Candidature e incompatibilità di sede senza discriminazioni tra eletti e non eletti

Al poliziotto che si è candidato alle amministrative ma non è stato eletto, in fatto di trasferimento dalla propria sede di lavoro, vanno applicate le stesse disposizioni che si applicano agli eletti.

Si tratta di una disciplina complessa che è stata oggetto, peraltro, di successive interpretazioni giurisprudenziali ed è stato necessario, quindi per il Collegio, ricostruire il quadro normativo di riferimento, a partire dagli artt. 53, commi 1 e 2, del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e l’art. 81, comma 2, della L. 1° aprile 1981, n. 121 Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza i quali, rispettivamente, dispongono Il personale di cui al presente decreto legislativo, candidato alle elezioni politiche ed amministrative, non può prestare servizio per tre anni nell'ambito della circoscrizione nella quale si è presentato come candidato. Il personale non può prestare servizio nella circoscrizione ove è stato eletto per tutta la durata del mandato amministrativo o politico, e, comunque, per un periodo non inferiore a tre anni, e deve essere trasferito nella sede più vicina, compatibilmente con la qualifica rivestita e Gli appartenenti alle forze di polizia candidati ad elezioni politiche o amministrative sono posti in aspettativa speciale con assegni dal momento della accettazione della candidatura per la durata della campagna elettorale e possono svolgere attività politica e di propaganda, al di fuori dell'ambito dei rispettivi uffici e in abito civile. Essi, comunque non possono prestare servizio nell'ambito della circoscrizione nella quale si sono presentati come candidati alle elezioni, per un periodo di tre anni dalla data delle elezioni stesse . Personale candidato alle elezioni politiche o amministrative e personale eletto Il tenore letterale delle due disposizioni sopra riportate, ha rilevato il Collegio, sembrerebbe delineare un differente trattamento giuridico tra il personale che si sia candidato alle elezioni politiche o amministrative e il personale che sia stato eletto. In particolare, all’avvenuta candidatura la legge collega l’effetto giuridico di precludere, per ragioni di incompatibilità, al dipendente interessato la possibilità di prestare servizio per tre anni nell'ambito della circoscrizione nella quale si sia presentato come candidato, senza riconoscergli al contempo il diritto previsto invece per il personale eletto al trasferimento nella sede più vicina, compatibilmente con la qualifica rivestita. Sennonché, ha sottolineato la Sezione, con una recente pronuncia, di poco successiva alla ordinanza cautelare sez. III, sent., 29 settembre 2014, n. 4861 , il Consiglio di Stato ha statuito che il trasferimento del personale di Polizia alla sede di servizio più vicina è previsto, compatibilmente con la qualifica rivestita, con riguardo non solo agli eletti, ma anche ai candidati che, poi, risultino non eletti. Al riguardo, appare evidente che la ratio del comma 1 dell'art. 53 citato il candidato alle elezioni non può prestare servizio per tre anni nell'ambito della circoscrizione nella quale si è presentato come candidato è analoga a quella del comma 2 dello stesso articolo 53 l'eletto non può prestare servizio nella circoscrizione dove è stato eletto almeno per tre anni cioè è necessario evitare interferenze tra le funzioni di appartenente alle forze di Polizia e l'esercizio dei diritti politici garantito a livello costituzionale al cittadino. In sostanza, è chiaro che il diritto di esercitare le pubbliche funzioni elettive è speculare e collegato funzionalmente al diritto di elettorato passivo con l'ulteriore conseguenza che ogni compressione dell'esercizio dell'uno si riflette sull'esercizio dell'altro . Una interpretazione conforme a costituzione. Pertanto, ad avviso del Collegio, privilegiando una interpretazione conforme ai principi costituzionali, il trasferimento alla sede più vicina, quale limite alla discrezionalità organizzativa del Dipartimento di PS introdotto dall' art. 53, comma 2, del D.P.R. n. 335 del 1982, va riferito anche all'ipotesi del candidato non eletto, rappresentando tale disposizione legislativa un equo contemperamento tra il diritto di esercizio delle funzioni elettive, garantito a tutti dall'art. 51 Cost., e l'esigenza di preservare l'attività di servizio della Polizia di Stato da interferenze derivanti dal mandato amministrativo o politico. Tra l'altro, precisa la sentenza, una volta escluso che la ratio del trasferimento alla sede più vicina sia individuata nella finalità di agevolare l'esercizio dell'attività connessa al mandato amministrativo o politico, l'applicazione dell'agevolazione del trasferimento alla sede più vicina alla sola ipotesi del personale di PS eletto, rappresenterebbe anche una irragionevole maggiore gravosità dell'esercizio del diritto a candidarsi in capo al personale di PS, che, per il solo fatto di candidarsi, si esporrebbe al rischio di essere assegnato ad una sede di servizio molto disagevole in quanto distante dalla dimora della sua famiglia .

