Spetta al Prefetto disporre lo stop dalla data del sinistro per alcol o droga

La revoca triennale della patente per chi provoca un sinistro gravemente alterato dall’alcol o dalla droga decorre dalla data di accertamento del reato e non dalla data di irrevocabilità della sentenza di condanna.

Spetta infatti alla prefettura disporre subito la revoca e non occorre attendere l’esito del procedimento penale. Lo ha chiarito il Tar Piemonte, sez. II, con la sentenza n. 1415 del 14 ottobre 2015. La fattispecie. Nel caso esaminato dal Collegio un automobilista coinvolto in un incidente stradale in stato di grave ebbrezza alcolica ha proposto ricorso contro l’ordinanza del prefetto che dispone la revoca della patente di guida per tre anni a decorrere dalla data di irrevocabilità della sentenza di condanna. Quindi ben più tardi rispetto al momento di commissione del reato. Con la riforma del codice della strada introdotta dalla legge n. 120/2010 è stato inserito un nuovo comma 3- ter all’art. 219, il quale specifica che quando la revoca della patente è disposta a seguito delle violazioni di cui agli artt. 186, 186- bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato. Questa indicazione ha creato difficoltà applicative perché alcuni giudici ritengono che il termine accertamento del reato” sia riferito al momento del controllo stradale mentre il Ministero dei trasporti che si è espresso con la circolare n. 14549 del 18 giugno 2015 che ha disposto diversamente. Specifica infatti l’organo tecnico centrale che la data di accertamento del reato, da cui decorre il triennio per poter riottenere il titolo abilitativo alla guida, va intesa con riguardo al passaggio in giudicato della sentenza penale e non già con riferimento al momento in cui l’organo accertatore contesta l’infrazione. Il controllo della polizia stradale in buona sostanza segna il mero avvio della fase procedimentale il cui esito sarà determinato dalla pronuncia del giudice penale e dal successivo passaggio in giudicato della stessa. In pratica secondo l’organo di coordinamento dei servizi di polizia il termine da cui far decorrere tre anni per conseguire una nuova patente ex art. 219, comma 3- ter, è quello rappresentato dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Ad avviso del Tar questa interpretazione è errata. Tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro. Il comma 2 bis dell'art. 186 del codice stradale, specifica la sentenza, prevede infatti che qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro , la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo sezione II, del titolo IV. I primi due commi dell'art. 219 regolamentano il procedimento amministrativo finalizzato alla revoca della patente l'organo che accerta l'esistenza di una delle condizioni per le quali la legge prevede la revoca della patente quale sanzione amministrativa accessoria, entro i cinque giorni successivi, ne dà comunicazione al prefetto del luogo della commessa violazione. Il prefetto, previo accertamento delle condizioni predette, emette l'ordinanza di revoca, che è provvedimento definitivo . In pratica a parere dei giudici amministrativi, in linea con le indicazioni espresse dall’ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione, spetta al prefetto disporre la revoca triennale della patente di guida dalla data di accertamento del reato. Resta però comprensibile anche lo spirito delle diverse indicazioni ministeriali. Disporre la revoca di una patente prima del passaggio in giudicato della sentenza di condanna espone il rappresentante governativo ad evidenti rischi.

