In nome del risparmio, pur se collegato ad interventi di spending review, non è possibile derogare al principio di concorrenza ed alla gara

E’ illegittima una deliberazione, con la quale una ASL, senza esperire preventivamente il sia pur minimo confronto concorrenziale, ha rinegoziato due risalenti contratti di appalto di forniture, affidando in via diretta, al medesimo contraente, la fornitura di ulteriori macchinari rispetto a quelli già consegnati. Al riguardo, occorre evidenziare che né la finalità di risparmio per le Finanze pubbliche in periodo di necessaria spending review, né la presunta temporaneità della rinegoziazione in presenza di eventi peculiari, possono comunque mai consentire la violazione della normativa comunitaria e la connessa distorsione delle regole concorrenziali.

E’ quanto statuito dal Tar Abruzzo, sez. I, nella sentenza n. 398 del 21 maggio 2015. La maldestra e sospetta rinegoziazione. La ex ASL aquilana aggiudicava, in favore dell’impresa A. srl, l’appalto di fornitura di diagnostici e diagnostici con sistemi in service necessari al laboratorio di analisi di L’Aquila. Ancora, sempre in favore della medesima società, la ex ASL marsicana Avezzano-Sulmona aggiudicava un appalto di fornitura, inerente a diagnostici e reattivi necessari al laboratorio analisi di questa seconda ASL. Nell’anno 2010, le due ASL si sono fuse in un unico soggetto giuridico, la ASL n. 1 Avezzano – Sulmona – L’Aquila , la quale differì le scadenze dei due contratti al 31 dicembre 2012. Con successiva deliberazione, la nuova ASL rinegoziò, sempre con la medesima società, i due contratti, riunendoli in un unico affidamento con scadenza 31 dicembre 2014, sottoposto alla condizione risolutiva rappresentata dall’ aggiudicazione anticipata della procedura ad evidenza pubblica in corso di predisposizione . L’appalto riunificato aveva un valore complessivo, riferito al biennio, pari a 5 milioni di euro. A sostegno di tale forte” decisione, la nuova ASL evidenzia la costituzione di un gruppo di lavoro multidisciplinare, avente il compito di predisporre atti propedeutici all’indizione di una gara volta a soddisfare i bisogni dei laboratori analisi. Nell’attesa della nuova gara, si ritiene appunto, richiamando, forse in modo improprio, il principio di economia procedimentale amministrativa , senza dar luogo ad alcuna procedura comparativa, di intavolare trattative, volte alla rinegoziazione. La società B.C., impresa del settore, impugna il provvedimento di rinegoziazione, lamentando, oltre che il mancato rispetto dei principi di ragionevolezza ed imparzialità, anche la violazione della disciplina in tema di proroga e rinnovo dei contratti pubblici art. 23, l. n. 62/2005 . Infatti, ad avviso della ricorrente, attraverso la rinegoziazione, si è dato luogo ad un contratto avente un oggetto del tutto diverso dai due precedenti, anche perché si tratterebbe di una differente composizione strumentale della fornitura e non di un mero aggiornamento tecnologico della strumentazione esistente nei laboratori di analisi delle due ASL, poi fuse. Si costituisce in giudizio l’ASL, sostenendo che non si è dato luogo né ad una proroga, né ad un rinnovo, bensì ad una rinegoziazione, resasi necessaria per garantire i servizi indispensabili all’assistenza sanitaria, in attesa di riprogrammare in chiave unitaria i fabbisogni di territori in precedenza separatamente amministrati dalle due ASL. Quindi, secondo la prospettazione di parte resistente, non si tratterebbe di un affidamento diretto elusivo della gara, ma di una soluzione ottimale, temporanea e strumentale alla complessa tempistica di indizione della procedura di gara. La recente disciplina. Il costante riferimento della nuova ASL al concetto di rinegoziazione” impone un immediato e preliminare chiarimento. Il Legislatore nazionale si è recentemente occupato di rinegoziazione, prevedendone una peculiare ed importante fattispecie. Precisamente, si tratta dell’istituto, introdotto dall'art. 8 d.l. n. 66/2014 convertito in l. n. 89/2014 , il quale stabilisce che le Amministrazioni pubbliche sono autorizzate” a ridurre gli importi dei contratti in essere, nonché di quelli relativi a procedure di affidamento, per i quali sia già intervenuta l’aggiudicazione, anche provvisoria, aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, nella misura del 5%, per tutta la durata residua dei contratti medesimi. Il verbo autorizzate