Scorrimento o nuovo concorso? La P.A. deve tener conto “dell'obsolescenza scientifica” di una vecchia graduatoria

Con l’indizione di un nuovo concorso pubblico, invece di procedere allo scorrimento d’una precedente graduatoria concorsuale, la Pubblica Amministrazione esercita una potestà autoritativa, di fronte alla quale il candidato idoneo ha solo un interesse legittimo, che implica una puntuale motivazione, soprattutto in termini di ragionevolezza. Diversamente argomentando, si perverrebbe ad assegnare il posto, a seguito d’una graduatoria prorogata ad libitum e di fatto sine die, elidendo così ogni apprezzamento, da parte dell’amministrazione, sia sul merito della graduatoria stessa, sia sulla perdurante attualità dei saperi del candidato idoneo, anche con riguardo al lavoro da svolgere, dando così erroneamente esecuzione a graduatorie sempre più vecchie e, come tali, scientificamente obsolete.

E’ quanto stabilito dal Consiglio di Stato, sez. III, nella sentenza n. 3272 del 1° luglio 2015. Le due graduatorie. L'ASL 1 di Lecce, successivamente disciolta, indisse un concorso nel 2002, per titoli ed esami, a due posti di dirigente biologo specialità di biochimica clinica presso i SERT Servizi per le tossicodipendenze . La dottoressa G.A., biologa specializzata in patologia clinica, si collocò al 5° posto della relativa graduatoria di merito e non venne assunta in ragione dei soli due posti messi a concorso. Nel 2006, venne indetto un nuovo concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di dirigente biologo nella diversa specialità della patologia clinica. Venne disposta l'assunzione dei due soggetti vincitori e, poi, venne anche effettuato lo scorrimento di tale nuova graduatoria sino al settimo candidato utilmente posizionato. Avverso tali ultimi provvedimenti, insorge la dottoressa G.A., lamentando la violazione dell'obbligo di effettuare lo scorrimento della graduatoria del concorso del 2002, prorogata da successive disposizioni di legge. Inoltre, la ricorrente evidenzia l'equivalenza dei posti messi a concorso, in ragione dell'identità dei presupposti identità di ruolo, profilo professionale, area scientifica e posizione funzionale vacanza del posto dopo l’approvazione della graduatoria , che avrebbe imposto lo scorrimento non della seconda graduatoria, ma della prima. Proprio tale censura viene radicalmente demolita dal Tar Lecce sez. II, n. 1432/2012 , che respinge il ricorso. Ad avviso dei giudici amministrativi di primo grado, la questione della necessità della previa utilizzazione di una precedente graduatoria concorsuale, in luogo dell'indizione di una nuova procedura ovvero in luogo dell'utilizzazione della relativa graduatoria comprensiva anche degli idonei , in tanto ha ragione di porsi in quanto vi sia omogeneità assoluta tra i posti da coprire con l’uno e con l’altro meccanismo selettivo, ovvero con la più remota e la più recente graduatoria concorsuale. Viceversa, ad avviso del Tar la piena omogeneità dei posti messi a concorso nel 2002 dirigente biologo, specialità di biochimica clinica e nel 2006 dirigente biologo specialità patologia clinica non sussiste, considerata la diversa disciplina scientifica dei posti da coprire. In altri termini, l’utilizzazione d’una graduatoria concorsuale, in luogo dell'indizione di una nuova procedura, in tanto ha ragione di porsi in quanto vi sia omogeneità assoluta tra i posti da coprire con l’uno e con l’altro meccanismo selettivo. Scorrimento o nuovo concorso? Avverso tale pronuncia, insorge in appello la ricorrente dottoressa G.A., riproponendo le censure già avanzate e, in particolare, quella relativa all'omesso, ma doveroso, scorrimento della graduatoria del 2002. In relazione ai rapporti fra l'istituto dello scorrimento ed il potere di indire un nuovo concorso, si è in presenza, da tempo, di un travaglio giurisprudenziale. La Cassazione Civile, a Sezioni Unite, in un'importante pronuncia del 2008 n. 16527/2008 , ha dato ampio riscontro al dibattito medesimo In ordine al vincolo derivante dalle disposizioni, che sanciscono la conservazione di efficacia