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sentenza 9 luglio – 17 settembre 2015, n. 597 Presidente Lipari – Estensore Carlotti Fatto e diritto 1. - Il signor S. C., assistente della Polizia di Stato assegnato alla Sezione Polstrada di Siracusa, sezione di Noto, e residente in Avola SR , ha impugnato la sentenza, sinteticamente motivata, con la quale il T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, ha respinto il ricorso proposto in primo grado dall’appellante onde ottenere l'annullamento - del decreto del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, prot. n. 333 D/43446 del 3 dicembre 2013, con il quale il signor C. è stato trasferito, ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. n. 335/1982, con effetto immediato e per non meno di tre anni, dal Distaccamento Polizia Stradale di Noto alla Sezione Polizia Stradale di Ragusa - della nota n. 130007971/105°.14 del 22 agosto 2013. 2. – Si è costituito, per resistere all’impugnazione, il Ministero dell’interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza. 3. – Nella camera di consiglio del 9 luglio 2014, questo Consiglio respinse l’istanza cautelare avanzata dall’appellante nei confronti della sentenza impugnata, avendo affermando in via delibativa che, in base alla normativa testé richiamata, il diritto al trasferimento nella sede più vicina compatibilmente con la qualifica rivestita fosse riconoscibile solo nell’ipotesi, non ricorrente nella fattispecie, del personale risultato eletto. 4. – All’esito dell’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione. 5. – Giova premettere in fatto che - l’assistente della Polizia di Stato S. C. si candidò alle elezioni amministrative del 9 e 10 giugno 2013 per il rinnovo del Consiglio Comunale di Rosolini SR , senza risultare eletto - il Dipartimento della Pubblica Sicurezza avviò la procedura di trasferimento di sede del dipendente in servizio presso il distaccamento Polizia Stradale di Noto , ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. n. 335/1982 - con istanza del 16 agosto 2013, l’appellante chiese di essere assegnato al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Noto o, in alternativa, al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Avola - nell’ambito del procedimento di trasferimento, il dirigente del Compartimento Polizia Stradale individuò la Sezione Polizia Stradale di Ragusa quale sede rispondente ai vincoli previsti dal citato art. 53 anche al fine di non disperdere la professionalità” maturata dal dipendente nell’ambito della polizia stradale nota del 22 agosto 2013 e del 26 settembre 2013 - con il decreto impugnato, prot. n. 333 D/43446 del 3 dicembre 2013, il Ministero dell'interno trasferì l’appellante presso la Sezione Polizia Stradale di Ragusa, anche in considerazione delle carenze di organico presso la sede di destinazione. 6. – Il signor C. adì il T.a.r. per la Sicilia, deducendo che - in forza degli artt. 81 della L. n. 121/1981 e 53 del D.P.R. n. 335/1982, al dipendente è attribuito un vero e proprio diritto ad essere assegnato presso la sede più vicina” a quella di appartenenza e che le sedi indicate dallo stesso signor C. ossia i Commissariati di Noto e Avola sarebbero state compatibili con il riconoscimento di detto diritto, risultando dette sedi ubicate al di fuori della circoscrizione del Comune di Rosolini - l’amministrazione dell’interno non avrebbe tenuto conto delle esigenze rappresentate dall’appellante non avrebbe comunicato i motivi ostativi ex art 10bis della L. n. 241/1990 e avrebbe illegittimamente motivato il provvedimento di trasferimento solo sulla base delle esigenze di servizio e della carenza di organico della Sezione Polizia stradale di Ragusa - l’appellante avrebbe avuto altresì diritto alla corresponsione dell’indennità di trasferimento prevista dall’art. 1 della L n. 86/2001. 