è stato volutamente virgolettato, in quanto non sembra che si sia in presenza di una mera facoltà in capo alle Amministrazioni. Infatti, al di là del mero dato letterale, che non sembra invero dar luogo ad un obbligo, occorre tener conto che gli obiettivi generali di riduzione devono essere sempre conseguiti. Quindi, se non si riesce o non si vuole utilizzare lo strumento della riduzione dei contratti in essere, occorrerà individuare misure alternative di contenimento delle spese. Dato che tali misure risultano obiettivamente di difficile individuazione, appare evidente che la letterale facoltà di riduzione, di fatto, si trasforma in un obbligo di riduzione o, più correttamente, in un obbligo a ricercare la riduzione. La disposizione normativa prescrive, poi, che le parti hanno facoltà di rinegoziare il contenuto dei contratti, in funzione della suddetta riduzione . Dunque, sulla base della richiesta di riduzione, si apre un procedimento amministrativo di rinegoziazione, avente ad oggetto il contenuto del contratto, cioè il complesso delle prestazioni, dei beni e delle attività, che l'appaltatore deve fornire all'amministrazione. A questo punto, è evidente che, a fronte della richiesta di riduzione, l'appaltatore, in sede di rinegoziazione, potrebbe proporre una proporzionale riduzione del complesso delle prestazioni contrattuali il contenuto . Tuttavia, la Pubblica Amministrazione potrebbe non accogliere la controproposta di riduzione del corrispettivo, avanzata dall'appaltatore. A questo punto, in tale situazione di indubbio stallo, può profilarsi l'ipotesi del recesso dell'appaltatore, quale fattispecie espressamente prevista dal Legislatore. La rinegoziazione, volta al mantenimento del contratto, pur in presenza di riduzione di prezzo, può, dunque, naufragare. La volontà di recedere dell'appaltatore deve essere comunicata all'Amministrazione e ha effetto decorsi trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. L’indiscusso primato della gara. Dall’illustrata disciplina, appare ben evidente un preciso elemento rinegoziare un contratto pubblico implica che il contratto medesimo sia ancora in corso e non differito e che non si modifichi l’oggetto del medesimo. Nella concreta fattispecie, invece, si è dato corso ad una riunione di due contratti, alterando l’oggetto ed anche i termini, prolungati di ben due anni ed aventi un rilevante profilo economico ben 5 milioni di euro! . I giudici amministrativi abruzzesi sono pienamente consapevoli di ciò e principiano la loro analisi evidenziando che la l. n. 62/2005, all’art. 23, ha delineato una puntuale disciplina in tema di proroga dei contratti pubblici. Precisamente, ha previsto la possibilità di differire il termine di scadenza dei contratti in corso, lasciando inalterati tutti i restanti elementi, ma solo per un periodo massimo di sei mesi, fra l’altro già da tempo venuto a scadenza novembre 2005 . In tema di rinnovo, il Tar ricorda la previsione normativa, di cui all’art. 57, comma 2, lett. b , del Codice dei contratti pubblici d.lgs n. 163/2006 . Secondo siffatta disposizione normativa, è possibile rinnovare il contratto, a condizione però che tale possibilità sia prevista negli atti di gara, da cui è scaturito il contratto in scadenza e che l’importo totale previsto per la prosecuzione del rapporto sia indicato nella lex specialis , fatta salva adeguata motivazione in merito, sempre che tale possibilità sia esercitata entro tre anni dalla stipula del contratto iniziale. Tuttavia, come puntualmente prendono atto i giudici amministrativi di primo grado, non si è in presenza di una proroga o di un rinnovo, bensì, come anche sostenuto dall’impresa resistente in giudizio, di una rinegoziazione, resasi necessaria per garantire i servizi indispensabili all’assistenza sanitaria in attesa di riprogrammare in chiave unitaria i fabbisogni di territori già separatamente amministrati dalle due ASL, poi confluite in quella attuale . Dunque, una rinegoziazione, diretta a riunire due contratti per operare una nuova programmazione unitaria dei fabbisogni delle due originarie ASL. È corretta una prospettazione di questo genere? È questa la fondamentale domanda, che si pone il Tar nella sua analisi comprendere fino a che punto supposte esigenze riorganizzative possono consentire la prosecuzione di contratti di rilevante impatto economico. Al riguardo, il Tar Abruzzo non ha dubbi e fornisce una risposta