della graduatoria per coprire le vacanze successive, invero, si riscontra disparità di opinioni. Secondo una tesi, essendo la procedura concorsuale il mezzo maggiormente idoneo ad individuare il personale più qualificato, l’amministrazione sarebbe attributaria del potere di valutazione discrezionale circa la scelta se emanare un nuovo bando, ovvero se utilizzare la graduatoria ancora efficace attuando lo scorrimento altri oppongono che le norme che stabiliscono l’ultrattività della graduatorie non conferiscono la semplice facoltà di farvi ricorso, ma, per il carattere imperativo di regole di organizzazione, obbligano l’amministrazione a realizzare la semplificazione e l’economia connesse all’utilizzo delle graduatorie approvate in precedenza, escludendo senz’altro l’espletamento di nuove procedure . A monte di tale dibattito, vi è una precisa disposizione normativa, il comma 7 dell'art. 15 d.P.R. n. 487/1994, che stabilisce quanto segue Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di diciotto mesi dalla data della sopracitata pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili . Il termine dei 18 mesi è stato, poi, esteso a 3 anni dalla normativa sopravvenuta art. 3, comma 87, l. n. 244/2007 . Invero, la normativa appena indicata ha innestato nel sistema importanti elementi di novità. Precisamente - l’affermazione a regime” dell’istituto della validità delle graduatorie sino a tre anni dalla pubblicazione delle stesse con fonte di rango legislativo - l’applicabilità a tutte le amministrazioni della disciplina senza limitazioni di carattere soggettivo o oggettivo”. La tematica ha, poi, conosciuto un importante momento di chiarimento con la pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 14/2011, con la quale sono stati delineati i seguenti principi generali A Non può essere più accolta la tesi tradizionale, secondo cui la determinazione di indizione di un nuovo concorso non richiede alcuna motivazione. B Simmetricamente, però, non è condivisibile l'idea opposta, in forza della quale, la disciplina in materia di scorrimento assegnerebbe agli idonei un diritto soggettivo pieno all'assunzione, mediante lo scorrimento, che sorgerebbe per il solo fatto della vacanza e disponibilità di posti in organico. Al riguardo, occorre tener conto che la Pubblica Amministrazione non è incondizionatamente obbligata alla copertura dei posti vacanti, ma deve, comunque, assumere una decisione organizzativa, correlata a diversi e necessari aspetti eventuali limiti normativi alle assunzioni, alla disponibilità di bilancio, alle scelte programmatiche compiute dagli organi di indirizzo ed a tutti gli altri elementi di fatto e di diritto rilevanti nella concreta situazione, con la quale stabilire se procedere, o meno, al reclutamento del personale. C Quindi, fatta salva la discrezionalità in ordine alla decisione di procedere alla copertura del posto vacante, l'Amministrazione, una volta stabilito di procedere alla copertura, deve sempre motivare in ordine alle modalità prescelte per il reclutamento, dando conto, in ogni caso, dell’esistenza di eventuali graduatorie degli idonei ancora valide ed efficaci al momento dell'indizione del nuovo concorso. D Nel motivare l'opzione preferita indizione nuovo concorso oppure scorrimento della vigente graduatoria , l'Amministrazione deve tenere nel massimo rilievo la circostanza che l'ordinamento attuale afferma un generale favor per l'utilizzazione delle graduatorie degli idonei, che recede solo in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, che devono, comunque, essere puntualmente enucleate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso. La giurisprudenza successiva ha confermato tali principi, statuendo che L’Amministrazione, che non intende avvalersi dello scorrimento della graduatoria concorsuale ancora vigente, deve necessariamente motivare la propria scelta, indicando le superiori ragioni di interesse pubblico, che rendono opportuna tale scelta, in linea di principio in contrasto con i principi di economicità, efficienza e razionalità dell’azione amministrativa