Pacta sunt servanda: il Sindaco non può vietare al gestore idrico di interrompere l’erogazione ai morosi

Gli utenti hanno sottoscritto un contratto di somministrazione col gestore idrico in forza del quale sono tenuti a pagarne le tariffe sono diritti e doveri rientranti nell’autonomia contrattuale che esula dai poteri del Sindaco. Quest’ultimo, anche se l’acqua è bene primario, non può impedire le conseguenze della morosità con un’ordinanza contingibile ed urgente, potendo ricorrere a strumenti amministrativi alternativi per garantire la salute pubblica.

È quanto sancito dal TAR Campania, sez. V, n. 5482 depositata il 26 novembre 2015, che s’inserisce in un filone giurisprudenziale emergente che affronta questo tema sempre più frequente per la crisi economica concordando sull’illegittimità di detta ordinanza. La decisione annotata lo analizza da un punto di vista meramente contrattuale in relazione anche alle politiche di welfare , mentre il TAR Liguria 138/14 lo ha affrontato da quelli procedurale ripartizione della giurisdizione tra G.A e G.O. e del conflitto di interessi del sindaco residente in un condominio moroso. Il caso. Il 6/2/15 il Sindaco di Scisciano ordinò al gestore del sistema idrico di non procedere, fino a nuova disposizione, al distacco dei contatori idrici e alla sospensione dell'erogazione dell'acqua potabile su tutto il territorio comunale . Riteneva che ciò rientrasse nei suoi poteri di tutela della salute e dell’igiene pubbliche l’interruzione del servizio poteva metterle a rischio. La società ha impugnato vittoriosamente l’atto contestandone la carenza dei requisiti essenziali e dei presupposti. Il TAR ha estromesso per carenza di legittimazione passiva il Viminale. Diritti e doveri dell’utente. Come richiamato nel contratto generale il servizio idrico integrato è un contratto di somministrazione, perciò dal combinato disposto degli artt. 1559 e 1565 c.c., si desume il potere di sospendere, in caso di inadempimento di non lieve entità, l’utenza in mancanza del saldo del dovuto corrispettivo previo congruo preavviso. Nelle fattispecie era stata rilevata un’elevata morosità sì che aveva proceduto a sospendere l’erogazione ed/od al distacco dell’utenza sulla base di disposizioni legislative, della carta del servizio idrico e del relativo regolamento di utenza sulla base di disposizioni legislative, della carta del servizio idrico e del relativo regolamento di utenza per il TAR la condotta è perfettamente legittima e corretta. Il sindaco non può nemmeno invocare l’indigenza quale giustificazione del mancato saldo il Commissario straordinario dell’Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano di cui fa parte anche il Comune di Scisciano ha rinnovato per il 2015 le agevolazioni fiscali c.d. bonus idrico riconosciute alle famiglie indigenti residenti nell’area interessata dall’interruzione del servizio per morosità. È un dovere primario pagare l’acqua! Il Sindaco, come detto, aveva emesso l’ordinanza contestata onde evitare l’insorgenza di problemi igenico-sanitari, tanto più che l’acqua è un bene primario di cui tutti devono usufruire. Il TAR ribadisce che le ordinanze contingibili e urgenti costituiscono provvedimenti extra ordinem ”, in quanto dotate di capacità derogatoria dell’ordinamento giuridico, al fine di consentire alla p.a., in deroga al principio di tipicità dei provvedimenti amministrativi, di sopperire a situazioni straordinarie ed urgenti non fronteggiabili con l’uso dei poteri ordinari . Oltre alla carenza di mezzi ordinari contingibilità , deve sussistere un’inderogabilità dell’intervento onde evitare l’incombenza di ragionevoli rischi urgenza ed esso deve avere una durata limitata dato che comprime interessi e diritti dei privati con mezzi diversi da quelli previsti dalla legge. Nella fattispecie non si ravvisano questo elemento l’ordine impartito non contiene alcun termine finale né quello della contingibilità. Infatti i Comuni, come sopra ricordato, nell’ambito delle politiche sociali di welfare , dispongono di risorse strumentali e finanziarie proprie da erogare, tramite gli uffici dei servizi sociali, agli indigenti, sì da consentire loro di pagare regolarmente le utenze. Per far fronte ad eventuali emergenze sanitarie il sindaco dovrà ricorrere a strumenti amministrativi alternativi previsti dalla legge.

