Giudice incompetente nel valutare l'anomalia?

Nelle gare pubbliche il giudizio di anomalia o di incongruità dell'offerta costituisce espressione di discrezionalità tecnica di esclusiva pertinenza dell'Amministrazione ed esula dalla competenza del giudice amministrativo, che può sindacare le valutazioni della Pubblica Amministrazione soltanto in caso di macroscopiche illegittimità, quali gravi e plateali errori di valutazione in tal caso il giudice di legittimità esercita il proprio sindacato, ferma restando l’impossibilità di sostituire il proprio giudizio a quello dell'Amministrazione e di procedere ad una autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle singole voci, che costituirebbe un'inammissibile invasione della sfera della Pubblica Amministrazione.

Peraltro, ha osservato il Collegio nella sentenza 3935 depositata il 14 agosto 2015, la verifica dell'anomalia non ha carattere sanzionatorio e non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell'offerta economica, mirando piuttosto ad accertare in concreto che l'offerta, nel suo complesso, sia attendibile ed affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto. Essa mira piuttosto a garantire e tutelare l’interesse pubblico concretamente perseguito dall'Amministrazione attraverso la procedura di gara per l'effettiva scelta del miglior contraente possibile ai fini dell’esecuzione dell'appalto, così che l’esclusione dalla gara dell'offerente per l’anomalia della sua offerta è l'effetto della valutazione operata dall'Amministrazione appaltante di complessiva inadeguatezza della stessa rispetto al fine da raggiungere. Giudizio negativo di anomalia o giudizio positivo di congruità. Un sindacato nel dettaglio sui singoli aspetti è, dunque, precluso al giudice amministrativo, cui non è consentito procedere ad una autonoma valutazione della congruità o meno di singole voci, non potendosi esso sostituire ad una attività valutativa rimessa, quanto alla sua intrinseca manifestazione, unicamente all'Amministrazione procedente. Lo stesso obbligo motivazionale gravante sull’Amministrazione, ha rilevato la VI Sezione, varia a seconda che venga in rilievo un giudizio negativo di anomalia o un giudizio positivo di congruità e, dunque di non anomalia . Il giudizio negativo di anomalia richiede una motivazione rigorosa ed analitica, invece, non necessaria nell'ipotesi di esito positivo, per il quale è sufficiente una motivazione per relationem alle giustificazioni, in quanto adeguate, del concorrente. Di conseguenza, in questa seconda evenienza incombe su chi contesta l’aggiudicazione l’onere di individuare una manifesta irragionevolezza o erroneità o travisamento del giudizio escludente anomalie dell’offerta. Nel caso di specie, posto all'attenzione del Collegio, l’asserita anomalia dell’offerta della controinteressata, già motivatamente esclusa dalla commissione di gara, è stata peraltro esclusa anche da una dettagliata consulenza tecnica d’ufficio espletata nel giudizio di primo grado le cui conclusioni, tuttavia, sono state contestate dall'appellante, soprattutto con riferimento al costo del lavoro. Nel senso che è stata sostenuta la necessità di utilizzare un differente calcolo del costo orario del lavoro scaturente dall’applicazione del d.m. 14 aprile 2008. Relativamente a tale aspetto, ha affermato il Collegio, i decreti ministeriali sul costo del lavoro hanno un valore solo indicativo, esprimendo un dato medio suscettibile di scostamenti in relazione alle caratteristiche della fattispecie. Essi rilevano, quindi, solo come componente motivazionale delle giustificazioni da fornire alla stazione appaltante. Nel caso di specie, la ragionevolezza e l’attendibilità della differenza negli scostamenti tra costo del lavoro prospettato e parametri del d.m. di riferimento, peraltro, trovano ulteriore conferma nella circostanza che il costo del lavoro prospettato dalla controinteressata nelle giustificazioni a chiarimento dell’offerta è stato anche riscontrato e vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro di Udine. Circostanza quest’ultima, di per sé non dirimente, ma che certamente contribuisce ad escludere la sussistenza di profili di manifesta irragionevolezza o inattendibilità nel giudizio di non anomalia compiuto dalla stazione appaltante.

Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 23 giugno – 14 agosto 2015, n. 3935 Presidente Griffi – Estensore Giovagnoli Fatto e diritto 1. Viene in decisione l’appello proposto dalla società G.S.A. s.r.l. Gestione Servizi Ambientali s.r.l. per ottenere la riforma della sentenza del T.a.r. per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, n. 817 del 2011. 2. Con la sentenza appellata, il T.a.r. ha respinto il ricorso di primo grado presentato da G.S.A. avverso l’aggiudicazione dell’appalto di pulizia dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria per il triennio 2009-2011. 3. L’originaria ricorrente e odierna appellante sostiene che l’offerta dell’aggiudicataria sarebbe anomala e, quindi, avrebbe dovuto essere esclusa . In particolare, secondo la tesi della società G.S.A., l’aggiudicataria avrebbe sottostimato nella sua offerta i costi della sicurezza sul lavoro e della manodopera. 4. Si sono costituiti in giudizio per resistere all’appello sia l’Università degli studi mediterranea di Reggio Calabria, sia il RTI Euro & amp Promos-Punto Service aggiudicatario della gara. 5. Alla pubblica udienza del 23 giugno 2015, la causa è stata trattenuta per la decisione. 6. L’appello non merita accoglimento. 7. Tutte le censure della società appellante sono dirette a sostenere l’anomalia dell’offerta del RTI aggiudicatario della gara. Secondo la ricorrente, l’offerta della controinteressata sarebbe anomala in quanto - i costi del lavoro sarebbero sottodimensionati - sarebbero state erroneamente valutate le voci di costo relative alla sicurezza e alle divise del personale. 8. La sentenza appellata ha respinto il ricorso avvalendosi degli esiti di una CTU disposta proprio al fine di verificare la sussistenza dei contestati profili di anomalia. 9. Le conclusioni del T.a.r. meritano piena condivisione. 10. Occorre, innanzitutto, individuare l’ambito del sindacato consentito al giudice amministrativo sul giudizio di non anomalia dell’offerta. Come la giurisprudenza ha pacificamente e costantemente affermato, nelle gare pubbliche il giudizio di anomalia o di incongruità dell'offerta costituisce espressione di discrezionalità tecnica di esclusiva pertinenza dell'Amministrazione ed esula dalla competenza del giudice amministrativo, che può sindacare le valutazioni della Pubblica amministrazione soltanto in caso di macroscopiche illegittimità, quali gravi e plateali errori di valutazione in tal caso il giudice di legittimità esercita il proprio sindacato, ferma restando l’impossibilità di sostituire il proprio giudizio a quello dell'Amministrazione e di procedere ad una autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle singole voci, che costituirebbe un'inammissibile invasione della sfera della Pubblica amministrazione cfr. da ultimo Cons. Stato, sez. V, n. 2175/2015 . Si è ulteriormente precisato che il procedimento di verifica dell'anomalia non ha carattere sanzionatorio e non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell'offerta economica, mirando piuttosto ad accertare in concreto che l'offerta, nel suo complesso, sia attendibile ed affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto. Esso mira piuttosto a garantire e tutelare l’interesse pubblico concretamente perseguito dall'Amministrazione attraverso la procedura di gara per l'effettiva scelta del miglior contraente possibile ai fini dell’esecuzione dell'appalto, così che l’esclusione dalla gara dell'offerente per l’anomalia della sua offerta è l'effetto della valutazione operata dall'Amministrazione appaltante di complessiva inadeguatezza della stessa rispetto al fine da raggiungere. Un sindacato nel dettaglio sui singoli aspetti è, dunque, precluso al giudice amministrativo, cui non è consentito procedere ad una autonoma valutazione della congruità o meno di singole voci, non potendosi esso sostituire ad una attività valutativa rimessa, quanto alla sua intrinseca manifestazione, unicamente all'Amministrazione procedente. Va ancora precisato che lo stesso obbligo motivazionale gravante sull’Amministrazione varia a seconda che venga in rilievo un giudizio negativo di anomalia o un giudizio positivo di congruità e, dunque di non anomalia . Il giudizio negativo di anomalia richiede una motivazione rigorosa ed analitica, invece, non necessaria nell'ipotesi di esito positivo, per il quale è sufficiente una motivazione per relationem alle giustificazioni, in quanto adeguate, del concorrente. Di conseguenza, in questa seconda evenienza incombe su chi contesta l’aggiudicazione l’onere di individuare una manifesta irragionevolezza o erroneità o travisamento del giudizio escludente anomalie dell’offerta. 11. I principi richiamati consentono di disattendere de plano le censure dell’appellante. 12. L’appellante sollecita un sindacato di tipo sostitutivo da parte di questo giudice, formulando motivi che impingono nel merito delle valutazioni compiute dall’Amministrazione. Nel caso di specie, l’asserita anomalia dell’offerta della controinteressata, già motivatamente esclusa dalla commissione di gara, è stata esclusa anche da una dettagliata consulenza tecnica d’ufficio espletata nel giudizio di primo grado. L’appellante contesta queste conclusioni sostenendo la necessità di utilizzare un differente calcolo del costo orario del lavoro scaturente dall’applicazione del D.M. 14 aprile 2008. La censura non ha pregio in quanto i decreti ministeriali sul costo del lavoro hanno un valore solo indicativo, esprimendo un dato medio suscettibili di scostamenti in relazione alle caratteristiche della fattispecie. Essi rilevano, quindi, solo come componente motivazionale delle giustificazioni da fornire alla stazione appaltante cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 4831/2008 . Nel caso di specie, la ragionevolezza e l’attendibilità della differenza negli scostamenti tra costo del lavoro prospettato e parametri del d.m. di riferimento, peraltro, trovano ulteriore conferma nella circostanza che il costo del lavoro prospettato dalla controinteressata nelle giustificazion i a chiarimento dell’offerta è stato anche riscontrato e vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro di Udine. Circostanza quest’ultima, di per sé non dirimente, ma che certamente contribuisce ad escludere la sussistenza di profili di manifesta irragionevolezza o inattendibilità nel giudizio di non anomalia compiuto dalla stazione appaltante. 13. Ugualmente non meritano positivo apprezzamento le censure dirette contro le altre due voci dell’offerta, riguardanti i costi per le divise del personale e i costi per la sicurezza. Tali voci, infatti, per il loro importo limitato nel complesso poco più di € 13.000 rispetto all’importo complessivo dell’offerta, non rappresentano elementi di costo tali da porre nel dubbio la complessiva sostenibilità dell’offerta. 14. Le considerazioni che precedono consentono di respingere l’appello. 15. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi € 5.000 a favore della controinteressata Euro& amp Promos Group s.c.p.a. Possono, invece, essere compensate nei rapporto con l’Università degli studi mediterranea di Reggio Calabria, considerata la più limitata attività processuale svolta nel presente giudizio. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Sesta , definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi € 5.000, oltre agli accessori di legge, a favore della società Euro & amp Promos s.c.p.a. Compensa nei confronti delle altre parti le spese del giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.