Necessario mantenersi in forma se si è intenzionati a fare il pompiere

Ciò in quanto qualche chilo di troppo messo su dopo il concorso, può compromettere l'assunzione.

E’ quanto affermato dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 887/2016, depositata il 4 marzo. Non è irragionevole che l’idoneità psico-fisica venga nuovamente valutata. L'accertamento fatto dalla asl tre mesi dopo la visita della Commissione medica che attesta il rispetto dei parametri prescritti, non è utile a garantire l'entrata nei ranghi dell'aspirante Vigile del fuoco ciò in quanto spetta a quest'ultima la verifica dell'idoneità. Sta di fatto che nelle procedure concorsuali per l’accesso al ruolo dei Vigili del fuoco la commissione medica, essendo chiamata alla rigorosa applicazione del quadro normativo vigente bando di concorso e decreto ministeriale concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai ruoli non possiede margini discrezionali e deve rigorosamente attenersi alle condizioni psico-fisiche dei candidati come emergenti nel giorno previsto dalla convocazione a sottoporsi a visita medica e sulle sue valutazioni è escluso in linea generale ogni sindacato, tranne che si riscontrino eventuali macroscopici vizi attinenti alla logica ed alla razionalità delle determinazioni assunte cfr. da ultimo, Cons. Stato, III, n. 5813/2015 . Di conseguenza, una diminuzione non eclatante del peso da 101,4 a 93 kg – per un altezza di 175,5 cm – che avrebbe consentito all'aspirante di rientrare nei limiti massimi consentiti per l’indice di massa corporea , riscontrata da una asl tre mesi dopo l’accertamento contestato, non può di per sé risultare sintomatica di un errore della misurazione effettuata dalla commissione medica, trattandosi di parametro che può variare per effetto del comportamento della persona interessata. Del resto, non risulta precluso dal d.lgs. n. 217/2005 o dal d.m. n. 78/2008, e, comunque, non è irragionevole che, nei confronti di candidati idonei in attesa dello scorrimento della graduatoria finalizzata all’assunzione, a distanza di tre anni e mezzo dalla prima visita medica, l’idoneità psico-fisica venga nuovamente valutata, in funzione dell’accertamento del possesso attuale dei requisiti.

Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 3 – 4 marzo 2016, n. 887 Presidente Lipari – Estensore Ungari Fatto e Diritto Ritenuto che non risulti precluso dal d.lgs. 217/2005 o dal d.m. n. 78/2008, e comunque non sia irragionevole che, nei confronti di candidati idonei in attesa dello scorrimento della graduatoria finalizzata all’assunzione, a distanza di tre anni e mezzo dalla prima visita medica, l’idoneità psico-fisica venga nuovamente valutata, in funzione dell’accertamento del possesso attuale dei requisiti Considerato che nelle procedure concorsuali per l’accesso al ruolo dei Vigili del fuoco la commissione medica, essendo chiamata alla rigorosa applicazione del quadro normativo vigente bando di concorso e decreto ministeriale concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai ruoli non possiede margini discrezionali e deve rigorosamente attenersi alle condizioni psico-fisiche dei candidati come emergenti nel giorno previsto dalla convocazione a sottoporsi a visita medica e sulle sue valutazioni è escluso in linea generale ogni sindacato, tranne che si riscontrino eventuali macroscopici vizi attinenti alla logica ed alla razionalità delle determinazioni assunte cfr. da ultimo, Cons. Stato, III, n. 5813/2015 Ritenuto che una diminuzione non eclatante del peso da 101,4 a 93 kg – per un altezza di 175,5 cm – ciò che condurrebbe l’appellante a rientrare nei limiti massimi consentiti per l’indice di massa corporea , riscontrata da una ASL tre mesi dopo l’accertamento contestato, non possa di per sé risultare sintomatica di un errore della misurazione effettuata dalla commissione medica, trattandosi di parametro che può variare per effetto del comportamento della persona interessata P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Terza respinge l’appello in epigrafe. Spese compensate. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 22, comma 8, del d.lgs. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.