Quote rosa in Giunta: obbligatorio adeguare gli statuti

Se non è rispettata la parità di genere, ed il Sindaco o il presidente della Regione non intervengono a rimuovere la situazione incostituzionale, deve essere nominato un commissario ad acta per la modifica del relativo statuto.

Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, sez. I, con il parere n. 93 del 19 gennaio 2015, nel rispondere ad un preciso quesito posto dal Ministero dell'Interno. Le fonti. La l. n. 215/2012 ha dettato nuove disposizioni volte a promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei Consigli e nelle Giunte degli enti locali e nei Consigli comunali, regionali, nonché nella composizione delle Commissioni di concorso nelle Pubbliche Amministrazioni. In particolare, l’art. 1, comma 1, della legge suddetta ha modificato il comma 3 dell’art. 6 d.lgs. n. 267/2000, T.U. autonomie locali prevedendo che gli statuti comunali e provinciali stabiliscano norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della l. n. 125/1991, e per garantire anziché promuovere” espressione utilizzata nella precedente formulazione , la presenza di entrambi i sessi nelle Giunte e negli organi collegiali non elettivi del Comune e della Provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti. Lo stesso art. 1, al comma 2, stabilisce, inoltre, che gli enti locali, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, debbano adeguare i rispettivi statuti e regolamenti alle novellate disposizioni dell'art. 6, comma 3, d.lgs. n. 267/2000. Inoltre, ulteriori disposizioni introdotte dalla l. n. 215/2012 tendono a rendere effettiva la presenza di entrambi i sessi nei Consigli comunali, sia nella formazione delle liste dei candidati, sia nelle relative consultazioni elettorali, sia nella formazione delle Giunte comunali e provinciali nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini . La legislazione nazionale, del resto, ha solo specificato ulteriormente quanto già sancito in materia da fonti nazionali e sovranazionali, quali l'art. 51 Cost., l'art. 1 d.lgs. n. 198/2006 Codice delle pari opportunità e l'art. 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. La concreta attuazione della legge i dubbi da sciogliere. Il Ministero dell'Interno, a proposito della vigente legislazione, ha tuttavia riscontrato alcune incertezze applicative riassumibili nei seguenti quesiti quali iniziative possono essere poste in essere nei confronti degli enti locali che non hanno adeguato gli statuti e i regolamenti comunali alle novellate disposizioni dell'art. 6, comma 3, d.lgs. n. 267/2000 se le delibere di Giunta e Consiglio adottate dagli organi composti da soli uomini, quindi in violazione della l. n. 215/2012, siano legittime se la l. n. 215/2012 si applichi esclusivamente alle Amministrazioni locali elette dopo l'entrata in vigore della stessa o anche alle Amministrazioni in corso di consiliatura, elette prima dell'entrata in vigore della suddetta norma d se e quale sia la percentuale necessaria che gli statuti degli enti locali devono prevedere al fine di garantire il livello minimo costituito dalla rappresentanza di genere se, infine, vi siano particolari procedure che il sindaco deve attuare per dimostrare che, nonostante abbia posto in essere ogni utile iniziativa idonea a garantire l'applicazione del principio di pari opportunità tra uomo e donna, non sia riuscito a raggiungere tale obiettivo e abbia dovuto nominare tutti assessori di sesso maschile. La concreta attuazione della legge la soluzione sta nel complessivo ordinamento. Se la legge non consente il raggiungimento degli obiettivi posti, è necessario fare riferimento al complessivo ordinamento per dare concreta attuazione alle norme sulla parità di genere e sopperire a eventuali ritardi applicativi. A norma dell’art. 120 Cost., nel testo formalmente riscritto dalla legge costituzionale n. 3/2001, i poteri sostitutivi possono essere esercitati dal Governo nei confronti delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto della normativa comunitaria ovvero quando lo richiedono la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali . E, a tale proposito, rileva la Sezione, l’osservanza