Legittima la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione degli avvisi relativi alle sedute di gara

La pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante dei chiarimenti da fornire ai concorrenti costituisce strumento di comunicazione considerato, sia in generale sia nello specifico, idoneo ad informare gli interessati, trattandosi di forma idonea di pubblicità notizia.

Il caso. Il Comune di Carbonia bandiva una gara per l'aggiudicazione di un appalto di lavori pubblici relativi al programma innovativo in ambito urbano. In particolare, il disciplinare di gara prevedeva espressamente che le date di tutte le sedute sarebbero state rese note esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet del Comune. La società ricorrente partecipava alla una gara di appalto di lavori pubblici indetta dal Comune di Carbonia, ma l'appalto veniva aggiudicato alla controinteressata dopo un sorteggio delle due offerte non anomale presentate dalle due imprese. A questo punto la società proponeva ricorso avverso l'aggiudicazione in favore della predetta controinteressata, nonché contro le modalità di sorteggio delle due offerte non anomale e di comunicazione telematica delle operazioni espressamente prevista dal disciplinare di gara e ribadita in tutte le sedute di gara, ritenendo che l'utilizzo esclusivo di predetta forma di comunicazione potesse inerire esclusivamente alle sedute pubbliche e non a quelle riservate. Avvisi pubblicati sul sito del committente. Con la sentenza n. 464/2015, il giudice del merito ha rigettato il ricorso proposto dal ricorrente. I giudici amministrativi prendono le mosse dalla previsione contenuta nel disciplinare di gara, secondo la quale i rinvii del giorno della gara e delle successive sedute sarebbero state comunicate esclusivamente mediante pubblicazione di avviso sul sito istituzionale del committente. La stessa clausola, inoltre, onerava le ditte concorrenti di verificare sul sito la presenza di eventuali comunicazioni in proposito. Clausola chiara e legittima . Chiara in quanto la stessa non opera alcuna distinzione tra sedute pubbliche o riservate, sicché la comunicazione in ordine alle operazioni di gara effettuata tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune non poteva che riguardare tutte le sedute senza alcuna distinzione. Legittima secondo i principi affermati nella sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, del 13 ottobre 2010 n. 7471, secondo cui La pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante dei chiarimenti da fornire ai concorrenti costituisce strumento di comunicazione considerato sia in generale art. 50 e 54, codice dell'amministrazione digitale approvato con d.lg. 7 marzo 2005 n. 82 , sia nello specifico art. 70 e 71, d.lgs. n. 163/2006 idoneo ad informare gli interessati, trattandosi di forma idonea di pubblicità notizia , che garantisce il rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza delle operazioni di gara . Lo stesso giudice, tra l'altro, ribadisce come tale forma di pubblicità notizia fosse stata ribadita in ogni seduta di gara da parte del Presidente della commissione , in tal modo non può che ritenersi la piena conoscibilità da parte di tutti i partecipanti alla gara il cui unico onere non gravoso sarebbe stato semplicemente quello di collegarsi al sito internet del Comune committente per acquisire le informazioni in ordine alla gara. Conclusioni. Con la pronuncia in commento, il TAR ha voluto richiamare l'attenzione su due peculiari aspetti il primo relativo alle comunicazioni relative alle operazioni di gara il secondo sulla diligenza che i partecipanti alla selezione devono avere. Sotto il primo profilo ha precisato che l'indicazione delle date delle sedute di gara e dei relativi rinvii, nonché i chiarimenti da fornire ai concorrenti, costituiscono informazioni d'interesse generale per tutti i partecipanti ed ove l'amministrazione scelga la forma telematica tramite il sito internet istituzionale del Comune, mediante espressa indicazione nel bando opera legittimamente nel pieno rispetto del Codice dell'Amministrazione Digitale e del Codice degli Appalti, nonché dei principi di pubblicità, trasparenza delle operazioni e delle sedute di gara. D'altronde la stessa giurisprudenza del Consiglio di Stato ha più volte rafforzato quanto appena detto laddove afferma che l' articolo 71 d.lgs. 163/2006 evocato dalla sentenza appellata impone la comunicazione individuale degli atti di gara ai singoli operatori economici solamente nella eventualità in cui la stazione appaltante non abbia scelto la modalità della pubblicazione sul sito internet degli atti stessi. Cons. Stato V, n. 6291/2004 e successivamente Cons. Stato, VI, n. 2445/2006 Cons. Stato, V, n. 7471/2010 . Di contro e con riferimento al secondo aspetto, lo stesso giudice amministrativo ha precisato anche che sussiste un obbligo di diligenza - minimo e non gravoso - dei partecipanti ad una gara di appalto di collegamento al sito Internet dell'amministrazione per attingere le informazioni relative alle operazioni di gara.

