Soppressione dei tribunali: inammissibili i referendum abrogativi

Le richieste di referendum per l’abrogazione delle disposizioni che hanno introdotto la nuova conformazione territoriale della competenza degli uffici giudiziari sono inammissibili, perché dirette allo scopo della reviviscenza, in tutto o in parte, delle disposizioni che prevedevano gli uffici giudiziari soppressi, scopo che non può essere conseguito mediante lo strumento referendario.

Lo ha stabilito la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 5, depositata il 27 gennaio 2015. La riapertura” dei tribunali soppressi può avvenire a furor di popolo”? Con la decisione in commento, la Consulta è stata chiamata a pronunciarsi sull’ammissibilità delle tre richieste di referendum popolare per l’abrogazione delle disposizioni che hanno ridisegnato la geografia giudiziaria, disponendo la soppressione di 30 tribunali ordinari, delle corrispondenti procure della Repubblica e di 220 sedi distaccate elencati nella Tabella A allegata al d.lgs. n. 155/2012, come sostituita dal d.lgs. n. 14/2014 . Il Governo, attraverso l’Avvocatura dello Stato, ha chiesto che le richieste referendarie fossero dichiarate inammissibili, sostenendo che a la normativa oggetto dei quesiti, disciplinando l’esercizio della funzione giudiziaria di primo grado e la stessa organizzazione della magistratura ordinaria, costituirebbe una legge costituzionalmente necessaria, la cui vigenza sarebbe indispensabile per assicurare il funzionamento e la continuità degli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale, nonché per garantire una tutela minima a diritti e situazioni costituzionalmente riconosciute e non potrebbe, perciò, essere puramente e semplicemente abrogata b l’abrogazione per via referendaria di detta normativa – determinando l’abrogazione, non solo della nuova conformazione territoriale della competenza dei singoli uffici giudiziari, ma anche degli uffici stessi istituiti attraverso le norme che si intendono colpire – provocherebbe il venir meno di qualsivoglia normativa in grado di garantire la costante operatività della funzione giudiziaria, con lesione del diritto costituzionalmente garantito della tutela dei diritti dinanzi all’autorità giudiziaria art. 24 Cost. secondo le regole del giusto processo art. 111 Cost. . Di contro, i comitati promotori hanno sostenuto che le istanze referendarie non avrebbero creato, in caso di esito favorevole dei referendum, alcun vuoto normativo, suscettibile di precludere l’esercizio della funzione giurisdizionale, atteso che le norme della legge regolatrice dell’ordinamento giudiziario e della precedente legge istitutiva dei tribunali sarebbero state soltanto modificate e non abrogate dalla disciplina legislativa oggetto dei quesiti pertanto, intervenuta l’abrogazione referendaria della norma successiva, tornerebbe ad espandersi la norma precedente. La Consulta individua lo scopo dei quesiti referendari. La pronuncia in commento ha dichiarato inammissibili le tre richieste di referendum perché dirette allo scopo della reviviscenza, in tutto 1° quesito o in parte 2° e 3° quesito , delle disposizioni che prevedevano gli uffici giudiziari soppressi, scopo che non può essere conseguito mediante lo strumento referendario. A tale riguardo, la Consulta ricorda che la richiesta referendaria è un atto privo di motivazione e, pertanto, l’obiettivo del referendum va desunto esclusivamente dalla finalità incorporata nel quesito”, cioè dalla finalità obiettivamente ricavabile in base alla sua formulazione ed all’incidenza del referendum sul quadro normativo di riferimento cfr. Corte Cost., n. 24/2011 . Ciò posto, il giudice delle leggi ritiene che le tre richieste di abrogazione per via referendaria delle disposizioni che hanno soppresso gli uffici giudiziari elencati nella citata Tabella A mirassero intrinsecamente ‒ ancorché tale scopo non fosse espressamente indicato ‒ a restituire efficacia alle disposizioni, ormai abrogate, che quegli uffici prevedevano, con l’effetto di ripristinarli. In proposito, a differenza di quanto sostenuto dai comitati promotori, la Consulta ritiene che le disposizioni oggetto dei quesiti referendari siano meramente abrogative e non semplicemente modificative della disciplina previgente. Referendum abrogativo esclusa la reviviscenza delle norme abrogate. La pronuncia in commento afferma chiaramente che lo scopo insito nelle tre richieste di referendum della reviviscenza delle disposizioni che prevedevano gli uffici giudiziari soppressi e che stabilivano i circondari dei tribunali aboliti non è conseguibile mediante lo strumento referendario. A sostegno di tale conclusione, viene richiamata l’ormai consolidata giurisprudenza costituzionale secondo cui l’abrogazione, a seguito dell’eventuale accoglimento della proposta referendaria, di una disposizione abrogativa è inidonea a rendere nuovamente operanti norme che, in virtù di quest’ultima, sono già state espunte dall’ordinamento cfr. Corte Cost., n. 24/2011, n. 28/2011, n. 13/2012 e n. 12/2014 . Il referendum abrogativo” non può diventare propositivo”. La volontà di far rivivere” norme precedentemente abrogate non può essere attribuita, nemmeno in via presuntiva, al referendum, che ha carattere esclusivamente abrogativo e non può direttamente costruire” una nuova o vecchia normativa così Corte Cost., nn. 33 e 34 del 2000 . La finalità incorporata in una richiesta referendaria non può, quindi, andare oltre il limite dei possibili effetti dell’atto. Se così non fosse, il referendum, perdendo la propria natura abrogativa, diventerebbe approvativo di nuovi principi e surrettiziamente propositivo” un’ipotesi non ammessa dalla Costituzione, perché il referendum non può introdurre una nuova statuizione, non ricavabile ex se dall’ordinamento Corte Cost., n. 36/1997 . Ad avviso dei giudici di legittimità, tale carattere connota anche le tre richieste referendarie in esame in quanto le stesse mirano, non alla mera demolizione di una normativa, ma ad introdurre una determinata disciplina della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, tra le tante possibili, segnatamente quella anteriore alle soppressioni di uffici previste dalle disposizioni delle quali è richiesta l’abrogazione.