negativa, accogliendo il ricorso. Secondo i giudici, le giustificazioni dell’impresa resistente aggravano e non alleggeriscono la posizione della medesima e la valutazione della sua condotta. Infatti, mentre la proroga ed il rinnovo sono considerati con sospetto dal Legislatore, ma in un certo senso ammessi entro precisi ed inderogabili limiti, la vantata rinegoziazione dà luogo a qualcosa di maggiormente censurabile dà luogo ad un nuovo accordo, formalizzato in affidamento diretto . Infatti, la nuova ASL non ha valutato la possibilità di rinegoziare un contratto in corso, al fine di ottenere un risparmio, ma ha riunito due contratti diversi, entrambi già scaduti, dando luogo ad un’integrazione del tutto arbitraria. Dunque, non si è in presenza di una proroga, né di un rinnovo e neppure di una rinegoziazione, nei limiti ammessi dalla vigente legislazione. Si è in presenza, invece, di un affidamento diretto, di rilevante entità economica, giustificato in modo si suggestivo, ma inconcludente ed infondato. Al riguardo, i giudici palesano una certa dose di elegante ironia, nell’evidenziare che i supposti vantaggi di importanza cruciale ed irrinunciabile, che l’Amministrazione avrebbe conseguito con tale rinegoziazione, non sono mai stati dimostrati. Ancora, si evidenzia che l’ASL si è preoccupata, sin troppo ma senza fornire prove ! , dei grandi ed esclusivi vantaggi per l’ASL, che farebbero venir meno, se seriamente fondati, qualsivoglia vantaggio economico per l’impresa affidataria, vantaggio che pure dovrebbe sussistere. Ma, al di là dei vantaggi, incredibili ed indiscussi secondo l’ASL dalla medesima, mai comprovati! , il Tar perviene ad un importante precisazione le presunte finalità di risparmio, pure importanti nell’ottica degli interventi di spending review , e la presunta temporaneità della rinegoziazione in presenza di eventi peculiari, non possono mai consentire la violazione della normativa comunitaria e la connessa distorsione delle regole concorrenziali. Infatti, le severe disposizioni in tema di proroghe, rinnovi e rinegoziazioni devono essere interpretate ed applicate in modo severo, al fine di non dar luogo ad illegittimi affidamenti diretti, come nella concreta fattispecie.

TAR Abruzzo, sez. I, sentenza 29 aprile – 21 maggio 2015, numero 398 Presidente Mollica – Estensore Passoni Fatto Con deliberazione numero 16 del 2007, la ex ASL aquilana aggiudicava alla ditta ABBOTT srl la fornitura di diagnostici e diagnostici con sistemi in service” necessari al laboratorio di analisi di L’Aquila, mentre con deliberazione numero 184/1997, dalla ex ASL marsicana Avezzano-Sulmona veniva aggiudicata analoga fornitura sempre alla ABBOTT srl, inerente a diagnostici e reattivi necessari al laboratorio analisi di quest’ultima ASL. Nell’anno 2010 le due ASL si sono fuse in un unico soggetto giuridico, la ASL numero 1 Avezzano – Sulmona – L’Aquila, odierna resistente, e nell’anno 2012, con deliberazione di tale ASL numero 197 del 10.2.2012, le scadenze dei due contratti venivano differite al 31.12.2012. Con la deliberazione numero 1152 del 14.8.2012, la stessa ASL numero 1 rinegoziava i contratti delle due forniture, ormai concentrati in un unico affidamento con scadenza 31.12.2014, sottoposto alla condizione risolutiva rappresentata dall’ aggiudicazione anticipata della procedura ad evidenza pubblica in corso di predisposizione”. Quanto sopra, con una previsione di spesa di euro 2.500.000,00 annui, pari a 5.000.000,00 di euro per i due anni di durata del nuovo contratto. Nella motivazione di detta delibera si parla di un gruppo di lavoro multidisciplinare, per predisporre atti propedeutici alla indizione di una gara volta a soddisfare i bisogni dei Laboratori Analisi e che nelle more della nuova procedura si sarebbe avvertita la necessità di razionalizzare la rete dei laboratori, in esecuzione di disposizioni contenute nel piano operativo 2010 sempre nelle more della nuova procedura, veniva esaminato favorevolmente un progetto presentato da Abbott srl di consolidamento tecnologico del Laboratorio Area Siero”, da cui sarebbero derivati benefici di tipo clinico, tecnologico ed economico l’adesione al progetto manifestata dalla ASL numero 1 abruzzese senza avviare alcuna procedura comparativa sarebbe avvenuta in ossequio ad un principio di economia procedimentale amministrativa”, anche in considerazione dei tempi necessari a preparare ed espletare una gara