della parità di genere attiene senza dubbio alla tutela dei livelli essenziali delle prestazioni riguardanti i diritti civili e sociali . Al riguardo, basti considerare che l’eguaglianza tra i sessi nell’accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive, affermata dall’art. 51, comma 1, Cost. è una specificazione del principio di uguaglianza Corte Cost. n. 166/1973 , già espresso dall’art. 3 Cost., ed esclude, quindi, che possano esserci discriminazioni attinenti al sesso. Il principio della parità tra uomo e donna in tutti campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione, è affermato, altresì, dall’art. 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, sicché si caratterizza anche come cardine del diritto comunitario. Il termine per l'adeguamento dello Statuto. A fronte di un intervento legislativo volto a dare attuazione a una specificazione del principio di eguaglianza tra uomo e donna nell’accesso alle cariche elettive, ha affermato la sez. I, sarebbe fuorviante concludere che il termine di sei mesi non ha alcun rilievo, in quanto per la sua inosservanza il legislatore non ha previsto una specifica sanzione. Infatti, vertendosi in materia di riconoscimento di diritti costituzionali fondamentali, il superamento del termine di sei mesi senza che si sia proceduto all’adeguamento dello Statuto le stesse considerazioni valgono per i regolamenti degli enti locali rappresenta una violazione di principi costituzionali che qualificano la stessa struttura democratica dello Stato e che non possono, pertanto, essere decurtati, attenuati o violati. Con la conseguenza che risulta necessario l'intervento del potere sostitutivo. Questi del resto sono previsti e disciplinati dagli artt. 136, 137 e 138 TUEL. A sua volta l’art. 137 poteri sostitutivi del Governo prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri, in caso di accertata inattività che comporti inadempimento agli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione Europea, su proposta del Ministro competente, assegna all’ente inadempiente un congruo termine per provvedere e, decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri nomina un commissario ad acta . Del resto, la disposizione costituzionale ha una portata precettiva, che obbliga la Regione all’adozione di misure antidiscriminatorie, non soltanto sul piano legislativo, ma anche nell’esercizio dei poteri di vigilanza sugli enti locali. Coinvolgere la Conferenza unificata per un'azione di sensibilizzazione. A questo punto, pur considerando che il ricorso ai poteri sostitutivi è un rimedio che va esercitato entro i limiti fissati dal rispetto dei principi costituzionali di sussidiarietà e di leale collaborazione, il Consiglio di Stato afferma che l’omesso adeguamento dello Statuto entro il termine di sei mesi previsto dalla l. n. 215/2012 costituisce il presupposto per l’esercizio dei poteri sostitutivi, secondo un procedimento i cui lineamenti si traggono dagli artt. 136, 137 e 138 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali. Per le ragioni di ordine costituzionale e di coerenza ordinamentale espresse, sarebbe auspicabile un intervento di sensibilizzazione delle autonomie locali da parte del Governo sulla specifica materia nelle forme ritenute più opportune, coinvolgendo anche la Conferenza Unificata Stato-Regioni e Stato-Città di cui al d.lgs. n. 281/1997. La diffida della Regione. In ogni caso, compete innanzitutto alle Regioni diffidare i Comuni, che non hanno ancora adeguato i rispettivi statuti e regolamenti, a provvedere entro un termine ragionevole 90 giorni sembrerebbero sufficienti nella generalità dei casi e, nel caso di inadempienze, nominare un commissario ad acta perché proceda all’adeguamento dello statuto per gli enti rimasti insensibili alla diffida. Nell’ipotesi che taluna delle Regioni, benché sollecitate dal Governo, non provvedesse nel senso sopra indicato, i poteri sostituitivi saranno esercitati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell’Interno e degli Affari Regionali e autonomie, nelle forme previste dagli artt. 137 e 138 d.lgs. n. 267/2000. Peraltro, la facoltà del Governo di far uso del potere sostitutivo