7. – Il T.a.r. ha respinto il ricorso con le seguenti motivazioni - in ossequio alla finalità di escludere interferenze tra la vita politica e quella professionale del candidato appartenente alle Forze dell’Ordine, l’art. 53 del D.P.R. n. 335/1982 non consentirebbe alcuna scelta della sede di servizio, prevedendo la disposizione un regime di incompatibilità” che s’impone sia al dipendente che si sia candidato alle elezioni sia all’amministrazione - nel caso in esame, l’amministrazione ha disposto il trasferimento dell’appellante a un altro ufficio di Polizia Stradale” articolazione della Polizia di Stato con specifiche competenze, alla quale il ricorrente già apparteneva al momento dell’accettazione della candidatura anche al fine di non disperdere la professionalità e le competenze specifiche acquisite dall’Assistente C. quale operatore di Polizia Stradale” - tale motivazione rispetterebbe la lettera della legge, che prevede, sì, l'assegnazione di una sede diversa più vicina”, ma compatibilmente con la qualifica rivestita inoltre la motivazione sarebbe altresì conforme al principio di buon andamento dell’Amministrazione - l’individuazione della sede di destinazione ubicata a circa 50 km. di distanza dalla precedente sede di servizio sarebbe ragionevole e non discriminatoria, tenuto anche della natura temporanea del trasferimento - quanto al secondo motivo, l’art. 10bis si riferirebbe espressamente ai procedimenti ad istanza di parte”e non a quelli avviati d'ufficio cfr., exmultis, Cons. Stato, sez. VI, 10 marzo 2014, n. 1079 nel caso di specie, peraltro, si sarebbe al cospetto di un provvedimento di trasferimento vincolato”, disposto in applicazione di una disposizione legislativa ed esclusivamente per effetto di una situazione oggettiva in cui il dipendente aveva volontariamente scelto di porsi di qui la netta differenza tra il trasferimento disposto ai sensi dell’art. 53 citato la cui finalità è quella di rimuovere una potenziale causa d’incompatibilità e il trasferimento d’autorità, il cui scopo è quello di realizzare uno specifico interesse dell’Amministrazione di appartenenza - pertanto, era da respingere anche la domanda di accertamento del diritto all’erogazione dell’indennità prevista dall’art. 1 della L. n. 86 del 2001. 8. – L’appello del signor C. è stato affidato ai seguenti mezzi di gravame I violazione ed errata interpretazione dell’art. 81, comma 2, della L. n. 121 del 1° aprile 1981 e dell’art. 53 del D.P.R. n. 335 del 1982 motivazione contraddittoria il divieto legale opera nell’ambito della circoscrizione elettorale nella quale si è presentato il candidato e, quindi, con riferimento al Comune di Rosolini tale divieto riguarderebbe unicamente la Polstrada di Siracusa e il Commissariato della Polizia di Stato di Pachino, ma non anche le sedi Commissariato di Noto e di Avola , esterne alla circoscrizione del Comune di Rosolini, indicate dal signor C. e distanti meno di 50 km. dalla residenza della famiglia dell’appellante diversamente l’assegnazione a una sede troppo distante dalla residenza familiare, pur in presenza di Uffici idonei più vicini, si risolverebbe in una punizione ai danni del dipendente pubblico che si sia presentato come candidato alle elezioni e, quindi, tale soluzione consisterebbe in una violazione dell’art. 51 Cost. la giurisprudenza amministrativa avrebbe affermato che il dipendente della Polizia di Stato, che si sia presentato come candidato e non sia stato eletto, abbia un vero e proprio diritto all’assegnazione alla sede più vicina, con l’unico limite della compatibilità con la qualifica rivestita ma nella fattispecie non opererebbe alcun limite di compatibilità, essendo il C. un semplice assistente che non rivestirebbe alcuna specialità di Polizia Stradale né avrebbe frequentato alcun corso di aggiornamento in materia di Polstrada e, dunque, idoneo a essere assegnato a qualunque commissariato e, in ogni caso, la norma non fa