ad evidenza pubblica comunitaria quanto sopra, in un contesto ritenuto dall’ASL intimata foriero di agevolazioni concesse dalla ditta fornitrice in specie rinuncia alla rivalutazione dei prezzi ex art. 115 del d.leg.vo 163/2006 per tutta la durata della fornitura, con un’economia pari a 200.000,00 euro il riallineamento dei prezzi praticati nelle due ex ASL con un’economia di 160.000,00 euro, la fornitura di alcuni elementi ulteriori con canoni annui complessivi di euro 60.000,00, oltre IVA ed uno sconto complessivo pari all’8% sul canone di assistenza tecnica della strumentazione che sarebbe rimasta in uso presso i Laboratori di analisi delle due ex ASL . La società ricorrente deduce i seguenti vizi a carico della illustrata delibera ASL numero 1152 del 14.8.13 -violazione dell’art. 23 comma II della legge 62/2005 attinente ai limitati poteri di proroga della stazione appaltante sui contratti scaduti od in scadenza in attesa dell’espletamento di gare ad evidenza pubblica afferma in particolare il ricorrente patrono che difetterebbero, nella specie, quelle condizioni ammesse dalla giurisprudenza per il rinnovo espresso previsione ex ante del rinnovo stesso nel contratto scaduto ed adeguata motivazione , poiché in questo caso la ASL resistente è intervenuta su due contratti ontologicamente differenti, entrambi già scaduti e già prorogati alla data del 31.12.2012 ma con una durata di ben quindici anni , operando tra loro una integrazione spuria con variazione del contenuto delle prestazione e determinazione di una nuova scadenza, senza che gli ordinari contratti dessero la possibilità di operare in tal senso” in particolare, la ASL numero 1 ha rinnovato di ben due anni i contratti esistenti, uno stipulato per soddisfare le esigenze del Laboratorio Analisi di L’Aquila nell’anno 2007 e l’altro stipulato per soddisfare le esigenze del Laboratorio Analisi di Avezzano-Sulmona addirittura nel 1997, le cui scadenze erano state prorogate al 31.12.2012 con deliberazione del 10.2.2012, mediante la stipula di un nuovo contratto avente un oggetto differente da quello dei due contratti precedentemente indicati, atteso che nel rinnovo si prevede la fornitura di ulteriori macchinari con nuovi canoni annuali inerenti la loro manutenzione. Si tratterebbe peraltro di una differente composizione strumentale della fornitura, e non di un mero aggiornamento tecnologico della strumentazione esistente nei Laboratori di Analisi delle due ASL ora fuse nell’attuale Azienda resistente, con l’evidente intento di questa di far fronte a nuovi problemi ed esigenze sorte a seguito della fusione aziendale. Anche la condizione risolutiva apposta nel nuovo contratto non garantirebbe alcuna provvisorietà dell’operazione, poiché la ratio dell’operazione sarebbe preordinata a far fronte a lunghe tempistiche prima di una nuova aggiudicazione, visto che si è attualmente provveduto solo a costituire un gruppo di lavoro multidisciplinare per predisporre gli atti propedeutici alla indizione di una gara” sic. delibera impugnata quanto sopra, determinerebbe così la sostanziale certezza di ulteriori proroghe alla scadenza del biennio, in ulteriore violazione dell’art. 23 della legge 62/2005. Né a sostegno dell’operazione contestata potrebbero invocarsi –per costante giurisprudenza asserite economicità di gestione che avrebbe reso conveniente l’operazione stessa -violazione dei criteri di ragionevolezza e di imparzialità poiché –in disparte i profili sopra evidenziati che avrebbero dovuto imporre l’esperimento di una pubblica gara, a prescindere dalla asserita convenienza del rinnovo e/o della proroga in realtà la rinegoziazione sarebbe avvenuta senza effettuare le dovute verifiche istruttorie, in carenza di qualsiasi confronto concorrenziale. Viene altresì allegata una sintetica domanda risarcitoria derivante dalla perdita della possibilità-opportunità, e quindi della chance di aggiudicazione dell’appalto, con riserva di indicare gli importi ed indicare ulteriori titoli di danno nel corso del giudizio”. Si è costituita in giudizio l’Asl intimata, che ha controdedotto sostenendo la piena legittimità dell’impugnato modus operandi dell’amministrazione. Non si tratterebbe in primo luogo né di proroga né di rinnovo, ma di una rinegoziazione resasi necessaria per garantire i servizi indispensabili all’assistenza sanitaria, in attesa di riprogrammare in chiave unitaria i fabbisogni di territori in