nei confronti delle autonomie territoriali è stata ribadita e ampliata dall’art. 8 l. n. 131/2003 Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 , in presenza di violazioni in grado di incidere sensibilmente sui livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali o di compromettere l’unitarietà dell’ordinamento. La legittimità degli atti. Il Ministero dell'Interno ha richiesto anche al Consiglio di Stato un parere in merito alla validità delle deliberazioni di Giunta e di Consiglio adottate dagli organi composti da soli uomini, in violazione della l. n. 215/2012. Relativamente a tale questione, il parere ha rilevato che vanno considerate due ipotesi. La prima si riferisce al caso in cui l’atto deliberativo sia stato adottato, mentre è pendente ricorso giurisdizionale avverso l’irregolare composizione dell’organo. Questa fattispecie è stata già risolta dalla giurisprudenza amministrativa, che si è espressa nel senso che l’organo in carica si presume validamente costituito sino al deposito della sentenza che ne accerta l’illegittima composizione TAR Lombardia – Brescia n. 1/2012 . Fino a quel momento la Giunta o il Consiglio dispongono dei pieni poteri e i relativi atti beneficiano del principio della continuità degli organi amministrativi. Tale orientamento è condiviso dalla Sezione. La seconda ipotesi prende in esame il caso in cui l’atto deliberativo sia stato adottato da un organo la cui irregolare composizione non sia stata impugnata. Anche in questa situazione non ci sono riflessi diretti sulla validità dell’atto. L'interesse pubblico. L’atto, se non impugnato nei termini, è divenuto inoppugnabile, esso ha acquistato stabilità. A chiarimento, la Sezione ha ricordato che il potere amministrativo è conferito dalla legge per la cura di interessi che non sono propri del soggetto che lo esercita e che richiedono una situazione di supremazia nell’ordinamento giuridico principio di legalità . A detto principio si aggiungono il principio di necessità, cioè il dovere del soggetto investito del potere di perseguire l’interesse pubblico sino a quando perduri la situazione che ha originato il potere e l’esigenza di curare gli interessi per cui è esercitato. Ne consegue che la stabilità dell’azione amministrativa è premessa e sintesi dei principi generali ai quali deve ispirarsi l’esercizio del potere pubblico economicità, efficacia e non aggravamento, pubblicità e trasparenza, ragionevolezza e proporzionalità, buona fede e legittimo affidamento. Resta salvo l’esercizio del potere di autotutela della Amministrazione annullamento ordinario o straordinario ove ne ricorrano i presupposti. La formazione perfetta. Relativamente al terzo quesito posto dal Viminale e relativo alla decorrenza delle giunte metà rosa, il Consiglio di Stato ritiene che le disposizioni della l. n. 215/2012 debbano applicarsi soltanto all’atto del rinnovo della consiliatura o nel caso di dimissioni o di surrogazione di un membro della giunta. Siffatta interpretazione, oltre a conformarsi ai principi di ragionevolezza e di buona amministrazione, è rispettosa dell’intendimento del legislatore come emerge dagli atti parlamentari, nei quali si legge che l’iniziativa legislativa nasce dall'esigenza, finora elusa, di incentivare una maggiore presenza femminile nelle istituzioni ad ogni livello, con la gradualità necessaria a garantire le pari opportunità per ambedue i sessi, in modo da evitare sia interventi di sola facciata sia forzature dall'alto che condizionano già in partenza la piena autonomia delle elette Atto Camera n. 4415- XVI legislatura . Circa, invece, i dubbi su quale debba essere la ripartizione percentuale minima tra i due sessi che gli statuti devono prevedere a garanzia della rappresentanza di genere, la Sezione ha precisato che non significa parità di presenze maschili e femminili, quanto piuttosto evitare l’irragionevole preponderanza di un sesso rispetto all’altro. Soluzioni tassative al riguardo sono di competenza del legislatore, che tuttavia sia nel d.lgs. n. 198/2006 Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell’art. 7 della legge 28 novembre 2005, n. 2469 , sia nella l. n. 215/2012, è sembrato privilegiare soluzioni ispirate a ragionevolezza e progressività.

