Il pubblico servizio prevale su quello commerciale

Il segnale luminoso di una farmacia situato in prossimità di un incrocio stradale non rientra nel concetto di impianto pubblicitario perché assolve ad una prevalente funzione informativa. Quindi con ampie deroghe in materia di distanze e vincoli di installazione.

Lo ha chiarito il Tar Lombardia, sez. IV, con la sentenza n. 2600 del 9 dicembre 2015. Il fatto. Il comune di Monza, famoso per l’inedita quantità di semafori posizionati in tutto il centro storico, ha revocato l’autorizzazione all’installazione di una insegna verde luminosa bifacciale, avente forma di croce, da posizionarsi in prossimità di un incrocio, a poca distanza dalla farmacia reclamizzata. Contro questa misura sfavorevole l’interessato ha proposto con successo ricorso ai giudici amministrativi. Segnale luminoso farmacia insegna di esercizio o impianto pubblicitario? Anche se l’ubicazione della farmacia dista circa 100 metri dall’intersezione, specifica il Collegio, l’insegna luminosa posizionata nel punto nevralgico del traffico con il simbolo della croce non può essere assimilato ad un impianto pubblicitario ma ad una insegna di esercizio, affrancata da tutti i vincoli previsti per le pubblicità dal codice della strada. Siccome le farmacie di turno hanno l’obbligo di tenere accesa l’insegna luminosa nelle ore serali e notturne, specifica il Collegio, il posizionamento di un segnale luminoso in prossimità dell’incrocio a ridosso della farmacia deve risultare ricompreso nel concetto di insegna di esercizio che assume invece una valenza informativa in favore dell’utenza, così come dimostra l’irrilevanza, ai fini del presente giudizio, della collocazione di un’ulteriore insegna in prossimità dell’entrata della farmacia, atteso che la stessa è evidentemente visibile solo da coloro che vi transitano di fronte, e non invece dagli utenti che percorrono le vie adiacenti . In buona sostanza il Tar affranca le insegne delle farmacie da tutte le disposizioni in materia di pubblicità stradale. Ma questa interpretazione può risultare eccessiva specialmente nelle intersezioni regolate da impianti semaforici dove il verde delle insegne può confondersi con quello delle lanterne semaforiche.