TAR Sardegna, sez. I, sentenza 25 febbraio – 25 marzo 2015, n. 464 Presidente Monticelli – Estensore Lensi Fatto Col ricorso in esame la parte ricorrente chiede l’annullamento degli atti indicati in epigrafe, rappresentando quanto segue. La società ricorrente ha partecipato alla gara indetta dal comune di Carbonia per l'affidamento dei lavori relativi al programma innovativo in ambito urbano denominato contratto di quartiere II” nel comune di Carbonia - Intervento 2 - CUP G22G06000010006 - cig 58298765DD. Essendo risultata aggiudicataria la controinteressata Loris Costruzioni di Loris Florio, e ritenendo illegittime sia le modalità operative concretamente adottate, nel caso di specie, dalla stazione appaltante relativamente al sistema di comunicazione delle sedute di gara mediante avviso da pubblicarsi sul sito Internet del comune di Carbonia, sia il sistema medesimo, la parte ricorrente ha proposto il ricorso in esame, col quale si chiede l'annullamento della determinazione del dirigente del II servizio dell’Ufficio lavori pubblici del comune di Carbonia n. 161 del 17.10.2014, con il quale sono stati affidati alla ditta controinteressata i lavori relativi al programma innovativo in ambito urbano denominato contratto di quartiere II” nel comune di Carbonia - Intervento 2 - CUP G22G06000010006 - cig 58298765DD nonché delle operazioni di sorteggio tra le due migliori offerte non anomale, compiute dalla commissione il 23.9.2014 nonché della statuizione espressa in chiusura di tutte le riunioni della commissione con particolare riguardo, per la sua lesività, a quella del 12.9.2014 secondo cui la data della nuova seduta pubblica sarebbe stata resa nota esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet del comune nonché, in via subordinata, della clausola del disciplinare che prevedeva la pubblicizzazione dei rinvii delle operazioni solo mediante pubblicazione sul sito internet del comune. A tal fine, la parte ricorrente avanza articolate censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili e conclude per l'accoglimento del ricorso. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione comunale intimata, sostenendo l'inammissibilità e l'infondatezza nel merito del ricorso, di cui si chiede il rigetto. Alla pubblica udienza del 25 febbraio 2015, la Difesa della ricorrente si è opposta all'acquisizione agli atti del giudizio della memoria e dei documenti depositati fuori termine dalla Difesa del comune resistente e dopo ampia discussione, su richiesta delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione. Diritto Col ricorso in esame si chiede l’annullamento della determinazione del dirigente del II servizio dell’Ufficio lavori pubblici del comune di Carbonia n. 161 del 17.10.2014, con il quale sono stati affidati alla ditta controinteressata i lavori relativi al programma innovativo in ambito urbano denominato contratto di quartiere II” nel comune di Carbonia - Intervento 2 - CUP G22G06000010006 - cig 58298765DD nonché delle operazioni di sorteggio tra le due migliori offerte non anomale, compiute dalla commissione il 23.9.2014 nonché della statuizione espressa in chiusura di tutte le riunioni della commissione con particolare riguardo, per la sua lesività, a quella del 12.9.2014 secondo cui la data della nuova seduta pubblica sarebbe stata resa nota esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet del comune nonché, in via subordinata, della clausola del disciplinare che prevedeva la pubblicizzazione dei rinvii delle operazioni solo mediante pubblicazione sul sito internet del comune. Non vengono acquisiti agli atti del giudizio la memoria e i documenti depositati fuori termine dalla Difesa del comune resistente, stante l'opposizione all'acquisizione di tali atti da parte della Difesa della ricorrente, espressa alla pubblica udienza del 25 febbraio 2015. Il ricorso è infondato. All'ultima pagina del disciplinare di gara si precisa quanto segue N.B. Eventuali rinvii del giorno della gara e successive sedute di gara, saranno comunicate esclusivamente mediante pubblicazione di avviso sul profilo del committente - Comune di Carbonia – www.comune.carbonia.ci.it - Sezione Bandi di Gara/Lavori. È onere delle ditte concorrenti verificare sul sito la presenza di eventuali comunicazioni . Stante il chiaro tenore letterale della disposizione sopra riportata non può essere condiviso l'assunto del ricorrente secondo cui tale clausola dovrebbe interpretarsi con riferimento ai soli rinvii da seduta pubblica e non anche da seduta riservata, posto che la norma fa riferimento generale ai rinvii del giorno della gara e successive sedute di gara , senza operare alcuna distinzione tra sedute pubbliche e sedute riservate, per cui deve ritenersi evidente che la disposizione in questione ha riguardo e disciplina il rinvio di tutte le sedute di gara sia pubbliche che riservate. Stante la chiarezza della disposizione