Il coniuge può accedere alle dichiarazioni dei redditi dell’ex per non pagare gli alimenti

Confermato il principio di diritto secondo cui il diritto di difesa prevale sulla privacy, tanto più che i documenti attestanti le posizioni fiscali di terzi non rientrano nei casi di esclusione del diritto di accesso ex art. 24, l. n. 241/90, non essendo dati sensibili art. 4 d.lgs. n. 196/03 e se è pendente una lite come nella fattispecie annotata.

E’ quanto ribadito dal Tar Sicilia-Catania, sez. III, sentenza n. 29, depositata il 13 gennaio 2016, confermando il nuovo corso della giurisprudenza amministrativa che, per queste ragioni, consente l’accesso anche a dati ipersensibili dell’ ex coniuge come quelli della cartella medica Tar Lazio 1590/14 . Il caso. Il marito, in pendenza di una separazione presso il Tribunale civile di Catania, chiedeva di avere accesso alla documentazione fiscale della moglie per resistere alle sue pretese giudiziali. Nello specifico chiedeva di accedere alle dichiarazioni dei redditi dal 2011 al 2013 ed alle comunicazioni inviate, dall’1/1/2011 alla data di risposta, da tutti gli operatori finanziari all’Anagrafe tributaria sezione Archivio dei rapporti finanziari relative ai rapporti continuativi, alle operazioni di natura finanziaria ed ai rapporti di qualsiasi genere, riconducibili, anche in qualità di delegante o di delegata, alla moglie, motivando il proprio interesse all’esame e all’estrazione di copia dei relativi documenti al fine di dimostrare, nel giudizio di separazione giudiziale in corso con la moglie, le concrete disponibilità reddituali e le risorse economiche di quest’ultima e di contrastare il diritto del coniuge all’assegno di mantenimento, nonché di stabilire l’esatto ammontare dell’assegno per la figlia . Sul punto il ricorrente eccepiva l’illiceità del silenzio rifiuto, ma in realtà l’accesso era stato parziale, perché l’AGE aveva inviato al legale difensore, via PEC, solo il quadro RN attestante i redditi complessivi della moglie. Ha ora un mese per rendere accessibili gli altri quadri della dichiarazione dei redditi e consentirgli la sola visione di dette comunicazioni. L’accesso all’anagrafe tributaria è sempre consentito. Secondo quanto stabilito dall’art. 22 della l. n. 241/90, come novellato dall’art. 15 della l. n. 15/05, il diritto di accesso ai documenti amministrativi spetta a chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso CdS 5047/12, Tar Parma 370/14, Tar Brescia 535/14 e Lazio 879/13 consentono l’accesso a questa documentazione anche a chiunque deve tutelare i propri interessi giuridici e soprattutto a chi vanta crediti, deve opporsi ad un’esecuzione coatta o richiedere un indennizzo . Non sono accessibili solo quelli indicati all’art. 24 commi I-VI, ma tra questi, ex art. 4 d.lgs. n. 196/03, non rientrano i dati tributari, perciò il rifiuto è illegittimo Tar Trieste 599/14 . Prassi sul punto. Nel testo non si fanno riferimenti a precedenti specifici, ma è bene ricordare che già i Tar Palermo nn. 452/09 e 14304/10 e Lazio 35020/10 sono stati i primi a stabilire il diritto di accesso ai Cud, ai 730, 740 etc. per avere contezza dei redditi, anche soggetti a tassazione separata e di tutte quelle entrate non ricavabili da questi documenti indennità per le quali non sussiste l’onere di dichiarazione, risarcimenti danni, usufrutto, etc. percepiti da un soggetto con cui è instaurando od è stato avviato un contenzioso. Si riferivano, come nella fattispecie, alle fasi iniziali della separazione o di un divorzio o di revisione degli accordi. Ciò è stato ribadito anche dal Trib. Foggia nell’ordinanza del 26/6/13 sempre in una separazione coniugale , specificando che la loro acquisizione deve avvenire prima dell’instaurazione del giudizio e comunque entro i termini di legge per la produzione delle prove il richiedente deve assolvere all’onere della prova ai sensi dell’art. 2697 cc, perciò la PA od il soggetto obbligato all’esibizione non può opporsi, tanto più che, come detto, non sono dati sensibili. Non si può neanche pretendere che il giudicante ordini un’indagine sui redditi anche avvalendosi della polizia tributaria. Infine, ciò è stato ribadito implicitamente anche dalla riforma del c.p.c. attuata dalla l. n. 162/14 artt. 17-20 d.l. n. 132/14 novellati ha introdotto l’art. 492- bis c.p.c. in cui il giudice può autorizzare l’UG ad accedere telematicamente, oltre che alle banche dati della PA, anche all'anagrafe tributaria, all'archivio dei rapporti finanziari, al PRA ed agli archivi degli enti previdenziali per ottenere tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e di crediti da sottoporre a esecuzione, compresi i rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito, datore di lavoro o committenti .

