Sulla decorrenza del triennio a piedi non può decidere il TAR

La revoca della patente disposta dal Prefetto all'esito del giudizio penale per guida alterata rappresenta un mero atto di esecuzione di una sanzione accessoria disposta dal giudice, senza profili di discrezionalità amministrativa.

La revoca della patente disposta dal Prefetto all'esito del giudizio penale per guida alterata rappresenta un mero atto di esecuzione di una sanzione accessoria disposta dal giudice, senza profili di discrezionalità amministrativa. Per questo motivo la competenza a giudicare sull'effettivo periodo di durata della sanzione spetta al giudice ordinario. Lo ha chiarito il TAR Emilia-Romagna, sez. I, con la sentenza n. 500 del 6 maggio 2016. Con l'ultima corposa riforma del codice della strada introdotta dalla legge n. 120/2010 è stato inserito un nuovo comma 3- ter all’art. 219 il quale specifica che quando la revoca della patente è disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186- bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di 3 anni dalla data di accertamento del reato. Questa indicazione ha creato difficoltà applicative perché alcuni giudici ritengono che il termine accertamento del reato” sia riferito al momento del controllo stradale mentre il Ministero dei Trasporti ha disposto diversamente. Accertamento del reato” Secondo l’organo tecnico centrale che si è espresso ripetutamente assieme al Viminale sulla delicata questione la data di accertamento del reato, da cui decorre il triennio per poter riottenere il titolo abilitativo alla guida, va intesa con riguardo al passaggio in giudicato della sentenza penale e non già con riferimento al momento in cui l’organo accertatore contesta l’infrazione. Il controllo della polizia stradale in buona sostanza segna il mero avvio della fase procedimentale, il cui esito sarà determinato dalla pronuncia del giudice penale e dal successivo passaggio in giudicato della stessa. In pratica, il termine da cui far decorrere il triennio per conseguire una nuova patente è quello rappresentato dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel caso esaminato dal collegio un automobilista è stato trovato in stato di ebbrezza il 4 agosto 2011. All'accertamento della violazione è seguita la sentenza di condanna, il 30 aprile 2014. Il 3 febbraio 2016, a distanza di oltre 4 anni dal momento dell'accertamento della guida alterata, la motorizzazione ha rigettato l'istanza di ammissione per sostenere una nuova patente di guida evidenziando che la prefettura, a seguito della sentenza di condanna, ha disposto l'impossibilità di conseguire una nuova licenza prima del 14 giugno 2017. Contro questa determinazione l'interessato ha proposto ricorso al TAR che però ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione. Secondo un orientamento giurisprudenziale che il collegio condivide, specifica infatti la sentenza, allorché la revoca prefettizia della patente di guida costituisca mero atto di esecuzione di una sanzione accessoria disposta con il decreto penale di condanna e la controversia si incentri sulla concreta individuazione degli effetti della sanzione quanto al periodo ostativo di tre anni previsto dalle legge art. 219, comma 3- ter , cod. strada la posizione azionata dal privato assume i caratteri del diritto soggettivo perché non si correla a poteri discrezionali/autoritativi dell’amministrazione, sicché la cognizione della questione spetta al giudice ordinario . La palla ora passa al giudice di pace ma intanto il tempo passa e lo sfortunato automobilista continua a circolare a piedi.

TAR Emilia Romagna, sez. I, sentenza 4 – 6 maggio 2016, n. 500 Presidente Di Nunzio – Estensore De Carlo Fatto e diritto Considerato che, in ragione dell’intervenuta condanna penale del ricorrente per guida in stato di ebbrezza e della contestuale irrogazione della sanzione accessoria della revoca della patente di guida v. sentenza in data 30 aprile 2014 del Tribunale di Ravenna , con provvedimento del 10 novembre 2014 la Prefettura di Ravenna dava esecuzione alla pronuncia del giudice penale e, ai sensi degli artt. 128, 219 comma 3-ter e 224 Cod. Strada, disponeva che la patente di guida intestata al Sig. L. F. è revocata dalla data di notifica del presente provvedimento. Una nuova patente di guida potrà essere conseguita dall’interessato dal 14/06/2017 3 anni dall’esecutività della sentenza ” che avverso tale atto ha proposto impugnativa il ricorrente, lamentando che non si sia fatto decorrere il triennio ostativo dalla data di accertamento amministrativo del fatto penalmente rilevante 4 agosto 2011 , e dolendosi altresì della circostanza che non si sia tenuto conto della già intervenuta completa applicazione della sanzione in ragione della sospensione del titolo protrattasi per un anno, censurando infine il difetto di motivazione circa i suindicati profili Ritenuto che, secondo un orientamento giurisprudenziale che il Collegio condivide, allorché la revoca prefettizia della patente di guida costituisca mero atto di esecuzione di una sanzione accessoria disposta con il decreto penale di condanna e la controversia si incentri sulla concreta individuazione degli effetti della sanzione quanto al periodo ostativo di tre anni previsto dalle legge art. 219, comma 3-ter, Cod. Strada la posizione azionata dal privato assume i caratteri del diritto soggettivo perché non si correla a poteri discrezionali/autoritativi dell’Amministrazione, sicché la cognizione della questione spetta al giudice ordinario secondo i comuni canoni sul riparto della giurisdizione v., tra le altre, TAR Lazio, Sez. III, 5 marzo 2015 n. 3817 v. anche Cons. Stato, Sez. I, 29 dicembre 2015 n. 3666 e TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, 3 agosto 2015 n. 1056, e da ultimo Cons. Stato, Sez. III, 25 gennaio 2016 n. 235 che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo Considerato, in definitiva, che – stante la sussistenza dei presupposti di legge – la Sezione può decidere con sentenza in forma semplificata”, ai sensi dell’art. 60 cod.proc.amm. che nel corso della Camera di Consiglio il Collegio ha avvertito i presenti dell’eventualità di definizione del giudizio nel merito e ha altresì dato loro avviso, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod.proc.amm., che – in relazione alla sua verosimile estraneità all’ambito della giurisdizione del giudice amministrativo – avrebbe potuto essere adottata una pronuncia di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione che, a fronte di precedenti giurisprudenziali non univoci, le spese di lite possono essere compensate P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, salva la riproposizione della questione innanzi al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.