Una rissa non fa chiudere la discoteca

E' illegittimo il provvedimento del Questore che ordina la sospensione per la durata di giorni 15 della discoteca, ai sensi dell'art. 100 del testo unico di pubblica sicurezza, a seguito di un grave episodio, ovvero l’aggressione ai danni di un avventore.

Ad affermarlo il Consiglio di Stato nella sentenza n. 1752/16, depositata il 4 maggio. Sospensione dell’esercizio. La formulazione letterale e la ratio dell’art. 100 TULPS lasciano, infatti, ritenere che un singolo episodio, non caratterizzato da particolare grave violenza o allarme sociale, non sia sufficiente a rappresentare il legittimo presupposto della sospensione dell’esercizio, sotto alcuna delle ipotesi considerate dalla norma. La misura cautelare di pubblica sicurezza può intervenire in caso di tumulti o gravi disordini , ovvero qualora il locale sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o, comunque, se il comportamento costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini Il legittimo presupposto. Ciò richiede, ad avviso del Collegio, o il ricorrere di plurimi episodi tumultuosi connotati da gravità oppure un comportamento comportante un pericolo per la sicurezza dei cittadini anche quest’ultima ipotesi, nel contesto complessivo della previsione normativa, deve necessariamente rivestire carattere di gravità e allarme per la collettività tale da connotarsi per la pericolosità per la pubblica sicurezza. Nel caso specifico, posto all'attenzione della Sezione, il provvedimento si fondava sulla constatazione che un giovane avventore era stato aggredito e ferito all’interno della discoteca da uno sconosciuto che lo aveva colpito al capo con una bottiglia di vetro e sulla notizia che al pronto soccorso dell’ospedale in orario diverso era segnalato l’accesso di due persone ferite da arma bianca da informazioni assunte, un giovane era stato ferito all’interno del locale mentre l’altro nei pressi del medesimo esercizio . Fatti questi, comunque, che - contrariamente alla decisione del giudice di primo grado, per le loro oggettive caratteristiche, e poste a base del provvedimento non giustificavano l’adozione della misura cautelativa ai danni dell’esercizio.

Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 3 marzo – 4 maggio 2016, n. 1752 Presidente Lipari – Estensore Puliatti Considerato in fatto e diritto quanto segue 1.- L’appello merita accoglimento. 2.- Con provvedimento prot. Div. P.A.S. cat. 11^A del 04.11.2015, il Questore della Provincia di Salerno ha ordinato la sospensione per la durata di giorni 15 dell'attività esercitata nel locale denominato -OMISSIS-, ex art. 100 TULPS, a seguito di un grave episodio l’aggressione ai danni di un avventore , verificatosi nella notte del 1° novembre 2015. 3. - A seguito di ricorso al TAR competente, è stata adottata la sentenza in epigrafe che ha ritenuto infondate le ragioni della società ricorrente. Il provvedimento sarebbe stato, infatti, adottato nell’esercizio di poteri prettamente cautelari e finalizzati alla tutela dell’ordine pubblico e risulterebbe giustificato dall’aggressione ai danni di un avventore, accertata all’interno del locale nella notte del 1 novembre 2015, nonchè dall’ulteriore circostanza, rilevata dall’Amministrazione in data 27.6.2015, che il personale addetto alla vigilanza del locale non risultava iscritto nell’apposito elenco prefettizio, la quale circostanza, seppur non riconducibile ai presupposti di cui all’art 100 TULPS, costituirebbe, comunque, un elemento di cui tenere conto ai fini del giudizio di affidabilità della ricorrente. 4. - Con l’appello in esame si deduce l’erroneità della sentenza, oltre che per violazione degli artt. 3 e 7 della l. 241/1990, anche per violazione dell’art. 100 TULPS, per difetto di motivazione e per irragionevolezza dell’applicazione della sanzione nella misura massima. Il provvedimento, in definitiva, fa leva su un unico e isolato episodio e non su episodi plurimi e gravi , episodio in cui non si evidenzia qualsivoglia responsabilità del gestore, nonché sull’esito di un controllo, effettuato ben cinque mesi prima, in cui sarebbe stata riscontrata la presenza nel locale del personale non iscritto nel registro prefettizio, circostanza però del tutto in conferente ai fini dell’applicazione dell’art. 100 TULPS. 5.- Il Collegio ritiene fondata l’assorbente censura con cui si lamenta la violazione dell’art. 100 TULPS. La formulazione letterale e la ratio dell’art. 100 TULSP lasciano ritenere che un singolo episodio, non caratterizzato da particolare grave violenza o allarme sociale, non sia sufficiente a rappresentare il legittimo presupposto della sospensione dell’esercizio, sotto alcuna delle ipotesi considerate dalla norma. La misura cautelare di pubblica sicurezza può intervenire in caso di tumulti o gravi disordini”, ovvero qualora il locale sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose” o, comunque, se il comportamento costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini Si richiede, ad avviso del Collegio, o il ricorrere di plurimi episodi tumultuosi connotati da gravità oppure un comportamento comportante un pericolo per la sicurezza dei cittadini” anche quest’ultima ipotesi, nel contesto complessivo della previsione normativa, deve necessariamente rivestire carattere di gravità e allarme per la collettività tale da connotarsi per la pericolosità per la pubblica sicurezza. Nella specie, il provvedimento si fonda sulla constatazione che un giovane avventore era stato aggredito e ferito all’interno della discoteca da uno sconosciuto che lo aveva colpito al capo con una bottiglia di vetro” e sulla notizia che al pronto soccorso dell’ospedale in orario diverso era segnalato l’accesso di due persone ferite da arma bianca da informazioni assunte, un giovane era stato ferito all’interno del locale -OMISSIS-, mentre l’altro nei pressi del medesimo esercizio . Ritiene, in definitiva, il Collegio che, per le sue oggettive caratteristiche, l’accertamento posto a base del provvedimento non giustifichi l’adozione della misura cautelativa ai danni dell’esercizio. Tuttavia, è opportuno precisare che l’adozione del provvedimento non è imputabile a colpa dell’Amministrazione, essendo, nella specie, l’adozione della misura preventiva ragionevolmente indotta anche dagli accertamenti pregressi, riguardanti l’impiego quali addetti alla sicurezza del locale di soggetti non iscritti nell’apposito registro prefettizio, alcuni annoveranti precedenti di polizia per reati gravi. Su tale ultimo punto, peraltro, nulla deduce in contrario la ricorrente. 6. - In conclusione, l’appello va accolto e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, va annullato il provvedimento impugnato col ricorso introduttivo. 7. - Le spese di giudizio si compensano tra le parti, attesa la peculiarità della vicenda. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all'oscuramento delle generalità degli altri dati identificativi dell’appellante manda alla Segreteria di procedere all'annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.