Corte Costituzionale, sentenza 14 – 27 gennaio 2015, numero 5 Presidente Criscuolo – Redattore Mattarella Ritenuto in fatto 1.‒ Con ordinanze del 4 dicembre 2014, l’Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione ai sensi dell’art. 12 della legge 25 maggio 1970, numero 352 Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo , ha dichiarato legittime tre richieste di referendum popolare abrogativo, tutte presentate dai Consigli regionali delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Puglia e Regione siciliana, su tre distinti quesiti riguardanti alcune disposizioni dei decreti legislativi 7 settembre 2012, numero 155 Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, numero 148 e 19 febbraio 2014, numero 14 Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, numero 155, e 7 settembre 2012, numero 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari . 1.1.‒ Il primo quesito reg. amm. ref. numero 159 è il seguente Volete voi che siano abrogate le seguenti disposizioni a comma 1 dell’art. 1, rubricato Riduzione degli uffici giudiziari ordinari”, del decreto legislativo 7 settembre 2012, numero 155 Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, numero 148 , come modificato dall’art. 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, numero 14 Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, numero 155 e 7 settembre 2012, numero 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari , nel testo che qui di seguito si trascrive 1. Sono soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica di cui alla tabella A allegata al presente decreto” b la connessa Tabella A art. 1, comma l allegata al d.lgs. 7 settembre 2012, numero 155, come sostituita dall’art. 1, comma 1, del d.lgs. 19 febbraio 2014, numero 14? . L’Ufficio centrale per il referendum ha attribuito al quesito la seguente denominazione 1° quesito referendario. Abrogazione delle disposizioni relative alla soppressione di trenta tribunali ordinari, delle corrispondenti procure della Repubblica, nonché di duecentoventi sezioni distaccate di tribunali ordinari. . 1.2.‒ Il secondo quesito reg. amm. ref. numero 160 è il seguente Volete voi che siano abrogate le seguenti disposizioni a comma 1 dell’art. 1, rubricato Riduzione degli uffici giudiziari ordinari”, del decreto legislativo 7 settembre 2012, numero 155 Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, numero 148 , come modificato dall’art. 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, numero 14 Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, numero 155 e 7 settembre 2012, numero 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari , recante il seguente testo 1. Sono soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica di cui alla tabella A allegata al presente decreto”, nella parte in cui sopprime i tribunali ordinari e le procure della Repubblica di cui alla tabella A allegata al decreto e, quindi, limitatamente alle seguenti parole i tribunali ordinari,” e e le procure della Repubblica” b la connessa Tabella A art. 1, comma 1 allegata al d.lgs. 7 settembre 2012, numero 155, come sostituita dall’art. 1, comma 1, del d.lgs. 19 febbraio 2014, numero 14, limitatamente alle seguenti righe e, per ciascuna di esse, alle seguenti parole tra virgolette, relative per ogni riga, rispettivamente, al distretto, al circondario, all’ufficio ed alla località Riga 7 ANCONA CAMERINO T. CAMERINO Riga 8 ANCONA CAMERINO P.R. CAMERINO Riga 23 BARI LUCERA T. LUCERA Riga 26 BARI LUCERA P.R. LUCERA Riga 52 BRESCIA CREMA T. CREMA Riga 53 BRESCIA CREMA. P.R. CREMA Riga 60 CALTANISSETTA NICOSIA T. NICOSIA Riga 61 CALTANISSETTA NICOSIA P.R. NICOSIA Riga 71 CATANIA MODICA T. MODICA Riga 72 CATANIA MODICA P.R. MODICA Riga 82 CATANZARO ROSSANO T. ROSSANO Riga 83 CATANZARO ROSSANO P.R. ROSSANO Riga 95 FIRENZE MONTEPULCIANO T. MONTEPULCIANO Riga 96 FIRENZE MONTEPULCIANO P.R. MONTEPULCIANO Riga 101 GENOVA CHIAVARI T. CHIAVARI Riga 102 GENOVA CHIAVARI P.R. CHIAVARI Riga 106 GENOVA SANREMO T. SANREMO Riga 108 GENOVA SANREMO P.R. SANREMO Riga 110 L’AQUILA AVEZZANO T. AVEZZANO Riga 111 L’AQUILA AVEZZANO P.R. AVEZZANO Riga 113 L’AQUILA LANCIANO T. LANCIANO Riga 115 L’AQUILA LANCIANO P.R. LANCIANO Riga 118 L’AQUILA SULMONA T. SULMONA Riga 119 L’AQUILA SULMONA P.R. SULMONA Riga 122 L’AQUILA VASTO T. VASTO Riga 123 L’AQUILA VASTO P.R. VASTO Riga 139 MESSINA MISTRETTA T. MISTRETTA Riga 140 MESSINA MISTRETTA P.R. MISTRETTA Riga 153 MILANO VIGEVANO T. VIGEVANO Riga 155 MILANO VIGEVANO P.R. VIGEVANO Riga 156 MILANO VOGHERA T. VOGHERA Riga 157 MILANO VOGHERA P.R. VOGHERA Riga 158 NAPOLI ARIANO IRPINO T. ARIANO IRPINO Riga 159 NAPOLI ARIANO IRPINO P.R. ARIANO IRPINO Riga 177 NAPOLI SANT’ANGELO DEI LOMBARDI T. SANT’ANGELO DEI LOMBARDI Riga 178 NAPOLI SANT’ANGELO DEI LOMBARDI P.R. SANT’ANGELO DEI LOMBARDI Riga 195 PERUGIA ORVIETO T. ORVIETO Riga 196 PERUGIA ORVIETO P.R. ORVIETO Riga 203 POTENZA MELFI T. MELFI Riga 204 POTENZA MELFI