Tar Sicilia, sez. III - Catania, sentenza 16 dicembre 2015 13 gennaio 2016, n. 29 Presidente Guzzardi Estensore Brugaletta Fatto Il ricorrente è stato convenuto in giudizio dalla moglie, dinanzi al Tribunale Civile di Catania r.g. n. 13621/2014 , con ricorso per separazione giudiziale, con il quale veniva chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e di porre a carico del sig. -OMISSISun assegno di mantenimento per la moglie e per la figlia. Il ricorrente, al fine di tutelare i propri interessi nel giudizio di separazione, con istanza del 17/10/2014, inoltrata via pec e ricevuta dall’Amministrazione in pari data, chiedeva all’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania di esercitare il diritto di accesso con riferimento ai documenti fiscali della moglie e, in particolare, alle dichiarazioni dei redditi relative agli anni di imposta 2011, 2012 e 2013, nonché alle comunicazioni inviate, dall’1/1/2011 alla data di risposta, da tutti gli operatori finanziari all’Anagrafe tributaria sezione Archivio dei rapporti finanziari relative ai rapporti continuativi, alle operazioni di natura finanziaria ed ai rapporti di qualsiasi genere, riconducibili, anche in qualità di delegante o di delegata, alla moglie, motivando il proprio interesse all’esame e all’estrazione di copia dei relativi documenti al fine di dimostrare, nel giudizio di separazione giudiziale in corso con la moglie, le concrete disponibilità reddituali e le risorse economiche di quest’ultima e di contrastare il diritto del coniuge all’assegno di mantenimento, nonché di stabilire l’esatto ammontare dell’assegno per la figlia. A tale istanza non ha fatto seguito, nei termini di legge, alcuna determinazione da parte dell’Amministrazione intimata. Da cio’ il ricorso in esame con il quale vengono proposte le seguenti censure - Violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e segg. legge n. 241/1990 e succ. mod. ed integr., nonché legge Regione Sicilia n. 10 del 1994. Eccesso di potere per manifesta illogicità. Si è costituita in giudizio l’Agenzia delle entrate chiedendo il rigetto del ricorso. Nella C.C. del 16.12.15 la causa è stata tratta in decisione. Diritto Il ricorso è fondato. Parte ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni & lt & lt - accogliere il ricorso, dichiarare l’illegittimità del silenzio-rigetto formatosi sull’istanza del ricorrente presentata in data 17/10/2014 e, previa declaratoria del diritto del ricorrente all’accesso agli atti, ordinare all’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Catania l’esibizione ed il rilascio al sig. - omissis - delle dichiarazioni dei redditi della sig.ra - omissis - nonché la sola esibizione delle comunicazioni inviate all’Archivio dei Rapporti Finanziari, nei limiti già indicati nella detta istanza ossia, fatto salvo l’oscuramento di altri dati ivi eventualmente rinvenibili che dovessero risultare irrilevanti in ordine all’interesse esposto nell’istanza di accesso .& gt & gt L’agenzia delle entrate con la memoria del 31-10.15 ha sostenuto che l’istanza di parte ricorrente era stata esitata in data 19-12-14 con l’inoltro della chiesta documentazione e ha concluso chiedendo la CMC. Ma a ben vedere risulta %& lt %& lt per tabulas= & gt & gt che l’Amministrazione ha inoltrato all’indirizzo p.e.c. del difensore del ricorrente i soli quadri RN dei Modelli Unico 2012, 2013 e 2014 presenti nella Banca SER.PI.CO., attestanti i redditi complessivi dichiarati dalla moglie . In definitiva è stato assentito un accesso solo parziale alle dichiarazioni dei redditi limitato al solo quadro RN, riepilogativo dell’ammontare complessivo dei redditi. Orbene, in generale va rammentato che secondo quanto stabilito dall’art. 22 della L. n. 241/1990, come novellato dall’art. 15 della L. 11 febbraio 2005, n. 15, il diritto di accesso ai documenti amministrativi spetta a chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. Attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, l'accesso costituisce principio generale dell'attività amministrativa, e tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6 comma 3 . Ritiene in conclusione il Collegio che tutti i documenti richiesti da parte ricorrente possono essere considerati accessibili. Dall’accessibilità degli atti richiesti, che il ricorrente ha interesse a conoscere per tutelare propri interessi giuridici, deriva l'accoglimento del ricorso proposto con condanna dell’Agenzia delle Entrate intimata, a consentire l'accesso documentale cosi’ come richiesto e per la parte ancora non assentita in pratica in riferimento agli altri quadri delle dichiarazioni dei redditi e , in sola visione, alle comunicazioni inviate, dall’1/1/2011 alla data di risposta, da tutti gli operatori finanziari all’Anagrafe tributaria . Per tale adempimento assegna all’Amministrazione il termine di 30 giorni, decorrenti dalla notificazione della presente sentenza o dalla sua comunicazione in via amministrativa. Alla soccombenza consegue la condanna alle spese del giudizio liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania Sezione Terza , accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, ordina all’Agenzia delle Entrate intimata di esibire e rilasciare alla parte ricorrente copia della documentazione richiesta, nel termine di giorni 30 trenta dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione, se anteriormente avvenuta. Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente liquidate complessivamente in euro 1.000 oltre accessori e rimborso contributo unificato. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private della presente controversia.