Tar Lombardia, sez. Brescia, n. 345/2012 . L'importanza dell'attualità dei saperi. Il Consiglio di Stato non trascura di difendere le statuizioni del giudice di primo grado in relazione alla diversità dei profili. Infatti, viene osservato che l'identità del ruolo di dirigente biologo non può superare la differenza di specializzazione sussistente fra biochimica clinica e patologia clinica. Non tutti i profili professionali del biologo sono uguali e fungibili fra di loro, in quanto l’eventuale equipollenza all’entrata non significa identità di mansioni ed attività in ogni contesto in cui un biologo possa esser utilizzato per l’attività sanitaria che dovrà concretamente espletare. Quindi, i posti messi a concorso non erano pienamente equipollenti e ciò è anche dimostrato dal fatto che, se fosse stato vero il contrario, la ricorrente avrebbe dovuto impugnare anche l'indizione del concorso del 2006 e non solo il suo scorrimento. Ad ogni modo, ad avviso dei giudici amministrativi di appello, la posizione del soggetto interessato allo scorrimento è di interesse legittimo e non di diritto soggettivo. Interesse a che l'eventuale decisione di non dar luogo allo scorrimento sia puntualmente motivata. Ovviamente, in merito a tale profilo, la pronuncia in esame si dimostra aderente alle ultime sentenze sopravvenute ai principi enunciati dall'Adunanza Plenaria. Infatti, è stato evidenziato che a Lo scorrimento di una graduatoria prevale sulla mobilità Tra l’utilizzo dello scorrimento della graduatoria e quello della mobilità volontaria il legislatore ha, quindi, dato preferenza al primo metodo, poiché a fronte dell’idoneità di entrambi di consentire il reperimento di personale professionalmente qualificato, la mobilità volontaria esige una nuova procedura, che comporta un dispendio di tempo e di risorse CdS n. 178/2014 . b Lo scorrimento di una graduatoria costituisce strumento primario di reclutamento del personale. Invero, l'elemento di sicura e grande importanza della pronuncia in esame risiede nell'aver collegato la discrezionalità dell'amministrazione, nello scegliere fra scorrimento e nuovo concorso, al rilevante profilo dell' attualità dei saperi . L'inserimento del personale all'interno della Pubblica Amministrazione deve essere improntato a garantire adeguata e rinnovata conoscenza dei saperi richiesti. Sotto tale profilo, non vi è dubbio che una graduatoria, formatasi, come nella concreta fattispecie, ben quattro anni prima, non garantisce una conoscenza rinnovata , ma può pericolosamente favorire una gamma di saperi oramai superata, almeno in parte. Certo, tale riflessione si dimostra maggiormente forte in un settore, quale quello sanitario-scientifico, ove i saperi incontrano e subiscono un'obsolescenza forte e serrata. Tuttavia, il profilo dell'attualità può e deve servire alle Pubbliche Amministrazioni per poter giustificare l'utilizzo dell'una o dell'altra opzione.

Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 11 marzo – 1° luglio 2015, n. 3272 Presidente Deodato – Estensore Russo Fatto e diritto 1. – La dott.ssa G. A., biologa specializzata in patologia clinica, partecipò al concorso, per titoli ed esami, a due posti di dirigente biologo specialità di biochimica clinica presso i SERT, a suo tempo indetta dall’oggidì disciolta AUSL LE/1 di Lecce. In esito al concorso stesso, la dott.ssa A. si collocò al 5° posto della relativa graduatoria di merito, approvata con deliberazione del Direttore generale n. 2582 del 4 giugno 2002, ma in posizione non utile all’assunzione. Con delibera n. 461 del 29 giugno 2006, il Direttore generale dell’AUSL LE/2 di Maglie indisse un concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di dirigente biologo specomma patologia clinica . Una volta approvata la relativa graduatoria di merito, il Commissario straordinario dell’ASL di Lecce, presso cui confluirono le due citate AUSL, emanò le deliberazioni n. 5071 del 28 dicembre 2007 e n. 5123 del successivo giorno 31, in base alle quali la graduatoria stessa fu scorsa fino al candidato collocato al 7° posto. Furono così