P.R. MELFI Riga 224 SALERNO SALA CONSILINA T. SALA CONSILINA Riga 226 SALERNO SALA CONSILINA P.R. SALA CONSILINA Riga 239 TORINO ACQUI TERME T. ACQUI TERME Riga 240 TORINO ACQUI TERME P.R. ACQUI TERME Riga 241 TORINO ALBA T. ALBA Riga 243 TORINO ALBA P.R. ALBA Riga 245 TORINO CASALE MONFERRATO T. CASALE MONFERRATO Riga 246 TORINO CASALE MONFERRATO P.R. CASALE MONFERRATO Riga 247 TORINO MONDOVI’ T. MONDOVI’ Riga 248 TORINO MONDOVI’ P.R. MONDOVI’ Riga 250 TORINO PINEROLO T. PINEROLO Riga 251 TORINO PINEROLO P.R. PINEROLO Riga 252 TORINO SALUZZO T. SALUZZO Riga 253 TORINO SALUZZO P.R. SALUZZO Riga 258 TORINO TORTONA T. TORTONA Riga 259 TORINO TORTONA P.R. TORTONA Riga 268 TRIESTE TOLMEZZO T. TOLMEZZO Riga 269 TRIESTE TOLMEZZO P.R. TOLMEZZO Riga 272 VENEZIA BASSANO DEL GRAPPA T. BASSANO DEL GRAPPA Riga 273 VENEZIA BASSANO DEL GRAPPA P.R. BASSANO DEL GRAPPA ? . L’Ufficio centrale per il referendum ha attribuito al quesito la seguente denominazione 2° quesito referendario. Abrogazione delle disposizioni relative alla soppressione di trenta tribunali ordinari e delle corrispondenti procure della Repubblica. . 1.3.– Il terzo quesito reg. amm. ref. numero 161 è, infine, il seguente Volete voi che siano abrogate le seguenti disposizioni a comma 1 dell’art. 1, rubricato Riduzione degli uffici giudiziari ordinari”, del decreto legislativo 7 settembre 2012, numero 155 Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, numero 148 , come modificato dall’art. 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, numero 14 Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, numero 155 e 7 settembre 2012, numero 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari , recante il seguente testo 1. Sono soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica di cui alla tabella A allegata al presente decreto”, nella parte in cui sopprime i tribunali ordinari e le procure della Repubblica di cui alla tabella A allegata al decreto e, quindi, limitatamente alle seguenti parole i tribunali ordinari,” e e le procure della Repubblica” b la connessa Tabella A art. 1, comma l allegata al d.lgs. 7 settembre 2012, numero 155, come sostituita dall’art. 1, comma 1, del d.lgs. 19 febbraio 2014, numero 14, limitatamente alle seguenti righe e, per ciascuna di esse, alle seguenti parole tra virgolette, relative per ogni riga, rispettivamente, al distretto, al circondario, all’ufficio ed alla località Riga 7 ANCONA CAMERINO T. CAMERINO Riga 8 ANCONA CAMERINO P.R. CAMERINO Riga 23 BARI LUCERA T. LUCERA Riga 26 BARI LUCERA P.R. LUCERA Riga 52 BRESCIA CREMA T. CREMA Riga 53 BRESCIA CREMA P.R. CREMA Riga 60 CALTANISSETTA NICOSIA T. NICOSIA Riga 61 CALTANISSETTA NICOSIA P.R. NICOSIA Riga 71 CATANIA MODICA T. MODICA Riga 72 CATANIA MODICA P.R. MODICA Riga 82 CATANZARO ROSSANO T. ROSSANO Riga 83 CATANZARO ROSSANO P.R. ROSSANO Riga 95 FIRENZE MONTEPULCIANO T. MONTEPULCIANO Riga 96 FIRENZE MONTEPULCIANO P.R. MONTEPULCIANO Riga 101 GENOVA CHIAVARI T. CHIAVARI Riga 102 GENOVA CHIAVARI P.R. CHIAVARI Riga 106 GENOVA SANREMO T. SANREMO Riga 108 GENOVA SANREMO P.R. SANREMO Riga 110 L’AQUILA AVEZZANO T. AVEZZANO Riga 111 L’AQUILA AVEZZANO P.R. AVEZZANO Riga 113 L’AQUILA LANCIANO T. LANCIANO Riga 115 L’AQUILA LANCIANO P.R. LANCIANO Riga 118 L’AQUILA SULMONA T. SULMONA Riga 119 L’AQUILA SULMONA P.R. SULMONA Riga 122 L’AQUILA VASTO T. VASTO Riga 123 L’AQUILA VASTO P.R. VASTO Riga 139 MESSINA MISTRETTA T. MISTRETTA Riga 140 MESSINA MISTRETTA P.R. MISTRETTA Riga 153 MILANO VIGEVANO T. VIGEVANO Riga 155 MILANO VIGEVANO P.R. VIGEVANO Riga 156 MILANO VOGHERA T. VOGHERA Riga 157 MILANO VOGHERA P.R. VOGHERA Riga 158 NAPOLI ARIANO IRPINO T. ARIANO IRPINO Riga 159 NAPOLI ARIANO IRPINO P.R. ARIANO IRPINO Riga 177 NAPOLI SANT’ANGELO DEI LOMBARDI T. SANT’ANGELO DEI LOMBARDI Riga 178 NAPOLI SANT’ANGELO DEI LOMBARDI P.R. SANT’ANGELO DEI LOMBARDI Riga 195 PERUGIA ORVIETO T. ORVIETO Riga 196 PERUGIA ORVIETO P.R. ORVIETO Riga 203 POTENZA MELFI T. MELFI Riga 204 POTENZA MELFI P.R. MELFI Riga 224 SALERNO SALA CONSILINA T. SALA CONSILINA Riga 226 SALERNO SALA CONSILINA P.R. SALA CONSILINA Riga 239 TORINO ACQUI TERME T. ACQUI TERME Riga 240 TORINO ACQUI TERME P.R. ACQUI TERME Riga 241 TORINO ALBA T. ALBA Riga 243 TORINO ALBA P.R. ALBA Riga 245 TORINO CASALE MONFERRATO T. CASALE MONFERRATO Riga 246 TORINO CASALE MONFERRATO P.R. CASALE MONFERRATO Riga 247 TORINO MONDOVI’ T. MONDOVI’ Riga 248 TORINO MONDOVI’ P.R. MONDOVI’ Riga 250 TORINO PINEROLO T. PINEROLO Riga 251 TORINO PINEROLO P.R. PINEROLO Riga 252 TORINO SALUZZO T. SALUZZO Riga 253 TORINO SALUZZO P.R. SALUZZO Riga 258 TORINO TORTONA T. TORTONA Riga 259 TORINO TORTONA P.R. TORTONA Riga 268 TRIESTE TOLMEZZO T. TOLMEZZO Riga 269 TRIESTE TOLMEZZO P.R. TOLMEZZO Riga 272 VENEZIA BASSANO DEL GRAPPA T. BASSANO DEL GRAPPA Riga 273 VENEZIA BASSANO DEL GRAPPA P.R. BASSANO DEL GRAPPA c il comma 3 dell’art. 1, rubricato Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, numero 12, e al decreto legislativo 7 settembre 2012, numero 155”, del d.lgs. 19 febbraio 2014, numero 14, recante il seguente testo 3. Al regio decreto 30 gennaio 1941, numero 12, la tabella A è sostituita dalla tabella di cui all’allegato II”, nonché l’allegato II tabella A del R.D. 30 gennaio 1941, numero 12 del medesimo d.lgs. 19 febbraio 2014, numero 14, nella parte in cui hanno sostituito la tabella A del Regio decreto 30 gennaio 1941, numero 12, limitatamente alla parte in cui quest’ultimo prevedeva i circondari dei tribunali di Acqui Terme, Alba, Ariano Irpino, Avezzano, Bassano del Grappa, Camerino, Casale Monferrato, Chiavari, Crema, Lanciano, Lucera, Melfi, Mistretta, Modica, Mondovì, Montepulciano, Nicosia, Orvieto, Pinerolo, Rossano, Sala Consilina, Saluzzo, Sanremo, Sant’Angelo dei Lombardi, Sulmona, Tolmezzo, Tortona, Vasto, Vigevano, Voghera”? . L’Ufficio centrale per il referendum ha attribuito al quesito la seguente denominazione 3° quesito referendario. Abrogazione delle disposizioni relative alla soppressione di trenta tribunali ordinari e delle corrispondenti procure della Repubblica, nonché eliminazione della mancata previsione nell’ordinamento giudiziario dei circondari dei tribunali soppressi. . 