Consiglio di Stato, sez. I, parere 16 aprile 2014 – 19 gennaio 2015, n. 93 Presidente Barbagallo – Estensore Toscano Premesso 1. Il Ministero dell’interno premette che la legge 23 novembre 2012, n. 215 ha dettato nuove disposizioni volte a promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei Consigli e nelle Giunte degli enti locali e nei Consigli comunali, regionali, nonché nella composizione delle Commissioni di concorso nelle Pubbliche Amministrazioni. In particolare, l’art. 1, comma 1, della legge suddetta ha modificato il comma 3. dell’art. 6 del d.lgs. n. 267 del 2000, prevedendo che gli statuti comunali e provinciali stabiliscano norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per garantire anziché promuovere” espressione utilizzata nella precedente formulazione , la presenza di entrambi i sessi nelle Giunte e negli organi collegiali non elettivi del Comune e della Provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti. Lo stesso articolo 1, al comma 2, stabilisce, inoltre, che gli enti locali, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, debbano adeguare i rispettivi statuti e regolamenti alle novellate disposizioni del comma 3 dell'art. 6 del d.lgs. n. 267 del 2000. L’Amministrazione richiama, altresì, le ulteriori disposizioni introdotte dalla legge n. 215 del 2012 volte a rendere effettiva la presenza di entrambi i sessi nei Consigli comunali, sia nella formazione delle liste dei candidati, sia nelle relative consultazioni elettorali, sia nella formazione delle Giunte comunali e provinciali nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini”. Sottolinea, poi, che il legislatore con la novella in argomento ha inteso specificare ulteriormente quanto già sancito in materia da fonti nazionali e sovranazionali, quali l'art. 51 della Costituzione, l'art. l del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 Codice delle pari opportunità e l'art. 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. 2. Ciò premesso, il Ministero riferente rappresenta che, relativamente alla legge n. 215 del 2012, sono emerse alcune incertezze applicative, riassumibili nei seguenti quesiti a quali iniziative possono essere poste in essere nei confronti degli enti locali che non hanno adeguato gli statuti e i regolamenti comunali alle novellate disposizioni del comma 3 dell'art. 6 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 b se le delibere di Giunta e Consiglio adottate dagli organi composti da soli uomini, quindi in violazione della legge n. 215 del 2012, siano legittime c se la legge n. 215 del 2012 si applichi esclusivamente alle Amministrazioni locali elette dopo l'entrata in vigore della stessa o anche alle Amministrazioni in corso di consiliatura, elette prima dell'entrata in vigore della suddetta norma d se e quale sia la percentuale necessaria che gli statuti degli enti locali devono prevedere al fine di garantire il livello minimo costituito dalla rappresentanza di genere e se vi siano particolari procedure che il sindaco deve attuare per dimostrare che, nonostante abbia posto in essere ogni utile iniziativa idonea a garantire l'applicazione del principio di pari opportunità tra uomo e donna, non sia riuscito a raggiungere tale obiettivo e abbia dovuto nominare tutti assessori di sesso maschile. Considerato 3. I quesiti posti al Consiglio di Stato sottendono una questione preliminare di fondo e cioè che gli interventi del legislatore in materia di riequilibrio delle quote di genere hanno posto sinora l’accento prevalentemente sull’obiettivo di un maggior coinvolgimento del genere femminile negli organismi di decisione pubblica, ma sono stati meno puntuali nell’indicare gli strumenti che devono garantire l’effettività delle specifiche disposizioni normative. Da qui l’esigenza di trarre dall’ordinamento vigente gli strumenti integrativi necessari per dare concreta attuazione alle norme sulla parità di genere e sopperire a eventuali ritardi applicativi. Tale riflessione è indotta innanzitutto dal primo quesito con il quale si chiede quali iniziative possano essere prese nei confronti degli enti locali che non hanno