avviate al lavoro, tra gli altri candidati, anche le dott.sse A. C. ed A. S. D 2. – Avverso tali provvedimenti insorse allora la dott.ssa A. innanzi al TAR Lecce, con il ricorso n. 316/2008 RG, deducendo in punto di diritto 1 – l’obbligo dell’ASL intimata di scorrere la citata graduatoria del 2002 in virtù dell’art. 18, comma 7 del DPR 10 dicembre 1999 n. 483 —emanato con l’evidente scopo d’evitare la formazione del precariato e di non aggravare la P.A. con altre e nuove procedure di concorso—, tali, quindi, da sostituire la disciplina sul punto recata dall’art. 8 del DPR 10 gennaio 1957 n. 3, come evincesi dalla prevalente giurisprudenza 2 – l’irragionevolezza dell’operato dell’ASL intimata, perché non considerò che, nella coesistenza tra la graduatoria del 2002 e quella del 2007, avrebbe dovuto preferire lo scorrimento della prima, tuttora efficace, una volta assunti i vincitori inseriti nella seconda 3 – la sussistenza dei presupposti identità di ruolo, profilo professionale, area scientifica e posizione funzionale vacanza del posto dopo l’approvazione della graduatoria , in capo alla dott.ssa A., d’altronde specializzata in patologia clinica, ossia appunto quella oggetto del reclutamento bandito dall’AUSL LE/2 4 – la perdurante efficacia della graduatoria del 2002, in forza delle proroghe sancite a partire dall’art. 34, comma 12 della l. 23 dicembre 2002 389, ininterrottamente fino al 31 dicembre 2008 grazie all’art. 1, comma 596 della l. 30 dicembre 2004 n. 311 ad oggi, fino al 31 dicembre 2016 . Con sentenza n. 1432 del 31 luglio 2012, l’adito TAR ha respinto la pretesa attorea perché, assodata l’efficacia d’entrambe le graduatoriede quibus, l’utilizzazione d’una graduatoria concorsuale in luogo della indizione di una nuova procedura concorsuale in tanto ha ragione di porsi in quanto vi sia omogeneità assoluta tra i posti da coprire con l’uno e con l’altro meccanismo selettivo . E tal omogeneità è nella specie insussistente anche con riguardo al richiamato DM 30 gennaio 1998, che riconosce sì equipollenti, ma non identici i titoli di specializzazione di biochimica clinica e di patologia clinica. 3. – Appella quindi la dott.ssa A., con il ricorso in epigrafe, deducendo l’erroneità della sentenza impugnata per A – l’erronea applicazione nella specie del principio di omogeneità assoluta dei posti da coprire con le due modalità di reclutamento, poiché la graduatoria del 2002 chiese sì ai candidati la specializzazione in biochimica clinica, che nondimeno è equipollente ai sensi del DM 30 gennaio 1998 alla patologia clinica tanto nei servizi, quanto nelle scuole di specializzazione e nei servizi e viceversa per quanto attiene alla seconda graduatoria , tant’è che al concorso del 2006 in contestazione avrebbero potuto partecipare i biologi con specializzazione sia in biochimica clinica, sia in patologia clinica B – l’insussistenza d’ogni diversità funzionale tra i posti da coprire con i due reclutamenti de quibus, specie laddove il TAR assume l’irrilevanza del possesso, in capo alla dott.ssa A., della specializzazione in patologia clinica, la quale le permise comunque, grazie al meccanismo delle equipollenze ex DM 30 gennaio 1998, di partecipare al concorso del 2002 e di superarne le prove, sicché ella ben avrebbe potuto aspirare all’assunzione in esito al concorso del 2006 proprio in virtù di tali circostanze e ad onta dell’asserita identità tra titoli vantati e posti da ricoprire C – l’irrilevanza del richiamo in motivazione al fatto che l’appellante sia inserita in una graduatoria per dirigenti biologi da destinare ai SERT, in quanto la sostanziale identità funzionale del personale reclutato con entrambi i concorsi in questione ben s’evince dall’assegnazione dei due vincitori del primo non ai SERT, ma al Laboratorio analisi del p.o. di Campi Salentina LE e, rispettivamente a quello del p.o. di Nardò D – l’omessa considerazione del principio, applicabile nella specie, per cui nella concorrenza di due graduatorie concorsuali, entrambe valide ed efficaci, si deve utilizzare quella prior in tempore, giacché, come ha