2.‒ Il Presidente della Corte costituzionale, ricevuta comunicazione delle ordinanze dell’Ufficio centrale per il referendum, ha fissato, per la conseguente deliberazione, la camera di consiglio del 14 gennaio 2015, disponendo che ne fosse data comunicazione ai delegati delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Puglia e Regione siciliana e al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’art. 33, secondo comma, della legge numero 352 del 1970. Le richieste di referendum sono state iscritte nel relativo registro ai numeri 159, 160 e 161. 3.‒ Con memorie di analogo contenuto, depositate il 9 gennaio 2015 in ciascuno dei tre giudizi di ammissibilità, il Governo, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha chiesto che le tre richieste di referendum siano dichiarate inammissibili. A sostegno di tali istanze, il Governo deduce che a la normativa oggetto dei quesiti, disciplinando l’esercizio della funzione giudiziaria di primo grado e la stessa organizzazione della magistratura ordinaria, costituisce una legge costituzionalmente necessaria, la cui vigenza è indispensabile per assicurare il funzionamento e la continuità degli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale, nonché per garantire una tutela minima a diritti e situazioni che tale tutela esigono secondo la Costituzione, e non può, perciò, essere puramente e semplicemente abrogata sono citate le sentenze della Corte costituzionale numero 12 del 2014, numero 16 del 2008, numero 48, numero 47, numero 46 e numero 45 del 2005, numero 49 del 2000, numero 35 del 1997 e numero 32 del 1993 b l’abrogazione per via referendaria di detta normativa, la quale determinerebbe non solo l’abrogazione della nuova conformazione territoriale della competenza dei singoli uffici giudiziari, ma anche degli uffici stessi, istituiti attraverso le norme che si intendono colpire , non comporterebbe la reviviscenza della precedente disciplina sentenze numero 12 del 2014, numero 13 del 2012, numero 28 e numero 24 del 2011 , di tal ché all’esito favorevole del voto referendario conseguirebbe l’assenza di qualsivoglia normativa in grado di garantire, pur nell’eventualità di inerzia legislativa, la costante operatività della funzione giudiziaria, con lesione del diritto costituzionalmente garantito della tutela dei diritti dinanzi all’autorità giudiziaria art. 24 Cost. secondo le regole del giusto processo art. 111 Cost. è nuovamente citata la sentenza numero 12 del 2014, la quale avrebbe evidenziato anche la configurazione del referendum abrogativo quale atto libero e sovrano di legiferazione popolare negativa che non può direttamente costruire una [nuova o vecchia] normativa , con conseguente inammissibilità dei referendum c i quesiti difettano della necessaria omogeneità , atteso che, anche a volere prescindere dalla sostanziale differenza intercorrente tra i tribunali e le relative procure della Repubblica e le sezioni distaccate di tribunale, le disposizioni delle quali si richiede l’abrogazione hanno soppresso uffici giudiziari relativi ad àmbiti territoriali molto diversi per dimensione, numero di abitanti e realtà socio-economica nella quale si inserivano e che è possibile che ‒ come già sottolineato dalla sentenza numero 12 del 2014 ‒ il cittadino valuti in modo diverso l’accorpamento dei vari tipi di uffici giudiziari e intenda esprimersi a favore della soppressione di alcuni e del mantenimento di altri, situazione in cui, pertanto, sarebbe difficile sostenere che la libertà di voto sia effettivamente rispettata nei termini indicati dalla Corte costituzionale sin dalla sentenza numero 16 del 1978 a quest’ultimo riguardo, sono citate anche le sentenze della stessa Corte numero 47 del 1991, numero 65 e numero 64 del 1990 e numero 27 del 1981 e viene, inoltre, affermato che la molteplicità e la diversità degli uffici giudiziari interessati dai quesiti non garantiscono l’autenticità dell’espressione della volontà popolare, anche in ragione del fatto che in molti casi il voto del cittadino potrebbe essere fortemente condizionato da specifici interessi localistici in grado di obliterare qualsiasi considerazione sulla bontà della disposizione complessivamente intesa d i quesiti non soddisfano i requisiti di chiarezza, univocità e puntualità in quanto hanno ad oggetto diversi testi legislativi di indiscutibile complessità e si presentano di non facile comprensione , con conseguente pregiudizio della libertà di voto del cittadino anche sotto tale aspetto. 4.