adeguato gli statuti e i regolamenti comunali alla novellate disposizioni entro i sei mesi fissati dal legislatore. A norma dell’art. 120 della Costituzione, nel testo formalmente riscritto dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, i poteri sostitutivi possono essere esercitati dal Governo nei confronti delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto della normativa comunitaria ovvero quando lo richiedono la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali”. Orbene, l’osservanza della parità di genere attiene senza dubbio alla tutela dei livelli essenziali delle prestazioni riguardanti i diritti civili e sociali”. Al riguardo, basti considerare che l’eguaglianza tra i sessi nell’accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive, affermata dall’art. 51, primo comma, della Carta costituzionale è una specificazione del principio di uguaglianza Corte cost. n. 166/1973 , già espresso dall’art. 3 Cost., ed esclude, quindi, che possano esserci discriminazioni attinenti al sesso. Il principio della parità tra uomo e donna in tutti campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione, è affermato, altresì, dall’articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, sicché si caratterizza anche come cardine del diritto comunitario. Va ancora considerato che il testo originario dell’art. 51 Cost. si limitava a sancire il principio delle pari opportunità tra i sessi, mentre l’integrazione introdotta al comma 1 dell’art. 51 dalla legge costituzionale n. 1 del 2003 A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini” sta a significare che la promozione delle pari opportunità non è demandata soltanto al legislatore, ma coinvolge tutti i pubblici poteri. Pertanto, da un lato le misure legislative devono essere volte a promuovere i punti di partenza e a realizzare la pari dignità sociale di tutti i cittadini” Corte cost. n. 422 del 1995 , dall’altro tutti i pubblici poteri sono tenuti a osservare il principio dell’eguaglianza tra i sessi, anche nell’adozione dei provvedimenti amministrativi obbligo ampiamente esplorato e sancito dalla giurisprudenza amministrativa . Ed è proprio nel contesto delle misure legislative volte ad adempiere i precetti costituzionali appena richiamati che si inseriscono sia il novellato comma 3 dell’art. 6 del d.lgs. n. 267 del 2000, che dispone che gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125 e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti”, sia la correlata disposizione che prevede che l’adeguamento degli statuti e dei regolamenti comunali debba aver luogo entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge n. 215 del 2012 art. 1, comma 2 . A fronte di un intervento legislativo volto a dare attuazione a una specificazione del principio di eguaglianza tra uomo e donna nell’accesso alle cariche elettive, sarebbe fuorviante concludere che il termine di sei mesi non ha alcun rilievo, in quanto per la sua inosservanza il legislatore non ha previsto una specifica sanzione. Infatti, vertendosi in materia di riconoscimento di diritti costituzionali fondamentali, il superamento del termine di sei mesi senza che si sia proceduto all’adeguamento dello statuto le stesse considerazioni valgono per i regolamenti degli enti locali rappresenta una violazione di principi costituzionali che qualificano la stessa struttura democratica dello Stato e che non possono, pertanto, essere decurtati, attenuati o violati. Si deve, invece, ritenere, per le ragioni di ordine costituzionale e legislativo sopra esposte, che lo statuto, in quanto atto normativo fondamentale che disciplina l’organizzazione e il funzionamento dell’ente locale, debba contenere le norme volte ad assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e che l’omesso adeguamento entro il termine di sei mesi fissato dal legislatore, determini una situazione di grave antigiuridicità che legittima il ricorso a poteri sostitutivi, anche se non fa venir meno il potere degli enti locali di adeguare gli statuti e i regolamenti. Si tratta, peraltro, di una scelta obbligata, costituzionalmente corretta e non rinviabile se si vuol garantire il rispetto di un principio fondamentale