Google Earth non può costituire un vincolo paesaggistico rafforzato

Vengono chiariti - in materia di applicazione di vincoli paesaggistici – il ruolo e gli effetti delle nuove tecnologie in rapporto al procedimento amministrativo di autorizzazione paesaggistica.

Di questo si è occupato il TAR di Brescia, con la sentenza n. 270/16, depositata il 4 aprile. Riassunto della vicenda esaminata dal Tribunale Amministrativo. Il diniego dell’autorizzazione paesaggistica ai lavori di recupero di un sottotetto per visibilità dello stesso mediante satelliti. Con la interessante sentenza 4 aprile 2016, n. 270 il Tribunale Amministrativo di Brescia ha chiarito – in materia di applicazione di vincoli paesaggistici – il ruolo e gli effetti delle nuove tecnologie in rapporto al procedimento amministrativo di autorizzazione paesaggistica. Di seguito, sinteticamente, la vicenda di cui si è occupato il TAR. I ricorrenti richiedevano al Comune di Brescia l’autorizzazione paesistica per un intervento di recupero di un sottotetto in un edificio di loro proprietà situato in un’area gravata dal vincolo paesistico posto dal d.m. 7 maggio 1952 in quanto l’area tutelata costituisce un punto di vista accessibile al pubblico dal quale si gode la veduta delle colline dei Ronchi, di grande effetto panoramico . La Commissione comunale per il paesaggio esprimeva parere favorevole, al contrario della Soprintendenza che negava l’autorizzazione con parere vincolante negativo ai sensi dell’art. 146, comma 5, del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 motivando con la visibilità dell’innovazione dai percorsi pedonali e carrabili, e in particolare dalla collina sovrastante, e sottolineando che non sarebbe comunque possibile escludere la visione mediante satelliti, accessibile da ogni parte del pianeta . In sostanza, posto che a per paesaggio l’art. 131 del d.lgs. n. 42/2004 recante il Codice dei Beni Culturali e del paesaggio intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni b il successivo art. 136 include nella definizione specifica anche le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze c il successivo art. 146 impone ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili in aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge il divieto di introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione in assenza di richiesta di autorizzazione paesaggistica preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato. La conclusione della Soprintendenza è stata che dal momento che il sottotetto/terrazzo oggetto di recupero sarebbe stato comunque visibile non solo dai percorsi pedonali e carrabili e dalla collina sovrastante, ma anche tramite il servizio di visione satellitare Google Earth andava negata l’autorizzazione, non potendosi altresì escludere la visibilità dell’innovazione resa possibile dalla tecnologia satellitare con relativo impatto sul paesaggio ripreso dal satellite del sottotetto/terrazzo. Di conseguenza, il Comune si adeguava alla posizione della Soprintendenza e negava l’autorizzazione. La posizione del TAR l’immotivato vincolo di immodificabilità rafforzato a carico dei luoghi osservabili. In sede di richiesta cautelare di sospensiva del provvedimento di diniego al TAR, i giudici amministrativi concedevano ai ricorrenti la sospensiva imponendo alla Soprintendenza di riesaminare il diniego sulla base – tra le altre – delle seguenti motivazioni circa la visibilità aerea satellitare. Correttamente il TAR chiarisce che se è verosimile che la visione satellitare possa affermarsi in un prossimo futuro come la principale forma di fruizione delle bellezze paesistiche, in considerazione del numero di persone in grado di accedere alle immagini da ogni parte del mondo via Internet, da tale cambiamento nella composizione del pubblico non può derivare tuttavia un vincolo di immodificabilità rafforzato a carico dei luoghi osservabili. In altri termini i giudici amministrativi ritengono che l’impatto di una innovazione sul paesaggio debba essere valutato in base alla normale visione/visibilità resa possibile dalla normale fruizione del paesaggio medesimo da parte di chi si trova nell’area sottoposta a vincolo esempio visione dei passanti dai punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze – a termini dell’art. 136 del Codice – quindi visione da percorsi pedonali e carrabili o financo – come nel caso in questione – dalla collina sovrastante” . Non è però concesso estendere e rafforzare immotivatamente il vincolo paesaggistico e dunque basare il correlato diniego amministrativo dell’autorizzazione paesaggistica a modalità di fruizione del paesaggio rese possibili da nuove modalità di osservazione basate su innovative tecnologie. Principio senz’altro interessante e coerente, applicabile non solo ai servizi di rilevazione satellitare, ma anche a modalità ulteriori quali ad esempio le riprese – sempre più diffuse – effettuate da droni che raccolgono immagini anche in streaming ad alta definizione e che addirittura – in base a recenti servizi in corso di sviluppo da parte dell’Agenzia del Demanio – consentono un rendering 3D del paesaggio, delle aree e degli immobili gestibile e visionabile su PC da qualsiasi parte del mondo. Specifica difatti il TAR che anche per queste nuove modalità di visione/visibilità è necessario individuare una scala alla quale collegare il giudizio paesistico, che è sempre riferito a un insieme complesso e non a singoli dettagli messi in primo piano. La vicenda, in conclusione, può essere valutata anche alla luce – diremmo filosofica” – dell’approccio delle pubbliche amministrazioni alle nuove tecnologie lungi dall’impiegarle come strumenti di semplificazione, la posizione della Soprintendenza nella vicenda in questione dimostra come non siano infondate le voci di chi paventa rischi di burocrazia digitale in aggiunta ed aggravio alla ordinaria burocrazia tradizionale Un rischio che – al momento – il TAR di Brescia pare aver sventato.