‒ Con memorie di analogo contenuto, depositate il 9 gennaio 2015 in ciascuno dei tre giudizi di ammissibilità, i delegati dei Consigli regionali delle Regioni Abruzzo, Basilicata e Puglia hanno avanzato istanza affinché le richieste referendarie vengano dichiarate ammissibili. A sostegno di tali istanze, deducono che i quesiti referendari a non sono in alcun modo collegati alle materie indicate nell’art. 75, secondo comma, della Costituzione, atteso che, a tale fine, non è sufficiente che una normativa, come quella oggetto degli stessi, persegua obiettivi o produca effetti di contenimento della spesa pubblica in vista del riequilibrio del bilancio statale è citata la sentenza della Corte costituzionale numero 2 del 1994 b non creerebbero, in caso di esito favorevole dei referendum, alcun vuoto normativo, suscettibile di precludere l’esercizio della funzione giurisdizionale, atteso che gli artt. 1 e 2 del d.lgs. numero 155 del 2012 utilizzano termini differenti, quali modificazione”, soppressione” e abrogazione”, riferendo quest’ultimo termine esclusivamente agli artt. 48-bis, 48-ter, 48-quater, 48-quinquies e 48-sexies del r.d. numero 12 del 1941, sicché, mentre queste ultime disposizioni sarebbero state espressamente abrogate, le restanti norme della legge regolatrice dell’ordinamento giudiziario e della precedente legge istitutiva dei tribunali sono state semplicemente modificate con la sostituzione della Tabella A trattandosi, pertanto, di incompatibilità tra norme, intervenuta l’abrogazione della norma successiva tornerebbe ad espandersi la norma precedente c rispettano il requisito dell’omogeneità, perché sono diretti a fare esprimere i cittadini sul ripristino delle norme sulla previgente geografia giudiziaria in base al principio della giustizia di prossimità. 5.‒ Sempre il 9 gennaio 2015, hanno depositato memorie, di analogo contenuto, in tutti e tre i giudizi di ammissibilità, i seguenti soggetti l’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Avezzano e della Marsica e l’Ordine degli avvocati di Avezzano, il Comitato pro referendum sulla geografia giudiziaria, l’Ordine circondariale degli avvocati di Lucera e il Comitato per la difesa della legalità in Capitanata. Tutti tali soggetti hanno sollecitato la dichiarazione di ammissibilità delle richieste di referendum. Nella stessa data, ha depositato una memoria, nel solo giudizio di ammissibilità del referendum numero 159 1° quesito referendario , l’Associazione Comitato Ostia”, anch’essa sollecitando la dichiarazione di ammissibilità della richiesta referendaria. 6.‒ Nella camera di consiglio del 14 gennaio 2015 sono stati ascoltati i difensori a dell’Ordine circondariale degli avvocati di Lucera e del Comitato per la difesa della legalità in Capitanata b dell’Associazione Comitato Ostia” c dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Avezzano e della Marsica e dell’Ordine degli avvocati di Avezzano d del Comitato pro referendum sulla geografia giudiziaria e dei delegati dei Consigli regionali delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Puglia e Regione siciliana f del Governo. Considerato in diritto 1.‒ La Corte è chiamata a pronunciarsi sull’ammissibilità di tre richieste di referendum abrogativo popolare aventi ad oggetto alcune disposizioni, o frammenti di disposizioni, dei decreti legislativi 7 settembre 2012, numero 155 Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, numero 148 e 19 febbraio 2014, numero 14 Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, numero 155, e 7 settembre 2012, numero 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari , entrambi adottati in attuazione della delega conferita al Governo dall’art. 1 della legge 14 settembre 2011, numero 148, per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari così il titolo della legge . Per quanto qui interessa ‒ e salvo quanto si preciserà con specifico riguardo all’oggetto di ciascuno dei tre quesiti referendari ‒ vengono in particolare in rilievo, anzitutto, l’art. 1, comma 1, del d.lgs. numero 155 del 2012 articolo rubricato Riduzione degli uffici giudiziari ordinari” , come modificato dall’art. 1 del d.lgs. numero 14 del 2014, e la Tabella A allegata allo stesso d.lgs. numero 155 del 2012, come sostituita dall’art. 1, comma 1, del d.lgs. numero 14 del 2014. L’art. 1, comma 1, del d.lgs. numero 155 del 2012 ha previsto, in particolare, la soppressione di alcuni uffici giudiziari ordinari, specificamente, dei tribunali ordinari, delle sezioni distaccate e delle procure della Repubblica indicati nella tabella A allegata allo stesso d.lgs. numero 155 1. Sono soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica di cui alla Tabella A allegata al presente decreto . Come risulta dalla lettura dell’elenco contenuto in detta tabella A, la soppressione ha riguardato trenta tribunali, le corrispondenti procure della Repubblica, nonché duecentoventi sezioni distaccate di tribunali ordinari, cioè, con riguardo a queste ultime, la totalità delle sedi distaccate di tribunale. Oltre all’art. 1, comma 1, del d.lgs. numero 155 del 2012 ed alla Tabella A ad esso allegata, vengono poi in rilievo ‒ limitatamente al 3° quesito referendario ‒ l’art. 1, comma 3, del d.lgs. numero 14 del 2014 e l’Allegato II al medesimo decreto, i quali hanno sostituito la Tabella A allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, numero 12 Ordinamento giudiziario . Si tratta, in questo caso, non della tabella che elenca gli uffici giudiziari soppressi, ma di quella contenente l’elenco degli uffici giudiziari italiani ‒ in particolare, dei tribunali, suddivisi per Corte d’appello, con la definizione, tramite l’indicazione dei comuni che ne fanno parte, del relativo circondario ‒ cioè la cosiddetta geografia giudiziaria. La sostituzione di tale tabella, già operata dall’art. 2, comma 1, lettera a , del d.lgs. numero 155 del 2012 e dall’Allegato 1 allo stesso decreto, è derivata dall’evidente necessità di adeguare la geografia giudiziaria al sopra menzionato intervento di soppressione di uffici giudiziari. 2.