Contratti di collaborazione, a chi spetta giudicare?

Se i motivi di ricorso riguardano la procedura concorsuale, la competenza è del Giudice amministrativo e non di quello ordinario, anche se si tratta di contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa.

Competenze dei giudici ordinari ed amministrativi. Dal dato letterale dell’art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001 emerge l' inapplicabilità delle disposizioni ai rapporti di lavoro di natura non subordinata intercorrenti con pubbliche amministrazioni, quali i rapporti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, tradizionalmente estranei all’ambito di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, per i quali rimangono fermi i principi che presiedono all’ordinario criterio di riparto fondato sulla consistenza della posizione soggettiva lesa a cui tutela si agisce in giudizio. Ne deriva che le controversie relative ai rapporti di lavoro autonomo con le pubbliche amministrazioni sono assoggettate alla giurisdizione del giudice amministrativo, qualora attengano alla fase che precede la stipula del contratto e si riferiscano all’esercizio di un potere discrezionale della pubblica amministrazione, rispetto al quale gli aspiranti vengano a trovarsi in una posizione di interesse legittimo. Tra queste, le controversie che investono la valutazione dei titoli e la formazione delle graduatorie, mentre quelle attinenti, una volta stipulata la convenzione, allo svolgimento o alla risoluzione del rapporto di lavoro autonomo rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario. La vicenda. Nel caso posto all'attenzione della VI Sezione che ha deciso con sentenza n. 3405 depositata l'8 luglio 2015, con il ricorso di primo grado sono stati impugnati gli atti della procedura selettiva pubblica per titoli per l’affidamento di un contratto di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa presso una università. Il relativo bando prevedeva la nomina di una commissione per la valutazione comparativa dei titoli posseduti dai candidati e per l’attribuzione del relativo punteggio. L’appellante, con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado aveva dedotto quattro motivi, con cui, oltre all’insufficienza delle forme di pubblicità applicate al bando di concorso, e censurato sia l’illegittima specificazione delle modalità di attribuzione dei punteggi, stabilita dalla commissione sia l’illegittima valutazione dei titoli dei concorrenti, per violazione delle previsioni del bando, per difetto di motivazione e per manifesta illogicità e irragionevolezza del risultato cui la commissione è pervenuta. Da quanto sopra risulta palese che la controversia inerisce alla fase di evidenza pubblica volta alla selezione dei futuri collaboratori autonomi e ha ad oggetto una situazione di interesse legittimo lesa dall’asserito illegittimo svolgimento della procedura selettiva, sicché la stessa, in applicazione del criterio generale di riparto rientra nell’ambito della giurisdizione del giudice amministrativo, contrariamente a quanto affermato dal Giudice di primo grado, con un improprio richiamo degli artt. 3 e 63 d.lgs. n. 163 del 2001 ed il generico assunto che nella fattispecie non viene in considerazione un rapporto di pubblico impiego , aveva declinato la propria giurisdizione in favore di quella del giudice ordinario.

Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 5 maggio – 8 luglio 2015, n. 3405 Presidente Caracciolo – Estensore Lageder Fatto e diritto 1. Con la sentenza in epigrafe, il T.a.r. per la Puglia, Sede di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1401 del 2014, proposto da Lopez Gaetano avverso il provvedimento dell’Università degli Studi di Bari - Dipartimento di informatica n. 161 dell’8 luglio 2014, recante l’approvazione della graduatoria della selezione pubblica per titoli in funzione della stipula di un contratto di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa della durata di ventiquattro mesi, nell’ambito del progetto di ricerca ‘CNOS imp 14-1237’, e i relativi atti presupposti, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere della controversia, non venendo in considerazione un rapporto di pubblico impiego che soltanto, ai sensi degli artt. 3 e 63 d.lgs. n. 165 del 2001, giustificherebbe, in relazione a determinati tipi di rapporto e/o atti, la deroga alla giurisdizione del giudice ordinario in materia di rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione, sicché la giurisdizione di questo giudice non può trovare fondamento nel combinato disposto degli artt. 3 e 63 in questione, restando ferma la giurisdizione generale del giudice ordinario v. così, testualmente, l’impugnata sentenza . 2. Avverso tale sentenza interponeva appello l’originario ricorrente, censurando l’erronea declinatoria di giurisdizione, in quanto si esulava dall’ambito applicativo degli artt. 3 e 63 d.lgs. n. 165 del 2001, riferibile ai soli rapporti di lavoro subordinato, mentre per le controversie relative ai rapporti di lavoro autonomo e/o di parasubordinazione l’individuazione del giudice munito di giurisdizione doveva seguire il criterio generale di riparto, alla cui stregua, nel caso di specie, tenuto conto dei motivi di ricorso dedotti avverso gli atti della procedura concorsuale indetta dall’Università, doveva ritenersi azionata una situazione di interesse legittimo, rientrante nell’ambito di giurisdizione del giudice amministrativo. L’appellante chiedeva pertanto l’affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo e l’annullamento dell’appellata sentenza, con rinvio al primo giudice ai sensi dell’art. 105 cod. proc. amm 3. Si costituiva in giudizio l’Amministrazione appellata con comparsa di stile, resistendo. 4. All’odierna udienza camerale fissata ai sensi degli artt. 105, comma 2, e 87, comma 3, cod. proc. amm. la causa veniva trattenuta in decisione. 5. L’appello è fondato. Dal dato letterale dell’art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165 del 2001 emerge la sua inapplicabilità ai rapporti di lavoro di natura non subordinata intercorrenti con pubbliche amministrazioni – quale il rapporto oggetto della procedura concorsuale di cui è causa, costituito da un rapporto di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa –, tradizionalmente estranei all’ambito di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, per i quali rimangono fermi i principi che presiedono all’ordinario criterio di riparto fondato sulla consistenza della posizione soggettiva lesa a cui tutela si agisce in giudizio. Ne deriva che le controversie relative ai rapporti di lavoro autonomo con le pubbliche amministrazioni sono assoggettate alla giurisdizione del giudice amministrativo, ove attengano alla fase che precede la stipula del contratto e si riferiscano all’esercizio di un potere discrezionale della pubblica amministrazione, rispetto al quale gli aspiranti vengano a trovarsi in una posizione di interesse legittimo, come nelle controversie che investono la valutazione dei titoli e la formazione delle graduatorie, mentre quelle attinenti, una volta stipulata la convenzione, allo svolgimento o alla risoluzione del rapporto di lavoro autonomo rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario v. in tal senso, per tutte, Cass. Civ., Sez. Un., 15 settembre 2010, n. 19550 Cons. St., Sez. V, 24 luglio 2014, n. 3927, con ulteriori richiami giurisprudenziali . Nel caso di specie, con il ricorso di primo grado sono stati impugnati gli atti della procedura selettiva pubblica per titoli per l’affidamento di un contratto di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa presso il Dipartimento di Informatica dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro nell’ambito del progetto di ricerca CNOS imp 14-1237 v. così, testualmente, l’art. 1 del bando , indetta con decreto direttoriale n. 140 del 17 giugno 2014, contenente il relativo bando che prevede la nomina di una commissione per la valutazione comparativa dei titoli posseduti dai candidati e per l’attribuzione del relativo punteggio fino a un massimo di 50 punti, ripartiti come segue art. 7 del bando 20 punti per titoli di studio posseduti in ragione del voto 10 punti per titoli inerenti master/formazione post laurea in ragione del numero e della durata 5 punti per la conoscenza della lingua inglese attestata a mezzo di specifiche attestazioni di corsi di lingua 15 punti per esperienze pregresse a qualsiasi titolo maturate in ragione della tipologia, numerosità e durata. L’odierno appellante – secondo classificato con 45 punti dietro il primo classificato Dell’Olio, il quale aveva conseguito 48 punti –, con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ha dedotto quattro motivi, con cui, oltre alla insufficienza delle forme di pubblicità applicate al bando di concorso, ha censurato sia l’illegittima specificazione delle modalità di attribuzione dei punteggi, stabilita dalla commissione nella seduta unica del 27 giungo 2014, sia l’illegittima valutazione dei titoli dei concorrenti, per violazione delle previsioni del bando, per difetto di motivazione e per manifesta illogicità e irragionevolezza del risultato cui la commissione è pervenuta. Da quanto sopra risulta palese che la controversia inerisce alla fase di evidenza pubblica volta alla selezione dei futuri collaboratori autonomi e ha ad oggetto una situazione di interesse legittimo lesa dall’asserito illegittimo svolgimento della procedura selettiva, sicché la stessa, in applicazione del criterio generale di riparto e contrariamente a quanto affermato nell’impugnata sentenza – che, attraverso un improprio richiamo degli artt. 3 e 63 d.lgs. n. 163 del 2001 ed il generico assunto che nella fattispecie non viene in considerazione un rapporto di pubblico impiego , ha declinato la propria giurisdizione in favore di quella del giudice ordinario –, rientra nell’ambito della giurisdizione del giudice amministrativo. Ai sensi dell’art. 105, comma 1, cod. proc. amm. s’impone, pertanto, l’annullamento dell’impugnata sentenza, con rinvio della causa al primo giudice. 6. Si ravvisano i presupposti di legge per dichiarare le spese del doppio grado di giudizio interamente compensate tra le parti. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Sesta , definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto ricorso n. 666 del 2015 , lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnata sentenza declinatoria della giurisdizione del giudice amministrativo, rimettendo la causa al primo giudice dichiara le spese del doppio grado di giudizio interamente compensate tra le parti. Ordina che la pubblica amministrazione dia esecuzione alla presente sentenza.