affermato l’Adunanza plenaria di questo Consiglio, lo scorrimento delle graduatorie già approvate costituisce una modalità ordinaria di reclutamento nei pubblici impieghi, sì da determinare l’illegittimità di un’eventuale nuova indizione di concorso non adeguatamente motivata. Resiste in giudizio la controinteressata dott.ssa C., la quale eccepisce l’infondatezza dell’assunto dell’appellante, affermato ma non dimostrato, sull’omogeneità delle discipline oggetto dei rispettivi concorsi in questione che, anche in base all’invocato DM, afferiscono a campi scientifici diversi , concludendo così per il rigetto dell’appello. S’è costituita in giudizio pure la dott.ssa S. D., eccependo che l’equipollenza dei titoli vale solo per l’ammissione al concorso e non si traduce nella equipollenza e perfetta fungibilità del posto e del profilo professionale dei due reclutamenti citati, donde l’assenza dell’obbligo dell’ASL intimata di scorrere la graduatoria in cui è inserita la dott.ssa A., fermo restando che l’assegnazione dei due vincitori del concorso del 2002 ai Laboratori analisi dei pp.oo. di Campi Salentina e Nardò fu effettuata affinché tali sanitari svolgessero le analisi tossicologiche a favore dei SERT colà esistenti. Tutte le altre parti, ancorché ritualmente intimate, non si sono costituite in giudizio. Alla pubblica udienza dell’11 marzo 2015, su conforme richiesta delle parti costituite, il ricorso in epigrafe è assunto in decisione dal Collegio. 4. – L’appello non può esser condiviso e va rigettato, per le ragioni qui di seguito indicate e con due doverose precisazioni preliminari. La prima preme al Collegio far subito presente, non tanto per concludere per l’inammissibilità del ricorso in epigrafe d’altro canto dedotta d’ufficio e mai tenuta presente dalle parti o dal TAR , quanto per argomentare la precaria fondatezza della relativa pretesa nel merito, che l’interesse dedotto si mostra già ab initio poco o punto saldo indipendentemente dal mero caso che la graduatoria in cui fu inserita la dott. A. fosse stata formata nel 2002 dall’AUSL LE/1 e quella impugnata al TAR afferisca al concorso bandito dall’AUSL LE/2 e che, nel frattempo, entrambe le Aziende siano state soppresse e siano confluite nell’ASL di Lecce Più in particolare, predica l’appellante la perfetta omogeneità vale a dire la totale fungibilità di titoli d’ammissione ai predetti concorsi ed ai posti da ricoprire in entrambi i casi, nonché la poziorità, ai fini del suo accesso al pubblico impiego prima dello scorrimento della graduatoria del 2007, di quella del 2002, in esito al concorso, cui ella partecipò, a due posti di dirigente biologo nella disciplina di biochimica clinica. Ma allora tal interesse al bene della vita, cioè all’assunzione prima degli odierni controinteressati, è sorto in capo alla dott.ssa A. fin dalla pubblicazione del bando relativo al secondo concorso quello del 2006, disciplina di patologia clinica . Invero, per il sol fatto che, valida, efficace ed opponibile ai terzi essendo in quel momento e pure oggidì la graduatoria del 2002 in cui ella è stata inserita, un altro ente del SSN nella Regione Puglia, non importa con qual denominazione o in uno, piuttosto che in un altro ambito territoriale, individuò la necessità del reclutamento nel medesimo profilo funzionale e con le caratteristiche che l’appellante ha dianzi descritto, la lesione al di lei titolo poziore s’è determinata fin dal bando che, immemore del relativo obbligo immanente nell’ordinamento, non ha fornito quella motivazione specifica, richiesta dalla sentenza dell’Adunanza plenaria n. 14/2011, per giustificare tal nuovo concorso. Tanto perché, essendo tal secondo concorso stato bandito dopo la generalizzazione del principio sancito dall’art. 15, comma 7 del DPR 9 maggio 1994 n. 487 —identico alla formulazione del citato art. 18, comma 7 del DPR 483/1997—, esso soggiace alla regola, immanente come s’è detto e solo chiarita dall’Adunanza plenaria, della scelta motivata tra scorrimento della pregressa graduatoria e nuovo concorso, la prima forma di reclutamento essendo sia pur