‒ Poiché le tre richieste di referendum concernono i medesimi atti aventi valore di legge e perseguono un fine, almeno in parte, coincidente, i giudizi di ammissibilità delle stesse devono essere riuniti per essere congiuntamente trattati e decisi. 3.‒ In via preliminare, si deve rilevare che, nella camera di consiglio del 14 gennaio 2015, questa Corte ha disposto, come già avvenuto più volte in passato, sia di dare corso all’illustrazione orale delle memorie depositate dai soggetti presentatori del referendum e dal Governo ai sensi dell’art. 33, terzo comma, della legge 25 maggio 1970, numero 352 Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo , sia di ammettere gli scritti presentati da soggetti diversi da quelli contemplati dalla disposizione citata, e tuttavia interessati alla decisione sull’ammissibilità delle richieste referendarie, come contributi contenenti argomentazioni ulteriori rispetto a quelle altrimenti a disposizione della Corte ex plurimis sentenze numero 13 del 2012, numero 28, numero 27, numero 26, numero 25 e numero 24 del 2011, numero 17, numero 16 e numero 15 del 2008 . Tale ammissione, che deve essere qui confermata, non si traduce però in un diritto di questi soggetti di partecipare al procedimento – che, comunque, deve tenersi, e concludersi, secondo una scansione temporale definita sentenza numero 31 del 2000 – e di illustrare le relative tesi in camera di consiglio, ma comporta solo la facoltà della Corte, ove lo ritenga opportuno, di consentire brevi integrazioni orali degli scritti, come è appunto avvenuto nella camera di consiglio del 14 gennaio 2015, prima che i soggetti di cui al citato art. 33 illustrino le rispettive posizioni. 4.‒ Le tre richieste di abrogazione referendaria hanno, rispettivamente, i seguenti oggetti. 4.1.‒ Oggetto del 1° quesito referendario sono a il comma 1 dell’art. 1 del d.lgs. numero 155 del 2012, come modificato dall’art. 1 del d.lgs. numero 14 del 2014 b la Tabella A, allegata al d.lgs. numero 155 del 2012, come sostituita dall’art. 1, comma 1, del d.lgs. numero 14 del 2014. Con tale quesito i presentatori chiedono l’abrogazione integrale delle disposizioni menzionate e, perciò, considerato il contenuto delle stesse, l’abrogazione della soppressione di tutti gli uffici giudiziari da esse aboliti, cioè dei trenta tribunali ordinari, delle corrispondenti procure della Repubblica e delle duecentoventi sezioni distaccate di tribunali ordinari indicati nella citata Tabella A. 4.2.‒ Oggetto del 2° quesito referendario sono a lo stesso comma 1 dell’art. 1 del d.lgs. numero 155 del 2012, come modificato dall’art. 1 del d.lgs. numero 14 del 2014, nella parte in cui sopprime i tribunali ordinari e le procure della Repubblica di cui alla Tabella A allegata al medesimo decreto e, quindi, limitatamente alle parole i tribunali ordinari, e e le procure della Repubblica b la stessa Tabella A, allegata al d.lgs. numero 155 del 2012, come sostituita dall’art. 1, comma 1, del d.lgs. numero 14 del 2014, limitatamente alle righe ‒ e, per ciascuna di esse, alle parole, relative per ogni riga, rispettivamente, al distretto, al circondario, all’ufficio ed alla località ‒ che menzionano tribunali e procure della Repubblica. Il 2° quesito concerne quindi le stesse disposizioni oggetto del 1° quesito, con la differenza, però, che i presentatori non ne chiedono l’abrogazione integrale ma delle sole parole per l’art. 1, comma 1, del d.lgs. numero 155 del 2012 e righe per la Tabella A allegata al medesimo decreto relative ai tribunali ordinari ed alle corrispondenti procure della Repubblica. Con tale quesito, perciò, diversamente dal 1°, non viene richiesta l’abrogazione della soppressione delle duecentoventi sezioni distaccate di tribunale. 4.3.‒ Oggetto del 3° quesito referendario sono a lo stesso comma 1 dell’art. 1 del d.lgs. numero 155 del 2012, come modificato dall’art. 1 del d.lgs. numero 14 del 2014, nella parte in cui sopprime i tribunali ordinari e le procure della Repubblica di cui alla Tabella A allegata al medesimo decreto e, quindi, limitatamente alle parole i tribunali ordinari, e e le procure della Repubblica b la stessa Tabella A, allegata al d.lgs. numero 155 del 2012, come sostituita dall’art. 1, comma 1, del d.lgs. numero 14 del 2014, limitatamente alle righe ‒ e, per ciascuna di esse, alle parole, relative per ogni riga, rispettivamente, al distretto, al circondario, all’ufficio ed alla località ‒ che menzionano tribunali e procure della Repubblica c il comma 3 dell’art. 1 del d.lgs. numero 14 del 2014 3. Al regio decreto 30 gennaio 1941, numero 12, la tabella A è sostituita dalla tabella di cui all’allegato II , nonché l’Allegato II Tabella A del r.d. 30 gennaio 1941, numero 12 del medesimo d.lgs. numero 14 del 2014, nella parte in cui hanno sostituito la tabella A del Regio decreto 30 gennaio 1941, numero 12, limitatamente alla parte in cui quest’ultimo prevedeva i circondari dei tribunali di Acqui Terme, Alba, Ariano Irpino, Avezzano, Bassano del Grappa, Camerino, Casale Monferrato, Chiavari, Crema, Lanciano, Lucera, Melfi, Mistretta, Modica, Mondovì, Montepulciano, Nicosia, Orvieto, Pinerolo, Rossano, Sala Consilina, Saluzzo, Sanremo, Sant’Angelo dei Lombardi, Sulmona, Tolmezzo, Tortona, Vasto, Vigevano, Voghera . Il 3° quesito riguarda, quindi, gli stessi frammenti di disposizioni oggetto del 2° quesito, dal quale si differenzia, tuttavia, per il fatto che esso concerne anche le disposizioni del d.lgs. numero 14 del 2014 con le quali è stata disposta la sostituzione della Tabella A allegata al regio decreto numero 12 del 1941, cioè della tabella contenente la cosiddetta geografia giudiziaria. Di tali ultime disposizioni, i presentatori non chiedono, peraltro, l’abrogazione integrale, ma solo nella parte in cui hanno sostituito la tabella A del regio decreto 30 gennaio 1941, numero 12, limitatamente alla parte in cui quest’ultimo prevedeva i circondari dei tribunali soppressi con le prime due disposizioni oggetto del referendum. Tale richiesta, nella denominazione attribuita dall’Ufficio centrale per il referendum al fine di rendere più agevole l’identificazione dell’oggetto del quesito, è stata indicata come relativa alla eliminazione della mancata previsione nell’ordinamento giudiziario dei circondari dei tribunali soppressi . 