Se l’accesso al garage risulta difficile il comune può agevolare le manovre

Quando un cittadino ha problemi per accedere al suo passo carrabile può proporre alla polizia municipale di adottare misure ad hoc per la sicurezza stradale, compresa la possibilità di vietare la sosta indiscriminata dei mezzi in prossimità degli accessi. In questo caso però occorre fare partecipare al procedimento amministrativo anche i vicini di casa e richiedere al beneficiario il pagamento dell’eventuale occupazione di suolo pubblico.

Lo ha chiarito il Tar Toscana, sez. I, con la sentenza n. 465 del 15 marzo 2016. Il fatto. Un condomino ha richiesto al Comune di vietare la sosta indiscriminata davanti al suo garage, munito di passo carrabile. E il Comune ha adottato una ordinanza limitativa del parcheggio, con tanto di apposizione di segnaletica ad hoc . Contro questa determinazione alcuni vicini di casa hanno proposto censure al collegio evidenziando, tra l’altro, la mancata comunicazione di avvio del procedimento. E inoltre la lesione del loro di diritto di parcheggio davanti a casa. Il Tar però non ha accolto le loro doglianze. Misure di limitazione della sosta. Il Comune ha adottato le misure di limitazione della sosta in virtù dell’art. 44 del d.lgs. n. 507/1993. Ai sensi di questa disposizione normativa gli enti locali hanno la facoltà di vietare la sosta indiscriminata sull’area antistante ai passi carrabili, sempre su richiesta di questi ultimi, previo pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico. Si tratta, specifica la sentenza, di un potere tecnico discrezionale che il comune deve esercitare tenuto conto delle esigenze della viabilità, rispetto al quale non può essere disconosciuta in capo all’odierno ricorrente una posizione di controinteresse specifica e, per le ragioni già esposte, differenziata nei confronti di tutti gli altri residenti nella medesima area, discutendosi dell’apposizione di un divieto di sosta proprio in corrispondenza della sua abitazione . Comunicazione di avvio del procedimento. In buona sostanza la comunicazione di avvio del procedimento avrebbe dovuto essere comunicata al ricorrente per consentirgli il pieno esercizio dei diritti partecipativi. Però il provvedimento non può essere annullato, prosegue la sentenza, in applicazione dell’art. 21- octies della legge n. 241/1990. La mancata partecipazione dell’interessato non ha infatti interferito con la decisione finale. L’art. 44 del d.lgs. n. 507/1993 infatti conferisce al comune una potestà tecnico discrezionale il cui esercizio è condizionato unicamente dalle esigenze della viabilità e non è subordinato alle specifiche caratteristiche dimensionali della strada interessata dall’intervento . In buona sostanza è il Comune che decide come organizzare al meglio la viabilità anche per agevolare l’accesso ad un garage. E l’elemento di valutazione principale è rappresentato dalla sicurezza della circolazione.

Tar Toscana, sez. I, sentenza 27 gennaio – 15 marzo 2016, n. 465 Presidente Pozzi – Estensore Grauso Fatto e diritto 1. Il signor Piero Cinelli risiede nel Comune di Uzzano, alla via Toscana 40. Con ricorso notificato il 4 febbraio e depositato il 3 marzo 2015, egli impugna l’ordinanza pubblicata il 22 novembre 2014, mediante la quale il Comune ha stabilito di apporre, in corrispondenza dell’accesso alla sua abitazione e per tutto il fronte della via Toscana compreso tra i numeri civici 40 e 46, un divieto di sosta indicato dalla presenza di segnaletica orizzontale a segmenti alternati di colore giallo e nero. In fatto, il ricorrente espone che il divieto di sosta sarebbe stato istituito in parziale accoglimento dell’istanza presentata dai signori Massimo Pratelli e Nadia Nardini, titolari di un posto auto condominiale ubicato sul lato opposto della carreggiata di via Toscana proprio dirimpetto alle abitazioni contraddistinte dai numeri 40 – 46, i quali avevano chiesto al Comune di apporre sulla strada degli elementi fissi a protezione dell’area di accesso al loro passo carrabile. In diritto, il signor Cinelli affida le proprie doglianze a due articolati ordini di censure e conclude per l’annullamento dell’atto impugnato. 1.1. Costituitisi in giudizio l’amministrazione procedente e, in veste di controinteressati, i predetti signori Pratelli e Nardini, con ordinanza del 25 – 26 marzo 2015 il collegio ha accolto ai fini del riesame la domanda cautelare contenuta nello stesso atto introduttivo del giudizio. La misura è stata peraltro riformata in appello con ordinanza del 16 luglio 2015. 1.2. Nel merito, la causa è stata discussa e trattenuta per la decisione nella pubblica udienza del 27 gennaio 2016, preceduta dal deposito di documenti, memorie difensive e repliche. 