nei limiti indicati infra quella ordinaria e prevalente in assenza di specifiche ragioni alternative. Ebbene, una volta così consolidata la scelta dell’allora AUSL LE/2 nel senso del concorso, pure nei confronti dell’appellante, la graduatoria impugnata innanzi al TAR non ne è che l’ineluttabile ed ineludibile conseguenza, senza la possibilità che tal graduatoria attualizzi l’interesse al gravame e si abbia così il diritto” allo scorrimento della prima graduatoria. La seconda in memoria conclusionale l’appellante sembra voler questionare sulla confluenza delle predette Aziende nell’ormai unica ASL provinciale di Lecce, che poi approvò la graduatoria per cui è causa. Non è però controverso che, ove sussistano i presupposti per ottenerlo, spetti all’ASL di provvedere sullo scorrimento della graduatoriaprior in tempore, poiché ella, almeno come lo prospetta, sarebbe comunque potior in jure, sia pur per volontà di norma generale. La questione s’incentra piuttosto su ciò che l’appellante stessa vorrebbe inferire a suo favore da siffatta competenza in capo a tale ASL, quantunque differenti furono sia le preesistenti AUSL sia gli oggetti dei concorsi rispettivi. L’ASL di Lecce ora dovrebbe dedurre l’assoluta identità / fungibilità di ruolo, qualifica e servizi, esclusa dal TAR, dalla mera equipollenza dei titoli d’ammissione ai concorsi stessi, in particolare a quello con la graduatoria in cui la stessa appellante fu inserita. Ma una tal deduzione, così automatica, non è una scelta della norma sulle equipollenze dei titoli de quibus, né tampoco un dato rinvenibile nella struttura dell’area della medicina diagnostica e dei servizi in cui sono inserite, tra le altre, anche le discipline di biochimica clinica e di patologia clinica , ma al più uno dei possibili, ma non per forza il più corretto, argomento per superare lo scoglio logico del contenuto dello specifico profilo professionale, tenuto presente dal TAR e minimizzato dall’appellante. L’argomento è circolare per affermare la fungibilità dei posti oggi in questione, la dott.ssa A. predica che dette due discipline sono omogenee perché equipollenti ne sono i titoli per l’ammissione ai concorsi, e sono equipollenti questi ultimi perché lo sono anche i servizi e, dunque, tali servizi sono fungibili grazie alla predetta omogeneità delle discipline, di talché diviene irrilevante in tal prospettazione, ove coincidono gli estremi del discorso, la differenza di compiti e mansioni spettanti ed esigibili al dirigente biologo nell’una, anziché nell’altra disciplina. È appena da osservare che una tal perfetta” fungibilità è affermata dall’appellante dal fatto che, in fondo, i vincitori inclusi nella sua stessa graduatoria, sarebbero stati utilizzati non nei SERT, ma in altri servizi. A parte che non si conosce la vera ragione di tal vicenda, al più essa denota una certa qual disinvoltura” dell’Azienda datrice di lavoro circa l’utilizzazione corretta ed efficace dei propri prestatori d’opera, ma si tratta d’una questione che, a tutto concedere, riguarda soltanto tali soggetti e non sembra argomento spendibile a favore dell’una, piuttosto dell’altra tesi qui a confronto. 5. – Già sulla scorta di tali elementi il Collegio non può seguire la tesi dell’appellante, poiché ella non considera l’assenza dell’obbligo dell’invocato scorrimento, anzitutto con riguardo alla potestà autoritativa che, ai sensi dell'art. 63, comma 4 del Dlg 30 marzo 2001 n. 165, l’ASL datrice di lavoro esercita con l'indizione d’un nuovo concorso pubblico, invece di procedere allo scorrimento d’una precedente graduatoria concorsuale arg. ex Cons. St., V, 9 marzo 2015 n. 1186 . In tal caso, pur ad ammettere che sussistano i presupposti per lo scorrimento della graduatoria de qua a favore dell’appellante, non va sottaciuto che sul punto la P.A. datrice di lavoro esercita una potestà autoritativa, di fronte alla quale il candidato idoneo ha solo un interesse legittimo. La cosa, in sé scontata, non è di poco momento nella specie, atteso che la P.A. stessa mantiene, pur a fronte d’una graduatoria tuttora efficace, il potere