5.‒ Le tre richieste di referendum sono inammissibili perché sono dirette allo scopo della reviviscenza, in tutto 1° quesito o in parte 2° e 3° quesito , delle disposizioni che prevedevano gli uffici giudiziari soppressi, nonché di quelle 3° quesito che stabilivano i circondari dei tribunali soppressi ‒ e, quindi, al ripristino dei detti uffici e circondari ‒ scopo che non può essere conseguito mediante lo strumento referendario. 5.1.‒ A tale riguardo, occorre preliminarmente ricordare che la richiesta referendaria è atto privo di motivazione e, pertanto, l’obiettivo [] del referendum va desunto [] esclusivamente dalla finalità incorporata nel quesito”, cioè dalla finalità obiettivamente ricavabile in base alla sua formulazione ed all’incidenza del referendum sul quadro normativo di riferimento. Sono dunque irrilevanti, o comunque non decisive, le eventuali dichiarazioni rese dai promotori sentenza numero 24 del 2011 . 5.2.‒ Tanto premesso, risulta palese come le tre richieste di abrogazione per via referendaria, totale 1° quesito o parziale 2° e 3° quesito , delle disposizioni che hanno soppresso gli uffici giudiziari elencati nella Tabella A allegata al d.lgs. numero 155 del 2012, come sostituita dall’art. 1, comma 1, del d.lgs. numero 14 del 2014 comma 1 dell’art. 1 del d.lgs. numero 155 del 2012, come modificato dal d.lgs. numero 14 del 2014 e, appunto, la menzionata Tabella A mirino intrinsecamente ‒ ancorché tale scopo non sia in esse espressamente indicato ‒ a restituire efficacia alle disposizioni, ormai abrogate, che quegli uffici prevedevano, ripristinando, così, gli stessi. In proposito, va osservato che il comma 1 dell’art. 1 del d.lgs. numero 155 del 2012 e la connessa Tabella A costituiscono delle disposizioni meramente abrogative prevedere, nel citato comma 1, che gli uffici giudiziari di cui alla detta tabella Sono soppressi equivale infatti, in tutta evidenza, a disporre l’abrogazione delle disposizioni che quegli uffici prevedevano. Ciò premesso, deve ulteriormente rimarcarsi, sul piano generale, come l’unico significato attribuibile all’abrogazione di una disposizione meramente abrogativa, che si limiti, pertanto, a prevedere che un’altra disposizione è abrogata, sia quello di rimuovere tale ultima abrogazione, di stabilire, cioè, che ciò che era stato abrogato non è più abrogato e che, quindi, viene ripristinato, tornando ad essere efficace. Ne consegue, dunque, che, come si è anticipato, alle tre richieste referendarie di abrogazione, integrale o parziale, delle disposizioni che hanno soppresso gli uffici giudiziari di cui alla Tabella A allegata al d.lgs. numero 155 del 2012 non può attribuirsi altro significato e, quindi, altro scopo, che quello di restituire efficacia alle disposizioni, abrogate con la detta soppressione, che quegli uffici prevedevano. L’intento della reviviscenza della normativa precedente è ulteriormente ravvisabile, nel 3° quesito, nella parte in cui esso ha ad oggetto l’abrogazione parziale del comma 3 dell’art. 1 del d.lgs. numero 14 del 2014 e dell’Allegato II al medesimo decreto. Risulta, infatti, manifesto, come l’intrinseca finalità di tale richiesta di abrogazione delle disposizioni del d.lgs. numero 14 del 2014, che hanno sostituito la Tabella A del regio decreto numero 12 del 1941, limitatamente alla parte in cui quest’ultimo prevedeva i circondari dei tribunali soppressi dalle altre due disposizioni oggetto del 3° quesito , vada ravvisata nell’intento di fare rivivere” le disposizioni dell’ordinamento giudiziario, sostituite dal comma 3 dell’art. 1 del d.lgs. numero 14 del 2014 e dall’Allegato II allo stesso decreto, che quei circondari prevedevano. Deve, del resto, osservarsi ‒ fermo restando quanto si è sopra rammentato in ordine al carattere non decisivo delle dichiarazioni dei promotori ai fini dell’individuazione della ratio del referendum ‒ come l’indicato scopo delle tre richieste referendarie di restituire efficacia alle disposizioni che prevedevano gli uffici giudiziari soppressi e stabilivano i circondari dei tribunali aboliti trovi conferma in quanto dichiarato dai delegati dei Consigli regionali delle Regioni Abruzzo, Basilicata e Puglia nelle memorie da essi depositate, là dove si afferma che In buona sostanza, [] le Regioni proponenti vogliono che il popolo sia chiamato a rimuovere l’incompatibilità creata dalla nuova normativa in modo che sia eliminato il blocco all’efficacia della precedente normativa . 5.3.