alcun riferimento alla professionalità, ma solo alla qualifica le ragioni poste a sostegno dell’assegnazione alla Polstrada di Ragusa, ossia la carenza di organico” e la professionalità acquisita”, non sarebbero in grado di legittimare l’atto gravato II violazione dell’art. 112 c.p.c. difetto di motivazione disparità di trattamento nei confronti di altri dipendenti della Polizia di Stato ugualmente trasferiti a causa della loro elezione, ma in sede più vicina in primo grado, sostiene l’appellante, era stato dedotto il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento, ma il relativo profilo non sarebbe stato esaminato dal T.a.r. afferma il ricorrente che, in precedenti occasioni, altri dipendenti della Polizia di Stato, candidati alle elezioni amministrativa e non eletti, sarebbero stati trasferiti, su loro richiesta, presso i Commissariati della Provincia di Siracusa o presso le Sezioni della Polizia Marittima di Siracusa sedi più vicine e compatibili con la qualifica rivestita così sarebbe avvenuto per tre Assistenti della Polizia di Stato non eletti al Consiglio comunale di Sortino III violazione dell’art. 1 della L. n. 86 del 29 marzo 2001 in via subordinata, il signor C. ha osservato che, non avendo ottenuto un’assegnazione triennale di cui al citato art. 53 del D.P.R. n. 335/1992, dovrebbe conseguentemente ritenersi che, nei suoi confronti, sia stato disposto un vero e proprio trasferimento, sicché gli spetterebbe l’indennità prevista in base alla disposizione indicata nella rubrica del motivo. 9. – La decisione della controversia sottoposta al vaglio del Collegio postula la prodromica ricostruzione del quadro normativo riferimento. All’uopo giova richiamare gli artt. 53, commi 1 e 2, del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e l’art. 81, comma 2, della L. 1° aprile 1981, n. 121 Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza i quali, rispettivamente, dispongono Il personale di cui al presente decreto legislativo, candidato alle elezioni politiche ed amministrative, non può prestare servizio per tre anni nell'ambito della circoscrizione nella quale si è presentato come candidato. Il personale non può prestare servizio nella circoscrizione ove è stato eletto per tutta la durata del mandato amministrativo o politico, e, comunque, per un periodo non inferiore a tre anni, e deve essere trasferito nella sede più vicina, compatibilmente con la qualifica rivestita.” e Gli appartenenti alle forze di polizia candidati ad elezioni politiche o amministrative sono posti in aspettativa speciale con assegni dal momento della accettazione della candidatura per la durata della campagna elettorale e possono svolgere attività politica e di propaganda, al di fuori dell'ambito dei rispettivi uffici e in abito civile. Essi, comunque non possono prestare servizio nell'ambito della circoscrizione nella quale si sono presentati come candidati alle elezioni, per un periodo di tre anni dalla data delle elezioni stesse.”. 10. – Il tenore letterale delle due disposizioni sopra riportate sembrerebbe delineare un differente trattamento giuridico tra il personale che si sia candidato alle elezioni politiche o amministrative e il personale che sia stato eletto in particolare, all’avvenuta candidatura la legge collega l’effetto giuridico di precludere, per ragioni di incompatibilità, al dipendente interessato la possibilità di prestare servizio per tre anni nell'ambito della circoscrizione nella quale si sia presentato come candidato, senza riconoscergli al contempo il diritto previsto invece per il personale eletto al trasferimento nella sede più vicina, compatibilmente con la qualifica rivestita. Sennonché, con una recente pronuncia, di poco successiva alla sunnominata ordinanza cautelare di questo Organo sez. III, sent., 29 settembre 2014, n. 4861, richiamata anche dall’appellante nella memoria depositata l’8 giugno 2015 , il Consiglio di Stato ha statuito che il trasferimento del personale di Polizia alla sede di servizio più vicina è previsto, compatibilmente con la qualifica rivestita, con riguardo non solo agli eletti, ma anche ai candidati che, poi, risultino non eletti. Al riguardo appare evidente che la ratio del comma 1 dell'art. 53 citato il candidato alle elezioni non può prestare servizio per tre anni nell'ambito della circoscrizione nella quale si è presentato come candidato è analoga a quella del comma 2 dello stesso articolo 53 l'eletto non può prestare servizio nella circoscrizione dove è stato eletto almeno per tre anni cioè è necessario evitare interferenze tra le funzioni di appartenente alle forze di Polizia e l'esercizio dei diritti politici garantito a livello costituzionale al cittadino. Inoltre, , è chiaro che il diritto di esercitare le pubbliche funzioni elettive è speculare e collegato funzionalmente al diritto di elettorato passivo con l'ulteriore conseguenza che ogni compressione dell'esercizio dell'uno si riflette sull'esercizio dell'altro. 2.1. Pertanto. ad avviso del Collegio, privilegiando una interpretazione conforme ai principi costituzionali, il trasferimento alla sede più vicina, quale limite alla discrezionalità organizzativa del Dipartimento di PS introdotto dall' art. 53, comma 2, del D.P.R. n. 335 del 1982, va riferito anche all'ipotesi del candidato non eletto, rappresentando tale disposizione legislativa un equo contemperamento tra il diritto di esercizio delle funzioni elettive, garantito a tutti dall'art. 51 Cost., e l'esigenza di preservare l'attività di servizio della Polizia di Stato da interferenze derivanti dal mandato amministrativo o politico. Tra l'altro, una volta escluso che la ratio del trasferimento alla sede più vicina sia individuata nella finalità di agevolare l'esercizio dell'attività connessa al mandato amministrativo o politico, l'applicazione dell'agevolazione del trasferimento alla sede più vicina alla sola ipotesi del personale di PS eletto, rappresenterebbe anche una irragionevole maggiore gravosità dell'esercizio del diritto a candidarsi in capo al personale di PS, che, per il solo fatto di candidarsi, si esporrebbe al rischio di essere assegnato ad una sede di servizio molto disagevole in quanto distante dalla dimora della sua famiglia ”. 11. – Applicando tali principi nel caso di specie che superano il precedente orientamento giurisprudenziale non univoco v., tra gli altri precedenti, contrari alle tesi patrocinate dall’appellante, sez. VI, n. 233 del 17 gennaio 2011 mentre la sentenza della sez. IV, 4 settembre 1996, n. 1019 ha avuto ad oggetto la questione della spettanza, o no, del trattamento economico di missione , deve allora ritenersi che il primo e assorbente motivo di appello sia da accogliere e che, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, vada accolto il ricorso di primo grado, con il conseguente obbligo dell’amministrazione dell’interno di rideterminarsi sull’istanza avanzata dall’appellante in data 16 agosto 2013, tenendo conto dei principi testé enunciati. 12. – L’accoglimento del principale motivo d’appello esonera il Collegio dall’esaminare la seconda e pure terza censura, quest’ultima dedotta unicamente in via subordinata e relativa alla richiesta dell’indennità di trasferimento . 13. – Posto che l’accoglimento dell’appello è conseguito all’adesione di questo Consiglio a un indirizzo giurisprudenziale sopravvenuto alla proposizione dell’impugnazione, si ravvisano giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali del doppio grado del giudizio. P.Q.M. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, accoglie il ricorso di primo grado, fatti salvi e riservati i successivi provvedimenti dell’amministrazione. Compensa integralmente tra le parti le spese processuali del doppio grado del giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.