Impresa che cambia da piccola a media in base alla definizione comunitaria: il problema dei contributi

Va posta molta attenzione all'eventuale incorporazione societaria nelle ipotesi in cui sia stato richiesto un contributo comunitario, perchè c'è il rischio di vedersi decurtato, sostanzialmente, il contributo concesso.

La questione è stata presa in considerazione dal Consiglio di Stato, sezione III, nella sentenza n. 5486, depositata il 3 dicembre 2015. L'art. 3, comma 6, del D.M. 18 aprile 2005 di adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese stabilisce che, qualora l’impresa richiedente l’agevolazione sia collegata ad un’altra impresa, i dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio consolidato e che, quando le imprese direttamente o indirettamente collegate all’impresa richiedente non siano riprese nei conti consolidati ovvero non esistano conti consolidati, ai dati dell’impresa richiedente si sommano interamente i dati degli occupati e del fatturato o del totale di bilancio desunti dal bilancio di esercizio di tali imprese. Il fatto. Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso della Regione Piemonte per un procedimento che aveva interessato un'azienda, poi incorporata per fusione in altra s.p.a., e che ha inizialmente ottenuto un contributo di € 1.200.000,00, pari al 40% della spesa prevista, per la realizzazione di un intervento consistente nell’ampliamento e nell’ammodernamento tecnologico di un impianto di lavorazione di prodotti ortofrutticoli biologici misura 123 . Concessioni di aiuti alle attività produttive. Il comma 7 dello stesso articolo 3 del suddetto decreto ministeriale, ha sottolineato il Collegio, precisa che la verifica dell’esistenza di imprese associate e/o collegate all’impresa richiedente è effettuata con riferimento alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione sulla base dei dati in possesso della società ad esempio libro soci a tale data, e delle risultanze del registro delle imprese . La previsione regolamentare è chiara nel prescrivere che, qualora sussista un rapporto di collegamento, la verifica deve essere svolta al momento in cui la domanda è presentata e, pertanto, l’indagine per verificare la dimensione aziendale e determinare la percentuale di sovvenzione non può che essere riferita a tale momento. Il provvedimento di revisione adottato in autotutela dall’Amministrazione, quindi, si fonda sulla corretta interpretazione e applicazione di tale previsione, che prevale, in quanto speciale, sull’art. 2, comma 6, dello stesso D.M. 18 aprile 2005, il quale in via generale individua, invece, nell’ultimo esercizio contabile, chiuso e approvato precedentemente alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, il momento nel quale effettuare la verifica dei requisiti occupazionali e finanziari per determinare la dimensione aziendale ai fini della concessione di aiuti alle attività produttive. E del resto, diversamente ragionando e applicando la disposizione generale dell’art. 2, comma 6, del D.M. 18.4.2005 anche alle imprese collegate, sarebbe agevole aggirare il requisito della piccola o media impresa, all’atto della domanda, attraverso lo strumentale ricorso al collegamento. Ma questa conclusione, oltre che illogica, contrasta proprio con la previsione dell’art. 3, comma 7, del D.M. 18.4.2015, che non avrebbe più alcun senso precettivo e verrebbe, di fatto, disapplicato, anche in sede di verifica, in virtù di tale incongrua interpretatio abrogans . La richiesta dall’Europa. Del resto, con nota prot. n. 412 del 17.10.2012 inviata dall’organismo erogatore della Regione ARPEA , agli uffici regionali era pervenuta la comunicazione che i Servizi della Commissione Europea, incaricati del controllo sulla misura 123, avessero richiesto allo Stato italiano di effettuare un riesame della verifica delle dimensioni dell’impresa a livello nazionale per tutti i beneficiari per i quali non si è tenuto conto dei dati relativi alle imprese collegate [ ]e di essere informati in merito a tutti i casi in cui, in virtù del nuovo metodo di valutazione, è stata modificata la classificazione delle imprese conformemente alla raccomandazione 2003/361/CE .

Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 22 ottobre – 3 dicembre 2015, n. 5486 Presidente Lignani – Estensore Noccelli Fatto e diritto 1. Azienda Montana Achillea s.r.l., poi incorporata per fusione nell’odierna appellata Ponti s.p.a., ha inizialmente ottenuto dalla Regione Piemonte un contributo di € 1.200.000,00, pari al 40% della spesa prevista, per la realizzazione di un intervento consistente nell’ampliamento e nell’ammodernamento tecnologico di un impianto di lavorazione di prodotti ortofrutticoli biologici misura 123 . 2. Nel 2009 la Regione ha erogato una prima tranche del contributo, pari ad € 600.000,00, che venivano quindi effettuati a titolo di acconto, e nel 2011 ha confermato il finanziamento della somma già in precedenza individuata e ha disposto di liquidare i restanti € 600.000,00, pur senza provvedere al relativo versamento. 3. Con successiva determinazione n. 454 del 29.5.2013, tuttavia, la Direzione Agricoltura della Regione Piemonte ha adottato in autotutela un provvedimento di Revisione di istruttoria”, disponendo di ricalcolare il contributo al 20%, anziché al 40%, della spesa ammessa al finanziamento e, quindi, per complessivi € 691.986,01, anziché di € 600.000,00. 4. L’impresa interessata è stata infatti riqualificata, all’esito della revisione istruttoria, come impresa intermedia” anziché come piccola impresa”, come l’Amministrazione aveva fatto originariamente, in quanto doveva essere adeguatamente valorizzato il suo collegamento aziendale con un’altra impresa, Ponti s.p.a., intervenuto pochi mesi prima della presentazione della domanda, e ciò ha comportato il dimezzamento degli aiuti nella misura del 20%. 5. Contro l’atto di autotutela è insorta avanti al T.A.R. Piemonte Azienda Montana Achillea s.r.l., chiedendo l’annullamento, previa sospensione, per difetto di istruttoria, eccesso di potere, carenza di presupposti, violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del bando e dell’art. 2, comma 6, del D.M. 18.4.2015 nonché dell’art. 28, par. 3, del Regolamento n. 2005/1698/CE, tardività ed irragionevolezza del termine entro il quale è intervenuta la revoca parziale del contributo, violazione del legittimo affidamento, violazione dell’art. 1, comma 136, della l. 311/2004. 6. La ricorrente ha anche chiesto il risarcimento del danno, da provarsi in corso di causa, nonché, in via subordinata, un indennizzo parametrato ai costi effettivamente sostenuti da parte dell’Azienda, che avrebbero dovuto essere compensati dalla quota parte di saldo della sovvenzione revocata. 7. Si è costituita nel primo grado di giudizio la Regione Piemonte, che ha chiesto il rigetto del ricorso avversario. 8. Con ordinanza n. 459 del 2013 il T.A.R. ha accolto la domanda cautelare, ma tale ordinanza è stata riformata da questo Consiglio con l’ordinanza n. 22 del 2014, che ha respinto l’istanza cautelare della ricorrente in primo grado. 9. Il T.A.R., con sentenza n. 287 del 12.2.2015, ha infine accolto il ricorso, annullando l’atto di parziale revoca del contributo, ritenendo assorbente la violazione dell’affidamento ingenerato nell’impresa ricorrente circa la legittimità, e il conseguente mantenimento nel tempo, del finanziamento che le era stato riconosciuto nel 2009. 10. Avverso tale sentenza ha proposto appello la Regione Piemonte, chiedendone, previa sospensione, la riforma. 11. Si è costituita Ponti s.p.a., società incorporante Azienda Montana Achillea s.r.l., per sostenere l’inammissibilità e, nel merito, l’infondatezza dell’appello. 12. Nella camera di consiglio del 4.6.2015, fissata per l’esame della sospensiva, la causa è stata rinviata all’udienza pubblica del 22.10.2015 per la trattazione del merito. 13. Nella pubblica udienza del 22.10.2015 il Collegio, sentiti i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione. 14. Ponti s.p.a. ha eccepito in limine litis l’inammissibilità dell’appello perché notificato ad una società, Azienda Montana Achillea s.r.l., cancellata dal registro delle imprese a decorrere dal 29.12.2014 docomma 16 fascomma parte appellata . 14.1. L’eccezione è priva di pregio. 14.2. Azienda Montana Achillea s.r.l. non si è estinta sic et simpliciter, ma è stata incorporata per fusione a far data dal 21.10.2014 in Ponti s.p.a., odierna appellata, come essa stessa rammenta nella propria memoria di costituzione e risposta p. 1 . 