Autorizzazione per passi carrai che consentono di invadere area privata altrui

Sbaglia il giudice di primo grado a ritenere si tratti di controversia connessa alla rivendicazione di una proprietà immobiliare e alla contestazione di una turbativa da parte dei terzi mediante il passaggio dei veicoli. Con la conseguenza che, pertanto, la materia non rientrerebbe nella giurisdizione esclusiva del ga a norma dell’art. 133, lett. f , c.p.a

E’ quanto affermato dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1216/2016, depositata il 24 marzo. Giurisdizione in materia urbanistica. In adesione agli orientamenti della Corte di Cassazione, la quale ha ritenuto che la giurisdizione esclusiva amministrativa in materia urbanistica abbraccia la totalità degli aspetti dell'uso del territorio, per cui, oltre le attribuzioni normative, deve essere ricondotte a tale ambito anche qualunque attività di gestione, nell'accezione onnicomprensiva di governo e uso del territorio cfr. sez. IV, 16 febbraio 2011, n. 1014 , la IV Sezione ha rinviato al Tar la decisione sul ricorso. La ricorrente nel suo ricorso aveva inteso contestare l’illegittimo esercizio di una potestà pubblica, che avrebbe autorizzato l’accesso ad autorimesse in corrispondenza di un luogo diverso da quello per cui le autorizzazioni furono rilasciate e consentito il passaggio di veicoli su una strada non pubblica, con violazione del diritto di proprietà. In definitiva, la circostanza che - come nel caso di specie - la controversia afferisca a un particolare aspetto dell'uso del territorio comunale è presupposto necessario e sufficiente a fondare la giurisdizione esclusiva del G.A. cfr. da ultimo Cass. Civ., SS.UU., 9 luglio 2015, n. 1435 .

Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 10 24 marzo 2016, n. 1216 Presidente Patroni Griffi Estensore Castiglia Fatto La signora Jolanda Maria Manzon, proprietaria di un immobile nel Comune di Sestriere, via Principale n. 43, ha impugnato le autorizzazioni n. 142 e 143 del 2007, rilasciate dall’Amministrazione comunale in favore rispettivamente delle signore Loredana Zeni e Maria Maddalena Paschetta, per il mantenimento in esercizio di due passi carrabili riferiti al n. 41 della medesima strada, di fronte all’immobile di sua proprietà, e successivamente le note n. 5127 e n. 6223 del 2015, con cui la stessa Amministrazione ha affermato la regolarità delle autorizzazioni e respinto la richiesta di annullamento in autotutela dei titoli contestati. Con sentenza 30 gennaio 2015, n. 182, il T.A.R. per il Piemonte, sez. II, ha dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del G.O. La signora Manzon ha interposto appello contro la sentenza. L’appellante premette l’illustrazione dello stato dei luoghi. Gli immobili sarebbero separati da un passaggio privato, sulla mezzeria del quale correrebbe la linea di confine delle proprietà. Vi sarebbe poi un’area in precedenza occupata del fabbricato di proprietà Manzon, demolita fuori terra ma ancora presente nell’interrato. Come avrebbe dimostrato una relazione tecnica prodotta in primo grado, le automobili, per accedere ai locali a uso autorimessa, dovrebbero inevitabilmente invadere la proprietà Manzon, sia nel passaggio privato, sia - soprattutto - nell’area già occupata dal manufatto demolito. Le autorizzazioni contestate non sarebbero state apposte in corrispondenza al civico n. 41, ma a fianco ai passi carrai aperti abusivamente sull’intercapedine fra la proprietà Manzon e la proprietà Zeni ossia sul lato opposto della via Principale. Investita della questione, l’Amministrazione ha convenuto sull’erroneità della data indicata nei cartelli relativi alle autorizzazioni 1998 in luogo di 2007 , riservandosi di diffidare le titolari a conformare le diciture riportate sui cartelli, ma ha ritenuto corrette le autorizzazioni in sé, perché rilasciate per una strada destinata a divenire pubblica con l’approvazione di una variante al P.R.G.C. Invitato a esercitare i poteri di autotutela per l’annullamento delle autorizzazioni, perché rilasciate per un luogo diverso da quello in cui sarebbero esercitate e lesive del diritto di proprietà dell’appellante, il Comune avrebbe risposto che i titoli dovrebbero intendersi rilasciati all’immobile identificato con il civico n. 41 e che non sussisterebbe la denunciata violazione del diritto di proprietà, in quanto l’ammissione dei veicoli avverrebbe su un’area bensì privata, ma di uso pubblico il che l’interessata contesta . L’appellante censura poi la sentenza di primo grado, là dove questa ha affermato che la controversia si ridurrebbe sostanzialmente alla rivendicazione di una proprietà immobiliare e alla contestazione di una turbativa da parte dei terzi mediante il passaggio dei veicoli. La materia non rientrerebbe pertanto nella giurisdizione esclusiva del G.A. a norma dell’art. 133, lett. f , c.p.a. La signora Manzon critica l’impostazione del T.A.R. sostenendo di aver inteso contestare l’illegittimo esercizio di una potestà pubblica, che avrebbe autorizzato l’accesso ad autorimesse in corrispondenza di un luogo diverso da quello per cui le autorizzazioni furono rilasciate e consentito il passaggio di veicoli su una strada non pubblica, con violazione del diritto di proprietà. L’appellante ripropone quindi le censure dedotte con il ricorso introduttivo, mai esaminate dal T.A.R. Con ordinanza 18 novembre 2015, n. 5275, la Sezione, su richiesta dell’appellante, ha disposto la rinnovazione delle notifiche per integrare il contraddittorio. Né il Comune né le controparti private si sono costituiti in giudizio per resistere all’appello. La signora Manzon ha rinnovato e ampliato le proprie ragioni con memoria depositata il 23 febbraio scorso. Alla camera di consiglio del 10 marzo 2016, l’appello è stato chiamato e trattenuto in decisione. Diritto Il Tribunale regionale ha declinato la propria giurisdizione in ragione dell’asserito petitum sostanziale, visto alla luce della causa petendi. Al di là delle doglianze formali, l’odierna appellante rivendicherebbe una proprietà immobiliare e si dorrebbe della turbativa posta in essere da terzi con il passaggio di veicoli. Si tratterebbe cioè di questioni di cui il G.A. può conoscere solo in via incidentale e non principale e diretta, mentre a conclusione non diversa porterebbe l’art. 133, lett. f , c.p.a., posto che nella vicenda non verrebbe in contestazione il rilascio di titoli autorizzativi, ma la pretesa violazione di norme del codice della strada. L’appello è fondato. Nella vicenda, il punto della proprietà della strada di confine e dell’area che alloggiava il manufatto diruto non viene direttamente il questione. Il G.A. può bene conoscerne in via pregiudiziale o incidentale, a norma dell’art. 8 c.p.a., senza efficacia di giudicato. Nello specifico, l’appellante non deduce una pretesa privatistica né censura un mero comportamento dell’Amministrazione, ma si duole proprio del cattivo uso di una potestà amministrativa, in relazione al rilascio e al mantenimento - considerati l’uno e l’altro illegittimi - di titoli autorizzazioni rifiuto di annullamento in autotutela che consentirebbero il concreto accesso ad autorimesse in luoghi diversi da quelli per cui i titoli sarebbero stati assentiti e permetterebbero il passaggio su una strada non pubblica. Siano o meno fondate tali censure nel merito, la controversia in sé investe atti e provvedimenti concernenti un aspetto di quell’%& lt %& lt uso del= territorio= & gt & gt che - a norma dell’art. 133, lett. f , c.p.a. - appartiene alla giurisdizione esclusiva del G.A. A questo proposito, non vi è ragione per discostarsi dai precedenti della Sezione la quale, in adesione agli orientamenti della Corte di Cassazione, ha ritenuto che la giurisdizione esclusiva amministrativa in materia urbanistica abbracci la totalità degli aspetti dell'uso del territorio, per cui, oltre le attribuzioni normative, deve essere ricondotte a tale ambito anche qualunque attività di gestione, nell'accezione onnicomprensiva di governo e uso del territorio cfr. sez. IV, 16 febbraio 2011, n. 1014 . In definitiva, la circostanza che - come nel caso di specie - la controversia afferisca a un particolare aspetto dell'uso del territorio comunale è presupposto necessario e sufficiente a fondare la giurisdizione esclusiva del G.A. cfr. da ultimo Cass. civ., ss.uu., 9 luglio 2015, n. 1435 . Dalle conclusioni che precedono discende che l’appello in punto di giurisdizione è fondato e va pertanto accolto. A norma dell’art. 105 c.p.a., ne segue la riforma della sentenza impugnata e la rimessione della causa al primo giudice. Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato come chiarito dalla giurisprudenza costante fra le tante, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cass. civ., sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663 . Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso. Apprezzate le circostanze, con particolare riguardo al carattere della controversia, le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate fra le parti. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quarta , definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo e rimette la causa al giudice di primo grado. Compensa fra le parti le spese del doppio grado di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.