Tar Lombardia, sez. IV, sentenza 12 novembre – 9 dicembre 2015, n. 2600 Presidente Giordano – Estensore Gatti Fatto Con il provvedimento impugnato nel giudizio R.G. n. 1574/2009, la Società Clotilde S.r.l., ha censurato l’autorizzazione concessa dal Comune resistente alla Farmacia Villa di Corbisiero Roberto nel prosieguo Farmacia” , per l’esposizione di un’insegna verde bifacciale luminosa su palo di m 0,80 X 0,80, avente forma di croce, da posizionarsi nell’intersezione tra la Via De Gradi e la Via V. Emanuele di Monza, in adiacenza all’edificio di proprietà della ricorrente. Nelle more del giudizio, l’Amministrazione avviava un procedimento di riesame di detta autorizzazione, nel cui ambito, in particolare, la Polizia Locale accertava che l’insegna di che trattasi era posta ad una distanza dall’intersezione stradale, tra le citate Vie Vittorio Emanuele e De Gradi, inferiore a quanto disposto dal Piano Generale Impianti Pubblicitari. Il Comune di Monza disponeva conseguentemente la revoca della predetta autorizzazione, a sua volta, impugnata nel giudizio R.G. n. 201/2010 dalla Farmacia. Con ordinanza n. 124/2010, resa in tale giudizio, e confermata in sede di appello, il Tribunale ha accolto la domanda cautelare. All’udienza pubblica del 12.11.2015 le cause sono state trattenute in decisione. Diritto I In via preliminare, osserva il Collegio che l’oggetto di entrambi i giudizi verte sulla legittimità dell’autorizzazione alla collocazione della vista insegna, inizialmente rilasciata in favore della Farmacia, e successivamente revocata, da cui consegue la necessità di riunire il ricorso R.G. n. 201/2010 a quello R.G. n. 1574/2009, per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva. II Quanto al merito, secondo la difesa comunale e della Società Clotilde, l’insegna di che trattasi non avrebbe le caratteristiche di cui all’art 47 D.P.R. n. 495/92, non essendo finalizzata a contraddistinguere la sede della farmacia, né collocata in prossimità della stessa, quanto invece ad una distanza di circa 100 m, avendo pertanto una finalità pubblicitaria, come peraltro dimostrato dalla presenza di un’ulteriore insegna, invece posta sulla facciata della Farmacia, la quale, effettivamente, sarebbe un’insegna di esercizio di cui al citato art. 47, diversamente da quella di cui al presente giudizio, come detto, invece riconducibile ad un impianto pubblicitario. III In via preliminare, il Collegio da atto che l’art. 51 comma 4 del Regolamento attuativo del Codice della Strada D.P.R. 16.12.1992 n. 495 prevede che, nei centri abitati, il posizionamento di cartelli pubblicitari ed insegne debba avvenire ad almeno 30 metri dalle intersezioni, salvo che le stesse non rientrino nella nozione di insegna di esercizio” di cui all’art. 47 comma 1 del medesimo D.P.R., la quale, a sua volta, consiste in una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività a cui si riferisce, o nelle pertinenza accessorie della stessa”. La questione posta a fondamento di entrambi i giudizi, sostanzialmente, verte quindi sulla qualificazione dell’impianto di che trattasi in termini di insegna di esercizio”, atteso che, in caso positivo, la stessa non violerebbe la vista distanza minima dall’intersezione prevista dalla norma precitata e dalla disciplina del Piano Comunale richiamato nella revoca impugnata, che sarebbe al contrario superata, ove non si ritenesse possibile seguire tale interpretazione. IV Ritiene il Collegio che la lettura congiunta del citato art. 47 con la normativa dettata in materia di servizio farmaceutico imponga un’interpretazione estensiva della citata nozione di pertinenza accessoria” del luogo in cui l’insegna viene collocata rispetto alla sede dell’attività, dovendosi pertanto ritenere che l’insegna della Farmacia sia effettivamente ricompresa in tale ambito spaziale. Infatti, in base all’art. 9 comma 2 L.R. 3.4.2000 n. 21, le farmacie di turno hanno l'obbligo, nelle ore serali e notturne, di tenere accesa un’insegna luminosa, della misura fino ad un metro quadrato per facciata, preferibilmente a forma di croce di colore verde che ne faciliti l'individuazione”, da cui si desume l’esistenza di un obbligo di legge di rendere visibili detti esercizi, ciò che giustifica la collocazione dell’insegna di che trattasi, come detto, nel punto di congiunzione di due strade, con la finalità di consentire a coloro che ignorino l’esatta collocazione della farmacia, di individuarne la sede. Quanto precede evidenzia altresì l’insussistenza della natura pubblicitaria di tale insegna, che assume invece una valenza informativa in favore dell’utenza, così come dimostra l’irrilevanza, ai fini del presente giudizio, della collocazione di un’ulteriore insegna in prossimità dell’entrata della farmacia, atteso che la stessa è evidentemente visibile solo da coloro che vi transitano di fronte, e non invece dagli utenti che percorrono le vie adiacenti. Né, in contrario, depone il precedente giurisprudenziale invocato dalla Società Clotilde, peraltro condiviso dal Collegio, in base al quale non costituisce insegna di esercizio, necessaria soltanto ai fini della normale attività aziendale, ma vero e proprio impianto pubblicitario, in grado di svolgere funzione promozionale dell'attività imprenditoriale e conseguentemente soggetto all'autorizzazione all'esposizione dei mezzi pubblicitari, il cartello che non sia collocato in prossimità dell'accesso all'impresa ma in altro luogo” T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 12.2.2008 n. 316 , atteso che in tale fattispecie l'insegna, oltre a non essere soggetta alle peculiarità che connotano l’individuazione di un esercizio farmaceutico, era inoltre collocata ad alcuni chilometri dalla sede della società pubblicizzata”, trattandosi pertanto di fattispecie non comparabile a quella per cui è causa. In conclusione, il ricorso R.G. n. 1574/09 va respinto, il ricorso R.G. n. 201/2010 va accolto. Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico del Comune di Monza. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione Quarta , previa riunione del ricorso R.G. n. 201/2010 al ricorso R.G. n. 1574/2009, accoglie il primo e respinge il secondo. Condanna il Comune di Monza al pagamento delle spese processuali in favore della Farmacia, equitativamente e complessivamente quantificate in Euro 2000,00, oltre agli oneri di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.