14.3. Deve quindi trovare applicazione al caso di specie il principio secondo cui il collegamento funzionale tra la persona del difensore costituito per la società incorporata e la società incorporante, che ad essa è subentrata tramite un fenomeno di successione universale, senza costituirsi nel giudizio tramite un nuovo difensore, impedisce di considerare inesistente la notificazione, che deve invece ritenersi semplicemente nulla e, quindi, sanabile o tramite la rinnovazione dell’atto o, come qui accade, tramite la spontanea costituzione della parte Cass., sez. III, 20.3.2015, n. 5598 . 14.4. La società incorporata, del resto, non ha dichiarato l’evento interruttivo, verificatosi nel primo grado di giudizio, avanti al T.A.R. e solo ora la società incorporante, costituitasi per mezzo degli stessi difensori della società incorporata ai quali è stato notificato l’atto di appello, eccepisce l’esistenza di tale evento, con la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, assumendo l’inesistenza della notifica, che è in realtà soltanto nulla, come detto, e sanata, ai sensi dell’art. 156, comma terzo, c.p.c., con l’avvenuta costituzione della società incorporante, rimanendo del tutto irrilevante, ai fini che qui interessano, il contegno processuale della parte, che si è costituita per eccepire, in via principale, l’inesistenza della notifica e, solo in via subordinata, ha spiegato difese di merito Cass., sez. III, 18.3.2014, n. 6202 . 14.5. Di qui la reiezione dell’eccezione pregiudiziale sollevata da Ponti s.p.a. 15. Nel merito l’appello della Regione Piemonte è fondato. 15.1. Occorre qui considerare la previsione dell’art. 3, comma 6, del D.M. 18.4.2005, il quale stabilisce che, qualora l’impresa richiedente l’agevolazione sia collegata ad un’altra impresa, i dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio consolidato e che, quando le imprese direttamente o indirettamente collegate all’impresa richiedente non siano riprese nei conti consolidati ovvero non esistano conti consolidati, ai dati dell’impresa richiedente si sommano interamente i dati degli occupati e del fatturato o del totale di bilancio desunti dal bilancio di esercizio di tali imprese. 15.2. Il comma 7 dello stesso articolo precisa, poi, che la verifica dell’esistenza di imprese associate e/o collegate all’impresa richiedente è effettuata con riferimento alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione sulla base dei dati in possesso della società ad esempio libro soci a tale data, e delle risultanze del registro delle imprese . 15.3. La previsione regolamentare è chiara nel prescrivere che, qualora sussista un rapporto di collegamento, la verifica deve essere svolta al momento in cui la domanda è presentata e, pertanto, l’indagine per verificare la dimensione aziendale e determinare la percentuale di sovvenzione non può che essere riferita a tale momento. 15.4. Il provvedimento di revisione adottato in autotutela dall’Amministrazione, quindi, si fonda sulla corretta interpretazione e applicazione di tale previsione, che prevale, in quanto speciale, sull’art. 2, comma 6, dello stesso D.M. 18.4.2005, il quale in via generale individua, invece, nell’ultimo esercizio contabile, chiuso e approvato precedentemente alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, il momento nel quale effettuare la verifica dei requisiti occupazionali e finanziari per determinare la dimensione aziendale ai fini della concessione di aiuti alle attività produttive. 15.5. E del resto, diversamente ragionando e applicando la disposizione generale dell’art. 2, comma 6, del D.M. 18.4.2005 anche alle imprese collegate, come assume l’appellata Ponti s.p.a., sarebbe agevole aggirare il requisito della piccola o media impresa, all’atto della domanda, attraverso lo strumentale ricorso al collegamento. 15.6. Ma questa conclusione, oltre che illogica, contrasta proprio con la previsione dell’art. 3, comma 7, del D.M. 18.4.2015, che non avrebbe più alcun senso precettivo e verrebbe, di fatto, disapplicato, anche in sede di verifica, in virtù di tale incongrua interpretatio abrogans. 15.7. Né giova a superare tale rilievo la presunta prassi contraria seguita dall’Amministrazione, prassi di cui, peraltro, non si rinviene alcuna prova negli atti di causa. 15.8. Alla data di presentazione della domanda 6.10.2008 , in conclusione, Azienda Montana Achillea era collegata a Ponti s.p.a., che successivamente l’ha incorporata, e la sua dimensione azionale, data dalla somma dei dati di fatturato e delle unità lavorative delle due aziende, non poteva, pertanto, che legittimare la concessione del contributo nei soli limiti del 20% della spesa ammissibile. 