precedenza separatamente amministrati dalle due ASL, poi confluite in quella attuale. In detto contesto, troverebbero la loro ratio le delibere di proroga dei contratti in essere con cui l’ASL odierna ha disposto, a partire dal 2010, i necessari differimenti tecnici di una pluralità di contratti ereditati dalle soppresse Aziende tra cui quelli in esame di cui all’ultima deliberazione numero 197 del 10.2.2012, che ha fissato la scadenza al 31.12.2012 –recte 2014 , al fine di poter avere il tempo necessario ad elaborare un quadro chiaro delle effettive necessità del territorio, e quindi poter bandire procedure competitive economicamente vantaggiose per l’azienda e per la collettività” pag 4 memoria di resistenza del 15.11.2013 . Quanto sopra, nel contesto peculiare che –dopo la fusione vedeva le forniture dei laboratori di L’Aquila e di Avezzano disciplinate da due diversi contratti, rispettivamente del 2007 e del 1997, con conseguente imperativa necessità di omogeneizzare i prodotti, allineare i prezzi, ed aggiornare i macchinari. In questo scenario si sarebbe inserita l’iniziativa di rinegoziazione dell’Asl intimata che –lungi dal voler eludere la procedura di evidenza pubblica avrebbe gestito la situazione, ottenendo con la rinegoziazione un immediato adeguamento ed aggiornamento del servizio, con vantaggi definiti di importanza cruciale ed irrinunciabile”. Non si tratterebbe pertanto di un affidamento diretto elusivo della gara, bensì di una soluzione ottimale, temporanea e strumentale alla complessa tempistica di indizione di una procedura concorsuale. A tal proposito viene evidenziata la complessità preparatoria di tale procedura, con specifico riguardo alla redazione dei capitolati di gara, redazione tutt’altro che di agevole soluzione, stante la complessità dei sistemi e le diversità delle esigenze che solo i tecnici addetti ai settori aziendali possono esaminare e ponderare prima di confluire nella redazione degli appositi atti di gara” sic, pag 7 memoria del 15 novembre 2013, alla quale sono stati allegati 13 verbali di riunione del gruppo di lavoro, a riprova dell’estrema laboriosità ed effettività delle operazioni preparatorie alla gara . Vi sarebbe pertanto una rigorosa diligenza dell’ASL intimata nella predisposizione della procedura competitiva, così che la tutela invocata dalla ricorrente nel senso di una reintegrazione in forma specifica l’indizione della gara sarebbe garantita dalla stessa azione amministrativa in contestazione. Si è altresì costituita in giudizio la società contronteressata, che ha formulato alcune eccezioni in rito afferenti al difetto di interesse al ricorso, ed alla asserita inconferenza della proposta azione impugnatoria trattandosi, a suo dire, di causa petendi collegata al ritardo ed al conseguente silenzio-rifiuto dell’amministrazione nell’indire la gara , rinforzando, per il resto, le argomentazioni difensive dell’amministrazione ciò con particolare riguardo alla insistita considerazione che la procedura intrapresa si sarebbe resa ancor più indifferibile dopo le premature dismissioni del laboratorio analisi in alcuni presidi della Marsica Tagliacozzo e Pescina , nel quadro di una spending rewie che –in assenza delle dovute presupposte pianificazioni avrebbe rischiato di pregiudicare i livelli essenziali delle prestazioni sanitarie da qui il ricorso diffuso alle rinegoziazioni di contratti scaduti, di cui la stessa ricorrente starebbe beneficiando in altri settori della sanità marsicana . Con ordinanza numero 374/13 del 21.11.2013 è stata respinta l’istanza incidentale di sospensiva. Alla pubblica udienza del 29.4.16 –nel corso della quale la causa è stata trattenuta per la decisione il patrono resistente ha ribadito il venir meno all’interesse al ricorso in virtù dell’avvenuta scadenza del contratto di cui alla delibera oggetto di impugnativa. Diritto Vanno preliminarmente disattese le eccezioni in rito. Quanto alla legittimazione attiva della ricorrente ed al suo interesse al ricorso, deve evidenziarsi che entrambi si radicano, nella specie, sotto il profilo dell’asserita violazione del principio di necessità della gara, in vista di una sua indizione, ovvero in subordine di un ristoro risarcitorio. Da qui l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità. Anche la tesi circa l’inconferenza del rito impugnatorio prescelto dalla ricorrente in luogo dell’azione sul silenzio ex artt. 31 e117 CPA non