Manifestazioni locali: gli ispettori INPS vigilano sul corretto rapporto di lavoro

Legittima la richiesta della società interessata di ottenere copia dei verbali relativi alle prove testimoniali se il personale non ha più alcun rapporto con la società in questione.

Lo ha affermato il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1835/16, depositata il 6 maggio. Perugia, Eurochocolate. In esito agli accessi effettuati presso la manifestazione Eurochocolate 2012 gli ispettori dell'INPS avevano rilevato che i contratti di prestazione d’opera occasionale di 851 lavoratori impiegati nella suddetta manifestazione da parte di una società dovevano ritenersi non genuini con conseguente applicazione delle disposizioni operanti in materia a fronte dell’asserita esistenza di una serie di indici idonei ad inquadrare i rapporti di collaborazione nell’ambito della disciplina del lavoro subordinato di cui agli artt. 2094 e ss. c.c In particolare, gli ispettori avrebbero individuato i seguenti indici rivelatori della natura subordinata dei rapporti di lavoro con riguardo ai lavoratori impiegati nella manifestazione a dovevano garantire la loro presenza a tempo pieno senza poter autodeterminare l’orario e le modalità del lavoro b dovevano firmare i fogli-presenza in entrata e in uscita nelle mani dei responsabili dell'organizzazione c erano dettagliatamente e meticolosamente inseriti nell’organizzazione aziendale della ditta, appositamente creata per la gestione della manifestazione e gerarchicamente strutturata con responsabili di tipo A”, cui dovevano rapportarsi responsabili di tipo B”, ai quali dovevano rapportarsi i cassieri, i venditori, gli special e i facchini d erano sostituiti, in caso di assenza dell’intera giornata, ad opera dell’organizzazione che rapportava il corrispettivo in denaro per le ore non lavorate f erano retribuiti con compenso a tempo” collegato alla loro presenza sul luogo di lavoro g la struttura in cui erano inseriti non aveva carattere imprenditoriale ne sosteneva rischio d’impresa h erano forniti di vestiario da utilizzare per la promozione dei prodotti i erano inseriti in un sistema ove mancava qualsiasi dotazione organizzativa produttiva o fornita di un minimo di know how tale da giustificare l’autonomia della prestazione. In sostanza, dall’insieme dei suddetti presupposti emergeva l’esistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, nonostante fossero stati posti in essere contratti di prestazione occasionale ex art. 2222 c.c. con l’unico intento di eludere la normativa generale vigente in ordine alla costituzione di rapporti di lavoro subordinato. Bilanciamento tra accesso e riservatezza. Alla ricezione delle contestazioni da parte dell'INPS la società in questione ha chiesto alla direzione territoriale del lavoro di prendere visione ed estrarre copia di diversi documenti, tra i quali i verbali relativi alle prove testimoniali acquisite nel corso dell’attività ispettiva menzionate nel verbale unico documentazione inerente alla selezione dei lavoratori coinvolti nella manifestazione Eurochocolate e ogni altro verbale, atto e/o documento prodotto e/o acquisito nel corso degli accertamenti che hanno condotto all’adozione del verbale unico. A sostegno della richiesta, la ricorrente rilevava l'evidenza che la conoscenza del contenuto delle testimonianze fosse necessaria per consentire il diritto di difesa, degli interessi della richiedente. Al silenzio diniego maturato sull'istanza di accesso la società in questione impugnava lo stesso davanti al Tar che, tuttavia, respingeva il ricorso in forza del fatto che, in disparte l’esigenza di tutela della riservatezza volta ad evitare potenziali azioni discriminatorie, pressioni indebite o ritorsioni, astrattamente possibili da parte del datore di lavoro in caso di dichiarazioni rese in sede di verbale ispettivo, la natura dell’accesso difensivo quale controlimite” ai casi di esclusione del diritto di accesso di cui all’art. 24 della l. n. 241/1990, comporta che la sua applicazione nell’estensione massima consentita, debba essere ristretta ai soli casi dei documenti e non esteso ai nominativi dei soggetti ivi menzionati o le cui dichiarazioni hanno concorso alla formazione del documento oggetto di ostensione. Di parere opposto, invece, è stato il Consiglio di Stato il quale ha osservato che tutti i lavoratori impiegati presso la manifestazione e coinvolti nella vicenda e che hanno reso le loro dichiarazioni ai funzionari ispettivi sono cessati al termine della manifestazione medesima avvenuto il 28 ottobre 2012 e che non risultano essere stati successivamente instaurati con i medesimi lavoratori rapporti di lavoro subordinato o parasubordinato. In tale contesto, non esistendo più un rapporto di lavoro in atto, e considerato anche che le dichiarazioni controverse risalgono a più di tre anni fa, non risulta giustificato invocare la prevalenza delle esigenze di riservatezza del lavoratore rispetto al diritto di difesa di chi ha presentato la richiesta di accesso. Tale prevalenza non può fondarsi né sul d.m. n. 757/1994 atteso che l’art. 3 del medesimo d.m. nel disciplinare la durata del divieto di accesso lo delimita finché perduri il rapporto di lavoro , né sull’art. 8 dello Statuto dei lavoratori, che pure si applica, come emerge dal suo tenore letterale, o in fase di assunzione o durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, ma non quando esso sia cessato. L’assenza di un rapporto di lavoro attuale rende, pertanto, il bilanciamento tra accesso e riservatezza sottoposto alla regola generale desumibile dall’art. 24, comma 7, l. n. 241/1990 che segna la prevalenza dell’accesso strumentale all’esercizio del diritto di difesa.

Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 5 – 6 maggio 2016, n. 1835 Presidente Santoro – Estensore Giovagnoli Fatto e diritto 1. L’appello merita accoglimento, non potendo trovare applicazione al caso di specie il pur condivisibile principio di diritto espresso da questo Consiglio di Stato con la sentenza n. 863 del 2014 2. In particolare, nella fattispecie oggetto del presente giudizio non vi sono più rapporti di lavoro in atto tra i lavoratori che hanno reso le dichiarazioni raccolte in sede ispettiva e la società che ha chiesto l’accesso ai relativi verbali. Risultano, infatti, pacifiche in quando specificamente dedotto dalla società appellante e non contestato dall’Amministrazione appellata le seguenti circostanze di fatto - le dichiarazioni di cui si controverte sono state rese in occasione di accessi ispettivi compiuti da funzionari della Direzione Territoriale del Lavoro di Perugia in occasione della manifestazione denominata Eurochoccolate 2012 - tutti i lavoratori impiegati presso la manifestazione e coinvolti nella vicenda che qui rileva e che hanno reso le loro dichiarazioni ai funzionari ispettivi sono cessati al termine della manifestazione medesima avvenuto il 28 ottobre 2012 - non risultano essere stati successivamente instaurati con i medesimi lavoratori rapporti di lavoro subordinato o parasubordinato. 3. In tale contesto, non esistendo più un rapporto di lavoro in atto, e considerato anche che le dichiarazioni controverse risalgono a più di tre anni fa, non risulta giustificato invocare la prevalenza delle esigenze di riservatezza del lavoratore rispetto al diritto di difesa di chi ha presentato la richiesta di accesso. Tale prevalenza non può fondarsi né sul d.m. 757/1994 atteso che l’art. 3 del medesimo d.m. nel disciplinare la durata del divieto di accesso lo delimita finché perduri il rapporto di lavoro , né sull’art. 8 dello Statuto dei lavoratori, che pure si applica, come emerge dal suo tenore letterale, o in fase di assunzione o durante o svolgimento del rapporto di lavoro, ma non quando esso sia cessato. L’assenza di un rapporto di lavoro attuale rende, pertanto, il bilanciamento tra accesso e riservatezza sottoposto alla regola generale desumibile dall’art. 24, comma 7, legge n. 241 del 1990 che segna la prevalenza dell’accesso strumentale al’esercizio del diritto di difesa. Va aggiunto che nel caso di specie in cui si fa questione dell’accesso ai nominativi dei lavoratori che hanno reso le dichiarazioni non vengono in rilievo dati sensibili o giudiziari ma semplicemente dati personali non vi era quindi l’onere in capo alla società istante di provare l’indispensabilità dell’accesso ai fini della difesa giudizio. 4. Risulta, a maggior ragione, privo di giustificazione l’oscuramento dei nominativi di quei soggetti non sentiti dai funzionari ispettivi, ma identificati nelle dichiarazioni rese dai lavoratori sentiti come persone aventi un ruolo di coordinamento e di controllo. Rispetto a questi ultimi che non hanno reso le dichiarazioni dilatorie” non sussiste alcun pericolo di ritorsione da parte del datore di lavoro. 5. L’appello in conclusione deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, deve ordinarsi l’ostensione integrale dei documenti richiesti. 6. La parziale novità della questione giustifica la compensazione delle spese di lite. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Sesta , definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, ordina l’ostensione della documentazione richiesta senza oscuramenti. Spese del doppio grado compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.