Diritto a procreare a spese della Regione

La PA non può discriminare un tipo di fecondazione rispetto l'altra richiedendo il pagamento del ticket soltanto per la fecondazione eterologa.

Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, Sezione Terza, con l'ordinanza 1486 del 9 aprile 2015, nel decidere su ricorso dell'Associazione SOS Infertilità onlus che aveva rilevato disparità di trattamento sotto il profilo economico tra la PMA omologa e quella eterologa, stante l’incontestata assunzione a carico del s.s.r. lombardo – salvo il pagamento di ticket – soltanto della prima. Fecondazione di tipo omologo ed eterologo A tale proposito il Collegio ha rilevato che, pur nell’ambito della complessità e della delicatezza proprie delle questioni proposte, sembra condivisibile la censura posta dall'Associazione tenuto conto che, da un lato, quanto al diritto alla salute inteso come comprensivo anche della salute psichica oltre che fisica, non sono dirimenti le differenze tra PMA di tipo omologo ed eterologo e, dall’altro lato, quanto agli aspetti normativi ed organizzativi, l’art. 7, legge n. 40/2004, il quale offre base giuridica alle Linee guida emanate dal Ministro della salute, contenenti l’indicazione delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita”, avendo ad oggetto le direttive che devono essere emanate per l’esecuzione della disciplina e concernendo il genus PMA, di cui quella di tipo eterologo costituisce una species , è, all’evidenza, riferibile anche a questa, come lo sono altresì gli artt. 10 ed 11, in tema di individuazione delle strutture autorizzate a praticare la procreazione medicalmente assistita e di documentazione dei relativi interventi Corte Cost. n. 162/2014 . Da qua l'invito al TAR di decidere rapidamente in relazione al fatto che di mezzo non ci sono soltanto aspetti puramente patrimoniali in sé risarcibili, ma il carattere di gravità ed irreparabilità del provvedimento della regione Lombardia è legato al fatto che alcuni potrebbero non essere in grado di sostenere l’onere economico ivi previsto, per accedere alle tecniche in questione e al superamento dell’età potenzialmente fertile durante il tempo occorrente per la definizione del giudizio nel merito.

Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 9 aprile 2015 n. 1486 Presidente Cirillo – Estensore Dell’Utri Fatto e diritto Considerato che, pur nell’ambito della complessità e della delicatezza proprie delle questioni proposte, allo stato sembra condivisibile la censura di disparità di trattamento sotto il profilo economico tra la PMA omologa e quella eterologa, stante l’incontestata assunzione a carico del s.s.r. lombardo – salvo il pagamento di ticket – della prima, nonché tenuto conto che, da un lato, quanto al diritto alla salute inteso come comprensivo anche della salute psichica oltre che fisica, non sono dirimenti le differenze tra PMA di tipo omologo ed eterologo” e, dall’altro lato, quanto agli aspetti normativi ed organizzativi, l’art. 7 della legge n. 40 del 2004, il quale offre base giuridica alle Linee guida emanate dal Ministro della salute, contenenti l’indicazione delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita , avendo ad oggetto le direttive che devono essere emanate per l’esecuzione della disciplina e concernendo il genus PMA, di cui quella di tipo eterologo costituisce una species, è, all’evidenza, riferibile anche a questa, come lo sono altresì gli artt. 10 ed 11, in tema di individuazione delle strutture autorizzate a praticare la procreazione medicalmente assistita e di documentazione dei relativi interventi” cfr. Corte cost. 10 giugno 2014 n. 162 Rilevato che il pregiudizio lamentato, il quale non può essere ragionevolmente limitato ad aspetti puramente patrimoniali in sé risarcibili, deve ritenersi dotato dei prescritti caratteri di gravità ed irreparabilità poiché l’esecuzione dei provvedimenti impugnati è suscettibile di produrre l’effetto della perdita, da parte di coloro che non sono in grado di sostenere l’onere economico ivi previsto, della possibilità di accedere alle tecniche in parola dovuta al superamento dell’età potenzialmente fertile durante il tempo occorrente per la definizione del giudizio nel merito Ritenuto, pertanto, che ricorrono i presupposti per l’accoglimento dell’appello ai fini della sollecita fissazione da parte del TAR dell’udienza pubblica di trattazione. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Terza Accoglie l'appello Ricorso numero 1686/2015 nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado negli stessi sensi e limiti. Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm Spese della presente fase cautelare compensate. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.