convince il collegio. Nel caso di specie, la questione centrale non riguarda il sollecito alla PA inerte verso l’indizione di una gara pubblica che tarda ad arrivare, bensì la legittimità di un affidamento diretto al controinteressato, in violazione dei principi concorsuali si contesta pertanto, non l’inerzia tout court della PA che non postula controinteressi di sorta , bensì la scelta di beneficiare un concorrente scelta comunque priva anch’essa di confronto concorrenziale , allegando esigenze temporanee, strumentali e di facciata, con l’effetto conseguenziale di paralizzare, dilatare e/o sostituire le procedure selettive. Situazione che ovviamente non ricorre nello speciale rito camerale sul silenzio-rifiuto, mirato a superare il semplice non liquet dell’amministrazione. Quanto alla permanenza dell’interesse alla decisione di merito del gravame, nonostante l’avvenuta scadenza del contratto di cui alla delibera ASL impugnata, il collegio richiama il disposto dell’art. 34 comma 3 CPA, secondo cui, quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori”. Nel caso di specie, la ricorrente ha per l’appunto avanzato domanda risarcitoria, nell’eventualità in cui non fossero medio tempore intervenute pronunce del G.A. in grado di impedire la protrazione di efficacia della delibera di proroga, quantomeno per i periodi eccedenti i 6 mesi previsti dall’art. 23 della legge 62/2005. Al di là della fondatezza di tale domanda il cui vaglio –che nella specie è peraltro risultato negativo, ai sensi di quanto infra si vedrà attiene ad un posterius logico e cronologico , resta evidente la presenza di un interesse qualificato ai fini risarcitori, che impone comunque al collegio di pronunciarsi sulla legittimità della delibera impugnata quanto sopra, , anche a prescindere dal fatto che parte ricorrente –proprio in prossimità dell’udienza di discussione, e con l’intento di segnalare la permanente esigenza di un intervento giudiziario sulla vicenda ha depositato in giudizio documentazione mirata a dimostrare i continui rinvii dell’ASL nell’espletamento della gara pubblica cfr. in particolare la delibera del DG in data 31.12.2014 di revoca ed annullamento” della procedura di gara indetta mediante delibera a contrarre numero 1613/2014 . Il ricorso –relativamente allo scrutinio di legittimità della delibera oggetto di impugnativa si manifesta fondato. E’ noto che il rinnovo dei contratti pubblici ex art. 6 comma 2 ultimo periodo della legge 24.12.1993 determinò una situazione di contrasto con l’ordinamento comunitario, atteso che tale norma, ammettendo il rinnovo tacito dei contratti per la fornitura di beni e servizi della pubblica amministrazione delle pubbliche amministrazioni, determinò l’apertura di una procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese, recata dal parere motivato della Commissione europea numero 2003 del 16 dicembre 2003, chiusasi a seguito dell’abrogazione della norma in parola ad opera dell’art. 23 della legge 18 aprile 2005. Più di recente una norma non dissimile art. 1 d.l. 95/2012, come modificato in sede di conversione dalla legge numero 135/2012 , consentendo la proroga dei rapporti di fornitura mediante il raddoppio delle quantità ovvero degli importi massimi complessivi delle convenzioni Consip in corso, è stata direttamente disapplicata dai giudici amministrativi perché in frontale violazione del diritto comunitario cfr. questo Tar, 5 giugno 2014 numero 515, Consiglio di Stato, sez. III, 30 gennaio 2014, nnumero 1486 e 1793, 515, T.A.R. Sardegna, sez. I , 08 maggio 2013, numero 361 . Tornando al disposto dell’art. 23 della legge 18 aprile 2005, ogni deroga al divieto ivi introdotto di prorogare i contratti aveva una portata meramente transitoria, trattandosi di proroga per periodi max semestrali, riferita ai soli residui –ed ormai da tempo esauriti contratti che sarebbero scaduti entro sei mesi dalla sua entrata in vigore novembre 2005, per l’appunto . In questo senso, neanche la lettura della norma offerta dalla ricorrente appare convincente, laddove –senza considerare il contesto transitorio sopra evidenziato si sarebbe quantomeno tollerato”, nella vicenda in esame, un intervento prorogatorio dell’ASL basato su tale disposizione, purché non superiore a sei mesi. Piuttosto, il rinnovo a regime del contratto e non solo quindi la mera proroga risulta introdotto con l’art. 57 comma 2 lett. b del d.leg.vo 163/06, come interpretato