dell’ordinamento giuridico. Del resto la giurisprudenza amministrativa, ancor prima delle modifiche introdotte dalla legge n. 215 del 2012, aveva affermato che l’omesso tempestivo adeguamento dello statuto alle norme sul riequilibrio di genere consente l'esercizio del potere sostitutivo da parte dell'organo di controllo, in quanto rientra nei casi in cui l'ente locale ha l'obbligo di emanare un atto previsto da una fonte normativa e non lo emani o lo ritardi Cons. St. sez. V, 8 settembre 2008, n. 4284 . Quanto agli strumenti per l’esercizio dei poteri sostitutivi e di annullamento, essi sono previsti e disciplinati dagli artt. 136, 137 e 138 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. I menzionati articoli demandano in primo luogo e in via generale l’esercizio del potere sostitutivo alle Regioni, nell’ambito della vigilanza che le stesse esercitano sugli atti delle Province e dei Comuni, e contemplano solo successivamente l’intervento statale in caso di inadempienza delle autonomie territoriali. In particolare, l’art. 136 poteri sostitutivi per omissione o ritardo di atti obbligatori subordina l’esercizio del potere sostitutivo, demandato ad un commissario ad acta nominato dal Comitato regionale di controllo, all’inottemperanza dell’ente locale all’invito della Regione ad adempiere all’obbligo di legge entro un termine ragionevole all’uopo indicato. A sua volta l’art. 137 [p]oteri sostitutivi del Governo” prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, in caso di accertata inattività che comporti inadempimento agli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, su proposta del Ministro competente, assegna all’ente inadempiente un congruo termine per provvedere e, decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri nomina un commissario ad acta. Infine, l’art. 138 annullamento straordinario prevede che, in applicazione dell'articolo 2, comma 3, lettera p , della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo, a tutela dell'unità dell'ordinamento, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, possa, in qualunque tempo, annullare, d'ufficio o su denunzia, sentito il Consiglio di Stato, gli atti degli enti locali viziati da illegittimità. Quest’ultima possibilità di intervento appare attagliarsi meglio alle ipotesi di ottemperanza soltanto formale all’obbligo di adeguamento dello statuto. Le disposizioni del T.U. sull’ordinamento degli enti locali appena richiamate, secondo quanto evidenziato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 43 del 2004, riguardano l’esercizio del potere sostitutivo ordinario” e lasciano impregiudicata l’ammissibilità e la disciplina di altri casi di interventi sostitutivi, configurabili dalla legislazione regionale di settore. Sul punto va pure considerato che l’art. 117, settimo comma, della Costituzione, nel testo introdotto dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, ripropone il principio di eguaglianza anche per la legge regionale, che deve rimuovere ogni ostacolo che impedisce la parità di genere nella vita sociale, culturale ed economica e promuovere la parità di accesso alle cariche elettive. La disposizione costituzionale ha pertanto una portata precettiva, che obbliga la Regione all’adozione di misure antidiscriminatorie, non soltanto sul piano legislativo, ma anche nell’esercizio dei poteri di vigilanza sugli enti locali. A questo punto, pur considerando che il ricorso ai poteri sostitutivi è un rimedio che va esercitato entro i limiti fissati dal rispetto dei principi costituzionali di sussidiarietà e di leale collaborazione, si può affermare che l’omesso adeguamento dello statuto entro il termine di sei mesi previsto dalla legge n. 215 del 2012 costituisce il presupposto per l’esercizio dei poteri sostitutivi, secondo un procedimento i cui lineamenti si traggono dagli artt. 136, 137 e 138 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali. Per le ragioni di ordine costituzionale e di coerenza ordinamentale sin qui espresse, sarebbe auspicabile un intervento di sensibilizzazione delle autonomie locali da parte del Governo sulla specifica materia nelle forme ritenute più opportune, coinvolgendo anche la