15.9. L’atto di revisione istruttoria adottato in autotutela, che ha parzialmente revocato il contributo nella parte in cui esso era riconosciuto nella misura del 40%, era dunque legittimo e anzi doveroso, da parte dell’Amministrazione, soprattutto dopo che, con nota prot. n. 412 del 17.10.2012 inviata dall’organismo erogatore della Regione ARPEA , agli uffici regionali era pervenuta la comunicazione che i Servizi della Commissione Europea, incaricati del controllo sulla misura 123, avessero richiesto allo Stato italiano di effettuare un riesame della verifica delle dimensioni dell’impresa a livello nazionale per tutti i beneficiari per i quali non si è tenuto conto dei dati relativi alle imprese collegate [ ]e di essere informati in merito a tutti i casi in cui, in virtù del nuovo metodo di valutazione, è stata modificata la classificazione delle imprese conformemente alla raccomandazione 2003/361/CE . 16. Quanto al legittimo affidamento e alla previsione dell’art. 21-nonies della l. 241/1990, la cui violazione il T.A.R. ha valorizzato, con valore assorbente, per annullare l’atto, la rigorosa giurisprudenza di questo Consiglio ha sottolineato, in ben più di un’occasione, che in caso di indebita erogazione di denaro pubblico l’affidamento del percettore delle somme e la stessa buona fede non sono di ostacolo all’esercizio, da parte dell’Amministrazione, del potere-dovere di recupero, in linea con il canone costituzionale di buon andamento, né l’Amministrazione è tenuta a fornire un’ulteriore motivazione sull’elemento soggettivo riconducibile all’interessato o all’interesse pubblico al recupero, che è rinvenibile in re ipsa Cons. St., sez. III, 21.1.2015, n. 201 . 16.1. Tale considerazione vale, a maggior ragione, per il caso di specie, nel quale si controverte in ordine all’ulteriore saldo del contributo, accertato come non dovuto nell’atto di autotutela, da parte dell’Amministrazione, come ha già rilevato il Collegio nell’ordinanza cautelare n. 22 del 9.1.2014, e soprattutto dopo la sollecitazione proveniente dai competenti organismi europei sulla regolare erogazione della misura 123 alle imprese collegate, trasmessa dall’organismo erogatore della Regione Piemonte con nota prot. 412 del 17.10.2012 ai competenti uffici regionali. 16.2. Né può ritenersi, come ha invece affermato il primo giudice, irragionevole il termine entro il quale l’atto di autotutela è stato adottato, poiché, se è vero che l’Amministrazione aveva emesso, con nota prot. 23576 del giorno precedente, il 16.10.2012, l’atto di liquidazione del saldo di pagamento nel maggior erroneo importo di € 600.000,00, essa non aveva ancora erogato la somma, sicché il procedimento non si era concluso, e l’organismo erogato della Regione Piemonte ARPEA , che aveva trasmesso ai competenti uffici regionali, il giorno dopo, la citata nota, prima di procedere all’erogazione in concreto della somma, è tenuto a svolgere tutti i controlli previsti dall’art. 9 del Regolamento CE n. 1975/2006. 16.3. La revisione istruttoria, che ha condotto alla legittima rideterminazione delle dimensioni aziendali di Azienda Montana Achillea s.r.l., è dunque intervenuta a procedimento non ancora concluso e in rigorosa applicazione delle previsioni comunitarie e delle raccomandazioni provenienti dalla Commissione europea. 16.4. L’ultimazione dei lavori da parte dell’Azienda non muta i termini della questione, poiché l’erogazione del saldo, qualunque fosse stato il suo importo peraltro non superiore, nell’ipotesi anche più favorevole, al 40% dei lavori , sarebbe stata comunque successiva alla loro conclusione, da attuarsi entro il 31.12.2011. 17. Ne segue che, in integrale riforma della sentenza impugnata, il ricorso proposto in primo grado da Azienda Montana Achillea s.r.l., ora Ponti s.p.a., la quale non ha riproposto nella propria memoria di costituzione i motivi dichiarati assorbiti dal primo giudice, deve essere respinto. 18. La particolare complessità della questione, comunque, giustifica l’integrale compensazione del doppio grado di giudizio tra le parti. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Terza , definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto dalla Regione Piemonte, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto in primo grado da Azienda Montana Achillea s.r.l., ora incorporata da Ponti s.p.a. Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.