TAR di Brescia, sez. I, ordinanza 23 marzo – 4 aprile 2016, n. 270 Presidente Calderoni – Estensore Pedron Considerato a un sommario esame 1. I ricorrenti hanno chiesto al Comune di Brescia in data 11 maggio 2015 l’autorizzazione paesistica per un intervento di recupero del sottotetto in un edificio situato in viale Venezia. Il progetto prevede anche la realizzazione di due tasche nella copertura rispettivamente di metri 5,00x1,70 e 2,40x1,10 allo scopo di assicurare il raggiungimento dei rapporti aeroilluminanti nei locali del sottotetto. 2. Sull’area grava il vincolo paesistico posto dal DM 7 maggio 1952. 3. La Commissione comunale per il paesaggio ha espresso parere favorevole in data 10 settembre 2015, dopo aver preso atto di alcune modifiche progettuali che hanno ridimensionato l’impatto dell’intervento. È stato prescritto il mantenimento dell’orditura e dei caratteri architettonici della gronda. 4. La Soprintendenza, in data 22 dicembre 2015, ha invece espresso parere vincolante negativo ai sensi dell’art. 146 comma 5 del Dlgs. 22 gennaio 2004 n. 42. Secondo la Soprintendenza vi sarebbero le seguenti criticità i le tasche nella copertura non sono elementi architettonici tradizionali, e provocherebbero la perdita della leggibilità dell’insediamento storico-paesistico ii l’innovazione sarebbe visibile dai percorsi pedonali e carrabili, e in particolare dalla collina sovrastante. Nella relazione depositata il 23 marzo 2016 la Soprintendenza sottolinea che non sarebbe comunque possibile escludere la visione mediante satelliti, accessibile da ogni parte del pianeta. 5. Il Comune si è adeguato, e con provvedimento del responsabile dello Sportello Unico dell’Edilizia del 24 dicembre 2015 ha negato l’autorizzazione paesistica. 6. Il ricorso richiama le valutazioni dell’arch. Augusto Loda, esposte nella relazione del 12 febbraio 2016. In particolare, la relazione mette in evidenza i seguenti aspetti i i percorsi pedonali e carrabili della collina non consentono di osservare agevolmente la zona in questione ii l’impatto visivo delle tasche nella copertura è completamente diluito nella visione d’insieme dai punti panoramici e dall’alto iii ben 6 dei 14 edifici che compongono l’isolato sono dotati di aperture a tasca nella copertura. 7. Sulla vicenda così sintetizzata si possono formulare le seguenti osservazioni a la leggibilità del paesaggio urbano tradizionale presuppone la conservazione di una pluralità di elementi forma e orditura della gronda, materiali, colori , ma non di tutte le caratteristiche storicamente attestate in un gruppo di edifici. Il giudizio di leggibilità è dato infatti dall’insieme degli elementi caratterizzanti. La modifica di uno di questi può essere bilanciata e riassorbita nell’immagine complessiva grazie alla persistenza degli altri b occorre poi sottolineare che le innovazioni necessarie per garantire gli attuali standard igienico-sanitari delle abitazioni sono maggiormente accettabili, in un giudizio estetico aggiornato, rispetto a innovazioni voluttuarie e frivole c la presenza di tasche nelle coperture di quasi la metà degli edifici che compongono l’isolato permette tuttora di apprezzare il pregio architettonico della zona. Non sembra quindi ragionevole ritenere che le due nuove aperture a tasca progettate dai ricorrenti possano alterare l’equilibrio generale d al contrario, appare evidente che in una visione d’insieme, e quindi da lontano, come è necessario nel giudizio paesistico, le aperture a tasca di modeste dimensioni sono diluite nel paesaggio e non sono percepibili come elementi di interruzione o disturbo e infine, è verosimile che la visione satellitare possa affermarsi in un prossimo futuro come la principale forma di fruizione delle bellezze paesistiche, in considerazione del numero di persone in grado di accedere alle immagini da ogni parte del mondo via Internet. Da tale cambiamento nella composizione del pubblico non deriva però un vincolo di immodificabilità rafforzato a carico dei luoghi osservabili. Anche in questo nuovo tipo di visione, infatti, è necessario individuare una scala alla quale collegare il giudizio paesistico, che è sempre riferito a un insieme complesso e non a singoli dettagli messi in primo piano. 8. Sussistono quindi i presupposti per concedere una misura cautelare sospensiva e propulsiva. Sospesi i provvedimenti impugnati, vi è l’obbligo per la Soprintendenza di riesaminare la domanda di autorizzazione paesistica, nel rispetto delle indicazioni sopra esposte, e garantendo il contraddittorio con i ricorrenti. Il riesame è diretto in particolare a definire eventuali misure di mitigazione dell’intervento edilizio. Il termine ragionevole per tale adempimento è fissato in 120 giorni dal deposito della presente ordinanza. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia Sezione Prima a accoglie la domanda cautelare, come precisato in motivazione b fissa la trattazione del merito all'udienza pubblica del 14 novembre 2018 c compensa le spese della fase cautelare. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.