‒ L’individuato scopo, insito nelle tre richieste di referendum, della reviviscenza delle disposizioni che prevedevano gli uffici giudiziari soppressi e che stabilivano i circondari dei tribunali aboliti non è, tuttavia, come si è detto, conseguibile mediante lo strumento referendario. In tale senso, è sufficiente fare riferimento all’ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte, la quale ha ripetutamente affermato, da ultimo con la sentenza numero 12 del 2014 ‒ pronunciata nel giudizio di ammissibilità di una richiesta di referendum avente ad oggetto l’abrogazione, tra l’altro, proprio del d.lgs. numero 155 del 2012 nel suo intero testo ‒ che l’abrogazione, a séguito dell’eventuale accoglimento della proposta referendaria, di una disposizione abrogativa è [] inidonea a rendere nuovamente operanti norme che, in virtù di quest’ultima, sono già state espunte dall’ordinamento sentenza numero 28 del 2011 . Nello stesso senso si erano già espresse, oltre alla richiamata sentenza numero 28 del 2011, anche le sentenze numero 13 del 2012 e numero 24 del 2011, nonché, sia pure implicitamente, le sentenze numero 31 del 2000 e numero 40 del 1997. A una diversa conclusione non si potrebbe pervenire in ragione del fatto che le richieste referendarie esprimono proprio un chiaro intento in tutto o in parte oppositivo alla soppressione degli uffici giudiziari di cui alla Tabella A allegata al d.lgs. numero 155 del 2012. Nella citata sentenza numero 13 del 2012, questa Corte ha infatti chiarito che La volontà di far rivivere” norme precedentemente abrogate [] non può essere attribuita, nemmeno in via presuntiva, al referendum, che ha carattere esclusivamente abrogativo [] e non può direttamente costruire” una nuova o vecchia normativa sentenze nnumero 34 e 33 del 2000 . La finalità incorporata in una richiesta referendaria non può quindi andare oltre il limite dei possibili effetti dell’atto. Se così non fosse, [] il referendum, perdendo la propria natura abrogativa, diventerebbe approvativo di nuovi principi e surrettiziamente propositivo” sentenze numero 28 del 2011, numero 23 del 2000 e numero 13 del 1999 un’ipotesi non ammessa dalla Costituzione, perché il referendum non può introdurre una nuova statuizione, non ricavabile ex se dall’ordinamento” sentenza numero 36 del 1997 argomenti che portarono la Corte a ritenere che il quesito sottopostole, per l’effetto [di reviviscenza] che intende produrre, ha natura deliberativa . Tale carattere connota, in effetti, anche le tre richieste referendarie in esame in quanto esse mirano non alla mera demolizione di una normativa ma ad introdurre una determinata disciplina della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, tra le tante possibili, segnatamente quella anteriore alle soppressioni di uffici previste dalle disposizioni delle quali è richiesta l’abrogazione. 5.4.‒ L’impossibilità di conseguire lo scopo, incorporato nei quesiti, della reviviscenza delle disposizioni che prevedevano gli uffici giudiziari soppressi nonché 3° quesito di quelle che stabilivano i circondari dei tribunali aboliti comporta, inoltre, che verrebbe sottoposta ai cittadini una scelta inidonea a raggiungere realmente gli effetti annunciati e, quindi, un’erronea prospettiva ed una falsa alternativa, ciò che determinerebbe l’impossibilità di una corretta espressione del voto popolare sentenze numero 36 e numero 43 del 2000 . 5.5.‒ In conclusione, deve ribadirsi l’inammissibilità delle tre richieste di referendum popolare attesa l’inidoneità dello strumento referendario a raggiungere il fine, insito nei relativi quesiti, di fare rivivere”, in tutto o in parte, le disposizioni che prevedevano gli uffici giudiziari soppressi, nonché quelle 3° quesito che stabilivano i circondari dei tribunali aboliti. 6.‒ La terza richiesta referendaria è inammissibile anche perché, là dove ha ad oggetto il comma 3 dell’art. 1 del d.lgs. numero 14 del 2014 e l’Allegato II allo stesso decreto nella parte in cui hanno sostituito la tabella A del Regio decreto 30 gennaio 1941, numero 12, limitatamente alla parte in cui quest’ultimo prevedeva i circondari dei tribunali di Acqui Terme, Alba, Ariano Irpino, Avezzano, Bassano del Grappa, Camerino, Casale Monferrato, Chiavari, Crema, Lanciano, Lucera, Melfi, Mistretta, Modica, Mondovì, Montepulciano, Nicosia, Orvieto, Pinerolo, Rossano, Sala Consilina, Saluzzo, Sanremo, Sant’Angelo dei Lombardi, Sulmona, Tolmezzo, Tortona, Vasto, Vigevano, Voghera non indica il testo letterale delle parti delle dette disposizioni delle quali è proposta l’abrogazione ‒ come è invece richiesto dall’art. 27, terzo comma, della legge numero 352 del 1970 ‒ ma soltanto significati normativi, da queste espressi, oggetto della richiesta abrogativa. Tale circostanza, la quale comporta che, pure nel caso di accoglimento della proposta referendaria, resterebbero interamente vigenti le disposizioni oggetto della richiesta di abrogazione, è tale da pregiudicare la stessa chiarezza del quesito, necessaria al fine di garantire il libero esercizio del diritto di voto. 7.‒ Le censure di inammissibilità prospettate dall’Avvocatura generale dello Stato restano assorbite. Per Questi Motivi La Corte Costituzionale riuniti i giudizi, dichiara inammissibili le richieste di referendum popolare ‒ dichiarate legittime, con ordinanze del 4 dicembre 2014, dall’Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione ‒ per l’abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, del comma 1 dell’art. 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, numero 155 Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, numero 148 , come modificato dall’art. 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, numero 14 Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, numero 155, e 7 settembre 2012, numero 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari , della connessa Tabella A allegata al d.lgs. numero 155 del 2012, come sostituita dall’art. 1, comma 1, del d.lgs. numero 14 del 2014, e del comma 3 dell’art. 1 del d.lgs. numero 14 del 2014, nonché dell’Allegato II al medesimo d.lgs. numero 14 del 2014.