2. In via pregiudiziale, il Comune di Uzzano e i controinteressati eccepiscono l’inammissibilità del gravame per difetto di legittimazione e di interesse, assumendo che in capo al ricorrente non sarebbe configurabile alcuna posizione soggettiva qualificata e che, in ogni caso, egli non risentirebbe di alcun pregiudizio dall’istituzione del divieto di sosta impugnato. Sul punto, non possono che venire ribaditi i rilievi già accennati in sede cautelare. In termini generali, le determinazioni concernenti la disciplina della circolazione stradale e il sistema complessivo della viabilità e della sosta, ancorché prive dei caratteri dell'organicità e della sistematicità propri dei provvedimenti pianificatori, sono astrattamente idonee a ledere gli interessi dei soggetti che abitualmente circolano all'interno del perimetro cittadino da ultimo, cfr. Cons. Stato, sez. IV, 17 settembre 2013, n. 4635 . Tale idonea astrattezza lesiva si concretizza, nella specie, in considerazione della situazione di fatto sulla quale il provvedimento impugnato va a incidere se è vero, infatti, che il ricorrente Cinelli non era titolare di diritti esclusivi di parcheggio sulla via Toscana, ai fini della legittimazione ad agire deve ritenersi sufficiente la circostanza che egli risieda nell’area urbana interessata dal divieto di sosta e, come tale, da una modifica in senso peggiorativo della situazione degli spazi di parcheggio e sosta. Si aggiunga che il provvedimento impugnato determina per il ricorrente la perdita della possibilità – data a lui e a nessun altro – di parcheggiare l’auto esattamente in corrispondenza dell’accesso alla propria abitazione, ciò che rende evidente il profilo che ulteriormente ne caratterizza la posizione rispetto a quella della collettività indifferenziata, rafforzandone la legittimazione. Ed è proprio la evidenziata situazione di fatto a rivelare, specularmente, la consistenza dell’interesse ad agire nell’utilità che il ricorrente trarrebbe dall’annullamento del divieto in misura superiore a quella degli altri cittadini residenti nella medesima area. 2.1. I controinteressati eccepiscono altresì l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnativa del diniego di autotutela, pronunciato dal Comune sull’istanza presentata dal signor Cinelli il 27 dicembre 2014. In contrario basti osservare che la nota del 22 gennaio 2015, con cui il Comune di Uzzano ha respinto l’istanza predetta, si limita a rilevare l’insussistenza dei presupposti per il riesame e a ribadire la piena legittimità dell’operato dell’amministrazione, senza alcuna nuova istruttoria e senza alcun nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto già considerati in precedenza. Esso si atteggia, perciò, ad atto meramente confermativo sprovvisto di connotazione provvedimentale e di autonoma lesività. 3. Nel merito, con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990. Il ricorrente rivendica, infatti, il proprio mancato coinvolgimento nel procedimento che ha condotto all’adozione del provvedimento impugnato, benché nella stessa istanza rivolta al Comune dai signori Pratelli e Nardini si facesse espresso riferimento alla sua proprietà e, in particolare, al non più esistente passo carrabile in corrispondenza del numero civico 42. Con il secondo, articolato motivo, sono invece dedotti a carico dell’operato del Comune diversi profili di eccesso di potere. Per un verso, il ricorrente sostiene che dall’istruttoria avviata dall’amministrazione su sollecitazione dei controinteressati sarebbe emerso che il restringimento della carreggiata provocato dalla presenza di autovetture in sosta all’altezza dei numeri civici 40 – 46 di via Toscana non determinerebbe per i signori Pratelli – Nardini l’impossibilità di accedere al proprio posto auto, ma soltanto un possibile disagio, di modo che l’apposizione del divieto di sosta risulterebbe affetta da sviamento, in quanto funzionale alla tutela di un mero interesse privato e non dell’interesse generale. Il Comune sarebbe incorso altresì nell’erronea valutazione dei presupposti di fatto del provvedimento, giacché, pur con la presenza di veicoli in sosta sul lato sinistro la via Toscana è a senso unico, sul lato sinistro insistono le abitazioni di cui ai numeri civici 40 – 46, sul lato destro il posto auto dei controinteressati , la carreggiata rispetterebbe i requisiti dimensionali fissati dal codice della strada e consentirebbe la manovra di accesso al posto auto dei controinteressati. Ancora, l’iniziativa del Comune sarebbe irrispettosa del principio di proporzionalità, imponendo al ricorrente un sacrificio eccessivo per fini di protezione di contrapposti interessi privati, oltre che affetta da disparità di trattamento, per non avere il Comune neppure preso in esame la possibilità di consentire, sul lato sinistro della via Toscana, la sosta veicolare a cavallo fra la carreggiata e il marciapiede occupando cioè una fascia di circa 70 centimetri di marciapiede per lasciare libero sulla carreggiata un più ampio spazio di transito e manovra , soluzione già adottata in altre aree cittadine. 