Ordini e Collegi professionali e disciplina anticorruzione

Sospesa l'efficacia delle deliberazioni dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 144\14 e n. 145\14, recanti le determinazioni dell’Autorità sulla applicazione della l. n. 190/12 e dei decreti delegati anche agli Ordini e ai Collegi professionali.

Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, Sezione VI, con l'ordinanza 1093 del 1 aprile 2016, accogliendo il ricorso del Consiglio Nazionale Forense e di una pletora di Consigli dell’Ordine forense circondariali. Insomma, se ne discuterà a novembre, nell'udienza già fissata per il giorno 17, sperando che nel frattempo - è l'auspicio della Sezione - ci sia quell'intervento normativo chiarificatore tanto necessario circa l'effettiva portata applicativa soggettiva dell’attuale disciplina normativa in materia di contrasto alla corruzione. Assoggettabilità alla disciplina anticorruzione . La sospensiva del provvedimento e della relativa sentenza di primo grado, che aveva respinto il ricorso, è stata richiesta in forza del fatto che il Tar Lazio, Sezione III, con l'articolata sentenza 24 settembre 2015, n. 11392 , aveva ritenuto legittimi i provvedimenti dell'ANAC la quale, preso atto del parere pro-veritate fatto redigere dal Comitato unitario permanente degli ordini e collegi professionali, e pur tenendo in considerazione detta peculiare natura degli enti esponenziali delle comunità professionali, nella delibera n. 145 aveva comunque rilevato che essi si collocano, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, nel novero degli enti pubblici non economici, appartenenti al comparto del c.d. parastato, e che tra di essi ed i loro dipendenti intercorre un rapporto di pubblico impiego, con ciò determinando l'assoggettabilità alla disciplina anticorruzione. In sostanza, a giudizio del giudice di primo grado, la natura pubblica degli ordini è operata proprio dalla legge di riforma dell’ordinamento forense n. 247 del 2012, coeva alla legge delega n. 190 in materia di contrasto alla corruzione. Ed anche per queste ragioni non è ipotizzabile che l’art. 2, comma 2- bis , del d.l. n. 101/2013 abbia potuto avere la funzione di sottrarre al novero degli enti pubblici non economici le organizzazioni ordinistiche.

Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza 31 marzo 1 aprile 2016, n. 1093 Presidente Barra Caracciolo Estensore Castriota Scanderbeg Fatto e diritto Visti il ricorso in appello e i relativi allegati Visto l'art. 98 cod. proc. amm. Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autorita' Nazionale Anticorruzione Viste le memorie difensive Visti tutti gli atti della causa Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante Relatore, nella camera di consiglio del giorno 31 marzo 2016, il Consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti gli avvocati Flick, Sanino, Colavitti, Bertolini, e l’avvocato dello Stato Pluchino Considerato che nelle more della definizione del giudizio nel merito, per la cui trattazione appare fin d’ora opportuno fissare l’udienza pubblica del 17 novembre 2016, merita di essere accolta l’istanza di sospensione della esecutività della impugnata sentenza nonché dell’efficacia dell’atto in primo grado gravato , tenuto anche conto degli sviluppi normativi attualmente in itinere, aventi finalità chiarificatrici - per quel che qui rilevariguardo alla portata applicativa soggettiva dell’attuale disciplina normativa in materia di contrasto alla corruzione considerato, quanto alle spese della presente fase cautelare, che le stesse possono essere compensate tra le parti, ricorrendo giusti motivi P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Sesta accoglie l'istanza cautelare Ricorso numero 66/2016 e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata nonché l’efficacia dell’atto impugnato in primo grado. Fissa per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 17 novembre 2016. Spese della presente fase cautelare compensate. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.