La tutela dell’ambiente prevale sul segreto industriale, ma il diritto di accesso è limitato

Il cittadino, che ai sensi dell’art. 3, comma 1, d.lgs. n. 195/05 chieda informazioni ambientali, ha diritto ad accedere ed a prendere visione in generale non è consentito il diritto di estrarne copia della sola documentazione tecnico-amministrativa, ivi compreso il progetto, che non presenti profili attinenti al segreto industriale opposto dal controinteressato.

È quanto deciso dal Tar Veneto sez. III numero 1335 depositata il 17 dicembre 2015. Il caso. Un cittadino impugnò il rifiuto della PA, rectius del Direttore Regionale dello Sportello Unico Demanio Idrico Regione Veneto Provincia di Belluno, che recepiva le ragioni ostative della ditta interessata in difesa del suo segreto industriale know-how e della sua proprietà intellettuale. L’uomo insisteva per il rilascio, sostenendo che la sua richiesta era qualificabile come informazione ambientale ed invitava il difensore civico regionale ad intervenire sulla questione. La richiesta di queste informazioni, infatti ex d.lgs. numero 195/05, prevede un obbligo da parte dell’amministrazione di una valutazione restrittiva delle ragioni di riservatezza con valutazione ponderata tra l’interesse pubblico di informazione ambientale e l’interesse tutelato dall’esclusione dall’accesso, insistendo per il rilascio e invitando il difensore civico regionale a intervenire sulla questione. obbligo da parte dell’amministrazione di una valutazione restrittiva delle ragioni di riservatezza con valutazione ponderata tra l’interesse pubblico di informazione ambientale e l’interesse tutelato dall’esclusione dall’accesso . La sua richiesta è stata perciò accolta con alcune limitazioni. Inoltre si noti che il nuovo provvedimento confermativo dovrà essere un atto di motivata conferma, che recepisca le indicazioni del difensore civico e non una mera riproduzione in senso positivo di quanto già affermato nel rifiuto. Ambiente vs segreto industriale quale bilanciamento? L’art. 3, comma 1, d.lgs. numero 195/05 impone alla PA di fornire le informazioni ambientali da chiunque richieste, senza che debba esplicitarne l’interesse sotteso. L’art. 5 impone limitazioni a questo diritto deve essere fatta una valutazione ponderata tra l’interesse pubblico all’informazione ambientale e quello tutelato dall’esclusione all’accesso, sì che la PA potrà consentirlo solo in forma parziale. Più precisamente la tutela del segreto industriale, opposto dalla controinteressata, non può essere una ragione irrimediabilmente ostativa all’esercizio di questo diritto la PA potrà, perciò, limitarsi alla sola ostensione dei documenti non attinenti ai profili coperti da segreto industriale, vietandone la copia. Nella fattispecie, in realtà, è stata consentita tale estrazione, purché non sia afferente direttamente a profili involgenti il segreto industriale, secondo una valutazione necessariamente restrittiva in ordine agli eventuali profili ostativi . Si noti che principi simili sono adottati anche relativamente alla richiesta di accesso agli atti delle gare di appalti pubblici Tar Catanzaro numero 1467/15 ed Tar Bari ord. numero 1614/14 il diritto di accesso prevale sulle esigenze di riservatezza e di tutela di segreti industriali e commerciali se preordinato alla cura ed alla difesa di interessi giudiziari. Cosa prevede il diritto UE in materia? Pur non essendo analizzato nel testo annotato, per completezza d’informazione, si noti come questi principi siano sovrapponibili ed in linea con la giurisprudenza costante della CGUE sulla Direttiva 2003/4/CE sull’informazione ambientale, di cui ha individuato il campo di applicazione, la nozione di autorità pubblica comprende anche i gestori del servizio di fognatura ed idrico e le eccezioni sottese ai segreti industriale e commerciale ed alla tutela dell’equo processo ordinanza EU C 2014 815, C-329/13 sentenze EU C 2013 853, C-279/12, EU C 2011 525, C-71/10 ed EU C 2010 822 e 779, C-524 e 266/09 .

TAR Veneto, sez. III, sentenza 22 ottobre – 17 dicembre 2015, n. 1335 Presidente Settesoldi – Estensore Savoia Fatto e diritto Espone la ricorrente di aver presentato domanda volta a ottenere il rilascio di copia semplice degli elaborati tecnico amministrativi concernenti la concessione di piccola derivazione d’acqua a uso idroelettrico, ivi compresi gli elaborati di progetto presentati, ottenendo una risposta limitata alla presa visione a seguito di opposizione al rilascio di copia semplice da parte della ditta controinteressata a tutela della proprietà intellettuale e del know-how in essi contenuto, cui replicava affermando la sostanziale inutilità della modalità concessa, la qualificazione della documentazione richiesta come informazione ambientale ai sensi del decreto legislativo numero 195 del 2005, con obbligo da parte dell’amministrazione di una valutazione restrittiva delle ragioni di riservatezza con valutazione ponderata tra l’interesse pubblico di informazione ambientale e l’interesse tutelato dall’esclusione dall’accesso, insistendo per il rilascio e invitando il difensore civico regionale a intervenire sulla questione. Questi, in accoglimento della richiesta, invitava lo sportello unico del demanio idrico della regione provincia di Belluno o ad adottare il provvedimento di accoglimento della richiesta di accesso secondo quanto considerato nella nota 10 marzo 2015 ovvero ad adottare un provvedimento confermativo motivato del rifiuto al rilascio della documentazione. E infatti il provvedimento impugnato ribadisce che l’esercizio del diritto è consentito esclusivamente nella forma della presa visione come già dichiarato. Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato secondo quanto specificato infra. È pacifico che nella specie si controverta in ordine a un procedimento relativo a informazioni ambientali secondo quanto previsto dal decreto legislativo numero 195 del 2005 orbene prevede l’articolo 3 comma 1 che l’autorità pubblica rende disponibile secondo le disposizioni del presente decreto l’informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse, prevedendo i casi di esclusione all’articolo cinque, in base al quale deve essere effettuata una valutazione ponderata fra l’interesse pubblico all’informazione ambientale e l’interesse tutelato dall’esclusione dall’accesso, con applicazione restrittiva da parte dell’amministrazione, consentendosi, se del caso, un accesso parziale. Detto che la legittima esigenza di tutela del segreto industriale non esime l’amministrazione da un puntuale esame delle ragioni opposte, non potendosi in altri termini l’amministrazione limitare ad assumere come irrimediabilmente ostativo l’avviso della ditta controinteressata ai fini dell’ostensione piuttosto che dell’estrazione di copia, nel caso in esame ben si sarebbe potuto consentire un accesso parziale, escludendosi solo ed esclusivamente quelle informazioni direttamente attinenti con il segreto industriale da tutelare. Ed è in tali termini che deve essere accolta la domanda presentata, consentendosi appunto l’estrazione di copia di tutta la documentazione progettuale che non afferisca direttamente a profili involgenti il segreto industriale, secondo una valutazione necessariamente restrittiva in ordine agli eventuali profili ostativi. Da ultimo l’amministrazione non avrebbe potuto, in presenza di una chiara indicazione da parte del difensore civico regionale, limitarsi alla mera riproposizione di quanto già affermato, con l’adozione di un atto meramente confermativo e non di un atto eventualmente di motivata conferma come espressamente richiesto dal difensore civico regionale. In tale quadro il ricorso deve essere accolto con condanna dell’amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione. Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 1000,00-mille/00 più oneri di legge e all’importo del contributo unificato. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.