in questione, così come evidenziata nel disciplinare di gara considerato altresì che alla fine di ogni seduta di gara, ivi compresa quella del 12 settembre 2014, il presidente della commissione ha ribadito ogni volta il contenuto della predetta clausola del disciplinare in ordine al sistema di comunicazione dei rinvii delle sedute deve conseguentemente ritenersi che tale sistema di comunicazione dei rinvii dovesse essere pienamente conosciuto o conoscibile da parte di tutti i partecipanti alla gara in questione. Ritenuto altresì che il relativo onere di consultazione del sito Internet del comune costituisca un adempimento non particolarmente gravoso per i partecipanti alla gara, deve conseguentemente ritenersi che se la ricorrente avesse agito di conseguenza, alla luce di un criterio minimo di diligenza, la medesima avrebbe avuto conoscenza dei rinvii delle sedute di gare in questione, per cui deve ritenersi l'infondatezza di tutte le censure in questione mossa dalla ricorrente. In particolare, non può rinvenirsi alcuna illegittimità nella circostanza che la pubblicazione è avvenuta pochissimi giorni prima della data fissata , posto che - si ribadisce - stante la chiara disposizione in tal senso contenuta nel disciplinare di gara, sarebbe stato onere della ricorrente di consultare regolarmente il sito Internet del comune, con la conseguenza che la medesima avrebbe avuto tempestiva conoscenza della data della nuova seduta anche qualora la pubblicazione sia avvenuta pochissimi giorni prima della data fissata, come nel caso di specie, stante - si ribadisce - la non particolare gravosità di tale adempimento per i partecipanti alla gara. Identiche considerazioni devono essere svolte anche avuto riguardo all'ulteriore profilo lamentato dalla ricorrente, secondo cui la stazione appaltante avrebbe dovuto attendere il decorso dei 10 giorni assegnati ad alcuni concorrenti tra cui la ricorrente per la produzione di documenti. Ritiene infatti il collegio che tale questione non assuma decisivo rilievo in ordine alla legittimità dell'operato dell'amministrazione, dovendosi ritenere che l'amministrazione ben potesse stabilire il giorno della nuova seduta di gara non appena acquisiti i documenti richiesti a prescindere dal decorso o meno del termine massimo accordato per la produzione di tali documenti , fermo restando che le modalità di comunicazione dei rinvii delle successive sedute di gara non poteva che rimanere quella espressamente e chiaramente stabilita nel disciplinare di gara. Ugualmente infondata risulta la censura - avanzata in via subordinata dalla ricorrente - secondo cui la clausola del disciplinare di gara sarebbe illegittima. Ritiene il collegio che debbano trovare applicazione, anche avuto riguardo al caso di specie, i principi affermati nella sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, del 13 ottobre 2010 n. 7471, secondo cui La pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante dei chiarimenti da fornire ai concorrenti costituisce strumento di comunicazione considerato sia in generale art. 50 e 54, codice dell'amministrazione digitale approvato con d.lg. 7 marzo 2005 n. 82 , sia nello specifico art. 70 e 71, d.lg. 12 aprile 2006 n. 163 idoneo ad informare gli interessati, trattandosi di forma idonea di pubblicità notizia”, dovendosi ritenere equiparabile la fattispecie dei chiarimenti da fornire ai concorrenti a quella in esame della notizia in ordine ai rinvii del giorno della gare e successive sedute di gara , trattandosi in entrambi i casi di questioni oggetto di pubblicità notizia di interesse generale per la totalità dei partecipanti alla gara, senza che debba ritenersi necessaria la comunicazione individuale all'interessato. Non può pertanto ritenersi sussistente alcuna violazione né dei principi invocati dalla ricorrente di pubblicità e trasparenza delle procedure di gara, di pubblicità delle sedute di gara, di correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, né della normativa comunitaria, genericamente prospettata dalla ricorrente, dovendosi ritenere l'idoneità e legittimità del sistema di comunicazione delle successive sedute di gara mediante pubblicazione dell'avviso sul sito Internet del comune, al fine di garantire la necessaria pubblicità e trasparenza delle operazioni di gara medesime. Per le suesposte considerazioni, disattese le contrarie argomentazioni della parte ricorrente, stante l'infondatezza delle censure avanzate, il ricorso deve essere respinto. Le spese del giudizio devono essere poste a carico della società ricorrente e sono liquidate in favore dell’Amministrazione resistente come in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la ricorrente al pagamento in favore dell'Amministrazione resistente delle spese del giudizio, che liquida forfettariamente in complessivi € 2.000,00 duemila/00 , oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.