3.1. Le censure saranno esaminate congiuntamente. 3.1.1. Con l’istanza presentata al Comune di Uzzano il 23 luglio 2014, i controinteressati Pratelli e Nardini hanno chiesto il rilascio della concessione permanente per segnare con segmenti giallo-neri il tratto di carreggiata opposto all’accesso al loro posto auto, a protezione del passo carrabile. L’istanza è stata espressamente proposta a norma dell’art. 46 co. 3 secondo periodo del D.P.R. n. 495/1992, che subordina alla richiesta di occupazione di suolo pubblico il divieto di sosta nell’area antistante quei passi carrabili sprovvisti delle caratteristiche di cui all’art. 44 co. 4 del D.Lgs. n. 507/1993 Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata” , nonché dello stesso art. 44 appena citato, che, all’ottavo comma, riconosce ai Comuni la facoltà di vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi ai passi carrabili, sempre su richiesta dei titolari di questi ultimi. Coerentemente con la qualificazione giuridica attribuita all’istanza, i controinteressati si sono impegnati a sostenere le spese per l’occupazione del suolo pubblico altrimenti destinato alla libera sosta dei veicoli. L’istruttoria esperita dal responsabile del procedimento ha condotto ad accertare che la presenza di veicoli in sosta nell’area frontistante l’accesso al passo carrabile dei signori Pratesi – Nardini rende difficoltoso, pur se non impossibile, eseguire le manovre di entrata e uscita verso e dal posto auto in questione, pressoché ortogonale rispetto all’asse della strada. Per ovviare all’inconveniente, il responsabile del procedimento ha peraltro proposto non di installare elementi a protezione del passo carrabile, come richiesto dai controinteressati, ma di stabilire sul lato opposto della strada un divieto di sosta indicato dalla sola segnaletica orizzontale e il provvedimento impugnato, recependo i risultati dell’istruttoria, ha appunto ordinato l’istituzione del divieto di sosta nel tratto della via Toscana compreso fra i numeri civici 40 e 46, disponendo l’apposizione della relativa segnaletica orizzontale con le modalità descritte dall’art. 152 co. 3 del D.P.R. n. 495/1992. 3.1.2. A prescindere dalle modalità di segnalazione del divieto, non vi è peraltro dubbio che il potere esercitato nella sostanza attenga alla concessione del suolo pubblico a protezione dell’accesso al passo carrabile. Solo in questa prospettiva, del resto, può escludersi la sussistenza dei profili di sviamento denunciati dal ricorrente con riguardo alle finalità di tutela individuale sottese all’adozione del provvedimento ai sensi del più volte richiamato art. 44 co. 8 D.Lgs. n. 57/1993, invocato anche dalle difese resistenti a sostegno della legittimità dell’iniziativa del Comune, proprio la considerazione delle esigenze dei titolari di passi carrabili è infatti alla base dell’apposizione del divieto di sosta in quanto estensione dell’occupazione di suolo pubblico connessa all’esistenza del passo. Si tratta, dunque, di un potere tecnico-discrezionale che il Comune deve esercitare tenendo conto delle esigenze della viabilità, rispetto al quale non può essere disconosciuta in capo all’odierno ricorrente una posizione di controinteresse specifica e, per le ragioni già esposte supra, par. 2 , differenziata nei confronti di tutti gli altri residenti nella medesima area, discutendosi dell’apposizione di un divieto di sosta proprio in corrispondenza dell’accesso alla sua abitazione. Una posizione che, peraltro, emerge con chiarezza dalla stessa istanza presentata dai signori Pratelli – Nardini, ripetitiva di analoga istanza già in passato disattesa dal Comune con nota del 19 febbraio 2013 e motivata proprio in relazione al venir meno delle ragioni che erano state poste alla base di quel diniego vale a dire alla sopravvenuta rinuncia del signor Cinelli al passo carrabile posto a presidio dell’accesso al civico n. 42 . Ne discende, avuto anche riguardo ai pregressi rapporti fra le parti private del giudizio, ben conosciuti dal Comune, che l’avvio del procedimento per l’apposizione del divieto di sosta avrebbe dovuto essere comunicato al ricorrente, onde consentirgli il pieno esercizio dei diritti partecipativi a tutela del proprio interesse sostanziale. 