TAR Piemonte, sez. II, sentenza 29 settembre – 14 ottobre 2015, n. 1415 Presidente – Estensore Salamone Fatto e diritto In data 04.05.2011 la ricorrente rimaneva coinvolta in un incidente stradale in Nole TO . In particolare la medesima perdeva i sensi e così il controllo dell'autoveicolo, uscendo dalla sede stradale e terminando la corsa sul fossato laterale della carreggiata cozzando contro un muro di cemento. Fortunatamente non erano coinvolti altri veicoli e la ricorrente rimaneva sostanzialmente illesa. La ricorrente veniva trasportata presso il pronto Soccorso dell'Ospedale di Cirié ove era sottoposta al controllo del tasso alcolemico. In data 20.05.2011 veniva contestata alla ricorrente dal Comando Stazione Carabinieri di Mathi TO la violazione dell'art. 186 comma 2 lett. c D.Lgs. 285/1992 Codice della strada perché guidava in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di sostanze alcoliche accertato a seguito di esami clinici con valore superiore a 1,50 grammi per litro 3,40 g/l . La patente della ricorrente veniva ritirata dall'Organo accertatore in pari data, trasmessa alla Prefettura di Torino e successivamente sospesa cautelarmente dal Prefetto di Torino per il periodo di un anno ai sensi del disposto dell'art. 186 C.d.S. commi 8 e 9. A seguito dell'Ordine del Prefetto, la sig.ra ricorrente si sottoponeva a visita medica presso la Commissione Medico provinciale di Collegno, dunque a vari esami clinici, e veniva giudicata nuovamente idonea per la patente di guida normale categoria B. La ricorrente proponeva ricorso avverso il Decreto di sospensione della Patente innanzi al Giudice di Pace di Cirié e l'Organo Giurisdizionale disponeva la restituzione della patente alla ricorrente il 18.01.2012. Parallelamente la ricorrente veniva sottoposta a procedimento penale a seguito della comunicazione della notizia di reato da parte dei Carabinieri di Mathi alla Procura della Repubblica di Torino e veniva giudicata dal Tribunale di Torino, Sez. distaccata di Cirié, in data 20.05.2013. Alla medesima veniva applicata la pena patteggiata di mesi quattro di arresto ed euro mille di ammenda con la concessione delle circostanze attenuanti generiche in misura equivalente rispetto alla contestata circostanza aggravante di cui all'art. 186 comma 2 bis C.d.S. considerata altresì l'incensuratezza dell'imputata e del beneficio della sospensione condizionale della pena. Il Giudice disponeva altresì d'ufficio l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca dell'autovettura e della revoca della patente di guida ai sensi del disposto dell'art. 186 comma 2 lett. c e comma 2 bis C.d.S Interponeva ricorso per Cassazione il difensore dell'imputata limitatamente al capo della sentenza concernente la disposta revoca della patente e la Corte di Cassazione dichiarava l'inammissibilità del ricorso il 28.01.2015. In pari data dunque diveniva irrevocabile la Pronuncia del Tribunale emessa il 20.05.2013. In data 03.06.2015, veniva notificata alla ricorrente l'Ordinanza Prefettizia oggetto di impugnazione con la quale è disposta la revoca di validità della patente di guida cat. B n. 102284939 rilasciata alla ricorrente nel 1979 ed era disposto che La sig.ra -OMISSIS-, ai sensi dell'art. 219/3° ter Cd.S., non può conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di irrevocabilità della predetta sentenza 28/1/2015 . La patente veniva materialmente ritirata il 07.06.2015. Si muovono a quest’ultimo atto le seguenti censure Violazione ed errata applicazione di legge in relazione al disposto di cui all'art. 219 comma 3 ter C.d.S. ed eccesso di potere per irrazionalità manifesta in quanto sarebbe possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato non dalla data di irrevocabilità di eventuale sentenza di condanna . L’Amministrazione resistente, nel costituirsi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso. Alla camera di consiglio del 29 settembre 2015, fissata per la trattazione della domanda cautelare, la causa è passata in decisione sussistendo i presupposti processuali per la definizione della controversia con sentenza in forma abbreviata. Il ricorso è fondato. Merita accoglimento la censura di violazione ed errata applicazione di legge in relazione al disposto dell'art. 219 comma 3 ter C.d.S Ad avviso del Collegio quest’ultima norma è funzionalmente collegata al disposto degli artt. 186 comma 2 bis e 2l9 commi 1 e 2 C.d.S., secondo cui, qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro come nel caso che ci occupa , la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo IV cioè artt. 219 ss., sanzioni amministrative accessorie . I primi due commi dell'art. 219 disciplinano il procedimento amministrativo finalizzato alla revoca della patente. L'organo che accerta l'esistenza dì una delle condizioni per le quali la legge prevede la revoca della patente quale sanzione amministrativa accessoria, entro i cinque giorni successivi, ne dà comunicazione al prefetto del luogo della commessa violazione. Questi, previo accertamento delle condizioni predette, emette l'Ordinanza di revoca. A tale disposizione