discrezionale di non usarla per il reclutamento di nuovo personale. Ciò implica che, nel caso qui in esame ed in disparte ogni considerazione sugli scopi in sé dell’utilizzabilità ex lege di graduatorie altre e/o di terzi e, soprattutto, sulla reiterazione della proroga della loro efficacia che è in aperta ribellione verso l’art. 97, III c., Cost. come meglio si vedrà infra , la contestazione dell'atto organizzativo, con il quale l'ASL ha scelto un percorso diverso da quello dello scorrimento della graduatoria, incide non sul diritto soggettivo della dott.ssa A., ma sul di lei interesse legittimo. Ed implica altresì che, trattandosi d’una scelta al più soggetta all’onere di motivazione, il bene della vita specifico cui potrebbe accedere l’appellante è non già il posto ambito, ma solo la conformazione della predetta potestà discrezionale in termini di puntuale motivazione della scelta così operata, secondo il ben noto, ma pur sempre libero, criterio di ragionevolezza. Diversamente argomentando, si perverrebbe, come in realtà l’appellante vuole, ad assegnarle il posto, a seguito d’una graduatoria prorogata ad libitum e di fatto sine die, elidendo così ogni apprezzamento da parte dell’ASL sia sul merito della graduatoria stessa, sia sulla perdurante attualità dei saperi del candidato idoneo, anche con riguardo al lavoro da svolgere, che è poi uno dei fini essenziali dei concorsi ai pubblici impieghi. Non è infatti chi non veda, a pena di violare l’art. 97, III c., cit., come tal apprezzamento discrezionale costituisca il ragionevole baluardo contro ogni tentazione di dilatare all’infinito la deroga al pubblico concorso, cioè la forma dell’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme sull’attingimento a graduatorie sempre più vecchie e, come tali, scientificamente obsolete. Sicché, a differenza di quanto afferma l’appellante, ogni differenza tra gli scopi dei reclutamenti in esame rappresenta non già un pignolesco modo di rinvenire un pretesto per non conformare la scelta dell’ASL, bensì il metodo più rigoroso per attuare, anche nell’interesse del candidato, la deroga al concorso, ossia il metodo per verificare la ragionevolezza e, quindi, l’esigibilità di tal invocata conformazione. Sul punto il TAR ha fatto presente che la necessità della previa utilizzazione di una precedente graduatoria, in luogo della indizione di una nuova procedura concorsuale ovvero in luogo della utilizzazione della relativa graduatoria comprensiva anche degli idonei , ha ragione di porsi ove vi sia omogeneità assoluta tra i posti da coprire con l’uno e con l’altro meccanismo selettivo ovvero con la più remota e la più recente graduatoria concorsuale . Prosegue il TAR nel senso che nella specie tale presupposto omogeneità assoluta non sussiste, considerata la diversa disciplina scientifica dei posti da coprireinerenti il profilo professionale di Dirigente Biologo, disciplina di Patologia Clinica, rispetto a quelli per la cui copertura è stata approvata la graduatoria concorsuale in cui si trova collocatala ricorrente attinenti il profilo professionale di Dirigente Biologo, disciplina di Biochimica Clinica presso i SERT pur se appartenenti alla stessa area della Medicina diagnostica e dei servizi che, però, ai sensi del D.M. 31 Gennaio 1998, si articola nelle differenti discipline scientifiche di Biochimica clinica Patologia clinica eccetera . Ebbene, la risposta alla questione prospettata dalla dott.ssa A. in prime cure, e ora qui ribadita, sta tutta qui. Non basta predicare l’identità di ruolo dirigenziale , ché dirigenti sono in varia guisa tutti i laureati professionali alle dipendenze del SSN né del profilo professionale biologo dirigente , ché tutti i biologi lavoratori del SSN e così reclutati sono così collocati né tampoco quella dell’area scientifica interessata area della medicina diagnostica e dei servizi , ché, in base alle tabelle ex DM 30 gennaio 1998, ad essa afferiscono vari e numerosi insiemi di titoli e scuole, anche assai lontani dall’attività del biologo. Tutti questi dati sono poco o per nulla connotanti, l’unica