Finanziamenti per l'autoimpresa

Autolavaggio self-service nessun contributo perché non crea occupazione.

E’ quanto affermato dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 877/2016, depositata il 3 marzo. L’investimento deve incentivare una nuova cultura di impresa. La colpa è tutta del criterio del CIPE a proposito dell’art. 13, comma 2, d. lgs. n. 185/2000 e dell’art. 4, lett. b d.m. n. 295/2001, poiché la finalità delle agevolazioni, come desumibile dalla disciplina delle stesse, è quella di garantire che, attraverso l’erogazione di agevolazioni pubbliche, vengano stimolati sia la qualificazione della professionalità di soggetti privi di occupazione, sia la promozione della cultura di impresa, e proprio in funzione di tale finalità è richiesta, quale requisito essenziale per accedere alle agevolazioni, la partecipazione operativa, diretta e continuativa del soggetto proponente . E a tali finalità non corrisponde un impianto di autolavaggio estremamente semplice da utilizzare, in quanto incorporante un computer dedicato . Il d.lgs. 21 aprile 2000, n. 185, aveva previsto la concessione di Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, in attuazione dell'art. 45, comma 1, della l. 17 maggio 1999, n. 144 e, a tale proposito, il decreto attuativo, 28 maggio 2001, n. 295, aveva approvato il Regolamento recante criteri e modalità di concessione degli incentivi a favore dell’autoimpiego. E ciò che rileva – ai fini della verifica di rispondenza del progetto alla disciplina di settore d. lgs. n. 185/2000 d.m. n. 295/2001 – ha osservato la Sezione, con ciò smentendo il giudice di primo grado, è, dunque, la effettiva idoneità del medesimo ad incidere sui profili occupazionali e, in particolare, ad assicurare una qualificazione di professionalità dei soggetti beneficiari e la promozione della cultura di impresa. A fronte di tali profili, non appare rilevante che un impianto automatico di autolavaggio non esclude la partecipazione nelle varie fasi dell’operatore in possesso di una adeguata conoscenza della macchina come sostenuto dal Tar , poiché l’investimento deve essere tale, per le caratteristiche dell’attività, di incentivare, attraverso una nuova e/o aumentata professionalità, una nuova cultura di impresa. E tale non può essere considerata una attività che, per semplicità di utilizzo, per gestione computerizzata, per collaborazione dell’utente, non costituisce una attività rispondente alle caratteristiche di legge. Contrariamente a quanto sostenuto per paradosso in sentenza, laddove la stessa afferma che, esaltandosi l’apporto lavorativo della persona fisica, verrebbe ridotto il sistema che accorda gli incentivi alla nuova imprenditorialità al solo settore manifatturiero , tutte le attività – e non solo quelle con apporto di attività materiale e fisica del lavoratore – possono essere potenzialmente beneficiarie di agevolazione, a condizione che, mediante un apporto lavorativo vario, purché diretto e continuativo, consentano di raggiungere la promozione della cultura di impresa.

Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 18 febbraio – 3 marzo 2016, n. 877 Presidente Patroni Griffi – Relatore Forlenza Fatto Oggetto della presente controversia sono le deliberazioni 23 dicembre 2013 e 4 settembre 2014, con le quali Invitalia ha ritenuto non ammissibile la domanda di agevolazioni ex d. lgs. n. 185/2000, proposta da Far.Mes s.n.c., per la creazione di una attività di autolavaggio nel Comune di Maddaloni valore del finanziamento pari ad Euro 114.355,22 oltre IVA. Il TAR Campania, sez. III, con la impugnata sentenza 10 giugno 2015 n. 3289, in accoglimento del ricorso proposto da Far.Mes s.n.c., ha annullato gli atti impugnati, ritenendo in particolare - che, contrariamente a quanto sostenuto da Invitalia in ordine al difetto di riflessi dell’investimento sulla futura occupazione, l’impianto proposto non esclude la partecipazione nelle varie fasi dell’operatore in possesso di un’adeguata conoscenza della macchina” - che, con riferimento alla carenza di validità economica dell’iniziativa, riscontrata da Invitalia, la stima del fatturato annuo pari ad Euro 120.000, cui perviene Invitalia, non si discosta grandemente dalle previsioni progettuali della ricorrente Euro 157.800 . Avverso tale decisione, l’appellante Invitalia propone, quali motivi di impugnazione a violazione e falsa applicazione del criterio CIPE n. , dell’art. 13, co. 2, d. lgs. n. 185/2000 e dell’art. 4, lett. b D.M. n. 295/2001, poiché la finalità delle agevolazioni, come desumibile dalla disciplina delle stesse, è quella di garantire che, attraverso l’erogazione di agevolazioni pubbliche, vengano stimolati sia la qualificazione della professionalità di soggetti privi di occupazione, sia la promozione della cultura di impresa, e proprio in funzione di tale finalità è richiesta, quale requisito essenziale per accedere alle agevolazioni, la partecipazione operativa, diretta e continuativa del soggetto proponente”. E a tali finalità non corrisponde un impianto di autolavaggio estremamente semplice da utilizzare, in quanto incorporante un computer dedicato” b illegittimità dell’impugnata sentenza violazione e falsa applicazione del criterio CIPE n. 3 e del d. lgs. n. 185/2000, in relazione al requisito della validità economica dell’impresa, sia in quanto la pronuncia investe il merito di valutazioni assolutamente discrezionali della p.a.”, sia in quanto stime realistiche fondate su studi di settore indicano un fatturato annuo nella misura di Euro 120.000, e per il primo anno di attività pari ad euro 69.000. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze, mentre non vi è stata costituzione dell’appellata Far.Mes s.n.c All’udienza in camera di consiglio nell’ambito della fase cautelare, il Collegio, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 60 Cpa, ha trattenuto la causa in decisione nel merito. Diritto L’appello è fondato, con riferimento ad entrambi i motivi proposti, e deve essere, pertanto, accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata. Il Collegio ritiene innanzi tutto opportuno ricordare che, anche in ordine alla materia delle valutazioni tecniche o tecnico-economiche, volte alla individuazione delle condizioni per la erogazione di sussidi pubblici, il sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo, in sede di legittimità, è limitato ai profili di incompetenza e di violazione di legge e, quanto al vizio di eccesso di potere, lo stesso può essere vagliato nei limiti dei profili di irragionevolezza e contraddittorietà della motivazione. Tanto precisato – e dunque nei limiti di sindacato giurisdizionale ora evidenziati – la decisione dell’amministrazione in ciò concordando con i due motivi di appello , non risulta affetta dai vizi riscontrati dal giudice di I grado. Quanto al primo motivo, occorre evidenziare che la natura dell’intervento per il quale si richiede l’agevolazione attività di autolavaggio con portale automatico , non si presenta tale da incidere sui profili occupazionali e, in particolare, non è tale da assicurare una partecipazione lavorativa diretta e continuativa. Ciò che rileva – ai fini della verifica di rispondenza del progetto alla disciplina di settore d. lgs. n. 185/2000 D.M. n. 295/2001 – è, dunque, la effettiva idoneità del medesimo ad incidere sui profili occupazionali e, in particolare, ad assicurare una qualificazione di professionalità dei soggetti beneficiari e la promozione della cultura di impresa. A fronte di tali profili, non appare rilevante che un impianto automatico di autolavaggio non esclude la partecipazione nelle varie fasi dell’operatore in possesso di una adeguata conoscenza della macchina” come sostenuto in sentenza, pag. 7 , poiché l’investimento deve essere tale, per le caratteristiche dell’attività, di incentivare, attraverso una nuova” e/o aumentata” professionalità, una nuova cultura di impresa. E tale non può essere considerata una attività che, per semplicità di utilizzo, per gestione computerizzata, per collaborazione dell’utente, non costituisce una attività rispondente alle caratteristiche di legge. Contrariamente a quanto sostenuto per paradosso in sentenza, laddove la stessa afferma che, esaltandosi l’apporto lavorativo della persona fisica, verrebbe ridotto il sistema che accorda gli incentivi alla nuova imprenditorialità al solo settore manifatturiero”, tutte le attività – e non solo quelle con apporto di attività materiale e fisica del lavoratore – possono essere potenzialmente beneficiarie di agevolazione, a condizione che, mediante un apporto lavorativo vario, purchè diretto e continuativo, consentano di raggiungere la promozione della cultura di impresa. Quanto al secondo motivo, il Collegio ritiene non irragionevole la valutazione di difetto di validità economica dell’impresa effettuata dall’appellante Invitalia, alla luce dell’istruttoria da questa condotta per il tramite di studi di settore, con riferimento alle potenzialità del mercato esistente e del suoi sviluppi, e, in particolare, con riferimento alla differente previsione di fatturato, che – sul piano della sua rilevanza – non appare irragionevole. Per tutte le ragioni esposte, l’appello deve essere accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata e, dunque, reiezione del ricorso instaurativo del giudizio di I grado. Stante la natura delle questioni trattate, il Collegio ritiene sussistenti motivi per compensare tra le parti spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quarta definitivamente pronunciando sull’appello proposto da Invitalia – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa s.p.a. r.g. n. 210/2016 r.g. , lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso instaurativo del giudizio di primo grado. Compensa tra le parti le spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.