dalla giurisprudenza in conformità al disposto dell’art. 31 comma 1, numero 4 lett. b della direttiva 18/2004, così consentendosi per l’appunto il rinnovo espresso, a condizione però che detta possibilità sia prevista ab origine negli atti di gara da cui è scaturito il contratto scaduto od in scadenza e l’importo totale previsto per la prosecuzione del rapporto sia indicato nella lex specialis, fatta salva adeguata motivazione sul punto, ma sempre che tale possibilità sia esercitata entro tre anni dalla stipula del contratto iniziale . Ora, appare superfluo puntualizzare che non è in discussione agli atti di causa il mancato rispetto delle condizioni ivi previste da parte della deliberazione oggetto di impugnativa, con cui si opera una rinegoziazione di contratti addirittura risalenti al 2007 ed al 1997 dopo vari lustri dalla loro stipula iniziale, alla quale sono seguite nel tempo altre proroghe, anch’esse ormai scadute. Le tesi dei patroni resistenti sono piuttosto dirette a sostenere che nel caso di specie non sussisterebbe alcuna operazione di rinnovo o di proroga, così che le normative invocate ex adverso non sarebbero pertinenti al caso di specie. Più in particolare, si tratterebbe di una rinegoziazione, resasi necessaria per garantire i servizi indispensabili all’assistenza sanitaria in attesa di riprogrammare in chiave unitaria i fabbisogni di territori già separatamente amministrati dalle due ASL, poi confluite in quella attuale. In detto contesto troverebbero la loro ratio le delibere di proroga dei contratti in essere, con cui l’ASL odierna ha disposto, a partire dal 2010, i necessari differimenti tecnici di una pluralità di contratti ereditati dalle soppresse Aziende tra cui quelli in esame di cui all’ultima deliberazione numero 197 del 10.2.2012, che ha fissato la scadenza al 31.12.2012 –recte 2014 , al fine di poter avere il tempo necessario ad elaborare un quadro chiaro delle effettive necessità del territorio, e quindi poter bandire procedure competitive economicamente vantaggiose per l’azienda e per la collettività” pag 4 memoria di resistenza del 15.11.2013 . Effettivamente con l’operazione in esame si è inteso ricondurre ad unità le forniture de quibus già frazionate in due separati contratti stipulati nel pregresso regime organizzatorio, che contemplava due Asl nella provincia dell’Aquila, prima cioè nella loro fusione nel 2010 nell’unica ASL Az-Aq-Su , con conseguente allegata necessità di omogeneizzare i prodotti, allineare i prezzi, ed aggiornare i macchinari. Ed è in questo scenario che si sarebbe inserita l’iniziativa di rinegoziazione dell’Asl intimata, la quale avrebbe così gestito la situazione, ottenendo con la rinegoziazione un immediato adeguamento ed aggiornamento del servizio. Tali argomentazioni –quand’anche convincenti sul fatto che nella specie non vi sarebbe stata proroga o rinnovo in senso stretto finiscono tuttavia per aggravare le illegittimità della procedura intrapresa, potenziando le violazioni delle normative nazionale e comunitaria di riferimento. Resta infatti evidente che se l’ordinamento vede nel rinnovo e nella proroga senza gara un grave vulnus alla concorrenza ed all’imparzialità dell’azione amministrativa, tanto più il disvalore sussiste nel caso in cui neanche di rinnovo o proroga si tratti, bensì di un accordo ex novo, formalizzato in affidamento diretto. Ed invero il combinato disposto degli artt. 28 e 31 dir. 2004/18 impone agli Stati membri di aggiudicare gli appalti pubblici facendo ricorso vuoi alla procedura aperta o ristretta, vuoi, nelle circostanze specifiche espressamente previste all’art. 29 della direttiva 2004/18, al dialogo competitivo, vuoi ancora, nelle circostanze specifiche espressamente elencate agli artt. 30 e 31 della medesima direttiva, ad una procedura negoziata. L’aggiudicazione di appalti pubblici mediante altre procedure non è autorizzata dalla detta direttiva Corte di Giustizia CE, sez. III, 10 dicembre 2009, causa C-299/08, punto 29 . In buona sostanza, se nei casi di proroga e rinnovo –alle condizioni sopra puntualizzate che comunque qui non ricorrono può delinearsi una ipotesi legittima di affidamento diretto, viceversa allorquando trattasi di appalto dai contenuti novativi, resta di norma interdetto alla stazione appaltante finanche il ricorso alla procedura negoziata con bando, così che l’affidamento fiduciario senza neppure un confronto concorrenziale si