Il deposito di legnami non è una caserma da presidiare con le armi

Porta sfortuna affiggere cartelli aggressivi verso i potenziali intrusi. Specialmente se poi il titolare dell’azienda imbraccia il fucile per sparare in aria a scopo intimidatorio contro i ladri di carburante. L’autorità di pubblica sicurezza può infatti revocargli la licenza di caccia e il porto d’armi anche se l’eventuale procedimento penale per spari viene archiviato.

Lo ha chiarito il Tar Lombardia, sez. II - Brescia, con la sentenza n. 387 depositata il 15 marzo 2016. Attenzione alla scavalcata, può causare una fucilata . Il titolare di un deposito di legnami è stato avvertito dal sistema di allarme di una potenziale intrusione e per questo ha imbracciato un fucile e si è immediatamente recato presso la sede della sua impresa, distante qualche chilometro da casa, per verificare personalmente la situazione. All’arrivo in azienda ha trovato persone intente e rubare carburante e per questo ha sparato dei colpi in aria a scopo intimidatorio. I carabinieri hanno denunciato il commerciante, notiziando anche l’autorità di pubblica sicurezza che ha conseguentemente disposto il divieto di detenzione di armi e munizioni per il rissoso cacciatore. O meglio ex cacciatore. Perché, nonostante l’archiviazione del procedimento penale, le determinazioni del questore e del prefetto sono state confermate dai giudici amministrativi. Aver affisso alla cancellata del deposito l’avviso attenzione alla scavalcata, può causare una fucilata denota una particolare aggressività del padrone di casa. Nonostante l’archiviazione penale il comportamento del soggetto evidenzia la mancanza di sicuro affidamento. La licenza di caccia non gli consentiva certo di uscire di casa con il fucile carico per andare a presidiare la sua azienda, specifica il Tar. Inoltre la reazione non è proporzionata al valore dei beni da difendere. L’interessato avrebbe quindi potuto certamente attendere l’intervento di una forza di polizia invece di correre armato verso la sua proprietà. Tale atteggiamento, conclude la sentenza, è ulteriormente colorito dal cartello affisso sul deposito, identico nel tenore a quello che, presso le caserme, strutture di natura e finalità all’evidenza diverse da un deposito di legname, avvisa della presenza delle sentinelle .

Tar Lombardia, sez. II Brescia, sentenza 10 – 16 marzo 2016, n. 387 Presidente Farina – Estensore Gambato Spisani Fatto e diritto Rilevato che Giorgio Buffoli, odierno ricorrente, impugna il provvedimento meglio indicato in epigrafe, di sospensione della sua licenza di porto di fucile per uso caccia docomma 6 ricorrente, copia di esso , e il connesso provvedimento di divieto di detenzione docomma 5 ricorrente, copia di esso , motivati in sintesi con riferimento ad un episodio accaduto il 23 novembre 2015 e descritto nella relazione 24 novembre 2015 dei CC di Salò, prodotta in copia con la relazione 17 febbraio 2016 della p.a. che tale documentazione esaurisce quanto richiesto con l’originaria istanza di accesso che la domanda di condanna” al rilascio di tale documentazione, evidentemente strumentale ad un’effettiva difesa nel presente giudizio, va interpretata come istanza istruttoria volta ad acquisire i documenti stessi, e come tale è da intendersi superata, come confermato alla camera di consiglio di oggi dal difensore del ricorrente che nel merito la sera del 23 novembre scorso Giorgio Buffoli, titolare di un deposito di legnami a Vobarno, lontano dalla sua abitazione, che è in un paese vicino, veniva trovato da una pattuglia dei CC, da lui avvisata, davanti al deposito stesso, in istato di agitazione e con un fucile in mano. Lo stesso Buffoli riferiva di esser stato avvisato dal sistema di allarme di un furto di carburante in atto nel deposito, di essere subito accorso sul posto in automobile armato di uno dei venti fucili v. verbale 24 novembre 2015, all. c.s., che li elenca da lui posseduti e di aver fatto fuggire i ladri, intenti a succhiare il gasolio da alcuni camion in sosta, sparando in aria a scopo intimidatorio quattro colpi col fucile stesso. I militari intervenuti notavano poi sul muro di cinta del deposito un cartello con la scritta Attenzione alla scavalcata, può causare una fucilata” che il fatto descritto non è negato come fatto storico e, a prescindere dall’esito processuale penale di archiviazione per tenuità, denota la mancanza del sicuro affidamento che deve offrire chi maneggi armi. In primo luogo, Buffoli è uscito dall’abitazione con un fucile carico con modalità non consentite dalla licenza, per reagire ad una offesa al patrimonio stimabile in centinaia di euro, il valore del gasolio dei serbatoi – non quindi ad un offesa a persone in atto in luogo lontano, per la quale avrebbe avuto la possibilità di attendere l’intervento delle forze di Polizia, e già questo denota un atteggiamento aggressivo del tutto sproporzionato al contesto. Tale atteggiamento è ulteriormente colorito dal cartello affisso sul deposito, identico nel tenore a quello che, presso le caserme -strutture di natura e finalità all’evidenza diverse da un deposito di legname avvisa della presenza delle sentinelle che quindi il ricorso per annullamento è infondato e va respinto che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il ricorrente a rifondere all’amministrazione intimata le spese del presente giudizio, spese che liquida in € 2.000 duemila/00 oltre accessori di legge, se dovuti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.