Conferenza Unificata Stato-Regioni e Stato-Città di cui al d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281. In ogni caso, compete innanzitutto alle Regioni diffidare i Comuni, che non hanno ancora adeguato i rispettivi statuti e regolamenti, a provvedere entro un termine ragionevole 90 giorni sembrerebbero sufficienti nella generalità dei casi e, nel caso di inadempienze, nominare un commissario ad acta perché proceda all’adeguamento dello statuto per gli enti rimasti insensibili alla diffida. Nell’ipotesi che taluna delle Regioni, benché sollecitate dal Governo, non provvedesse nel senso sopra indicato, i poteri sostituitivi saranno esercitati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell’interno e degli affari regionali e autonomie, nelle forme previste dagli artt. 137 e 138 del d.lgs. n. 267 del 2000. Peraltro, come sopra evidenziato, la facoltà del Governo di far uso del potere sostitutivo nei confronti delle autonomie territoriali è stata ribadita e ampliata dall’art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 , in presenza di violazioni in grado di incidere sensibilmente sui livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali o di compromettere l’unitarietà dell’ordinamento. 4. Passando al secondo quesito, con il quale ci si interroga sulla validità delle deliberazioni di Giunta e di Consiglio adottate dagli organi composti da soli uomini, in violazione della legge n. 215 del 2012, vanno considerate due ipotesi. La prima si riferisce al caso in cui l’atto deliberativo sia stato adottato, mentre è pendente ricorso giurisdizionale avverso l’irregolare composizione dell’organo. Come ricordato dalla stessa Amministrazione richiedente, la questione è stata risolta dalla giurisprudenza amministrativa, che si è espressa nel senso che l’organo in carica si presume validamente costituito sino al deposito della sentenza che ne accerta l’illegittima composizione T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. II, 13 gennaio 2012, n. 1 . Fino a quel momento la Giunta o il Consiglio dispongono dei pieni poteri e i relativi atti beneficiano del principio della continuità degli organi amministrativi. Tale orientamento è condiviso dalla Sezione. La seconda ipotesi prende in esame il caso in cui l’atto deliberativo sia stato adottato da un organo la cui irregolare composizione non sia stata impugnata. Anche in questa situazione non ci sono riflessi diretti sulla validità dell’atto. L’atto, se non impugnato nei termini, è divenuto inoppugnabile, esso ha acquistato stabilità. A chiarimento si considera che il potere amministrativo è conferito dalla legge per la cura di interessi che non sono propri del soggetto che lo esercita e che richiedono una situazione di supremazia nell’ordinamento giuridico principio di legalità . A detto principio si aggiungono il principio di necessità, cioè il dovere del soggetto investito del potere di perseguire l’interesse pubblico sino a quando perduri la situazione che ha originato il potere e l’esigenza di curare gli interessi per cui è esercitato. Ne consegue che la stabilità dell’azione amministrativa è premessa e sintesi dei principi generali ai quali deve ispirarsi l’esercizio del potere pubblico economicità, efficacia e non aggravamento, pubblicità e trasparenza, ragionevolezza e proporzionalità, buona fede e legittimo affidamento. Resta salvo l’esercizio del potere di autotutela della Amministrazione annullamento ordinario o straordinario ove ne ricorrano i presupposti. 5. Relativamente al terzo quesito va condiviso l’avviso dell’Amministrazione che ritiene che le disposizioni delle legge n. 215 del 2012 debbano applicarsi soltanto all’atto del rinnovo della consiliatura o nel caso di dimissioni o di surrogazione di un membro della giunta. Siffatta interpretazione, oltre a conformarsi ai principi di ragionevolezza e di buona amministrazione, è rispettosa dell’intendimento del legislatore come emerge dagli atti parlamentari, nei quali si legge che l’iniziativa legislativa nasce dall'esigenza, finora elusa, di incentivare una maggiore presenza femminile nelle istituzioni ad ogni livello, con la gradualità necessaria a garantire le pari opportunità per ambedue i sessi, in modo da evitare sia interventi di sola facciata sia forzature dall'alto che condizionano già in partenza la piena autonomia delle elette” Atto Camera n. 4415- XVI legislatura . 