TAR Campania, sez. V, sentenza 8 ottobre – 26 novembre 2015, n. 5482 Presidente Nappi – Estensore Marotta Fatto e diritto La società ricorrente gestisce il servizio idrico integrato dell’Ambito territoriale ottimale - A.T.O. 3 della Regione Campania, di cui fa parte anche il Comune di Scisciano. Con il ricorso in esame, l’odierna ricorrente, dopo aver rappresentato che nei Comuni dell’A.T.O. 3 si riscontra una rilevante morosità da parte degli utenti del servizio idrico integrato, in relazione alla quale si è reso necessario disporre la sospensione della erogazione del servizio medesimo nei confronti dei soggetti morosi sulla base di disposizioni legislative, della carta del servizio idrico e del relativo regolamento di utenza , ha impugnato l’ordinanza n. 2/2015 del 6 febbraio 2015, con la quale il Sindaco del Comune di Scisciano NA ha ordinato alla ricorrente medesima di non procedere, fino a nuova disposizione, al distacco dei contatori idrici ed alla sospensione dell'erogazione dell'acqua potabile su tutto il territorio comunale, contestandone la legittimità con due articolati motivi. Si è costituito in giudizio, per il tramite dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, il Ministero dell’Interno, depositando una relazione dell’amministrazione ministeriale nella quale viene evidenziata l’insussistenza della legittimazione passiva del Ministero dell’Interno. Il Comune di Scisciano, ancorché formalmente intimato, non si è costituito in giudizio. Con ordinanza n. 667/2015 è stata accolta l’istanza cautelare formulata in via incidentale dalla parte ricorrente. All’udienza pubblica dell’8 ottobre 2015 il ricorso è stato trattenuto in decisione. Preliminarmente, il Collegio rileva il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Interno. Nel provvedimento impugnato, il Sindaco del Comune di Scisciano, dopo aver premesso che pervengono quotidianamente segnalazioni da parte dei cittadini utenti residenti in questo Comune, i quali lamentano l’indiscriminata, grave ed autoritaria azione posta in essere, specialmente negli ultimi tempi, dalla predetta società, tesa a procedere al distacco dei contatori idrici e alla sospensione della erogazione di acqua potabile” e dopo aver fatto rilevare che l’acqua potabile è un bene pubblico comune, di primaria necessità, di cui non può, per alcun motivo, esserne vietato ed impedito l’uso e il consumo da parte delle persone”, al fine di evitare l’eventuale, possibile insorgenza di problematiche di natura igienico-sanitaria”, ha vietato alla società ricorrente di procedere, fino a nuova disposizione, al distacco dei contatori idrici ed alla sospensione dell’erogazione dell’acqua potabile su tutto il territorio di questo Comune”. Ancorché nel provvedimento impugnato sia richiamato anche l’art. 54 del d.lgs. n. 267/2000, risulta evidente che la norma di riferimento del potere esercitato dal Sindaco del Comune di Scisciano è costituita dall’art. 50, comma 5, primo periodo, del d.lgs. n. 267/2000, a norma del quale In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”. L’ordinanza impugnata deve infatti essere considerata espressione dei poteri istituzionalmente attribuiti al Sindaco non quale Ufficiale di Governo”, ma quale legale rappresentante della comunità locale”. Ne consegue il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Interno. Nel merito, il ricorso è fondato. Occorre premettere che il contratto stipulato dalla società ricorrente con i singoli utenti del servizio idrico integrato rientra nel genus dei contratti di somministrazione a norma dell’art. 1559 c.c. La somministrazione è il contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose” . L’art. 1565 c.c. dispone testualmente Se la parte che ha diritto alla somministrazione è inadempiente e l'inadempimento è di lieve entità, il somministrante non può sospendere l'esecuzione del contratto senza dare congruo preavviso”. Dalla disposizione in