3.1.3. La mancanza della comunicazione di avvio integra, evidentemente, la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990. Nondimeno il provvedimento impugnato non può essere annullato, in applicazione di quanto prescritto dal secondo comma dell’art. 21-octies della medesima legge n. 241/1990. Come detto, il ricorrente Cinelli imputa all’amministrazione procedente di essersi determinata senza correttamente valutare le condizioni dei luoghi e giungendo perciò a conclusioni non condivisibili in fatto, prima che in diritto. Di contro, deve però osservarsi che l’art. 44 co. 8 del D.Lgs. n. 507/1993, come già rilevato, conferisce al Comune una potestà tecnico-discrezionale il cui esercizio è condizionato unicamente dalle esigenze della viabilità e non è subordinato alle specifiche caratteristiche dimensionali della strada interessata dall’intervento, come invece il ricorrente sembra ipotizzare. Lo stesso ricorrente non smentisce, d’altronde, che la presenza di vetture parcheggiate sul lato opposto della strada possa costituire un disturbo all’accesso nel posto auto utilizzato dai controinteressati si veda la relazione tecnica a firma del geom. Cinelli, in atti, ove non si esclude la possibilità di un seppur occasionale disturbo per questo aspetto, le contestazioni non investono dunque profili di legittimità dell’azione amministrativa, ma di merito ed opportunità, e sfuggono pertanto al sindacato in questa sede. Un principio di prova in ordine a un possibile vizio sostanziale dell’azione amministrativa il ricorrente lo ha peraltro fornito, lamentando il mancato impiego, da parte del Comune, della soluzione consistente nel consentire che i veicoli in sosta sul lato sinistro della via Toscana occupino una parte del marciapiede, in modo da lasciare ai controinteressati spazio sufficiente sulla carreggiata per la manovra di accesso e uscita dal posto auto. Ed è in relazione a tale prospettata soluzione alternativa, parimenti oggetto della relazione tecnica di parte ricorrente, che si concretizza l’eccesso di potere dedotto sub specie di difetto di proporzionalità e, a monte, disparità di trattamento. La praticabilità di tale soluzione alternativa, mai presa in esame nel corso del procedimento amministrativo, è stata confutata in modo solo generico dal Comune e dai controinteressati con le memorie difensive depositate in vista della trattazione dell’incidente cautelare. A fronte della relazione tecnica e della documentazione fotografica prodotti dal ricorrente a sostegno dell’ipotesi prospettata, le difese resistenti si sono infatti limitate – infondatamente – a opporre la pretesa genericità del motivo di gravame e la mancanza di prova in ordine alla assimilabilità delle due situazioni messe a confronto dal signor Cinelli quella della via Toscana e quella della via Alessandrini , e questo benché su di loro gravasse l’onere di eccepire e dimostrare che, nonostante la mancata partecipazione del ricorrente al procedimento, questo non avrebbe potuto avere conclusione diversa. È solo con la memoria difensiva e i documenti prodotti in vista dell’udienza di merito che i controinteressati hanno precisato il contenuto della propria eccezione, enfatizzando gli elementi differenziali di fatto fra le due situazioni e dimostrando tramite materiale fotografico più ampio di quello inizialmente versato in atti come, in effetti, le caratteristiche della via Toscana senso unico di marcia, passi carrabili sui due lati della strada nel tratto interessato dalla controversia non possano essere accomunate a quelle della via Alessandrini doppio senso di marcia e ridotta presenza di passi carrabili , il che ne giustifica il trattamento non uniforme. Possono, dunque, ritenersi sussistenti i presupposti per fare applicazione dell’invocato art. 21-octies co. 2 della legge n. 241/1990, in forza del quale il provvedimento discrezionale, benché viziato nella comunicazione di avvio del procedimento, non può essere annullato ove sia stato assolto l’onere – gravante sull’amministrazione resistente – di dimostrare che la mancata partecipazione dell’interessato non ha interferito con il perseguimento dei risultati stabiliti dalla norma attributiva del potere esercitato. 4. In forza di tutto quanto precede, il ricorso non può trovare accoglimento. 4.1. Le ragioni della decisione, e in specie l’illegittimità formale comunque accertata a carico dell’atto impugnato, giustifica l’integrale compensazione delle spese del giudizio. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana Sezione Prima , definitivamente pronunciando, respinge il ricorso. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.