cosa rilevante all’uopo affermata cfr. sempre pag. 3 della memoria citata è e resta l’argomento dell’equipollenza delle scuole e dei titoli di carriera, intesa a svilire del tutto le differenze tra i profili professionali, ossia proprio ciò che del candidato serve davvero alla P.A. reclutante e per il quale il reclutamento è effettuato. Non è punto vero che tutti i profili professionali del biologo sono uguali e fungibili, in quanto l’eventuale equipollenza all’entrata non significa identità di mansioni ed attività in ogni contesto in cui un biologo possa esser utilizzato per l’attività sanitaria comunque declinata. È vero il contrario, ché il profilo professionale connota la specializzazione lavorativa del biologo lavoratore del SSN e che, quindi, non spetta, né è nella libera apprensione di tutti i biologi lavoratori e men che mai dei biologi esterni. Dal che l’insussistenza si quella determinante e, dunque, ineludibile per l’interprete coincidenza di contenuto dello specifico profilo professionale per la cui copertura si provvide con il concorso del 2006 che riguardò i controinteressati dott.ssa C. e consorti e, al contempo, l’esistenza di notevoli distinzioni rispetto alla precedente graduatoria arg. ex Cons. St., III, 27 aprile 2015 n. 2153 . Non dura fatica il Collegio a tener conto che, in sostanza, al concorso della cui graduatoria è causa l’appellante avrebbe potuto accedere, grazie alla predetta equipollenza, ma solo al fine di sostenere le prove, non per ottenere il posto messo a selezione. Ecco, proprio in ciò consiste, al di là d’ogni tecnica argomentativa, la fallacia logica della tesi dell’equipollenza come fungibilità. Una cosa è il partecipare, ben altro è l’aver acquisito la professionalità propria del posto messo a concorso e che, risultando dall’accertamento di saperi specifici per ottenere quest’ultimo, NON dipende da una qualunque pregressa acquisizione d’altro profilo e, come dice il TAR, neppure dal mero caso del possesso d’una certa specializzazione . Se fosse vero ciò ossia, se bastasse esser equipollente per ottenere un qualunque profilo professionale di biologo , a più forte ragione allora —la dott.ssa A. pare non avvedersene—, ella avrebbe dovuto impugnare subito il concorso de quo. Tanto perché il profilo messo a concorso sarebbe stato, a svolger fino in fondo la tesi stessa, un mero ed illegittimo espediente per eliminare ogni interesse allo scorrimento d’ogni pregressa graduatoria afferente ad una qualunque disciplina equipollente. Anzi, a ben vedere, ella si sarebbe dovuta gravare contro anche il citato DM, nella misura in cui, asserendo tal equipollenza, non aveva chiarito che questa è sinonimo d’identità di lavori e mansioni. Rettamente allora le controinteressate obiettano come l’equipollenza all’ingresso non dia luogo alla fungibilità, la quale è poi un modo elegante per dire che, tra i biologi equipollenti, non esiste alcuna differenza funzionale e di compiti. E che non sia in questi termini, basti vedere, lo dice l’appellante stessa, il tipo di prove somministrate nel concorso per cui è causa, ictu oculi proprie della patologia clinica, a fronte di quella sull’elettroforesi sieroproteica, svolta a sua tempo dalla dott.ssa A. nel proprio concorso e che, sostanziandosi nell’esame delle proteine nel sangue e nel siero, forse sarà usata anche in patologia clinica, ma con altrettanta probabilità in una miriade di altri contesti. 6. – In definitiva, l’appello va respinto, con conseguente assorbimento di tutti gli argomenti di censura o di doglianza, motivi od eccezioni non espressamente esaminati, che il Collegio ha ritenuto non rilevanti ai fini della decisione ed in ogni caso inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. La peculiarità della questione e giusti motivi suggeriscono, tuttavia, la compensazione integrale, tra le parti costituite, delle spese del presente giudizio. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale sez. III , definitivamente pronunciando sull'appello ricorso n. 387/2013 in epigrafe , lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.