questione si deduce a contrario che, in caso di inadempimento di non lieve entità, il somministrante può sospendere l’esecuzione del contratto, fatto salvo in ogni caso l’obbligo del congruo preavviso alla parte inadempiente. La carta del servizio idrico integrato dell’A.T.O. 3 della Regione Campania prevede espressamente che in caso di morosità è prevista la sospensione del servizio. Gori comunque prima di procedere alla sospensione sollecita il Cliente alla regolarizzazione della sua posizione ”. Inoltre, il regolamento del servizio idrico integrato dell’Ambito Sarnese Vesuviano dispone all’art. 27 1. Per ogni inadempienza del Cliente, ivi incluso il non esatto o parziale pagamento del corrispettivo del Servizio idrico integrato, il Soggetto gestore, ai sensi dell’art. 1565 Codice Civile, può sospendere la fornitura, previa comunicazione scritta a mezzo raccomandata con diffida e messa in mora con indicazione del termine ultimo per procedere all’esatto adempimento, addebitando al Cliente le spese di sospensione e di riattivazione, nonché i corrispettivi fatturati”. Tanto premesso, il Collegio fa rilevare che le ordinanze contingibili e urgenti costituiscono provvedimenti extra ordinem”, in quanto dotate di capacità derogatoria dell’ordinamento giuridico, al fine di consentire alla p.a., in deroga al principio di tipicità dei provvedimenti amministrativi, di sopperire a situazioni straordinarie ed urgenti non fronteggiabili con l’uso dei poteri ordinari. Per costante giurisprudenza, presupposti indefettibili delle ordinanze contingibili ed urgenti sono costituiti a dall’impossibilità di differire l’intervento ad altra data, in relazione alla ragionevole previsione di un danno incombente urgenza b dall’impossibilità di far fronte alla situazione di pericolo incombente con gli ordinari mezzi offerti dall’ordinamento giuridico contingibilità c dalla precisa indicazione del limite temporale di efficacia, in quanto solo in via temporanea può essere consentito l’uso di strumenti extra ordinem”, che permettono la compressione di diritti ed interessi privati con mezzi diversi da quelli tipici indicati dalla legge. Orbene, nel caso di specie, non si riviene nel provvedimento impugnato né il requisito della contingibilità, non dandosi atto nel provvedimento impugnato della impossibilità di tutelare le esigenze la salute pubblica dei soggetti morosi - indigenti attraverso il ricorso alle risorse strumentali e finanziarie proprie dei Comuni per il tramite dei servizi sociali , né il requisito della temporaneità, non contenendo l’ordine impartito nei confronti del gestore del servizio idrico la fissazione di un termine finale. Del resto, la sussistenza di strumenti amministrativi, alternativi rispetto alla misura adottata, per fronteggiare l’emergenza sanitaria posta alla base del provvedimento impugnato emerge con chiara evidenza dalla stessa documentazione depositata nel corso del giudizio. In data 28 luglio 2015, la società ricorrente ha depositato la delibera n. 6 del 30 marzo 2015, con la quale il Commissario straordinario dell’Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano di cui fa parte anche il Comune di Scisciano , confermando una misura già disposta nel 2014, ha concesso agevolazioni tariffarie c.d. bonus idrico” in favore delle famiglie indigenti residenti nei Comuni dell’A.T.O. 3 Campania. Assorbita ogni altra censura, il ricorso si rivela dunque fondato per la dedotta violazione dei principi generali in materia di ordinanze contingibili ed urgenti. In considerazione della natura e della novità della questione dedotta in giudizio, il Collegio ravvisa eccezionali motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania Sezione Quinta , definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone - dispone l’estromissione dal giudizio del Ministero dell’Interno, per difetto di legittimazione passiva - accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.