va posta in correlazione la disposizione del comma 3 ter dell'art. 219, la quale stabilisce che non sia possibile conseguire una nuova patente prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato, nel caso di violazione, degli artt. 186, 186 bis e 187 C.d.S A seguito dell'introduzione del comma 2 bis da parte della legge di modifica del C.d.S. del 29.07.2010 nr. 120, alla ricorrente avrebbe dovuto applicarsi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente e non della mera sospensione , considerato che il tasso alcolemico accertato era ben superiore a 1,5 grammi per litro 3,4 e che la medesima aveva provocato un incidente. Il comma 2 bis dell'art. 186 prevede infatti che qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro . , la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo sezione II, del titolo IV cioè artt. 219 ss. sanzioni amministrative accessorie . I primi due commi dell'art. 219 regolamentano il procedimento amministrativo finalizzato alla revoca della patente l'organo che accerta l'esistenza di una delle condizioni per le quali la legge prevede la revoca della patente quale sanzione amministrativa accessoria, entro i cinque giorni successivi, ne dà comunicazione al Prefetto del luogo della commessa violazione. Il Prefetto, previo accertamento delle condizioni predette, emette l'Ordinanza di revoca, che è provvedimento definitivo. Questa è la ragione per la quale il comma 3 ter dell'art. 219 dispone che non sia possibile conseguire una nuova patente prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato, nel caso di violazione degli artt. 186, 186 bis e 187 C.d.S Sul punto si è espresso l'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Cassazione docomma 9 con Relazione del 03.08.2010 di commento delle novità apportate dalla 1. nr. 120/2010 modificativa del C.d.S. recante l'introduzione, fra l'altro, del comma 3 ter dell'art. 219 C.d.S Ebbene l'autorevole Ufficio ha precisato l'art. 219 comma 3 ter prevede che se a seguito della condanna per una delle contravvenzioni di cui agli artt. 186, 186 bis e 187 sia stata disposta la revoca della patente, il condannato non possa conseguirne una nuova prima di tre anni dalla data di accertamento del reato e non da quella del passaggio in giudicato della sentenza o del decreto di condanna pag. 5, penultimo cpv., relazione 03.08.2010 . In sostanza il legislatore, considerando gravissimo il fatto di chi causi un incidente perché pesantemente ebbro senza peraltro distinguere fra situazioni di coinvolgimento di altre persone o cose da quelle più lievi quale il caso di nostro interesse , ha previsto che la patente debba essere subito revocata dal Prefetto. In situazioni di così rilevante allarme sociale e pericolo per la pubblica incolumità non avrebbe difatti alcun senso il dover attendere magari numerosi anni l'esito di un processo per poter applicare la sanzione della revoca. Tant'è che, nel caso specifico, i Carabinieri, pur non contestando formalmente l'ipotesi corretta del comma 2 bis, avevano ben evidenziato la causazione di incidente da parte della ricorrente. Infatti nel verbale di contestazione del 20.05.2011 e nella parte narrativa, si dava atto della causazione dell'incidente stradale . Il conducente del veicolo sopraindicato rimaneva coinvolto in incidente stradale . Nella parte finale del verbale, nello spazio dedicato alle dichiarazioni del trasgressore, si legge NB. Infrazione accertata a seguito di incidente stradale avvenuto il 04.05.2011 a Nole TO . Tuttavia il Prefetto con il Decreto 23.06.2011 si limitava a sospendere cautelarmente la patente, ritenendo che alla ricorrente dovesse essere contestata la commissione della condotta di semplice guida in stato di ebbrezza art. 186 comma 2 lett. c C.d.S. e non quella più grave della causazione di incidente a seguito della guida in stato di grave ebbrezza il comma 2 bis dell'art. 186 . Pertanto, si ribadisce, il Prefetto avrebbe dovuto disporre la revoca della patente di guida. Di conseguenza, per data di accertamento del reato deve intendersi — secondo un'interpretazione coerente e logica dell'art. 219 — data di contestazione della violazione da parte dell'Organo accertatore, dunque, si ripete, nel caso concreto, la data del 20.05.2011. Conseguentemente la data di accertamento del reato risale al 20.05.2011 nella vicenda de qua. Nel caso di specie il termine triennale è, dunque, già decorso considerato che il verbale di contestazione da parte degli Organi di polizia risale al 20.05.2011. Il ricorso va, pertanto, accolto e l’atto impugnato va conseguentemente annullato. In considerazione dell’incertezza del quadro normativo sussistono i presupposti per disporre l’integrale compensazione delle spese del giudizio. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte Sezione Seconda , definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato. Spese compensate ad eccezione del contributo unificato nella misura versata che va, per legge, rimborsato alla parte ricorrente e posto a carico dell’Amministrazione resistente. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.