palesa a fortiori contra legem. Né a miglior sorte conducono le insistite affermazioni dell’Asl e del controinteressato circa i vantaggi di importanza cruciale ed irrinunciabile” che l’amministrazione avrebbe conseguito con un tale modus operandi, in presenza di un contesto meramente temporaneo in attesa dell’espletamento della gara pubblica ed anzi con una condizione risolutiva in tal senso, se la procedura dovesse ultimarsi prima della scadenza . Per costante giurisprudenza, infatti, né la finalità di risparmio per le Finanze pubbliche in periodo di necessaria spending review”, né la presunta temporaneità della rinegoziazione in presenza di eventi peculiari, possono comunque mai consentire la violazione della normativa comunitaria e la connessa distorsione delle regole concorrenziali, fermo restando tra l’altro che le disposizioni restrittive verso la praticabilità di proroghe o rinnovi devono essere lette e applicate in modo da escludere, in via generale e incondizionata, la percorribilità di opzioni esegetiche e soluzioni organizzatorie solo apparentemente alternative, ma che comunque finiscano per eludere tali divieti, consentendo per altra via l’obiettivo di affidamenti diretti, anche per brevi periodi, a beneficio del precedente contraente CGA 19 maggio 2011 numero 364, Cons. Stato, sez. V, 8 luglio 2008, numero 3391 id., sez. IV, 31 maggio 2007, numero 2866 . Tra l’altro –come fin troppo ovvio la rinegoziazione non può non aver recato ex necesse convincenti utilità alla ditta beneficiaria che evidenzia solo le condizioni vantaggiose ottenute dalla PA sanitaria e con essa dalla collettività di riferimento, quasi che a fronte di ciò non vi sia stata, da parte sua, una seria convenienza a contrarre , così che non si vede la ragione del mancato previo ricorso finanche ad un semplice –ma documentato confronto concorrenziale con altre ditte del settore. Senza oltre considerare che i tempi di espletamento della gara pubblica come anche evidenziato dalla ricorrente mediante apposita recente documentazione sono andati via via dilatandosi, e comunque l’avversata negoziazione ha avuto tutto il tempo di andare a naturale scadenza 31.12.2014 . Concludendo sul punto, la delibera oggetto di impugnativa si manifesta illegittima, con specifico riguardo alla assorbente fondatezza del primo capo di censura formulato nel gravame. Va invece disattesa la domanda risarcitoria, per genericità della domanda stessa e per difetto di alcun sostegno probatorio. La ricorrente si è limitata nell’atto introduttivo a chiedere il ristoro per equivalente economico derivante dalla perdita di possibilità-opportunità, e quindi dalla chance di aggiudicazione dell’appalto, con riserva di indicare gli importi ed indicare ulteriori titoli di danno nel corso del giudizio”. Null’altro emerge agli di causa, tantomeno le annunciate integrazioni e specificazioni sui presunti pregiudizi subìti. In proposito, va richiamata la costante giurisprudenza secondo cui –anche nei casi di richieste risarcitorie che non si basino su depauperamenti oggettivi e documentabili la parte istante non può affidarsi a domande generiche, per confidare tout court in liquidazioni equitative. Più in particolare, quanto alle istanze riparatorie per perdita di chance, esse vanno respinte quando il ricorrente come avvenuto nel caso di specie non assolva debitamente l’onere di provare, anche in via presuntiva, l’esistenza di elementi oggettivi, dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l’esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 16 dicembre 2013, numero 6017 . In conclusione -si accoglie il gravame in relazione alla dedotta illegittimità della delibera ASL numero 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila numero 1152 del 14.8.2012 -si respinge l’allegata domanda risarcitoria. Le spese di lite sono poste in parti uguali a carico dell’ASL e della società controinteressata, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo Sezione Prima accoglie il ricorso in epigrafe in relazione alla dedotta illegittimità della delibera ASL numero 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila numero 1152 del 14.8.2012 respinge l’allegata domanda risarcitoria. Condanna l’ASL intimata e la società controinteressata al pagamento a favore della ricorrente delle spese di lite, liquidate in complessive 4.000,00 euro, oltre agli accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.