6. Con il quarto quesito l’Amministrazione chiede quale debba essere la ripartizione percentuale minima tra i due sessi che gli statuti devono prevedere a garanzia della rappresentanza di genere. La questione, nei suoi lineamenti generali, è stata più volte esaminata dalla Corte costituzionale, che anche in tempi recenti si è pronunciata nel senso che gli spazi della discrezionalità politica, in quanto tali sottratti al sindacato del giudice, trovano i loro limiti nei principi di natura giuridica posti dall'ordinamento, sia a livello costituzionale, sia a livello legislativo pertanto, quando il legislatore predetermina canoni di legalità, ad essi la politica deve attenersi, in ossequio ai fondamentali principi dello Stato di diritto, con la conseguenza che a l'ambito di estensione del potere discrezionale, incluso quello amplissimo connotante l'azione di governo, è circoscritto dai vincoli segnati dalle norme giuridiche, che ne tracciano i confini o ne indirizzano l'esercizio b il rispetto di detti vincoli costituisce, allora e pur sempre, requisito di validità dell'atto, sindacabile nelle sedi appropriate” Corte cost., n. 81/2012 . Orbene, per quanto di interesse, il legislatore non ha indicato una percentuale precisa per riequilibrare il rapporto numerico tra i due sessi, sicché con riferimento alla composizione delle giunte ciò che qui rileva il vincolo non è stato precisato nelle dimensioni applicative. Sul punto, pertanto, sussistono ampi spazi di discrezionalità che conseguono all’autonomia ordinamentale e devono essere compatibili con le dimensioni della realtà amministrativa considerata. In ogni caso, equilibrio di genere non significa parità di presenze maschili e femminili, quanto piuttosto evitare l’irragionevole preponderanza di un sesso rispetto all’altro, secondo un criterio già ampiamente espresso dalla giurisprudenza amministrativa citata dalla stessa Amministrazione. Soluzioni tassative al riguardo sono di competenza del legislatore, che tuttavia sia nel decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell’art. 7 della legge 28 novembre 2005, n. 2469 , sia nella legge n. 215 del 2012, è sembrato privilegiare soluzioni ispirate a ragionevolezza e progressività. 7. Per ultimo, il Ministero pone il quesito se vi siano particolari procedure che il sindaco debba attuare per dimostrare che, nonostante abbia posto in essere ogni utile iniziativa idonea a garantire l'applicazione del principio di pari opportunità tra uomo e donna, non è riuscito a raggiungere tale obiettivo e ha dovuto nominare soltanto assessori di sesso maschile. Sul punto la Sezione condivide l’orientamento della più recente giurisprudenza amministrativa T.A.R. Lazio, Sez. II, 20 gennaio 2012, n. 679 , che si è espressa nel senso che, affinché un decreto di nomina della Giunta sia legittimo e rispetti la portata precettiva dell’art. 51 Cost., occorre che contenga i seguenti elementi giustificativi -la dimostrazione di una preventiva e necessaria attività istruttoria, volta ad acquisire la disponibilità allo svolgimento dell’attività assessorile da parte di persone di entrambi i sessi - un’adeguata motivazione della mancata applicazione del principio di pari opportunità. Le stesse motivazioni assumono rilievo nel caso di Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, sebbene per questi ultimi, a differenza dei Comuni con una popolazione superiore alle 15.000 unità, l’art. 47, comma 4, del T.U. degli enti locali preveda la facoltà e non l’obbligo di nominare assessori esterni. Dovendosi, infatti, escludere che l’art. 1, comma 2, della legge n. 215 del 2012 abbia tacitamente abrogato l’art. 47, comma 1, del T.U. degli enti locali, sul quale è intervenuto con modifiche specifiche, rimane soltanto da affermare che il Sindaco dovrà motivare il provvedimento di nomina della Giunta, nel caso sia stato impossibile pervenire a una composizione rispettosa dell’equilibrio di genere. P.Q.M. nei termini su esposti è il parere richiesto.