sesta definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, così provvede rigetta l’appello principale proposto da I& amp B Multiservice srl e l’appello incidentale proposto dall’Università del Salento accoglie l’appello incidentale della ditta Lucatello Valeria. Spese del grado compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.